NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti
del 31 ottobre 2007, in particolare nella sua prosecuzione
dell’8 novembre 2007;
VISTA la
legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in
particolare, l’articolo
1, comma 6, lettera b), n. 5;
VISTA la
legge 14
novembre 1995, n. 481, recante " Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre
1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive, come
modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del
Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;
VISTA la
legge 6 agosto 1990, n. 223, recante " Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato " e successive
modificazioni;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio
1989;
VISTO il protocollo di emendamento della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera concluso a
Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti
gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002 , le
cui disposizioni, così modificate, sono conformi alla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del
30 giugno 1997;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "
Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva
" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
n. 483;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante
"Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi
radiotelevisivi e offerte al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante
"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge
quadro sull’inquinamento acustico”;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
"Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività
radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "
Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di
interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.
5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante " Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante
"Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2000";
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di
principio in materia di assetto radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo
per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione";
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante “Testo unico della radiotelevisione”;
VISTA la
delibera
n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale è stato
adottato il regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite e le sue successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la Comunicazione interpretativa della Commissione
europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni
aspetti delle disposizioni della direttiva “Televisione senza
Frontiere” riguardanti la pubblicità televisiva;
VISTA la lettera della Commissione europea n. D(2007)
809549 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto Dossier 2007/2110:
monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni della
Direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva
97/36/CE (Direttiva “Televisione senza Frontiere”) relativa
alla pubblicità televisiva e alle televendite, con la quale la
predetta Commissione rileva, tra l’altro, il problema
dell’apparente non attuazione dell’articolo 18 bis della
Direttiva, concernente le finestre di televendita, e la non
applicazione agli annunci di autopromozione e agli annunci di
servizio pubblico delle disposizioni della Direttiva in
materia di inserimento della pubblicità nei programmi;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 5 della legge 31 luglio 1997 l’ Autorità, in materia di
pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i
regolamenti attuativi delle disposizioni di legge;
RILEVATO che:
- relativamente alle finestre di televendita, l’articolo 18
bis della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla
Direttiva 97/36/CE, nonché le corrispondenti disposizioni
della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera
come emendata nel 1998, prevedono che le finestre di
programmazione destinate alla televendita trasmesse da un
canale non esclusivamente dedicato a quest’ultima devono avere
una durata minima ininterrotta di 15 minuti;
- relativamente all’autopromozione e agli annunci di
servizio pubblico l’articolo 18, comma 3, della direttiva
89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE nonché la
corrispondente disposizione della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera come emendata nel 1998, prevedono
la loro esclusione dalla nozione di “pubblicità” ai soli fini
delle disposizioni sui limiti di affollamento giornalieri ed
orari: Inoltre, l’articolo 1 della direttiva alla lettera c)
definisce la pubblicità televisive come “ogni forma di
messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro
compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa
pubblica o privata, nell’ambito di un’attività commerciale,
industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo
di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di
servizi.”;
CONSIDERATO che le disposizioni legislative vigenti in
materia radiotelevisiva non risultano ostative alla modifica
del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di
televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP al fine della
integrale trasposizione dell’articolo 18, comma 3 e
dell’articolo 18bis, comma 1, della direttiva 89/552/CEE come
modificata dalla direttiva 97/36/CE, in quanto:
- gli articoli della direttiva sopra citati trovano piena
corrispondenza nel protocollo di emendamento della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera
concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore
per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa, ivi
compresa l’Italia, il 1° marzo 2002;
- la circostanza che l’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rechi la definizione di
“autopromozione” distinta da quella di “pubblicità”, non deve
essere interpretata, coerentemente con la disciplina
comunitaria ed europea dianzi citata, nel senso che l’autopromozione
sia del tutto esclusa dall’applicazione delle regole in
materia di pubblicità. Pertanto, la citata disposizione non
osta a che gli annunci di autopromozione e quelli di utilità
sociale siano esclusi dalla nozione di “pubblicità” ai soli
fini delle disposizioni sui limiti di affollamento giornalieri
ed orari, come stabilisce espressamente la direttiva;
- l’articolo 38, comma 6, del citato decreto legislativo n.
177 del 2005 stabilisce che il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e
dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale è
portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità
diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte
direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto
o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi,
fermi restando i limiti di affollamento giornaliero ed orario
stabiliti per gli spot pubblicitari, e che il tempo di
trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli
spot pubblicitari non deve, comunque, superare un’ora e dodici
minuti al giorno; tale disciplina non si pone in contrasto con
la previsione, più dettagliata, che ogni offerta fatta
direttamente al pubblico abbia una durata minima ininterrotta
di 15 minuti, in aderenza all’articolo 18bis della direttiva;
- l’articolo 10, commi 3 e 5 del decreto ministeriale 9
dicembre 1993, n. 581, recante il Regolamento in materia di
sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al
pubblico, secondo i quali le trasmissioni concernenti le
offerte fatte direttamente al pubblico possono essere
interrotte da break pubblicitari e la durata
continuativa di ciascuna trasmissione non è inferiore a tre
minuti, devono ritenersi implicitamente abrogati in quanto il
citato provvedimento contiene la disciplina di dettaglio delle
sponsorizzazioni e delle televendite sulla base della
direttiva 89/552/CEE e della legge n. 223 del 1990, di
recepimento della direttiva stessa. Successivamente, però, la
citata direttiva è stata modificata dalla direttiva 97/36/CE,
che ha stabilito una durata minima ininterrotta di 15 minuti
per le finestre di programmazione dedicate alla televendita;
con la legge n. 249 del 1997 è stata istituita l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, alla quale è stata affidata
la competenza in materia di regolamentazione della pubblicità,
sotto qualsiasi forma, e della televendita; nel 2002 è entrato
in vigore in tutti gli Stati parti della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, compresa l’Italia, il
protocollo di emendamento della Convenzione stesso concluso a
Strasburgo nel 1998, che trova piena corrispondenza con il
testo della direttiva 97/36/CE.
RAVVISATA, pertanto, ai fini di certezza giuridica,
l’esigenza di conformare pienamente il regolamento in materia
di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla
delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e
integrazioni alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE
così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nel
testo emendato a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in
vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il
1° marzo 2002 , relativamente alle disposizioni concernenti le
finestre di televendita e gli annunci di autopromozione e di
servizio pubblico;
UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e
Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo
29 del regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorità;
2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano
in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.
All’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui alla
delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive
modificazioni e integrazioni è aggiunto, in fine, il seguente
periodo “. Ad essi si applicano gli articoli 3 e 4”.
All’articolo 5 bis del regolamento di cui alla delibera n.
538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e
integrazioni è aggiunto il seguente comma “5. Fermi i limiti
di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata
alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di
contenuti in ambito nazionale attraverso canali non
esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata
minima ininterrotta di quindici minuti ".