NELLE riunioni del Consiglio del 3 giugno 2010 e del 15 giugno 2010;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 5, secondo il quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, ridenominato “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)”;
VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo – Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174‑230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470‑862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;
VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008”;
VISTA la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello switch-off”;
VISTA la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante “Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”;
VISTA la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d’Aosta in previsione dello switch-off”;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l’art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTE le delibere:
- n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo”
- n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano” così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009 recante “Modifica dell’allegato 2 alla delibera n. 295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizi di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alla province autonome di Trento e Bolzano”
- n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo”
- n. 615/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania”
VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” e, in particolare, i criteri indicati dall’articolo 13, comma 5, lettere b), c) e d) del suddetto regolamento;
VISTA la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione”;
VISTO l’articolo 42 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e, in particolare:
- il comma 5, ai sensi del quale l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico;
- il comma 6 ai sensi del quale l’Autorità, nella predisposizione dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione;
- il comma 11 ai sensi del quale l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;
VISTI i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dall’Autorità con la citata delibera n. 181/09/CONS, e, in particolare, l’allegato A, punto 6, lettere a), b), c), d), e), f);
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che attribuisce al servizio di radiodiffusione sonora e televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;
CONSIDERATO che il numero dei canali attribuiti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito dell’adozione, per la banda VHF-III, della canalizzazione prevista negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V;
VISTA, altresì, la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, prot. 1676 del 9 novembre 2009 con la quale lo stesso ha comunicato che si rende al momento disponibile, ai fini della pianificazione delle risorse per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, anche il canale 69 della banda UHF-V e rilevato che, pertanto, il numero complessivo di canali disponibili ai fini della pianificazione è pari a 57;
CONSIDERATO che le frequenze della banda VHF-III attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off di ogni singola area tecnica per il servizio di radiodiffusione televisiva;
CONSIDERATO che il procedimento per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, avviato dall’Autorità ai sensi dell’art. 42, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 177/05, è finalizzato ad identificare, sulla base dei criteri di pianificazione previsti dalla normativa vigente e dei criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dalla delibera n. 181/09/CONS, le risorse frequenziali utilizzabili per il servizio radiotelevisivo e le relative condizioni di uso al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di interferenza nazionali ed internazionali;
TENUTO CONTO che a seguito dell’intervenuta modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze è stata assegnata all’emittente Centro Europa 7, in esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato n. 2624/2008, la frequenza relativa al canale 8 della banda VHF-III al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale;
VISTO l’accordo integrativo ai sensi della legge n. 241/90, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro Europa 7 a r.l. in data 9 febbraio 2010 al fine della definitiva cessazione della materia del contendere;
VISTO il verbale sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Rai-Radiotelevisione italiana spa in data 17 maggio 2010, nel quale si identificano le esigenze di configurazione delle reti televisive digitali terrestri della Rai ai fini dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo stabiliti dalla legge, dalle linee guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS e dal contratto di servizio;
VISTI gli atti e le attività istruttorie svolte dai competenti Uffici dell’Autorità per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti nazionali private e le associazioni a carattere nazionale delle emittenti locali;
VISTA la relazione tecnica predisposta dagli Uffici, allegata al presente provvedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
- al fine di consentire la progressiva digitalizzazione del territorio nazionale, secondo il calendario nazionale di switch-off, il presente provvedimento detta i criteri generali per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, il quale si conforma ai principi di uso pluralistico ed efficiente dello spettro radioelettrico e alle raccomandazioni e decisioni assunte in sede comunitaria, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari sopra citate;
- allo scopo di fornire un quadro di riferimento stabile per la pianificazione delle reti televisive nazionali, stante la struttura delle reti in tecnica SFN, il presente provvedimento identifica il numero delle reti televisive nazionali digitali terrestri e correlate frequenze e riserva almeno un terzo delle frequenze pianificabili alle emittenti televisive locali, secondo i criteri indicati dalla delibera n. 181/09/CONS;
- alla luce di quanto previsto dalla delibera n. 664/09/CONS, il provvedimento identifica, altresì, le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre ;
- la struttura delle reti nazionali digitali terrestri è tale da garantire, per tutte le reti previste, coperture tra loro equivalenti approssimativamente pari all’80% del territorio nazionali. Tali reti sono realizzate in tecnica SFN, prevedendo l’uso della medesima frequenza su tutto il territorio nazionale salvo limitati casi in cui in cui la frequenza indicata, in una specifica area tecnica, può essere sostituita con una frequenza alternativa, da utilizzare comunque in tecnica SFN sull’intera area tecnica;
- per soddisfare le specifiche esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo, derivanti dalla legge, dalle linee-guida sugli ulteriori obblighi di servizio pubblico e dal contratto di servizio e, segnatamente, quelli di copertura universale del territorio, di innovazione e sperimentazione delle nuove tecnologie e di diffusione regionale dei programmi della terza rete Rai, tenendo conto, a tale ultimo fine, che i confini amministrativi delle Regioni sono diversi da quelle delle aree tecniche previste dal calendario nazionale dello switch-off, per la concessionaria del servizio pubblico è previsto l’utilizzo di tre frequenze della banda VHF in uso esclusivo e di una frequenza in banda UHF distinta per regione. Di esse, due frequenze della banda VHF e una frequenza in banda UHF sono destinate al multiplex di servizio pubblico, tenendo conto delle citate esigenze di massima copertura del territorio e di regionalizzazione dei programmi; una rete VHF è destinata per lo sviluppo di servizi televisivi innovativi (DVB-H/DVB-T2) , in considerazione del fatto che, in linea teorica, la banda VHF consentirebbe l’effettuazione di servizi in tecnica DVB-H e che, in ogni caso, le citate linee-guida sugli obblighi del servizio pubblico prevedono lo sviluppo di servizi riconducibili al servizio pubblico sia in DVB-H che in DVB-T2;
- la pianificazione di dettaglio della rete digitale terrestre di servizio pubblico della Rai, con riferimento alla frequenza UHF regionale, sarà oggetto di apposito provvedimento integrativo, nel rispetto dei criteri di massima efficienza dell’uso dello spettro;
- per ciascuna area tecnica, almeno un terzo delle frequenze pianificabili è destinato all’emittenza locale. I criteri generali di pianificazione delle frequenze destinate alle reti locali sono descritti nella Relazione Tecnica di cui all’allegato 2 al presente provvedimento.
- al fine di conseguire il massimo grado di pluralismo del sistema televisivo a livello locale e la massima efficienza allocativa, la pianificazione di dettaglio delle reti da destinare all’emittenza locale in ciascuna area tecnica è effettuata, nel rispetto dei predetti criteri, attraverso un procedimento nell’ambito del quale è convocato dall’Autorità, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, per ciascuna area tecnica un tavolo tecnico, ove necessario congiunto per più aree tecniche, con i soggetti nei confronti dei quali il procedimento è destinato a produrre effetti. A conclusione dei predetti procedimenti l’Autorità approva i relativi provvedimenti di pianificazione, fermo restando che spetterà al Ministero dello sviluppo economico l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze ai soggetti abilitati;
- l’elenco delle frequenze allegato al presente provvedimento, così come le frequenze che saranno assegnate alle emittenti locali ad esito delle pianificazioni delle singole aree tecniche, sono rivedibili alla luce delle eventuali necessità di compatibilizzazione derivanti dall’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale e del completamento della digitalizzazione delle reti televisive terrestri su tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO che la pianificazione delle frequenze adottata dall’Autorità tiene conto degli sviluppi relativi alla utilizzazione delle frequenze della banda 800 MHz per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva secondo gli indirizzi comunitari, e che le frequenze non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro per l’assegnazione al dividendo digitale esterno;
CONSIDERATO, ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali terrestri, di dover confermare il criterio di equivalenza dei siti previsto dalla delibera n. 15/03/CONS, il quale si presta a favorire lo sviluppo della fase di definitiva transizione dal sistema analogico a quello digitale;
CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di adottare, con separato provvedimento, i criteri per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze da parte del Ministero dello sviluppo economico;
CONSIDERATO che alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42, comma 14, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
DELIBERA
Art. 1
(Criteri generali del Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in
tecnica digitale)
1. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale si conforma ai principi di uso pluralistico ed efficiente dello spettro radioelettrico e alle raccomandazioni e decisioni assunte in sede comunitaria, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari citate nelle premesse.
2. Il presente provvedimento identifica il numero delle reti televisive nazionali digitali terrestri e correlate frequenze e riserva almeno un terzo delle frequenze pianificabili alle emittenti televisive locali, secondo i criteri indicati dalla delibera n. 181/09/CONS.
3. Il presente provvedimento individua 25 reti nazionali digitali terrestri e relative frequenze associate :
a) 16 reti in tecnica DVB-T, ai sensi di quanto previsto al punto 6, lettera b) dell’allegato A alla delibera n. 181/09/CONS;
b) 3 reti in tecnica DVB-H, con vincolo di destinazione d’uso sulla base delle deliberazioni dell’Autorità, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, ai sensi di quanto previsto al punto 6, lettera d) dell’allegato A alla delibera n. 181/09/CONS;
c) 5 reti in tecnica DVB-T e 1 rete in tecnica DVB-H, ai sensi di quanto previsto al punto 6, lettera f) dell’allegato A alla delibera n. 181/09/CONS.
L’elenco delle frequenze è riportato nell’allegato 1 al presente provvedimento ed è rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione derivanti dall’evoluzione delle negoziazioni di coordinamento internazionale.
4. La struttura delle reti di cui al comma 3 è tale da assicurare l’equivalenza delle reti previste, anche tenendo conto dei vincoli del coordinamento internazionale, e comunque da garantire, per ciascuna di esse, coperture tra loro equivalenti approssimativamente pari all’80% del territorio nazionale. Tali reti sono realizzate in tecnica SFN, prevedendo l’uso della medesima frequenza su tutto il territorio nazionale, fatti salvi i casi indicati nell’allegato 1 in cui la frequenza indicata, in una specifica area tecnica, può essere sostituita con una frequenza alternativa, da utilizzare comunque in tecnica SFN sull’intera area tecnica. Laddove avvenga la sostituzione della frequenza indicata con una frequenza alternativa, la frequenza sostituita non è nella disponibilità dell’operatore nazionale e viene utilizzata per la pianificazione in ambito locale.
5. Per le specifiche esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo, come descritte nelle premesse del presente provvedimento, è previsto l’utilizzo di tre frequenze della banda VHF in uso esclusivo e di una frequenza in banda UHF distinta per regione. Di esse, due frequenze della banda VHF e una frequenza in banda UHF sono destinate al multiplex di servizio pubblico e una frequenza della banda VHF è destinata per lo sviluppo di servizi televisivi innovativi (DVB-H/DVB-T2). La pianificazione di dettaglio del multiplex di servizio pubblico è oggetto di apposito provvedimento integrativo, nel rispetto dei criteri di massima efficienza dell’uso dello spettro.
6. Per ciascuna area tecnica, almeno un terzo delle frequenze pianificabili è destinato all’emittenza locale. Ai fini della pianificazione delle frequenze destinate alle reti locali si applicano i criteri di cui alla presente delibera, nonché quelli indicati nei paragrafi 3.5 e 4.2.4 della Relazione Tecnica di cui all’Allegato 2, al presente provvedimento.
7. Al fine di coniugare il massimo grado di pluralismo del sistema televisivo a livello locale con la massima efficienza allocativa, l’identificazione di dettaglio delle reti da destinare all’emittenza locale in ciascuna area tecnica è effettuata, nel rispetto dei predetti criteri, attraverso un procedimento nell’ambito della quale è convocato dall’Autorità, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, per ciascuna area tecnica un tavolo tecnico, ove necessario congiunto per più aree tecniche, con i soggetti nei confronti dei quali il procedimento è destinato a produrre effetti.
8. All’esito di ciascun tavolo tecnico l’Autorità adotta una delibera di pianificazione per area tecnica, fermo restando che spetterà al Ministero dello sviluppo economico l’assegnazione ai soggetti abilitati dei diritti di uso delle frequenze, i quali sono comunque sottoposti ai vincoli di uso efficiente della risorsa radioelettrica e di utilizzo effettivo della capacità trasmissiva per la trasmissione di programmi, come definiti dal vigente ordinamento.
9. In sede di attuazione del Piano di assegnazione, anche tenendo conto degli atti presupposti, l’Autorità si riserva di apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni alle delibere di pianificazione per area tecnica già adottate.
10. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali terrestri, è confermato il criterio di equivalenza dei siti previsto dalla delibera n. 15/03/CONS, citato nelle premesse.
11. L’Autorità, fatti salvi i criteri stabiliti dall’art.2 comma 2, delle delibere n. 294/09/CONS, n. 295/09/CONS, n. 426/09/CONS e n.615/09/CONS, si riserva di adottare, con separato provvedimento, i criteri per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze da parte del Ministero dello sviluppo economico.
12. In ciascuna area tecnica, le frequenze non utilizzate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono, con le modalità identificate nell’allegato 2 al presente provvedimento, alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale “esterno”, in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni.
13. L’Autorità si riserva di apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza delle negoziazioni internazionali sul coordinamento delle frequenze e del completamento della digitalizzazione delle reti televisive terrestri su tutto il territorio nazionale, nonché di attivare tutte le iniziative necessarie al conseguimento dell’effettiva disponibilità di un dividendo digitale “esterno”.
Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42, comma 14, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26 della legge n. 249 del 1997, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 15 giugno 2010
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
Per attestazione di conformità
a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola