Informativa Economica di Sistema
Delibera n.
129/02/CONS
L'AUTORITÀ
NELLA sua riunione del Consiglio del 24 aprile 2002;
VISTO l’art. 1, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e
l’editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed
extracontabili, nonché le notizie, che i soggetti operanti nei
settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza
radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e
sistematica;
VISTO il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
dell’11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38
della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, il
quale, in applicazione della predetta legge 23 dicembre 1996, n.
650, disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette
comunicazioni di sistema ed al quale sono allegati modelli e quadri,
per assolvere agli obblighi di informativa, da inoltrare
all’Autorità entro il 31 luglio di ogni anno;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in
particolare, l’art. 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa
legge n. 249/97, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità per
le garanzie delle comunicazioni le funzioni e le competenze
assegnate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante disposizioni in
materia di promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee;
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie delle
comunicazioni n. 9/99 con cui è stato approvato il regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee;
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie delle
comunicazioni n. 237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto
del Garante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28
aprile 2000;
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie delle
comunicazioni n. 194/01/CONS che ha modificato il predetto decreto,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio
2001;
VISTO il regolamento per la tenuta e l’organizzazione del
registro degli operatori di comunicazione, approvato con delibera
236/01/CONS, e successive modificazioni; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, ed in particolare l’art.
36;
CONSIDERATA la necessità di modificare le disposizioni attuative
dell’informativa di sistema di cui all’art. 1, comma 28, 29, 30
del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme
all’impianto del nuovo registro degli operatori di comunicazione;
RITENUTO che, al fine di attuare una opportuna semplificazione
degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, è
necessario sostituire e integrare i modelli e i quadri di cui
all’allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, cosi come modificato a tali fini dalla
citata delibera 194/01/CONS;
UDITA la relazione del Commissario relatore dott. Giuseppe
Sangiorgi.
Delibera
Titolo I
INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA (I.E.S.)
Art. 1
Obbligo della Informativa Economica di Sistema
-
I soggetti esercenti l’attività di radiotelevisione, le
imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o
distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di
giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di
carattere nazionale, i soggetti esercenti l’editoria elettronica
e digitale, così come definiti all’art. 2, comma 1, del
regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli
operatori di comunicazione, adottato con delibera 236/01/CONS,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 30 giugno 2001, n. 150, sono obbligati all’invio
della Informativa Economica di Sistema.
-
I soggetti che, pur esclusi dall’elenco di cui all’art. 2,
comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, esercitano l’attività
radiotelevisiva sulla base di un provvedimento giurisdizionale di
natura cautelare, sono tenuti agli stessi obblighi dei soggetti di
cui al comma precedente.
-
L’Informativa Economica di Sistema, deve essere inviata entro
il 31 luglio di ogni anno ed è riferita ai dati al 31 dicembre
dell’anno precedente.
-
In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, il termine
per l'invio dell’Informativa Economica di Sistema è fissato per
l'anno 2002 al 30 settembre.
Art. 2
Serie di modelli
-
I modelli dell’Informativa Economica di Sistema sono
articolati in tre serie, rispettivamente: RIDOTTA, SEMPLIFICATA e
BASE. Ciascun soggetto è tenuto alla redazione dei modelli
relativi ad una sola delle tre serie previste.
-
La scelta della serie da redigere viene determinata in funzione
del valore dei ricavi del soggetto, con riferimento alle tre
categorie di seguito elencate:
-
i soggetti i cui ricavi risultano minori di 500.000 Euro
presentano la comunicazione di sistema in conformità ai
modelli della serie RIDOTTA.
-
i soggetti i cui ricavi risultano compresi fra i 500.000 ed
i 5.000.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in
conformità ai modelli della serie SEMPLIFICATA.
-
i soggetti i cui ricavi risultano maggiori di 5.000.000
Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai
modelli della serie BASE.
-
I ricavi cui si fa riferimento sono quelli maturati al 31
dicembre di ogni anno e derivanti dal solo esercizio delle attività
di cui all’art. 1, comma 1. Per i soggetti che esercitano più
attività tra quelle considerate si tiene conto della somma dei
ricavi derivanti dalle suddette attività.
Art. 3
Dichiarazioni comuni inerenti all’attività d’impresa
-
L’informativa Economica di Sistema va accompagnata da una
dichiarazione contenente la denominazione o ragione sociale, il
codice fiscale, la sede legale e gli altri dati identificativi del
soggetto segnalante, redatta in conformità del modello A.
-
I soggetti obbligati all’invio dell’Informativa Economica
di Sistema debbono presentare una dichiarazione contenete una
sintesi dei dati patrimoniali e reddituali dell’attività
d’impresa, in conformità del modello O.
Art. 4
Dichiarazioni inerenti all’esercizio delle attività tipiche
-
Le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o
riviste, ivi compresi soggetti esercenti l’editoria elettronica
e digitale, sono tenuti ad effettuare la comunicazione in
conformità con il modello P ed il quadro P1.
-
I soggetti esercenti l’attività di radiotelevisione sono
tenuti ad effettuare la comunicazione in conformità con il
modello Q ed il quadro Q1.
-
I soggetti che esercitano, con qualsiasi tecnologia,
l’attività televisiva in ambito nazionale sono tenuti, inoltre,
all’invio di una comunicazione redatta secondo il quadro Q2. Nei
casi di mancato raggiungimento delle quote di riserva previste
dall’art. 2 comma 3 della delibera 9/99/CONS, gli stessi
soggetti dovranno effettuare una dichiarazione in conformità al
modello D.
-
Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute ad
effettuare la comunicazione in conformità con il modello R ed
i quadri R1 ed R2. Sono esentati dall’obbligo di
compilazione dei quadri R1 ed R2, i soggetti tenuti alla
compilazione dei modelli della serie RIDOTTA.
-
Le agenzie di stampa e le imprese di produzione o distribuzione
di programmi radiotelevisivi sono tenute ad effettuare la
comunicazione in conformità con il modello S.
-
Per i soggetti che esercitano più attività tra quelle
considerate l’indicazione dei dati deve essere fornita
utilizzando, per ogni diversa attività, i pertinenti modelli.
Art. 5
Soggetti minori
-
Ai sensi dell’art. 1, comma 28, del decreto legge 23 ottobre
1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996 n. 650, le fondazioni, gli enti morali, le
associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le
cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte
individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi
meno di dodici numeri l’anno, ovvero di un solo periodico
distribuito in un’unica area geografica provinciale, ovvero di
più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi
della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per
cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di
una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale,
sonora o televisiva, sono esonerati dagli obblighi previsti dai
precedenti articoli 2, 3 e 4, e sono tenuti ad effettuare la
comunicazione annuale presentando esclusivamente il modello U.
Titolo II
Ulteriori Comunicazioni
Art. 6
Tirature dei giornali quotidiani
-
Fermo quanto previsto dall’art. 1, gli editori di giornali
quotidiani provvedono inoltre ad effettuare entro il 15 febbraio
di ciascun anno, la comunicazione dei dati di tirature relativi
all’anno precedente in conformità del modello T.
Art. 7
Produttori indipendenti
-
Fermo quanto previsto dall’art. 1, i produttori indipendenti,
come definiti dall’art. 2 comma 4, della legge 30 aprile 1998,
n.122, sono tenuti ad inviare, entro il 15 febbraio di ciascun
anno, una dichiarazione contenete dati relativi all’attività
svolta nel corso dell’anno precedente, in conformità dei
modelli A e V.
Art. 8
Dichiarazione dei soggetti controllanti le emittenti nazionali ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 della legge
122/98
-
I soggetti diversi dalle persone fisiche che si trovano in
posizione di controllo, ai sensi dall’art. 2, commi 17 e 18,
della legge 249/97, rispetto ad alcuno dei soggetti indicati
nell’art. 4, comma 3 della presente delibera, e che effettuano
investimenti secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 4 della
delibera 9/99/CONS, sono tenuti ad inviare una comunicazione
redatta in conformità dei modelli A e Q2/C entro il
31 luglio di ogni anno. I dati da inviare sono riferiti
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 9
Pubblicazione dei prospetti di bilancio
- I soggetti di cui all’art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2)
della legge 5 agosto 1981, n. 416, tenuti a pubblicare, entro il
31 agosto di ogni anno, su tutte le testate edite lo stato
patrimoniale e il conto economico del bilancio d’esercizio,
pubblicano altresì un prospetto di dettaglio delle voci di
bilancio relative all’esercizio dell’attività editoriale, in
conformità con il modello P presentato in sede di
comunicazione al 31 luglio.
Titolo III
Comunicazioni degli Enti Pubblici
Art. 10
Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici
-
Le amministrazioni statali, le regioni, gli altri enti
pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici
economici, nonché le aziende sanitarie locali che gestiscono
servizi per più di 40.000 abitanti, hanno l’obbligo di
comunicare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le
loro spese di carattere pubblicitario relative a ciascun esercizio
finanziario.
-
La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in
relazione alle spese dell’ultimo esercizio finanziario concluso,
in conformità ai modelli A ed "Enti Pubblici".
-
La comunicazione va inviata anche nel caso in cui non siano
state effettuate spese pubblicitarie. Fanno eccezione i comuni con
meno di 40.000 abitanti, i quali sono tenuti ad effettuare la
comunicazione solo nel caso in cui vi siano state spese.
Titolo IV
Disposizioni Finali
Art. 11
Modelli
-
Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità
dei modelli allegati alla presente delibera come sua parte
sostanziale.
-
L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in
relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la
trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti
utili.
Art. 12
Trasmissione
-
L’informativa e le ulteriori comunicazioni di cui alla
presente delibera vanno spedite a mezzo raccomandata o consegnate
direttamente presso la sede dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
-
L’Autorità potrà prevedere, con una successiva
deliberazione, in via sperimentale e quale modalità aggiuntiva e
non sostitutiva di quanto previsto al precedente comma 1, che la
compilazione e l’invio dell’Informativa nonché le ulteriori
comunicazioni di cui alla presente delibera, sia effettuata per
via telematica.
Art. 13
Informatizzazione
-
La documentazione pervenuta all’Autorità a norma della
presente delibera può essere archiviata otticamente secondo
tecniche informatiche ed essere distrutta dopo l’archiviazione
dell’immagine, secondo le norme vigenti.
-
La conformità all’originale è attestata su ogni immagine
del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli
effetti il documento cartaceo
|
Gli articoli 12 e 13
evidenziati in rosso sono stati abrogati.
Consultare la delibera AGCOM
n. 129/03/CONS
Art. 14
Sanzioni
-
Per la violazione delle disposizioni della presente delibera
sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 1, commi 12, 41,
42 e 43, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650.
Art. 15
Abrogazione
-
Sono abrogate tutte le disposizioni di cui al decreto 11
febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16
Pubblicazione ed entrata in vigore
-
La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
-
La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nel
Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è disponibile nel sito
web dell’Autorità: www.agcom.it.
Napoli, lì 24 aprile 2002
IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi
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IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
|
Fonte: AGCOM |