DELIBERAZIONE 15 luglio 2010
Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.
(Deliberazione n. 366/10/CONS). (10A09936)

 
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nelle riunioni del Consiglio dell'8 luglio 2010  e  del  15  luglio
2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»,   ed   in
particolare, l'art.  1, comma 6, lett.  c),  n.  11,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista la legge 6 agosto  1990,  n.  223,  recante  «Disciplina  del
sistema  radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   pubblicata   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  «Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato»  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana -  serie
generale - del 13 ottobre 1990, n. 240; 
  Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5,  recante
disposizioni urgenti per il differimento di  termini  in  materia  di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,  nonche'  per  il
risanamento di impianti radiotelevisivi»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259  recante  il
Codice delle comunicazioni elettroniche,  con  il  quale  sono  state
recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del
7 marzo 2002 («direttiva  accesso»),  la  direttiva  2002/20/CE,  del
Parlamento  e  del  Consiglio,   del   7   marzo   2002   («direttiva
autorizzazioni »), la direttiva  2002/21/CE,  del  Parlamento  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002  («direttiva  quadro»)  e  la  direttiva
2002/22/CE,  del  Parlamento  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002
(«direttiva servizio universale»); 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5  maggio  2004,  n.
104; 
  Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio  del  3  ottobre  1989,
recante il coordinamento  di  determinate  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri   concernenti
l'esercizio  delle  attivita'  televisive,  come   modificata   dalla
direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  30
giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2007; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  44,   di
attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa  al  coordinamento  di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative
degli  Stati   membri   concernenti   l'esercizio   delle   attivita'
televisive, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 73 del 29 Marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici»; 
  Rilevato che l'art. 32, comma  2,  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, come novellato dall'articolo 5, comma  2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun  utente
di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche'  la
possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a  pagamento  di
introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e  di
ordinamento canali, ha affidato all'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque,  trasparenti  e
non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito  piano  di
numerazione  automatica  dei  canali   della   televisione   digitale
terrestre, in chiaro  e  a  pagamento,  e  a  stabilire  con  proprio
regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai  fornitori  di
servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti
audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla  base  dei  seguenti
principi e criteri direttivi in ordine di priorita': 
    a) garanzia della semplicita' d'uso del  sistema  di  ordinamento
automatico dei canali; 
    b) rispetto  delle  abitudini  e  preferenze  degli  utenti,  con
particolare  riferimento  ai  canali  generalisti  nazionali  e  alle
emittenti locali; 
    c)  suddivisione  delle  numerazioni  dei  canali  a   diffusione
nazionale, sulla base del criterio della  programmazione  prevalente,
in  relazione  ai  seguenti  generi   di   programmazione   tematici:
semigeneralisti, bambini e  ragazzi,  informazione,  cultura,  sport,
musica, televendite. Nel primo arco di numeri si  dovranno  prevedere
adeguati spazi nella numerazione che  valorizzino  la  programmazione
delle emittenti locali di qualita' e  quella  legata  al  territorio.
Nello stesso arco di numeri non dovranno essere  irradiati  programmi
rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di  garantire  il  piu'
ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel
mercato, dovra' essere riservata per  ciascun  genere  una  serie  di
numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti; 
    d) individuazione di numerazioni  specifiche  per  i  servizi  di
media audiovisivi a pagamento; 
    e) definizione delle condizioni di  utilizzo  della  numerazione,
prevedendo la possibilita', sulla base di accordi,  di  scambi  della
numerazione all'interno di uno stesso  genere,  previa  comunicazione
alle autorita' amministrative competenti; 
    f) revisione del piano di numerazione in base allo  sviluppo  del
mercato, sentiti i soggetti interessati; 
  Vista la  delibera  n.  122/10/CONS  del  16  aprile  2010  recante
«Consultazione pubblica sullo  schema  di  provvedimento  recante  il
piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale
terrestre, in chiaro e a pagamento,  modalita'  di  attribuzione  dei
numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati  alla
diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale  terrestre  e
relative  condizioni   di   utilizzo,   nonche'   sullo   schema   di
provvedimento recante integrazioni della delibera  n.  216/00/CONS  e
successive integrazioni», pubblicata, unitamente agli allegati A, B e
C, sul sito web dell'Autorita' in data 26 aprile 2010; 
  Vista la  delibera  n.  123/10/CONS  del  16  aprile  2010  recante
«Archiviazione per sopravvenuta  normativa  dell'istruttoria  avviata
con delibera n. 647/09/CONS per la verifica del rispetto dei principi
di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e
successive modificazioni e integrazioni dell'accordo sull'ordinamento
automatico  dei  canali  della  tv  digitale   terrestre   notificato
dall'associazione DGTVi (Associazione per il digitale terrestre)»; 
  Avuto  riguardo  ai  numerosi  contributi  pervenuti  in  sede   di
consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni
svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto  richiesta,  che
hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: 
    Alcuni  partecipanti  alla  consultazione   hanno   proposto   di
strutturare il piano sulla numerazione a  tre  cifre,  ritenendo  che
tale organizzazione risulta  maggiormente  aderente  ai  principi  di
equita', trasparenza e non  discriminazione  ed  e'  gia'  utilizzata
dagli utenti di altre  piattaforme  televisive  digitali  (satellite,
IPTV); 
  Alla  luce  dei  principi  stabiliti  dalla  legge  in  ordine   di
priorita', il primo dei quali e'  costituito  dalla  «garanzia  della
semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali» e
il secondo dal «rispetto delle abitudini e preferenze degli  utenti»,
l'Autorita' ha confermato  la  struttura  del  piano  basata  su  una
numerazione aperta che inizia con una cifra, in quanto l'introduzione
di un piano di numerazione  a  tre  cifre  costituisce  una  notevole
discontinuita' rispetto alle abitudini dell'utente della  televisione
terrestre, che e' la piattaforma con il maggior grado di penetrazione
in Italia. Inoltre, la mancata assegnazione dei numeri  da  1  a  99,
corrispondenti al primo arco di numerazione,  oltre  ad  un  uso  non
efficiente della numerazione, potrebbe comportare l'utilizzazione non
regolata di tale range di numeri,  alla  luce  delle  caratteristiche
«aperte» dei decoder digitali terrestri. 
  Con riferimento alla definizione di «arco di  numerazione»,  alcuni
partecipanti alla  consultazione  hanno  suggerito  di  rendere  piu'
chiara  tale  definizione  proponendo,  inoltre,  l'introduzione   di
appositi numeri per servizi di sistema offerti all'utenza,  quali  la
guida elettronica dei programmi. 
  Alla luce di tali osservazioni , e' apparso opportuno chiarire  che
«l'arco di numerazione»  e'  un  blocco  di  numerazione  consecutiva
costituito da 100 numeri, nonche' prevedere che le posizioni di avvio
di ciascun blocco (0, 100, 200, ecc.) siano destinati  a  servizi  di
sistema, quali la guida ai programmi ed i canali mosaico. 
  Alcuni partecipanti hanno formulato  osservazioni  in  merito  alla
definizione  di  «canale  generalista  nazionale»,   richiedendo   di
circoscrivere con maggiore chiarezza i soggetti facenti  parte  della
suddetta categoria. 
  Alla luce di tali osservazioni, e' stata riformulata la definizione
in questione, precisando che per «canali  generalisti  nazionali»  si
intendono i canali legittimamente irradiati in  ambito  nazionale  in
tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale  terrestre,  che
trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di  tipo  generalista
con obbligo di informazione,  definizione  che  trova  corrispondenza
nell'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 5) del Testo unico dei  servizi
di media audiovisivi e radiofonici. 
  Alcuni  rispondenti  alla  consultazione  hanno  rappresentato   la
necessita' di una maggiore chiarezza  nella  definizione  di  «canale
tematico semigeneralista» e posto in evidenza  la  contraddittorieta'
di  definire  tematica  un'offerta  semigeneralista.  Hanno   inoltre
espresso preferenza per la percentuale del 70% di  programmazione  da
destinare ad uno stesso genere,  al  fine  della  qualificazione  del
canale tematico. 
  Alla  luce  di  tali  osservazioni,  la   definizione   di   canale
semigeneralista  e'   stata   riformulata   nei   seguenti   termini:
«programmazione   dedicata   a    generi    differenziati,    inclusa
l'informazione,  nessuno   dei   quali   raggiunge   il   70%   della
programmazione stessa». 
  E' stata, altresi', introdotta, alla  luce  delle  osservazioni  di
alcuni rispondenti  alla  consultazione  che  ne  hanno  rilevato  la
mancanza, la  definizione  di  «emittente  locale»,  individuata  nel
«titolare di concessione o di autorizzazione su  frequenze  terrestri
in tecnica analogica in ambito  locale,  che  ha  la  responsabilita'
editoriale dei programmi televisivi irradiati e che li  trasmette  in
tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per  fornitore  di
servizi di media audiovisivi in ambito locale». 
  E' stata, inoltre, introdotta la definizione  di  «aree  tecniche»,
ovvero delle aree in cui e' stato suddiviso il  territorio  nazionale
ai fini della  progressiva  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri, secondo il calendario approvato con  decreto  ministeriale
10 settembre 2008 e successive modificazioni,  in  quanto  funzionale
alle  procedure  di  assegnazione  delle  numerazioni  stabilite  dal
provvedimento. 
  Con riferimento all'introduzione di un'apposita interfaccia grafica
nei decodificatori destinati alla ricezione  dei  programmi  digitali
onde facilitare la ricerca e la selezione dei canali da  parte  degli
utenti,  alcuni  partecipanti  hanno  rappresentato  la  complessita'
tecnica  e  l'onerosita'  di  tale  implementazione   con   specifico
riferimento  ai  decoder  che  consentono  la  ricezione  dei  canali
digitali  trasmessi  su  differenti  piattaforme  (satellite,   IPTV,
terrestre), proponendo, almeno  in  una  prima  fase,  di  introdurre
l'obbligatorieta'  del  descrittore  LCN  per  i  decoder   destinati
unicamente alla ricezione dei canali digitali terrestri. 
  Alla luce di tali  osservazioni,  e  tenuto  conto  dell'ambito  di
applicazione  del  presente  provvedimento,  relativo  al  piano   di
numerazione  automatico  dei  canali   della   televisione   digitale
terrestre, l'obbligo del descrittore LCN  nei  termini  previsti  dal
provvedimento e' stato limitato ai  decodificatori,  anche  integrati
nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi
digitali terrestri. 
  Si e' ritenuto, altresi', di accogliere la  proposta  di  prevedere
che i decodificatori dispongano  oltre  che  di  una  visualizzazione
grafica  dei  canali  digitali  nazionali  suddivisa  per  generi  di
programmazione, anche di  una  visualizzazione  dei  canali  digitali
tematici delle emittenti locali, nel rispetto del  principio  di  non
discriminazione. 
  Con riferimento all'ordine dei generi di programmazione dei  canali
digitali  nazionali  come  proposto  nello  schema  di  provvedimento
(informazione, semigeneralisti, bambini e  ragazzi,  cultura,  sport,
musica, televendite), alcuni partecipanti hanno proposto di  ordinare
i generi secondo la scansione descritta nella legge. 
  La proposta e' stata ritenuta meritevole di accoglimento, anche  al
fine di limitare il grado di discrezionalita' amministrativa. 
  Con  riferimento  all'attribuzione   della   numerazione   tra   le
differenti  categorie  di  emittenti,  alcuni  Rappresentanti   delle
Regioni e degli Enti Locali ed alcune emittenti locali hanno ritenuto
non condivisibile l'ipotesi di attribuzione dei numeri da 1  a  9  ai
canali   generalisti    nazionali,    esprimendo    preferenza    per
l'attribuzione almeno dei numeri 8 e 9 alle emittenti locali,  stante
il loro radicamento sul territorio locale. Un'emittente nazionale  ex
analogica ha, di contro, evidenziato come l'attribuzione delle  prime
nove numerazioni ai canali generalisti nazionali sia insufficiente  a
soddisfare le esigenze di tutte le emittenti facenti  parte  di  tale
categoria. 
  Con riferimento  all'utilizzo  delle  graduatorie  predisposte  dai
Comitati regionali delle Comunicazioni (Corecom)  per  l'attribuzione
dei numeri all'interno dei blocchi riservati alle  emittenti  locali,
alcuni rispondenti hanno messo in luce la  non  rispondenza  di  tale
criterio alle  «abitudini  e  preferenze  degli  utenti»,  proponendo
l'utilizzo  di  criteri  alternativi  quali  l'audience,  l'area   di
servizio coperta da ciascuna emittente locale  o  la  qualita'  e  il
radicamento nel territorio. 
  Al  riguardo  si  osserva  che  l'attribuzione  della   numerazione
progressiva  spettante  alle  emittenti  locali  sulla   base   delle
graduatorie approvate dai Comitati regionali delle  comunicazioni  ai
sensi del decreto del Ministro  delle  comunicazioni  n.  292  del  5
novembre  2004,  costituisce  un  criterio  oggettivo  e   facilmente
misurabile  rispetto  ai  criteri  alternativi  proposti,   i   quali
postulano la necessita'  della  formulazione  di  nuove  ed  apposite
graduatorie e l'impiego di tempi procedimentali non conciliabili  con
la  necessita'  di  provvedere  all'assegnazione  della   numerazione
dell'ordinamento automatico dei canali con l'urgenza che e' stata  da
piu' parti rappresentata. 
  Le principali associazioni delle emittenti locali  hanno  richiesto
di dettagliare ulteriormente  il  meccanismo  di  attribuzione  delle
numerazioni  spettanti   alle   emittenti   locali,   ritenendo   non
sufficiente il rinvio a forme di autoregolamentazione degli operatori
del settore. Hanno, altresi', richiesto di prevedere lo scambio delle
numerazioni tra emittenti locali su  base  consensuale,  al  fine  di
apportare un certo grado di  flessibilita'  al  sistema,  nonche'  di
attribuire all'emittenza locale anche il settimo arco di numerazione,
per consentire un'adeguata collocazione delle nuove offerte  digitali
terrestri in ambito locale. 
  Alla luce di tali osservazioni, i  criteri  di  attribuzione  delle
numerazioni  alle   emittenti   locali   sono   stati   ulteriormente
dettagliati al fine di  conseguire  la  massima  efficienza  dell'uso
della numerazione e soddisfare il  maggior  numero  di  richieste  di
numerazione in ciascun ambito locale. Con riferimento alla  richiesta
di consentire lo scambio delle numerazioni tra le  emittenti  locali,
si e' provveduto ad inserire tale previsione, consentendo pero'  tale
scambio solo qualora finalizzato ad uniformare la  numerazione  nelle
diverse zone servite da almeno una delle emittenti  interessate  allo
scambio stesso. Si e'  ritenuto,  inoltre,  possibile  accogliere  la
richiesta di attribuzione alle emittenti locali del settimo  arco  di
numerazione ai fini dello sviluppo delle nuove  offerte  digitali  di
tale settore. 
  Con riferimento alla  numerazione  da  attribuire  canali  digitali
terrestri a diffusione nazionale si e'  provveduto  a  modificare  la
numerazione proposta per tali canali, attribuendo, nel primo arco  di
numerazione, i numeri da 21 a  70,  in  luogo  dell'ipotesi  posta  a
consultazione 20-70, alla luce dell'esigenza di riservare  il  numero
20 per soddisfare le esigenze di  tutte  le  emittenti  nazionali  ex
analogiche  operanti  in  chiaro  nel  primo  arco  di   numerazione,
confermando, altresi' la disposizione relativa alla collocazione  del
genere  di  programmazione  «televendite»   nel   secondo   arco   di
numerazione, nel caso di richieste superiori alla  disponibilita'  di
numeri nel primo arco di numerazione. 
  Alcuni rispondenti hanno evidenziato che la fissazione di un numero
minimo di posizioni numeriche per ciascun  sottoblocco  destinato  ai
generi di programmazione dei canali digitali terrestri  a  diffusione
nazionale, si pone in contrasto con l'esigenza che la  dimensione  di
ciascuno di essi sia determinata prendendo a riferimento  le  offerte
esistenti. 
  Al riguardo, si e' ritenuto possibile accogliere tale osservazione,
per  conferire  maggior  elasticita'  al  sistema,  provvedendo,  nel
contempo, a determinare nella percentuale del 30%, anziche' del  20%,
i numeri a  disposizione  di  soggetti  nuovi  entranti  per  ciascun
genere. 
  Si  e'   ritenuta   condivisibile   l'osservazione   formulata   da
un'associazione di consumatori  sull'opportunita'  che,  al  fine  di
facilitare la  memorizzazione  e  la  ricerca  dei  canali  da  parte
dell'utente,  siano  attribuiti  ai  canali  diffusi  in   HD   (high
definition), che costituiscono simulcast  di  quelli  diffusi  in  SD
(standard definition), numerazione corrispondenti nei distinti  archi
di numerazione. 
  Alcuni rispondenti hanno richiesto di rendere piu'  dettagliate  le
procedure di assegnazione delle numerazioni da parte  del  competente
Ministero. 
  Al  riguardo  e'  apparso   opportuno   prevedere   una   procedura
differenziata  per  quanto  riguarda  le  aree  tecniche  ancora   da
digitalizzare, rispetto a quelle gia' digitalizzate, anche al fine di
consentire una graduale conformazione della  numerazione  attualmente
utilizzata al piano di numerazione adottato dall'Autorita'. 
  Circa la necessita' di evitare i fenomeni di refreshing, effettuati
da alcuni decoder,  che  annullano  la  sintonizzazione  manuale  dei
canali impostata dagli utenti, si e' reputato opportuno ribadire  nel
presente  provvedimento  il  pieno  diritto  di  ciascun  utente   di
riordinare a proprio piacimento i canali  diffusi  sulla  televisione
digitale terrestre, fermo restando che  la  problematica  evidenziata
trovera' collocazione anche nel correlato provvedimento  di  modifica
della delibera n. 216/00/CONS poto a consultazione. 
  In relazione ad alcune osservazioni formulate circa  l'opportunita'
di rendere possibile lo scambio di numerazione tra canali generalisti
nazionali ed altre categorie, si evidenzia che tale opzione appare in
contrasto con quanto stabilito dalla  legge,  secondo  la  quale  gli
scambi della numerazione possono avvenire,  sulla  base  di  accordi,
solo all'interno di  uno  stesso  genere,  ne'  si  concilia  con  il
criterio del rispetto delle «abitudini e preferenze degli utenti»; 
  Considerato che l'Autorita', in  relazione  alle  prime  risultanze
istruttorie ed al fine di disporre di dati aggiornati onde verificare
«le abitudini e preferenze degli utenti, con particolare  riferimento
ai canali generalisti nazionali e alle emittenti  locali»,  risalendo
all'anno 2005 gli ultimi  dati  disponibili  sulla  pre-sintonia  del
telecomando forniti dalla societa'  Auditel,  ha  ritenuto  opportuno
commissionare  un'indagine  di  mercato  inerente  le   abitudini   e
preferenze  degli  utenti  nella  sintonizzazione  dei   canali   sul
telecomando della televisione analogica e digitale terrestre  ad  una
societa' indipendente da individuare mediante selezione  ad  evidenza
pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, selezione  che
e' stata indetta con delibera n. 220/10/CONS del 12 maggio 2010; 
  Visti  i  risultati  dell'indagine  di  mercato  effettuata   dalla
societa' Demoskopea S.p.a., risultata  aggiudicataria  del  servizio,
consegnati all'Autorita' il 2 luglio 2010, effettuata su un  campione
rappresentativo  della   popolazione   italiana   attraverso   10.000
interviste in tutte le regioni d'Italia, relative sia a  quelle  gia'
digitali sia a  quelle  dove  la  conversione  non  e'  stata  ancora
effettuata, da cui e' emerso quanto segue: 
    circa il 70% degli intervistati si e' dotato di un decoder  o  di
un  televisore  integrato  per  vedere  le  trasmissioni   televisive
terrestri tramite la tecnologia digitale; 
    un'importante percentuale di rispondenti (il 57%) ha  ordinato  i
canali secondo il ranking personale preferito; 
    per quanto riguarda la ricezione  analogica,  la  sintonizzazione
dei canali vede la presenza nelle  prime  posizioni  del  telecomando
(numeri da 1 a 8) delle emittenti nazionali ex analogiche, mentre  la
presenza delle emittenti televisive locali si  concentra  dalla  nona
posizione in poi. In particolare  nella  nona  posizione  emerge  una
presenza delle emittenti locali pari al 51,1% e  una  presenza  delle
emittenti nazionali pari al 47,7% (margine di errore 2,43); 
    per quanto riguarda la ricezione digitale la  sintonizzazione  di
canali vede la  prevalenza  nelle  prime  posizioni  del  telecomando
(numeri da 1 a 9) delle emittenti televisive nazionali ex analogiche.
In particolare,  nella  nona  posizione  emerge  una  presenza  delle
emittenti locali pari al 29,2% e delle emittenti  nazionali  pari  al
69,7% (margine di errore 2,08); 
    per quanto riguarda il  complesso  della  fruizione  analogica  e
digitale la sintonizzazione dei canali vede la prevalenza nelle prime
posizioni  del  telecomando  (numeri  da  1  a  9)  delle   emittenti
televisive  nazionali  ex  analogiche.  In  particolare,  nella  nona
posizione emerge una presenza delle emittenti locali pari al 39,4%  e
delle emittenti nazionali pari al 59,5% (margine di errore 1,63); dai
dati  disaggregati  su  base  regionale   risulta,inoltre,   che   la
concentrazione delle emittenti locali sul tasto 9 del telecomando  e'
superiore a quella delle emittenti nazionali solo in cinque regioni; 
  Considerato che i risultati dell'indagine in  questione  confermano
l'ipotesi posta in consultazione di attribuire i numeri da 1 a 9  del
telecomando alle emittenti televisive nazionali ex analogiche; 
  Considerato, inoltre, che: 
    la norma di legge in questione onera l'Autorita' di stabilire  un
piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale
terrestre che abbia valenza su tutto il territorio nazionale, il  che
comporta l'individuazione di un range di numerazione per categoria di
programmi (canali generalisti  nazionali,  canali  locali,  canali  a
diffusione nazionale suddivisi per generi di programmazione) identico
su tutte le regioni, anche al fine di rispettare il primo criterio in
ordine di priorita' dettato dalla legge, ch'e' quello di garantire la
semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali; 
    una diversa  soluzione  che,  tenendo  conto  delle  peculiarita'
presenti in alcune regioni, attribuisse ad  un  canale  a  diffusione
nazionale una numerazione differenziata  in  tali  regioni,  oltre  a
rivelarsi   tecnicamente   complessa   e   inefficiente    ai    fini
dell'utilizzazione delle frequenze  in  modalita'  SFN,  si  porrebbe
altresi' in  contrasto  con  «l'obbligo  di  diffondere  il  medesimo
programma e i medesimi programmi dati  sul  territorio  nazionale  da
parte dei soggetti operanti in  tale  ambito  e  identificazione  dei
programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche  locale  delle
trasmissioni  radiotelevisive  della  concessionaria   del   servizio
pubblico», recato dall'art. 2-bis, comma 7, lettera f) della legge n.
66/2001; 
    d'altra parte, la soluzione inversa di attribuire il numero 9 del
telecomando alle emittenti locali su tutto il territorio nazionale si
porrebbe in contrasto con il criterio delle «abitudini  e  preferenze
degli  utenti»  cosi'  come  emergono  dai  risultati   dell'indagine
commissionata dall'Autorita'; 
    le maggiori associazioni rappresentative delle emittenti  locali,
che insieme rappresentano oltre il 90% del  settore,  si  sono  dette
favorevoli all'ipotesi di attribuire alle emittenti locali  i  numeri
da  10  a  19,  evidenziando  che  tale  numerazione  e'  quella  che
garantisce al meglio l'esigenza dell'emittenza  locale  di  avere  10
numeri consecutivi nelle prime posizioni  del  telecomando,  evitando
disparita' di trattamento tra le diverse tv locali; 
    l'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle emittenti locali
appare del tutto rispettosa  del  criterio  dettato  dalla  legge  di
prevedere nel primo arco di numeri adeguati spazi  nella  numerazione
che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di  qualita'
e quella legata al territorio; 
    ne' vanno sottovalutati i margini di flessibilita'  del  sistema,
stante la piena liberta' di ciascun utente  di  riordinare  i  canali
secondo  il  ranking  personale  preferito,  senza  avvalersi   della
funzione di sintonia automatica dei canali; 
    tenendo ponderatamente conto dei diversi elementi che vengono  in
rilievo, da un lato il criterio della semplicita' d'uso e la  valenza
nazionale del  piano  di  numerazione  automatico  dei  canali  della
televisione digitale terrestre che rende impraticabile l'attribuzione
di numeri di LCN differenziati per regioni alle emittenti  nazionali,
dall'altro il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti,  la
soluzione che appare piu'  rispettosa  del  dettato  della  legge  e'
quella di confermare l'attribuzione dei numeri da 1  a  9  ai  canali
generalisti nazionali e dei numeri da 10 a 19 alle emittenti  locali,
riservando ai  canali  generalisti  nazionali  che,  sulla  base  del
principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, non
trovino collocazione nella sequenza di numeri 1-9, l'attribuzione del
numero 20 del primo arco di numerazione; 
  Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell'ambito  della  consultazione  da  parte  dei  soggetti
interessati,  debbano  essere  introdotte,  nei  limiti  esposti,  le
conseguenti modifiche ed integrazioni allo  schema  di  provvedimento
posto in consultazione; 
  Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli,
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 32, comma 2  del  decreto
legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il provvedimento recante  il  piano
di numerazione  automatica  dei  canali  della  televisione  digitale
terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalita' di attribuzione  dei
numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati  alla
diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale  terrestre  e
le relative condizioni di utilizzo, riportato  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  La presente delibera,  unitamente  all'allegato  A,  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  Bollettino
ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. 
 
    Roma, 15 luglio 2010 
 
                       Il Presidente: Calabro' 
 
 
                              I Commissari relatori: Mannoni - Napoli 
 ALLEGATO A 
 
                                         alla Delibera n. 366/10/CONS 
 
PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE
TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO,  MODALITA'  DI  ATTRIBUZIONE  DEI
NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI  ALLA
DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE  TERRESTRE  E
RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 
                             Articolo 1 
 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per: 
  a) Autorita': l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
istituita dall'art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
  b) Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici:  il
decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  come  modificato  dal
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; 
  c)  ambito  locale  televisivo:   l'esercizio   dell'attivita'   di
radiodiffusione  televisiva  in  uno  o  piu'  bacini,  comunque  non
superiori  a  dieci,  anche  non  limitrofi,  purche'  con  copertura
inferiore al 50 per cento della popolazione  nazionale;  l'ambito  e'
denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di  esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico  e  ricade  nel
territorio  di  una  sola  regione  o  di  una  sola   provincia,   e
l'emittente,  anche  analogica,  non  trasmette  in   altri   bacini;
l'espressione   «ambito   locale    televisivo»    riportata    senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in  ambito
regionale o provinciale; 
  d) ambito nazionale: l'esercizio dell'attivita' di  radiodiffusione
televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; 
  e) arco di numerazione: blocco di numerazione consecutiva basato su
cento numeri: il primo arco di numerazione  si  riferisce  ai  numeri
1-99, il secondo arco ai numeri 101 - 199, e cosi' via. Le  posizioni
di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi
di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico. 
  f)  canale  mosaico:  canale  che  visualizza   contemporaneamente,
tramite  finestre,  i  canali  offerti  sulla  piattaforma   digitale
terrestre; 
  g) canale generalista nazionale: canale legittimamente irradiato in
ambito nazionale in tecnica  analogica  e  in  simulcast  in  tecnica
digitale terrestre che trasmette in chiaro prevalentemente  programmi
di tipo generalista con obbligo di informazione; 
  h) emittente locale: il titolare di concessione o di autorizzazione
su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che  ha
la responsabilita' editoriale dei programmi  televisivi  irradiati  e
che   li   trasmette   in   tecnica   digitale   terrestre   mediante
autorizzazione per fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  in
ambito locale; 
  i) aree tecniche:  le  aree  in  cui  e'  suddiviso  il  territorio
nazionale  secondo  il  decreto  ministeriale  10  settembre  2008  e
successive modificazioni,  ai  fini  del  passaggio  definitivo  alla
trasmissione televisiva digitale terrestre secondo il calendario  ivi
stabilito; 
  j) fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  in  chiaro  o  a
pagamento: la persona fisica o  giuridica  cui  e'  riconducibile  la
responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del
servizio  di  media  audiovisivo  e  ne  determina  le  modalita'  di
organizzazione, autorizzati alla diffusione dei contenuti audiovisivi
in tecnica digitale terrestre;  sono  escluse  dalla  definizione  di
"fornitore di servizi di media" le persone fisiche o  giuridiche  che
si occupano unicamente della trasmissioni di programmi per i quali la
responsabilita' editoriale incombe a terzi; 
  k)  genere  di   programmazione   semigeneralista:   programmazione
dedicata a generi differenziati inclusa l'informazione,  nessuno  dei
quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa; 
  l) genere di  programmazione  tematico:  genere  di  programmazione
dedicato  un  tema  specifico  in  relazione  ad   un   pubblico   di
riferimento/ target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media
audiovisivi dedica  almeno  il  70  per  cento  della  programmazione
diffusa in tecnica digitale terrestre; 
  m) genere di programmazione tematico "bambini e ragazzi": genere di
programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi,  delle  diverse
fasce  di  eta',  con   finalita'   formative,   informative   o   di
intrattenimento, nel rispetto del  diritto  dei  minori  alla  tutela
della loro dignita' e del loro sviluppo fisico, psichico e morale; 
  n) genere di  programmazione  tematico  "informazione":  genere  di
programmazione tematico  dedicato  all'informazione,  con  notiziari,
programmi  o  rubriche  di  approfondimento,  inchieste,   reportage,
dibattiti e fili diretti,  telecronache,  talk  show  anche  su  temi
sociali e di costume; 
  o)  genere  di  programmazione  tematico   "cultura":   genere   di
programmazione tematico a contenuto  educativo,  storico,  artistico,
letterario  o  scientifico;  programmi  di  attualita'   scientifica,
umanistica e tecnologica, anche  con  carattere  di  intrattenimento;
opere audiovisive italiane ed europee, teatro,  lirica,  documentari,
rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume; 
  p)  genere  di   programmazione   tematico   "sport":   genere   di
programmazione tematico, dedicato allo  sport,  con  eventi  sportivi
nazionali  e  internazionali  trasmessi  in  diretta  o   registrati;
notiziari sportivi; rubriche di approfondimento; 
  q)  genere  di  programmazione   tematico   "musica":   genere   di
programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati
a tutti  i  generi  e  sottogeneri  di  musica  classica  e  leggera;
programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo  o
differite di eventi musicali; programmi di attualita' sul mondo della
musica nazionale e popolare; programmi e contenitori  prevalentemente
musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti; 
  r) genere  di  programmazione  tematico  "televendite":  genere  di
programmazione tematico, dedicato alle offerte  dirette  al  pubblico
allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi,  compresi  i
beni immobili, i diritti e le obbligazioni; 
  s) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
  t)  operatore  di  rete:  il  soggetto  titolare  del  diritto   di
installazione, esercizio e fornitura di  una  rete  di  comunicazione
elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale e di  impianti
di messa in onda, multiplazione,  distribuzione  e  diffusione  delle
risorse frequenziali che consentono  la  trasmissione  dei  programmi
agli utenti; 
  u) programma: una serie di immagini  animate,  sonore  o  non,  che
costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto  o  di
un catalogo stabilito da un fornitore di servizi  di  media,  la  cui
forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto
della radiodiffusione televisiva. Non  si  considerano  programmi  le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; 
  v) delibera 216/00/CONS e successive integrazioni: la deliberazione
n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000,  recante  la  determinazione  degli
standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi
televisivi ad accesso condizionato, come integrata dalla delibera  n.
155/09/CONS del 31 marzo 2009. 
2. Per quanto non diversamente previsto si applicano  le  definizioni
di  cui  all'articolo  2  del  Testo  Unico  dei  servizi  di   media
audiovisivi e radiofonici. 
 
                             Articolo 2 
 
                      (Ambito di applicazione) 
 
1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di  riordinare  i  canali
offerti   sulla   televisione   digitale   terrestre,   il   presente
provvedimento stabilisce  il  piano  di  numerazione  automatica  dei
canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento,
le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori  di  servizi  di
media  audiovisivi   autorizzati   alla   diffusione   di   contenuti
audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di
utilizzo. 
2. Sulla base del  presente  provvedimento  i  decodificatori,  anche
integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei
programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della  delibera  n.
216/00/CONS e successive integrazioni,  di  una  interfaccia  grafica
consistente almeno nella  visualizzazione  della  lista  di  tutti  i
canali nazionali e locali e della relativa  numerazione  assegnata  a
ciascun canale tramite il descrittore LCN,  che  faciliti  l'utilizzo
dei  decodificatori  da  parte  degli  utenti.  Laddove  tecnicamente
possibile   le   medesime   apparecchiature   dispongono    di    una
visualizzazione  grafica  suddivisa  per  generi  di   programmazione
tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando  un  genere
tematico deve poter essere possibile accedere alla lista  dei  canali
relativi allo stesso genere e scegliere il programma da  visualizzare
senza dover digitare il numero di canale  LCN.  Oltre  ai  generi  di
programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve  essere
prevista  un'area  relativa  ai  programmi  delle  emittenti   locali
ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere
alla selezione del programma locale da visualizzare. 
 
                             Articolo 3 
 
             (Criteri di ripartizione della numerazione) 
 
1.  Il  piano  di  numerazione  e'  organizzato  sulla  base  di  una
numerazione  aperta  che  inizia  con  una  cifra  a  garanzia  della
semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali  e
tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze  degli  utenti,
con particolare riferimento ai canali generalisti  nazionali  e  alle
emittenti locali. 
2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati  spazi  nella
numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti  locali
di qualita' e quella legata al territorio. 
3. La numerazione attribuita ai canali a diffusione nazionale,  fatti
salvi i canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera  g),  e'  effettuata  in   base   alla   suddivisione   della
programmazione  nei  seguenti  generi:  semigeneralista,  bambini   e
ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. 
4. Nel primo  arco  di  numerazione  non  possono  essere  irradiati,
durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un  pubblico  di
soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di  servizi
telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria  vocale,  hot-line,
chat - line, one -to-one e similari. 
5. Al fine di garantire il piu' ampio  pluralismo  in  condizioni  di
parita' tra i soggetti operanti nel mercato, per  ciascun  genere  di
programmazione sono riservati una serie di numeri a disposizione  per
soggetti nuovi entranti. 
6. Per i servizi di  media  audiovisivi  a  pagamento  sono  previste
numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione. 
7.  La  numerazione  stabilita  con  il  presente  provvedimento  non
pregiudica il diritto  di  ciascun  utente  di  riordinare  i  canali
offerti sulla televisione digitale nonche' la  possibilita'  per  gli
operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e
aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali. 
 
                             Articolo 4 
 
           (Numerazione dei canali generalisti nazionali) 
 
1. Ai canali generalisti nazionali,  come  definiti  all'articolo  1,
comma 1, lettera g), sono attribuiti i numeri da 1 a 9 e, per  quelli
che non trovano collocazione in tale sequenza di  numeri,  almeno  il
numero 20 del primo arco di numerazione. 
2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al  comma  1  e'
effettuata sulla base del principio del rispetto  delle  abitudini  e
preferenze degli utenti. 
 
                             Articolo 5 
 
                (Numerazione delle emittenti locali) 
 
1. Alle emittenti locali, come  definite  all'articolo  1,  comma  1,
lettera h), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e  da  71  a  99  del
primo arco di numerazione. 
2. Per il secondo e terzo arco di  numerazione  si  ripetono  blocchi
attribuiti alle emittenti locali  con  la  medesima  successione  del
primo. 
3. Il settimo arco di numerazione e' riservato alle emittenti locali. 
4. Al fine di valorizzare la programmazione delle emittenti locali di
qualita' a quelle legate al territorio, le  numerazioni  relative  ai
blocchi di competenza delle emittenti locali di cui ai commi 1, 2 e 3
vengono attribuite secondo i seguenti criteri: 
  a) in ogni regione  e  nelle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  le  numerazioni  vengono  attribuite,  progressivamente,  a
partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante dalla  media
dei punteggi  conseguiti  da  ciascuna  emittente  nelle  ultime  tre
graduatorie approvate dai Comitati regionali delle comunicazioni,  ai
sensi del Decreto del Ministro  delle  Comunicazioni  n.  292  del  5
novembre  2004,  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
provvedimento; 
  b) ai fini dell'uso efficiente  della  numerazione,  due  emittenti
locali  aventi  sede  operativa  principale  nella  stessa   regione,
operanti in province diverse  della  medesima  regione  con  aree  di
servizio totalmente separate, possono richiedere l'attribuzione della
stessa  numerazione  nelle  province  separatamente  servite,  previo
accordo tra loro;  in  tal  caso,  ai  fini  dell'attribuzione  della
numerazione spettante, le predette emittenti  sommano  le  rispettive
medie dei punteggi conseguiti nelle graduatorie di cui  alla  lettera
a);  in  difetto  di  accordo  le  numerazioni   sono   singolarmente
attribuite secondo i criteri di cui alla lettera a); 
  c)  eventuali  numerazioni  rimaste  inutilizzate  in  una  o  piu'
province,  a  seguito  delle  attribuzioni  operate  ai   sensi   dei
precedenti punti a) e b), vengono attribuite  alle  emittenti  locali
che operano esclusivamente in queste ultime province, che  non  siano
gia' diversamente posizionate, sulla base della  media  dei  punteggi
conseguiti dalle medesime nelle graduatorie di cui alla lettera a); 
  d) alle emittenti locali che non sono collocate  nelle  graduatorie
di cui alla lettera a) sono attribuite le  numerazioni  successive  a
quelle attribuite ai sensi delle precedenti lettere a), b) e  c).  Il
Ministero, ricevute le domande di assegnazione del numero  entro  una
data prefissata, procede all'attribuzione delle  numerazioni  di  cui
alla   presente   lettera   secondo   l'ordine   cronologico    delle
autorizzazioni per l'attivita' di fornitore di contenuti  rilasciate,
facendo a tal fine riferimento alla data  dell'autorizzazione  e,  in
caso di identica data, al numero di protocollo della stessa; 
  e) le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti
locali, di cui ai commi 1, 2 e 3, successive a quelle  attribuite  ai
sensi dei punti a), b), c) e d), sono utilizzate  per  la  diffusione
degli ulteriori programmi in tecnica digitale terrestre diffusi dalle
emittenti locali, diversi dai canali di cui agli stessi punti a), b),
c) e d), ivi compresi i canali per le  trasmissioni  differite  dello
stesso palinsesto; 
  f) al fine di semplificare la memorizzazione  e  la  selezione  dei
canali da parte dell'utente nel secondo,  terzo  e  settimo  arco  di
numerazione e'  attribuito  alle  emittenti  locali  una  numerazione
corrispondente a quella del primo arco di numerazione,  laddove  cio'
sia possibile in base al numero delle emittenti  locali  operanti  in
ciascuna regione o provincia autonoma; 
  g) nelle  regioni  ove  sia  possibile  in  base  al  numero  delle
emittenti locali ivi operanti, le  numerazioni  relative  al  settimo
arco possono essere attribuite, consecutivamente, ad  ogni  emittente
locale fino ad un massimo di sei numeri complessivi  compresi  quelli
del primo, secondo e terzo arco di numerazione; 
  h) alle emittenti locali che servono con propri impianti,  piu'  di
due regioni e che intendono richiedere l'attribuzione di  un'identica
numerazione  su  tutti  i  bacini  serviti,  viene   attribuita   una
numerazione compresa tra le numerazioni 75 e 84,  sulla  base  di  un
accordo tra le emittenti interessate. 
 
                             Articolo 6 
 
(Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale  in
                               chiaro) 
 
1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono
attribuiti i numeri da  21  a  70  del  primo  arco  di  numerazione,
suddivisi nei seguenti  generi  di  programmazione:  semigeneralisti,
bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. 
2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma  1,  e'
effettuata  sulla  base   di   una   suddivisione   dei   generi   di
programmazione in sottoblocchi, secondo l'ordine di cui al  comma  1;
nel caso di richieste superiori  alla  disponibilita'  di  numeri  in
relazioni ai generi di cui al comma 1,  le  numerazioni  relative  al
genere di programmazione "televendite"  sono  collocate  nel  secondo
arco di numerazione. 
3. La dimensione di ciascun sottoblocco e' individuata dal  Ministero
in relazione all'offerta esistente determinata in base alle richieste
formulate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a  diffusione
nazionale  gia'   abilitati   all'esercizio   della   radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale terrestre alla data di emanazione  del
bando di  cui  all'articolo  10  e  riservando  una  percentuale  non
inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a  disposizione  per
eventuali soggetti nuovi entranti. 
4. Ai fini dell'attribuzione del  numero  ai  canali  nazionali  gia'
irradiati in tecnica digitale terrestre, in ciascun  sottoblocco,  si
considera la data di avviamento del  programma  in  tecnica  digitale
terrestre e l'audience conseguito, con particolare riguardo ai canali
irradiati dai soggetti che hanno avuto accesso al quaranta per  cento
della capacita' trasmissiva delle reti digitali  terrestri  ai  sensi
della delibera n. 645/07/CONS. 
5. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono  blocchi  e
sottoblocchi con la medesima successione del primo, salvo l'eventuale
inserimento del sottoblocco riservato  al  genere  di  programmazione
tematico "televendite" a partire dal secondo arco di numerazione. 
 
                             Articolo 7 
 
 (Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto) 
 
1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui e' stata
gia' attribuita una numerazione nel  primo  arco  di  numerazione  e'
riservata la numerazione nel secondo e terzo arco di numerazione, con
attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella
del primo arco, al  fine  di  semplificare  la  memorizzazione  e  la
selezione dei canali da parte dell'utente. 
 
                             Articolo 8 
 
     (Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento) 
 
1. Ai servizi di media audiovisivi  a  pagamento  sono  riservati  il
quarto e quinto arco di numerazione. 
2. Le numerazioni per i servizi  di  cui  di  cui  al  comma  1  sono
attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento  di  ciascun
fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'assegnazione
di  un  blocco  di  numeri  per  ciascuna  offerta  a  pagamento   e'
determinata sulla base delle richieste di ciascun  soggetto  e  della
effettiva necessita' in base ai contenuti a pagamento trasmessi. 
3. Le offerte a  pagamento  rivolte  ad  un  pubblico  adulto  devono
prevedere sistemi di controllo specifici e  selettivi  a  tutela  dei
minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
                             Articolo 9 
 
                 (Numerazione di ulteriori servizi) 
 
1. Alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD)  e'
riservato il sesto arco di numerazione. Ai canali  che  costituiscono
simulcast di quelli gia' diffusi in  definizione  standard  (SD),  e'
attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella  gia'
attribuita nel precedente arco di numerazione al  canale  in  SD,  al
fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei  canali  da
parte dell'utente. 
2. Alle numerazioni per i servizi radio e' riservato l'ottavo arco di
numerazione. 
3. Ad ulteriori tipologie di servizi sono  riservati  le  numerazioni
successive all'ottavo arco di numerazione. 
4. Ai servizi di sistema, quali le guide  ai  programmi  e  i  canali
mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200,  300,  400,  500,  600,
700, 800, 900. 
 
                             Articolo 10 
 
            (Modalita' di attribuzione della numerazione) 
 
1. Il Ministero, nell'ambito del titolo  abilitativo  rilasciato  per
l'esercizio della  radiodiffusione  televisiva  in  tecnica  digitale
terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione  spettante  ai
fornitori di servizi di media audiovisivi  sulla  base  del  presente
piano di numerazione. 
2. L'attribuzione dei numeri e' effettuata per la durata  del  titolo
autorizzatorio  rilasciato  al  soggetto  richiedente.  In  caso   di
rilevante modifica  editoriale  della  programmazione  irradiata,  il
fornitore di servizi di media audiovisivi e' tenuto a  richiedere  al
Ministero conferma della numerazione attribuita o  l'attribuzione  di
un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso. 
3. L'attribuzione dei numeri ai soggetti gia' abilitati all'esercizio
della radiodiffusione televisiva in  tecnica  digitale  terrestre  e'
effettuata  dal  Ministero  con  separato  provvedimento  integrativo
dell'autorizzazione, secondo le procedure di cui ai successivi  commi
4 e 5. 
4. Relativamente  alle  aree  tecniche  ancora  da  digitalizzare  il
Ministero pubblica il bando per l'attribuzione delle numerazioni  non
oltre i sessanta giorni antecedenti la data fissata per lo switch-off
dell'area tecnica interessata, invitando i soggetti  ivi  operanti  a
presentare la domanda di attribuzione della numerazione  nel  termine
prefissato dal bando stesso. Il Ministero  provvede  all'attribuzione
della numerazione spettante a ciascuno di essi almeno 15 giorni prima
della data di switch-off. 
5. Relativamente alle aree tecniche gia' digitalizzate, il  Ministero
pubblica il bando per l'attribuzione delle numerazioni entro sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  provvedimento
invitando  i  soggetti  ivi  operanti  a  produrre  la   domanda   di
attribuzione della  numerazione  nel  termine  prefissato  dal  bando
stesso. Il  Ministero  provvede  all'attribuzione  della  numerazione
spettante a ciascuno di essi entro  60  giorni  dal  termine  per  la
presentazione delle domande. 
6. Il  Ministero  comunica  l'attribuzione  dei  numeri  ai  soggetti
richiedenti e all'Autorita' e li  rende  pubblici  sul  proprio  sito
Internet. 
 
                             Articolo 11 
 
             (Condizioni di utilizzo delle numerazioni) 
 
1. I soggetti assegnatari delle  numerazioni  sono  responsabili  del
corretto uso della numerazione in conformita' con le prescrizioni del
presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire,  con  il
costante  impiego   della   massima   diligenza   professionale,   la
conformita'  dei  servizi  offerti  alle  prescrizioni  del  presente
provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni. 
2. I fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  assegnatari  delle
numerazioni informano gli operatori di rete sulle norme da rispettare
per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni.  Nelle  previsioni
contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in  chiaro
o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra  l'altro,
la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione  a
seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a  trasmettere
e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del  Ministero  ai
sensi del successivo comma. 
3. In ogni caso, e' fatto divieto, sia ai  fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete,
di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da  quanto  definito
nel presente piano di numerazione. 
4. Resta, in ogni  caso,  fermo  il  diritto  di  ciascun  utente  di
riordinare i canali  offerti  sulla  televisione  digitale  terrestre
rispetto al piano di numerazione automatica. 
5. L'attribuzione da parte del Ministero delle  numerazioni  comporta
la  corresponsione,  da  parte  del   soggetto   assegnatario   della
numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente. 
6. E' consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi  in
ambito nazionale, lo scambio della  numerazione  all'interno  di  uno
stesso genere di  programmazione,  ad  esclusione  delle  numerazioni
attribuite ai canali generalisti nazionali  di  cui  all'articolo  1,
comma  1,  lettera  g),   previa   comunicazione   al   Ministero   e
all'Autorita'. Il Ministero provvede all'adeguamento  dei  rispettivi
titoli  abilitativi  e  ne  da'  comunicazione   ai   richiedenti   e
all'Autorita', provvedendo  altresi'  all'aggiornamento  sul  proprio
sito Internet. 
7. E' consentito, sulla base di accordi, lo scambio della numerazione
tra emittenti locali, qualora finalizzato a uniformare la numerazione
nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti  interessate
allo scambio stesso. 
8. In caso di mancato rispetto del  presente  provvedimento  o  delle
ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato  stabilite  dal
Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione  a
trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un  periodo
fino a due anni. La  sospensione  e'  adottata  qualora  il  soggetto
interessato,  dopo  aver  ricevuto   comunicazione   dell'avvio   del
procedimento ed essere stato  invitato  a  regolarizzare  la  propria
posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In  caso
di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione  di  un
provvedimento  di  sospensione,  il  Ministero  dispone   la   revoca
dell'autorizzazione a trasmettere  e  dell'utilizzazione  del  numero
assegnato. 
9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal  Ministero  ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, del Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici. 
 
                             Articolo 12 
 
               (Adeguamento del Piano di numerazione) 
 
1 L'Autorita' si riserva di rivedere il  presente  piano  sulla  base
dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini  degli
utenti, sentiti i soggetti interessati. 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10-8-2010

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