DELIBERAZIONE 10 ottobre 2006
Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in
materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle
televendite. (Deliberazione n. 157/06/CSP).
(GU n.
249 del 25-10-2006)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i
prodotti del
10 ottobre 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n.
249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in
particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico
e privato» e successive
modificazioni;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n.
447, recante «Legge quadro
sull'inquinamento acustico»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di
principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico della radiotelevisione»;
Visto il regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva e
televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e
le successive modifiche approvate dalle delibere n.
250/04/CSP del
6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo
2005, n. 105/05/CSP del
28 luglio 2005 e n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006;
Vista, in particolare, la delibera n.
132/06/CSP del 12 luglio
2006, con la quale al fine di
salvaguardare l'effettivita' del
divieto di diffusione di messaggi
pubblicitari e televendite con
potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi,
e' stato
integrato il vigente regolamento
in materia di pubblicita'
radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma
relativa alla
riconoscibilita' dei messaggi pubblicitari una apposita
disposizione
coerente con quanto disposto dall'art. 4, comma 1,
lettera c), del
testo unico della radiotelevisione in materia di potenza
sonora dei
messaggi pubblicitari e televendite;
Vista la relazione tecnica in data 16 giugno 2006
sull'indagine
relativa ai livelli sonori dei programmi
ordinari e dei messaggi
pubblicitari elaborata dall'Istituto superiore delle
comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione, trasmessa
dal Ministro delle
comunicazioni in data 8 agosto 2006 e pervenuta all'Autorita' in data
11 agosto 2006 (prot. n. 0032702);
Considerato che dalla predetta relazione tecnica si evince,
sulla
base di un monitoraggio effettuato su un
campione di trasmissioni
televisive, che nella maggioranza dei
casi il livello sonoro dei
messaggi pubblicitari risulta superiore a
quello del resto dei
programmi, e questo sia sulla base delle rilevazioni strumentali, sia
sulla base della percezione soggettiva dei rilevatori: in particolare
nella relazione si afferma che «le misure oggettive
effettuate sui
campioni mostrano che l'83% di essi
presenta un livello efficace
(RMS) della pubblicita' superiore a
quello del programma. La
differenza media e' di 1,8 dB
(51%). [...] Le misure soggettive
evidenziano che la predetta differenza e' stata percepita nel 57% dei
casi. Per i restanti casi il dislivello oggettivamente esistente
non
e' stato percepito dai valutatori (o comunque la
valutazione non ha
raggiunto il quorum del 50% dei valutanti).»;
Rilevato che l'art. 3, comma 1, del
Regolamento in materia di
pubblicita' radiotelevisiva e televendite, come modificato
dall'art.
1, comma 1, della gia' citata delibera n. 132/06/CSP, reca il divieto
di «diffondere messaggi pubblicitari e televendite
con una potenza
sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai
parametri tecnici di rilevamento determinati
dall'Autorita' con
apposito provvedimento», del quale si
prevede l'adozione «entro
sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore» della medesima
delibera n. 132/06/CSP;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza, al
fine di garantire il
rispetto della normativa in
materia di livello sonoro della
pubblicita' e della televendite e
tutelare gli interessi degli
utenti, e stante la complessita' della elaborazione del provvedimento
recante i definitivi parametri tecnici e metodologie di
rilevamento,
di adottare un provvedimento temporaneo di recepimento dei
parametri
tecnici di cui al sistema di rilevamento
utilizzato dall'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione
nella citata indagine, provvedimento che
avra' efficacia fino
all'emanazione del provvedimento definitivo da adottare non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, sentite
le parti interessate;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo
Innocenzi Botti e
Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29
del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
1. Nelle more della definitiva fissazione dei parametri
tecnici e
delle metodologie di rilevamento della potenza
sonora dei messaggi
pubblicitari e delle televendite, ai fini della verifica del rispetto
delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e
dell'art. 3, comma 1, del regolamento di
cui alla delibera n.
538/01/CSP del 26 luglio 2001, come
modificato dalla delibera n.
132/06/CSP del 12 luglio 2006, sono
adottati in via temporanea i
parametri tecnici e la
metodologia di rilevamento riportati
nell'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante
e sostanziale, che tengono
conto dell'indagine realizzata
dall'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie
dell'informazione citata in premessa.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e
private operanti su
frequenze terrestri, via satellite o via cavo, non possono diffondere
messaggi pubblicitari e televendite con
una potenza superiore a
quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e
le metodologie di rilevamento di cui
all'allegato A alla presente
delibera.
3. Ai fini della verifica del rispetto della
presente delibera,
l'Autorita' si avvale della collaborazione del
menzionato Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione .
4. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto
previsto dall'art. 51, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
5. Il presente provvedimento ha efficacia fino
all'adozione del
provvedimento definitivo di fissazione dei parametri tecnici e
delle
metodologie di rilevamento di
cui all'art. 3, comma 1, del
regolamento adottato con delibera n. 583/CSP del 26 luglio 2001, come
modificato dall'art. 1, comma 1, della
delibera n. 132/06/CSP del
12 luglio 2006.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana ed entra in vigore il
trentesimo giorno dalla
pubblicazione.
Roma, 10 ottobre 2006
Il presidente
Calabrò
I commissari relatori
Innocenzi Botti - Sortino
Fonte: Gazzetta
Ufficiale on line