L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nelle riunioni del Consiglio dell'8 luglio 2010 e del 15 luglio 2010; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 13 ottobre 1990, n. 240; Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva accesso»), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva autorizzazioni »), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva quadro») e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva servizio universale»); Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104; Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 Marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Rilevato che l'art. 32, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, ha affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e a stabilire con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorita': a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali; b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali; c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti; d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento; e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorita' amministrative competenti; f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati; Vista la delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010 recante «Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo, nonche' sullo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni», pubblicata, unitamente agli allegati A, B e C, sul sito web dell'Autorita' in data 26 aprile 2010; Vista la delibera n. 123/10/CONS del 16 aprile 2010 recante «Archiviazione per sopravvenuta normativa dell'istruttoria avviata con delibera n. 647/09/CONS per la verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni dell'accordo sull'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre notificato dall'associazione DGTVi (Associazione per il digitale terrestre)»; Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto di strutturare il piano sulla numerazione a tre cifre, ritenendo che tale organizzazione risulta maggiormente aderente ai principi di equita', trasparenza e non discriminazione ed e' gia' utilizzata dagli utenti di altre piattaforme televisive digitali (satellite, IPTV); Alla luce dei principi stabiliti dalla legge in ordine di priorita', il primo dei quali e' costituito dalla «garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali» e il secondo dal «rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti», l'Autorita' ha confermato la struttura del piano basata su una numerazione aperta che inizia con una cifra, in quanto l'introduzione di un piano di numerazione a tre cifre costituisce una notevole discontinuita' rispetto alle abitudini dell'utente della televisione terrestre, che e' la piattaforma con il maggior grado di penetrazione in Italia. Inoltre, la mancata assegnazione dei numeri da 1 a 99, corrispondenti al primo arco di numerazione, oltre ad un uso non efficiente della numerazione, potrebbe comportare l'utilizzazione non regolata di tale range di numeri, alla luce delle caratteristiche «aperte» dei decoder digitali terrestri. Con riferimento alla definizione di «arco di numerazione», alcuni partecipanti alla consultazione hanno suggerito di rendere piu' chiara tale definizione proponendo, inoltre, l'introduzione di appositi numeri per servizi di sistema offerti all'utenza, quali la guida elettronica dei programmi. Alla luce di tali osservazioni , e' apparso opportuno chiarire che «l'arco di numerazione» e' un blocco di numerazione consecutiva costituito da 100 numeri, nonche' prevedere che le posizioni di avvio di ciascun blocco (0, 100, 200, ecc.) siano destinati a servizi di sistema, quali la guida ai programmi ed i canali mosaico. Alcuni partecipanti hanno formulato osservazioni in merito alla definizione di «canale generalista nazionale», richiedendo di circoscrivere con maggiore chiarezza i soggetti facenti parte della suddetta categoria. Alla luce di tali osservazioni, e' stata riformulata la definizione in questione, precisando che per «canali generalisti nazionali» si intendono i canali legittimamente irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, che trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione, definizione che trova corrispondenza nell'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 5) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Alcuni rispondenti alla consultazione hanno rappresentato la necessita' di una maggiore chiarezza nella definizione di «canale tematico semigeneralista» e posto in evidenza la contraddittorieta' di definire tematica un'offerta semigeneralista. Hanno inoltre espresso preferenza per la percentuale del 70% di programmazione da destinare ad uno stesso genere, al fine della qualificazione del canale tematico. Alla luce di tali osservazioni, la definizione di canale semigeneralista e' stata riformulata nei seguenti termini: «programmazione dedicata a generi differenziati, inclusa l'informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70% della programmazione stessa». E' stata, altresi', introdotta, alla luce delle osservazioni di alcuni rispondenti alla consultazione che ne hanno rilevato la mancanza, la definizione di «emittente locale», individuata nel «titolare di concessione o di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che ha la responsabilita' editoriale dei programmi televisivi irradiati e che li trasmette in tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale». E' stata, inoltre, introdotta la definizione di «aree tecniche», ovvero delle aree in cui e' stato suddiviso il territorio nazionale ai fini della progressiva digitalizzazione delle reti televisive terrestri, secondo il calendario approvato con decreto ministeriale 10 settembre 2008 e successive modificazioni, in quanto funzionale alle procedure di assegnazione delle numerazioni stabilite dal provvedimento. Con riferimento all'introduzione di un'apposita interfaccia grafica nei decodificatori destinati alla ricezione dei programmi digitali onde facilitare la ricerca e la selezione dei canali da parte degli utenti, alcuni partecipanti hanno rappresentato la complessita' tecnica e l'onerosita' di tale implementazione con specifico riferimento ai decoder che consentono la ricezione dei canali digitali trasmessi su differenti piattaforme (satellite, IPTV, terrestre), proponendo, almeno in una prima fase, di introdurre l'obbligatorieta' del descrittore LCN per i decoder destinati unicamente alla ricezione dei canali digitali terrestri. Alla luce di tali osservazioni, e tenuto conto dell'ambito di applicazione del presente provvedimento, relativo al piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre, l'obbligo del descrittore LCN nei termini previsti dal provvedimento e' stato limitato ai decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri. Si e' ritenuto, altresi', di accogliere la proposta di prevedere che i decodificatori dispongano oltre che di una visualizzazione grafica dei canali digitali nazionali suddivisa per generi di programmazione, anche di una visualizzazione dei canali digitali tematici delle emittenti locali, nel rispetto del principio di non discriminazione. Con riferimento all'ordine dei generi di programmazione dei canali digitali nazionali come proposto nello schema di provvedimento (informazione, semigeneralisti, bambini e ragazzi, cultura, sport, musica, televendite), alcuni partecipanti hanno proposto di ordinare i generi secondo la scansione descritta nella legge. La proposta e' stata ritenuta meritevole di accoglimento, anche al fine di limitare il grado di discrezionalita' amministrativa. Con riferimento all'attribuzione della numerazione tra le differenti categorie di emittenti, alcuni Rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali ed alcune emittenti locali hanno ritenuto non condivisibile l'ipotesi di attribuzione dei numeri da 1 a 9 ai canali generalisti nazionali, esprimendo preferenza per l'attribuzione almeno dei numeri 8 e 9 alle emittenti locali, stante il loro radicamento sul territorio locale. Un'emittente nazionale ex analogica ha, di contro, evidenziato come l'attribuzione delle prime nove numerazioni ai canali generalisti nazionali sia insufficiente a soddisfare le esigenze di tutte le emittenti facenti parte di tale categoria. Con riferimento all'utilizzo delle graduatorie predisposte dai Comitati regionali delle Comunicazioni (Corecom) per l'attribuzione dei numeri all'interno dei blocchi riservati alle emittenti locali, alcuni rispondenti hanno messo in luce la non rispondenza di tale criterio alle «abitudini e preferenze degli utenti», proponendo l'utilizzo di criteri alternativi quali l'audience, l'area di servizio coperta da ciascuna emittente locale o la qualita' e il radicamento nel territorio. Al riguardo si osserva che l'attribuzione della numerazione progressiva spettante alle emittenti locali sulla base delle graduatorie approvate dai Comitati regionali delle comunicazioni ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004, costituisce un criterio oggettivo e facilmente misurabile rispetto ai criteri alternativi proposti, i quali postulano la necessita' della formulazione di nuove ed apposite graduatorie e l'impiego di tempi procedimentali non conciliabili con la necessita' di provvedere all'assegnazione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali con l'urgenza che e' stata da piu' parti rappresentata. Le principali associazioni delle emittenti locali hanno richiesto di dettagliare ulteriormente il meccanismo di attribuzione delle numerazioni spettanti alle emittenti locali, ritenendo non sufficiente il rinvio a forme di autoregolamentazione degli operatori del settore. Hanno, altresi', richiesto di prevedere lo scambio delle numerazioni tra emittenti locali su base consensuale, al fine di apportare un certo grado di flessibilita' al sistema, nonche' di attribuire all'emittenza locale anche il settimo arco di numerazione, per consentire un'adeguata collocazione delle nuove offerte digitali terrestri in ambito locale. Alla luce di tali osservazioni, i criteri di attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali sono stati ulteriormente dettagliati al fine di conseguire la massima efficienza dell'uso della numerazione e soddisfare il maggior numero di richieste di numerazione in ciascun ambito locale. Con riferimento alla richiesta di consentire lo scambio delle numerazioni tra le emittenti locali, si e' provveduto ad inserire tale previsione, consentendo pero' tale scambio solo qualora finalizzato ad uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso. Si e' ritenuto, inoltre, possibile accogliere la richiesta di attribuzione alle emittenti locali del settimo arco di numerazione ai fini dello sviluppo delle nuove offerte digitali di tale settore. Con riferimento alla numerazione da attribuire canali digitali terrestri a diffusione nazionale si e' provveduto a modificare la numerazione proposta per tali canali, attribuendo, nel primo arco di numerazione, i numeri da 21 a 70, in luogo dell'ipotesi posta a consultazione 20-70, alla luce dell'esigenza di riservare il numero 20 per soddisfare le esigenze di tutte le emittenti nazionali ex analogiche operanti in chiaro nel primo arco di numerazione, confermando, altresi' la disposizione relativa alla collocazione del genere di programmazione «televendite» nel secondo arco di numerazione, nel caso di richieste superiori alla disponibilita' di numeri nel primo arco di numerazione. Alcuni rispondenti hanno evidenziato che la fissazione di un numero minimo di posizioni numeriche per ciascun sottoblocco destinato ai generi di programmazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale, si pone in contrasto con l'esigenza che la dimensione di ciascuno di essi sia determinata prendendo a riferimento le offerte esistenti. Al riguardo, si e' ritenuto possibile accogliere tale osservazione, per conferire maggior elasticita' al sistema, provvedendo, nel contempo, a determinare nella percentuale del 30%, anziche' del 20%, i numeri a disposizione di soggetti nuovi entranti per ciascun genere. Si e' ritenuta condivisibile l'osservazione formulata da un'associazione di consumatori sull'opportunita' che, al fine di facilitare la memorizzazione e la ricerca dei canali da parte dell'utente, siano attribuiti ai canali diffusi in HD (high definition), che costituiscono simulcast di quelli diffusi in SD (standard definition), numerazione corrispondenti nei distinti archi di numerazione. Alcuni rispondenti hanno richiesto di rendere piu' dettagliate le procedure di assegnazione delle numerazioni da parte del competente Ministero. Al riguardo e' apparso opportuno prevedere una procedura differenziata per quanto riguarda le aree tecniche ancora da digitalizzare, rispetto a quelle gia' digitalizzate, anche al fine di consentire una graduale conformazione della numerazione attualmente utilizzata al piano di numerazione adottato dall'Autorita'. Circa la necessita' di evitare i fenomeni di refreshing, effettuati da alcuni decoder, che annullano la sintonizzazione manuale dei canali impostata dagli utenti, si e' reputato opportuno ribadire nel presente provvedimento il pieno diritto di ciascun utente di riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione digitale terrestre, fermo restando che la problematica evidenziata trovera' collocazione anche nel correlato provvedimento di modifica della delibera n. 216/00/CONS poto a consultazione. In relazione ad alcune osservazioni formulate circa l'opportunita' di rendere possibile lo scambio di numerazione tra canali generalisti nazionali ed altre categorie, si evidenzia che tale opzione appare in contrasto con quanto stabilito dalla legge, secondo la quale gli scambi della numerazione possono avvenire, sulla base di accordi, solo all'interno di uno stesso genere, ne' si concilia con il criterio del rispetto delle «abitudini e preferenze degli utenti»; Considerato che l'Autorita', in relazione alle prime risultanze istruttorie ed al fine di disporre di dati aggiornati onde verificare «le abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali», risalendo all'anno 2005 gli ultimi dati disponibili sulla pre-sintonia del telecomando forniti dalla societa' Auditel, ha ritenuto opportuno commissionare un'indagine di mercato inerente le abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali sul telecomando della televisione analogica e digitale terrestre ad una societa' indipendente da individuare mediante selezione ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, selezione che e' stata indetta con delibera n. 220/10/CONS del 12 maggio 2010; Visti i risultati dell'indagine di mercato effettuata dalla societa' Demoskopea S.p.a., risultata aggiudicataria del servizio, consegnati all'Autorita' il 2 luglio 2010, effettuata su un campione rappresentativo della popolazione italiana attraverso 10.000 interviste in tutte le regioni d'Italia, relative sia a quelle gia' digitali sia a quelle dove la conversione non e' stata ancora effettuata, da cui e' emerso quanto segue: circa il 70% degli intervistati si e' dotato di un decoder o di un televisore integrato per vedere le trasmissioni televisive terrestri tramite la tecnologia digitale; un'importante percentuale di rispondenti (il 57%) ha ordinato i canali secondo il ranking personale preferito; per quanto riguarda la ricezione analogica, la sintonizzazione dei canali vede la presenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 8) delle emittenti nazionali ex analogiche, mentre la presenza delle emittenti televisive locali si concentra dalla nona posizione in poi. In particolare nella nona posizione emerge una presenza delle emittenti locali pari al 51,1% e una presenza delle emittenti nazionali pari al 47,7% (margine di errore 2,43); per quanto riguarda la ricezione digitale la sintonizzazione di canali vede la prevalenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 9) delle emittenti televisive nazionali ex analogiche. In particolare, nella nona posizione emerge una presenza delle emittenti locali pari al 29,2% e delle emittenti nazionali pari al 69,7% (margine di errore 2,08); per quanto riguarda il complesso della fruizione analogica e digitale la sintonizzazione dei canali vede la prevalenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 9) delle emittenti televisive nazionali ex analogiche. In particolare, nella nona posizione emerge una presenza delle emittenti locali pari al 39,4% e delle emittenti nazionali pari al 59,5% (margine di errore 1,63); dai dati disaggregati su base regionale risulta,inoltre, che la concentrazione delle emittenti locali sul tasto 9 del telecomando e' superiore a quella delle emittenti nazionali solo in cinque regioni; Considerato che i risultati dell'indagine in questione confermano l'ipotesi posta in consultazione di attribuire i numeri da 1 a 9 del telecomando alle emittenti televisive nazionali ex analogiche; Considerato, inoltre, che: la norma di legge in questione onera l'Autorita' di stabilire un piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre che abbia valenza su tutto il territorio nazionale, il che comporta l'individuazione di un range di numerazione per categoria di programmi (canali generalisti nazionali, canali locali, canali a diffusione nazionale suddivisi per generi di programmazione) identico su tutte le regioni, anche al fine di rispettare il primo criterio in ordine di priorita' dettato dalla legge, ch'e' quello di garantire la semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali; una diversa soluzione che, tenendo conto delle peculiarita' presenti in alcune regioni, attribuisse ad un canale a diffusione nazionale una numerazione differenziata in tali regioni, oltre a rivelarsi tecnicamente complessa e inefficiente ai fini dell'utilizzazione delle frequenze in modalita' SFN, si porrebbe altresi' in contrasto con «l'obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico», recato dall'art. 2-bis, comma 7, lettera f) della legge n. 66/2001; d'altra parte, la soluzione inversa di attribuire il numero 9 del telecomando alle emittenti locali su tutto il territorio nazionale si porrebbe in contrasto con il criterio delle «abitudini e preferenze degli utenti» cosi' come emergono dai risultati dell'indagine commissionata dall'Autorita'; le maggiori associazioni rappresentative delle emittenti locali, che insieme rappresentano oltre il 90% del settore, si sono dette favorevoli all'ipotesi di attribuire alle emittenti locali i numeri da 10 a 19, evidenziando che tale numerazione e' quella che garantisce al meglio l'esigenza dell'emittenza locale di avere 10 numeri consecutivi nelle prime posizioni del telecomando, evitando disparita' di trattamento tra le diverse tv locali; l'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle emittenti locali appare del tutto rispettosa del criterio dettato dalla legge di prevedere nel primo arco di numeri adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio; ne' vanno sottovalutati i margini di flessibilita' del sistema, stante la piena liberta' di ciascun utente di riordinare i canali secondo il ranking personale preferito, senza avvalersi della funzione di sintonia automatica dei canali; tenendo ponderatamente conto dei diversi elementi che vengono in rilievo, da un lato il criterio della semplicita' d'uso e la valenza nazionale del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre che rende impraticabile l'attribuzione di numeri di LCN differenziati per regioni alle emittenti nazionali, dall'altro il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, la soluzione che appare piu' rispettosa del dettato della legge e' quella di confermare l'attribuzione dei numeri da 1 a 9 ai canali generalisti nazionali e dei numeri da 10 a 19 alle emittenti locali, riservando ai canali generalisti nazionali che, sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, non trovino collocazione nella sequenza di numeri 1-9, l'attribuzione del numero 20 del primo arco di numerazione; Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento posto in consultazione; Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo, riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente delibera, unitamente all'allegato A, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 15 luglio 2010 Il Presidente: Calabro' I Commissari relatori: Mannoni - Napoli
ALLEGATO A alla Delibera n. 366/10/CONS PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO, MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) Autorita': l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; c) ambito locale televisivo: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; d) ambito nazionale: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; e) arco di numerazione: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai numeri 1-99, il secondo arco ai numeri 101 - 199, e cosi' via. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico. f) canale mosaico: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre; g) canale generalista nazionale: canale legittimamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione; h) emittente locale: il titolare di concessione o di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che ha la responsabilita' editoriale dei programmi televisivi irradiati e che li trasmette in tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale; i) aree tecniche: le aree in cui e' suddiviso il territorio nazionale secondo il decreto ministeriale 10 settembre 2008 e successive modificazioni, ai fini del passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre secondo il calendario ivi stabilito; j) fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione, autorizzati alla diffusione dei contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissioni di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi; k) genere di programmazione semigeneralista: programmazione dedicata a generi differenziati inclusa l'informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa; l) genere di programmazione tematico: genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/ target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre; m) genere di programmazione tematico "bambini e ragazzi": genere di programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di eta', con finalita' formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignita' e del loro sviluppo fisico, psichico e morale; n) genere di programmazione tematico "informazione": genere di programmazione tematico dedicato all'informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume; o) genere di programmazione tematico "cultura": genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualita' scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume; p) genere di programmazione tematico "sport": genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento; q) genere di programmazione tematico "musica": genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualita' sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti; r) genere di programmazione tematico "televendite": genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; s) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; t) operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; u) programma: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; v) delibera 216/00/CONS e successive integrazioni: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009. 2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Articolo 2 (Ambito di applicazione) 1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente provvedimento stabilisce il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo. 2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare. Articolo 3 (Criteri di ripartizione della numerazione) 1. Il piano di numerazione e' organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali. 2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio. 3. La numerazione attribuita ai canali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), e' effettuata in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. 4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat - line, one -to-one e similari. 5. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti. 6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione. 7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali. Articolo 4 (Numerazione dei canali generalisti nazionali) 1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera g), sono attribuiti i numeri da 1 a 9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, almeno il numero 20 del primo arco di numerazione. 2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 e' effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti. Articolo 5 (Numerazione delle emittenti locali) 1. Alle emittenti locali, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera h), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione. 2. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi attribuiti alle emittenti locali con la medesima successione del primo. 3. Il settimo arco di numerazione e' riservato alle emittenti locali. 4. Al fine di valorizzare la programmazione delle emittenti locali di qualita' a quelle legate al territorio, le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono attribuite secondo i seguenti criteri: a) in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le numerazioni vengono attribuite, progressivamente, a partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante dalla media dei punteggi conseguiti da ciascuna emittente nelle ultime tre graduatorie approvate dai Comitati regionali delle comunicazioni, ai sensi del Decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; b) ai fini dell'uso efficiente della numerazione, due emittenti locali aventi sede operativa principale nella stessa regione, operanti in province diverse della medesima regione con aree di servizio totalmente separate, possono richiedere l'attribuzione della stessa numerazione nelle province separatamente servite, previo accordo tra loro; in tal caso, ai fini dell'attribuzione della numerazione spettante, le predette emittenti sommano le rispettive medie dei punteggi conseguiti nelle graduatorie di cui alla lettera a); in difetto di accordo le numerazioni sono singolarmente attribuite secondo i criteri di cui alla lettera a); c) eventuali numerazioni rimaste inutilizzate in una o piu' province, a seguito delle attribuzioni operate ai sensi dei precedenti punti a) e b), vengono attribuite alle emittenti locali che operano esclusivamente in queste ultime province, che non siano gia' diversamente posizionate, sulla base della media dei punteggi conseguiti dalle medesime nelle graduatorie di cui alla lettera a); d) alle emittenti locali che non sono collocate nelle graduatorie di cui alla lettera a) sono attribuite le numerazioni successive a quelle attribuite ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c). Il Ministero, ricevute le domande di assegnazione del numero entro una data prefissata, procede all'attribuzione delle numerazioni di cui alla presente lettera secondo l'ordine cronologico delle autorizzazioni per l'attivita' di fornitore di contenuti rilasciate, facendo a tal fine riferimento alla data dell'autorizzazione e, in caso di identica data, al numero di protocollo della stessa; e) le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, di cui ai commi 1, 2 e 3, successive a quelle attribuite ai sensi dei punti a), b), c) e d), sono utilizzate per la diffusione degli ulteriori programmi in tecnica digitale terrestre diffusi dalle emittenti locali, diversi dai canali di cui agli stessi punti a), b), c) e d), ivi compresi i canali per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto; f) al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente nel secondo, terzo e settimo arco di numerazione e' attribuito alle emittenti locali una numerazione corrispondente a quella del primo arco di numerazione, laddove cio' sia possibile in base al numero delle emittenti locali operanti in ciascuna regione o provincia autonoma; g) nelle regioni ove sia possibile in base al numero delle emittenti locali ivi operanti, le numerazioni relative al settimo arco possono essere attribuite, consecutivamente, ad ogni emittente locale fino ad un massimo di sei numeri complessivi compresi quelli del primo, secondo e terzo arco di numerazione; h) alle emittenti locali che servono con propri impianti, piu' di due regioni e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, viene attribuita una numerazione compresa tra le numerazioni 75 e 84, sulla base di un accordo tra le emittenti interessate. Articolo 6 (Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro) 1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. 2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1, e' effettuata sulla base di una suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi, secondo l'ordine di cui al comma 1; nel caso di richieste superiori alla disponibilita' di numeri in relazioni ai generi di cui al comma 1, le numerazioni relative al genere di programmazione "televendite" sono collocate nel secondo arco di numerazione. 3. La dimensione di ciascun sottoblocco e' individuata dal Ministero in relazione all'offerta esistente determinata in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre alla data di emanazione del bando di cui all'articolo 10 e riservando una percentuale non inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per eventuali soggetti nuovi entranti. 4. Ai fini dell'attribuzione del numero ai canali nazionali gia' irradiati in tecnica digitale terrestre, in ciascun sottoblocco, si considera la data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e l'audience conseguito, con particolare riguardo ai canali irradiati dai soggetti che hanno avuto accesso al quaranta per cento della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri ai sensi della delibera n. 645/07/CONS. 5. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi e sottoblocchi con la medesima successione del primo, salvo l'eventuale inserimento del sottoblocco riservato al genere di programmazione tematico "televendite" a partire dal secondo arco di numerazione. Articolo 7 (Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto) 1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui e' stata gia' attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione e' riservata la numerazione nel secondo e terzo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella del primo arco, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente. Articolo 8 (Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento) 1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione. 2. Le numerazioni per i servizi di cui di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'assegnazione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento e' determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessita' in base ai contenuti a pagamento trasmessi. 3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Articolo 9 (Numerazione di ulteriori servizi) 1. Alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) e' riservato il sesto arco di numerazione. Ai canali che costituiscono simulcast di quelli gia' diffusi in definizione standard (SD), e' attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella gia' attribuita nel precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente. 2. Alle numerazioni per i servizi radio e' riservato l'ottavo arco di numerazione. 3. Ad ulteriori tipologie di servizi sono riservati le numerazioni successive all'ottavo arco di numerazione. 4. Ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Articolo 10 (Modalita' di attribuzione della numerazione) 1. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante ai fornitori di servizi di media audiovisivi sulla base del presente piano di numerazione. 2. L'attribuzione dei numeri e' effettuata per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente. In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi e' tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso. 3. L'attribuzione dei numeri ai soggetti gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e' effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione, secondo le procedure di cui ai successivi commi 4 e 5. 4. Relativamente alle aree tecniche ancora da digitalizzare il Ministero pubblica il bando per l'attribuzione delle numerazioni non oltre i sessanta giorni antecedenti la data fissata per lo switch-off dell'area tecnica interessata, invitando i soggetti ivi operanti a presentare la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all'attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi almeno 15 giorni prima della data di switch-off. 5. Relativamente alle aree tecniche gia' digitalizzate, il Ministero pubblica il bando per l'attribuzione delle numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento invitando i soggetti ivi operanti a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all'attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande. 6. Il Ministero comunica l'attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all'Autorita' e li rende pubblici sul proprio sito Internet. Articolo 11 (Condizioni di utilizzo delle numerazioni) 1. I soggetti assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformita' con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale, la conformita' dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni informano gli operatori di rete sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma. 3. In ogni caso, e' fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione. 4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica. 5. L'attribuzione da parte del Ministero delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente. 6. E' consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), previa comunicazione al Ministero e all'Autorita'. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne da' comunicazione ai richiedenti e all'Autorita', provvedendo altresi' all'aggiornamento sul proprio sito Internet. 7. E' consentito, sulla base di accordi, lo scambio della numerazione tra emittenti locali, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso. 8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato. 9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Articolo 12 (Adeguamento del Piano di numerazione) 1 L'Autorita' si riserva di rivedere il presente piano sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.