DELIBERA N. 219/09/CSP

Modifiche e integrazioni alla delibera 34/09/CSP recante "Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite".

L’AUTORITÁ

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione Italiana S.p.A., nonché delega il Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell’8 marzo 2005, n.105/05/CSP del 28 luglio 2005, n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, n. 162/07/CSP dell’8 novembre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008;

VISTA, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la quale al fine di salvaguardare l’effettività del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, è stato integrato il vigente regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;

VISTA la delibera n. 157/06/CSP del 25 ottobre 2006 recante ”Misure urgenti per l’osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite” ;

VISTA la delibera n. 50/07/CSP del 24 luglio 2007 recante “Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006” ed i relativi esiti;

VISTA la delibera n. 34/09/CSP del 19 febbraio 2009, recante ”Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite”, con la quale l’Autorità, stanti gli esiti dei lavori di cui alla delibera 50/07/CSP, ha adottato i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento per la misurazione del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e della potenza ordinaria dei programmi;

RILEVATO che, in considerazione della rilevante novità della disciplina e onde consentire un graduale adeguamento degli operatori sotto il profilo dell’attività di produzione e programmazione, di verifica e di adozione delle idonee strumentazioni intese all’osservanza della nuova regolamentazione, l’Autorità ha previsto un periodo di applicazione sperimentale della disciplina di cui alla delibera 34/09/CSP e a tal fine ha istituito un apposito tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti, nonché delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori nonché degli enti di Ricerca e delle Istituzioni Pubbliche competenti in materia, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria. Il tavolo tecnico, tra gli altri, ha come compito quello di verificare anche l’impatto delle soglie di tolleranza definite dalla delibera n. 34/09/CSP procedendo a rilevazioni soggettive, attraverso apposito panel, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite;

VISTI gli esiti dei lavori del tavolo tecnico relativo alle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite, e ritenuto che nel corso dei lavori siano stati acquisiti gli elementi utili per il raggiungimento delle finalità cui lo stesso è stato preposto;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori del tavolo tecnico le emittenti e i soggetti hanno più volte eccepito l’incertezza ascrivibile alle corrette modalità di misurazione del livello di loudness e soprattutto alla diffusione commerciale di strumentazione basata su algoritmi differenti, derivante dalla mancata conclusione dei gruppi di lavoro in sede ITU e EBU. L’errore indotto da strumentazione scarsamente compatibile infatti rende alquanto difficoltoso il pieno rispetto delle regole di produzione dei materiali, originando inevitabilmente delle differenze nelle misurazioni di un medesimo prodotto che possano oggi anche essere superiori a ± 2 LU. In siffatto contesto, i soggetti partecipanti ai lavori di cui all’oggetto hanno ravvisato la necessità di adottare un’applicazione progressiva delle soglie e dei limiti della delibera, al fine di controllare da subito fenomeni eccessivamente fastidiosi, ma coordinando la riduzione delle soglie massime all’effettiva normalizzazione della strumentazione di misura;;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, l’esito dei lavori di specie hanno condotto alla formulazione, da parte degli operatori televisivi partecipanti al sottogruppo tecnico, di una posizione comune relativamente ai parametri tecnici e le modalità afferenti le rilevazioni di cui alla delibera n. 34/09/CSP ed all’allegato della stessa;

RILEVATO che, la proposta di specie, risulta esser così articolata:

a. per quel che attiene il campo di applicazione, sono potenzialmente soggette a controllo tutte le emissioni digitali (terrestri e satellitari), con analisi diretta dell’audio contenuto nel transport-stream digitale. Di contro, sono escluse tutte le emissioni analogiche. Nel caso di flussi audio paralleli, è sottoposto al controllo il solo flusso primario (generalmente descrittore “ITA”): tale esclusione non è valida qualora i diversi flussi audio diano origine a canali televisivi indipendenti. I segnali audio multicanale a matrice (ad esempio: i formati Dolby Pro-logic) sono considerati come segnali stereofonici a tutti gli effetti e quindi sottoposti a controllo. Sono invece temporaneamente esclusi dal controllo i segnali audio multicanale discreti codificati (tra i quali Dolby e DTS) le cui modalità di controllo su tali canali saranno definite in sede di Tavolo Permanente di consultazione sulle piattaforme innovative, di cui all’Art. 1, comma 7 della delibera n° 34/09/CSP. Conseguentemente sono esclusi dal controllo tutti i segnali audio generati per up-mix o down-mix all’interno dei set-box o dei ricevitori TV;

b. con riguardo alla metodologia di misura relativa al livello di loudness, questa sarà conforme alle raccomandazioni ITU BS-1770 e BS-1771. Per quanto riguarda la pesatura in frequenza ed il metodo di calcolo: il livello di loudness sarà espresso in unità di loudness riferite al fondo-scala digitale (LKFS) e la precisione utilizzabile sarà la prima cifra decimale. La misura di specie sarà effettuata con tempo di campionamento compreso fra 300 e 1.000 ms. In fase di esecuzione della misura sarà sempre applicata una funzione di protezione per sopprimere l’assenza di segnale audio utile; tale funzione sarà realizzata con l’applicazione di una soglia con valore assoluto pari o inferiore a – 70 LKFS. Nel calcolo del livello ordinario e del livello per ogni contributo pubblicitario sarà utilizzata la funzione di gating, con soglia inferiore di 8 LU al valore ungated di ciascun segnale in misura. Il livello del messaggio pubblicitario o della televendita sarà misurato su un intervallo di osservazione corrispondente a ciascuna unità indivisibile, il cui numero utile per costituire una misura sarà 50 consecutivi. Infine, è previsto l’adeguamento alle metodologie di misura suggerite dalle future raccomandazioni ITU e/o EBU, previo confronto in sede di Tavolo Tecnico o Sottogruppo Tecnico, da istituire entro 6 mesi dalla loro adozione;

c. per quel che attiene le soglie, si ritiene opportuna l’adozione di un periodo di “prima applicazione”, di durata non inferiore ad 1 anno, estendibile qualora al suo scadere, ITU e/o EBU non abbiano ancora provveduto alla pubblicazione delle raccomandazioni di cui sopra. Nel suddetto periodo, il livello ordinario dei programmi sarà il livello misurato per un intervallo di osservazione pari a 5 giorni consecutivi di programmazione per ciascun canale televisivo (pubblicità + programma); l’intervallo di osservazione è definito come i 5 giorni completi (dalle ore 0:00:00 alle ore 23:59:59) antecedenti il giorno in cui ricade l’inizio dell’evento pubblicitario sottoposto ad analisi. Per tutta la durata del periodo di prima applicazione, ai fini dell’osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP, si intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti, per almeno il 20 % dei casi osservati, una differenza fra il livello sonoro del singolo messaggio pubblicitario (o della televendita) ed il livello ordinario del canale superiore a 3,2 LU. Infine, nel suddetto periodo, AGCOM promuoverà un servizio di supporto tecnico alle emittenti, in grado di fornire chiarimenti e risolvere problemi natura tecnica connessi alla misurazione dei livelli di loudness, la cui formale conclusione ed il relativo adeguamento alle raccomandazioni di cui sopra, sarà sancita in sede di Tavolo Tecnico o Sottogruppo Tecnico fra i rappresentanti delle emittenti e dell’Autorità;

d. per quanto riguarda infine, la definizione delle soglie a regime, successivamente al periodo di prima applicazione, come conseguenza della disponibilità effettiva di strumentazione più compatibile e dell’istruzione della filiera produttiva sulle corrette procedure di gestione della loudness, ai fini dell’osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP, si intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti, per almeno il 10 % dei casi osservati, una differenza fra il livello sonoro del singolo messaggio pubblicitario (o della televendita) ed il livello ordinario del canale superiore a 3,2 LU;

CONSIDERATO che, la posizione comune di cui ai lavori del tavolo tecnico in oggetto, risulta sostanzialmente in linea con il quadro regolamentare originariamente definitivo dalla delibera 34/09/CSP, la quale, tra le altre, prevedeva la possibilità di apportate eventuali modifiche dei parametri di rilevazione di cui all’allegato A della suddetta delibera. Si rileva in proposito, come l’unico elemento di novità introdotto dalla proposta di specie riguardi l’adozione di un unica metodologia relativa alla misurazione del livello di loudness, basata su di un orizzonte temporale di lungo periodo(long term), in luogo di due (long term e short term) come originariamente statuito dalla delibera 34/09/CSP;

RITENUTO, per l’effetto, di poter accogliere, l’implementazione della posizione comune prospettata dagli operatori, in quanto questa adotta, innanzitutto, un parametro di rilevazione sicuramente più adeguato rispetto alla misurazione del livello ordinario dei messaggi. In secondo luogo, in quanto l’adozione della proposta di specie conferisce un maggior grado di semplicità, e conseguentemente di standardizzazione, alla modalità di misurazione di cui all’oggetto (a tal proposito si ricorda che l’introduzione delle due modalità di rilevazione, di breve e lungo periodo, di cui alla delibera 34/09/CSP, era stata dettata dall’esigenza di conciliare le diverse posizioni assunte dagli operatori relativamente alle stesse);

RITENUTO che tali obiettivi possano essere conseguiti attraverso la previsione di un periodo di “prima applicazione”, della durata di un anno, estendibile qualora al suo scadere, ITU e/o EBU non abbiano ancora provveduto alla pubblicazione delle raccomandazioni di specie, durante il quale opereranno in via provvisoria le previsioni di cui al punto c della presenta delibera. In merito si rileva come nel suddetto periodo AGCOM promuoverà un servizio di supporto tecnico alle emittenti, in grado di fornire chiarimenti e risolvere problemi natura tecnica connessi alla misurazione dei livelli di loudness, la cui formale conclusione ed il relativo adeguamento alle raccomandazioni di cui sopra, sarà sancita in sede di Tavolo Tecnico o Sottogruppo Tecnico fra i rappresentanti delle emittenti e dell’Autorità;

RITENUTO, altresì, quanto alla determinazione della soglia di tolleranza tra i livelli sonori dei programmi e dei messaggi pubblicitari:

a) le risultanze dei test soggettivi prodotti in sede di tavolo tecnico hanno mostrato che con una differenza pari a +1,5 dB nel livello sonoro dei messaggi pubblicitari rispetto ai programmi l’utente ha una percezione netta, immediata e elevata del relativo dislivello;

b) l’allegato tecnico alla delibera n. 34/09/CSP prevedeva una differenziazione fra lungo periodo, stabilita nella misura dello 0,5 dB, e breve periodo, pari a 1,5 dB, sul presupposto di una diversità del parametro di riferimento determinato dal livello ordinario dei programmi, calcolato nel primo caso su una finestra temporale di sette giorni e nel secondo caso di sei ore;

c) la proposta unitaria degli operatori partecipanti al tavolo tecnico adotta quale unica modalità di misurazione quella di lungo periodo, ancorché ridotta a una finestra temporale di cinque giorni, cui andrebbe pertanto applicata la soglia di tolleranza di 0,5 dB e non – come presupposto dagli operatori – di 1,5 dB, in quanto sulla base dei test esso costituisce un valore massimo di percepibilità istantanea, mentre la misurazione di lungo periodo fa riferimento a un livello ordinario dei programmi determinato come media su un ambito temporale esteso; peraltro, appare dotata di fondamento e dunque accoglibile la richiesta previsione di un valore incrementale di tale soglia connesso alla variabilità media non prevedibile, pari a 0,5 dB;

d) infine, la richiesta di un incremento temporaneo della soglia risulta giustificata dalla documentata indisponibilità sul mercato di strumentazione idonea a garantire la precisione del controllo sui predetti livelli;

RITENUTA, per l’effetto, una ragionevole conciliazione delle esigenze degli operatori con il superiore interesse della tutela dell’utenza dall’inquinamento sonoro, posto a base della disposizione normativa primaria, la determinazione in 1 LU (Loudness Unit) la soglia di tolleranza, e in 1,2 LU l’incrementale determinata dalla carenza strumentale, stabilendo conseguentemente in 2,2 LU la predetta soglia di tolleranza riferita al periodo di prima applicazione;

RITENUTO, infine, relativamente alla determinazione numerica degli episodi significativi in fase di rilevazione ai fini della vigilanza e della conseguente attività sanzionatoria degli illeciti nella materia in questione:

a) l’allegato tecnico alla delibera n. 34/09/CSP prevedeva, per la misurazione di lungo periodo, l’accertamento del superamento del livello sonoro del programma al ricorrere del superamento nel 5% dei casi misurati secondo le metodologie in esso definite;

b) la proposta degli operatori prevede che tale percentuale sia pari al 20% nel periodo di prima applicazione e al 10% a regime;c) la predetta franchigia trae le sue motivazioni nel riconoscimento della accertata difficoltà di misurazione istantanea dei fenomeni e nella variabilità non prevedibile del livello sonoro degli stessi;

d) le difficoltà nella misurazione risultano tenute in considerazione quale presupposto della previsione di una soglia di tolleranza a regime e di una soglia incrementale;

e) la variabilità non prevedibile dei livelli sonori dei programmi, quale unico presupposto della previsione della franchigia in questione, non giustifica la determinazione di percentuali quali quelle proposte, tali da pregiudicare l’efficacia dell’attività di vigilanza dell’Autorità;

f) la riduzione della durata della finestra temporale per la determinazione del livello medio ordinario dei programmi in misurazione di lungo periodo da sette a cinque giorni, unitamente alla considerazione della variabilità non prevedibile dei livelli sonori, consente un incremento proporzionale degli episodi non considerabili ai fini sanzionatori dal 5 all’8%, soglia che nel periodo di prima applicazione può essere incrementata fino al 15%;

RITENUTA, per l’effetto, una ragionevole conciliazione delle esigenze degli operatori con il superiore interesse della tutela dell’utenza dall’inquinamento sonoro, posto a base della disposizione normativa primaria, la previsione che ai fini dell’osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP, si intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti la variazione dei livelli sonori nei termini previsti dalla regolamentazione, per almeno il 15% dei casi osservati nel periodo di prima applicazione e l’8% a regime;

RITENUTO, infine, di dover adottare una disposizione interpretativa circa l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di livello sonoro, che espliciti la inclusione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ed escluda le trasmissioni in tecnica analogica in considerazione dell’influenza esercitata dalla rete di distribuzione sui livelli sonori effettivi presso l’utenza, della circostanza che l’evoluzione tecnologica comporta una sostanziale coincidenza delle trasmissioni analogiche con quelle in tecnica digitale mediante la trasmissione in simulcast e della evidenza della progressiva costante diffusione delle trasmissioni esclusivamente in tecnica digitale terrestre con progressiva dismissione della tecnica analogica;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Giancarlo Innocenzi Botti, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L’allegato A alla delibera n. 34/09/CSP è sostituito dall’allegato A alla presente delibera.


 

2. In considerazione della accertata indisponibilità di strumentazioni standard utilizzabili ai fini del controllo del livello sonoro degli eventi trasmessi, nell’applicazione delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite si osserva un periodo transitorio della durata di un anno, con le modalità esplicitamente previste nel citato allegato A.

3. L’articolo 1, comma 1, della delibera n. 34/09/CSP si applica alle trasmissioni in tecnica digitale terrestre e non trova applicazione alle trasmissioni analogiche.

4. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino Giancarlo Innocenzi Botti

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola


 

Allegato A alla delibera 219/09/CSP

Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite

1. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicità o televendita.

2. La potenza sonora (loudness) è misurata secondo la Raccomandazione ITU-R BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di determinare la loudness unit (LU) del programma e il livello di picco del segnale.

3. I relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella Raccomandazione ITU-R BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.

4. La misura sarà effettuata con tempo di campionamento compreso fra 300 e 1.000 ms, al fine di poter utilizzare un più ampio numero di strumenti oggi disponibili; in fase di esecuzione della misura sarà sempre applicata una funzione di protezione per sopprimere l’assenza di segnale audio utile; tale funzione sarà realizzata con l’applicazione di una soglia con valore assoluto pari o inferiore a – 70 LKFS. Tutti i campioni acquisiti con livello di loudness inferiore a tale soglia assoluta saranno scartati.

5. Il valore di soglia del gating, tecnica utilizzata per “rimuovere” la parte del segnale inferiore ad una data soglia, è fissato a 8 dB. La procedura per l’applicazione della funzione di gate è la seguente:

- è misurato il livello ungated per l’intera unità di materiale (evento pubblicitario o livello ordinario nell’intervallo di riferimento);

- è di conseguenza determinato il valore assoluto della soglia di gate, pari al livello ungated diminuito di 8 LU;

- è ricalcolato il livello di loudness scartando i campioni il cui livello è inferiore a tale valore di soglia.

6. L’algoritmo prevede il confronto su una singola misurazione riferita al lungo periodo.

7. Nel caso di flussi audio paralleli (ad esempio, emissione del programma in lingua originale diversa dall’italiano, selezionabile a scelta dell’utente), è sottoposto al controllo il solo flusso primario (generalmente descrittore “ITA”); tale esclusione non è valida qualora i diversi flussi audio diano origine a canali televisivi indipendenti.

8. Nel periodo transitorio di cui all’articolo 1, comma 2, della delibera n. 219/09/CSP sono esclusi dal controllo i segnali audio multicanale discreti codificati (tra i quali Dolby e DTS) e di conseguenza esclusi tutti i segnali audio generati per up-mix o down-mix all’interno dei set-box o dei ricevitori TV; la definizione delle modalità di controllo su tali canali sono rinviate al Tavolo Permanente di consultazione sulle piattaforme innovative, di cui all’Art. 1, comma 7 della delibera n° 34/09/CSP. I segnali audio multicanale a matrice sono considerati come segnali stereofonici a tutti gli effetti e quindi sottoposti a controllo.

9. Il livello ordinario dei programmi sarà il livello misurato (con gating) per un intervallo di osservazione pari a 5 giorni consecutivi di programmazione per ciascun canale televisivo (pubblicità + programma); l’intervallo di osservazione è definito come i 5 giorni completi (dalle ore 0:00:00 alle ore 23:59:59) antecedenti il giorno – selezionato secondo principi di casualità – in cui ricade l’inizio dell’evento pubblicitario sottoposto ad analisi.

10. Il livello del messaggio pubblicitario o della televendita sarà misurato (con gating) su un intervallo di osservazione corrispondente a ciascuna unità indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita). Il numero di unità analizzate (messaggio pubblicitario o televendita) che costituisce una misura sarà pari a 50 unità consecutive e ricadenti nel medesimo giorno, a partire da una prima unità selezionata dai rilevatori secondo principi di casualità; tale successione di unità non può essere parte di una misura successiva.

11 Ai fini dell’osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 34/09/CSP, si intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti, per almeno l’8% dei casi osservati, una differenza fra il livello sonoro del singolo messaggio pubblicitario (o della televendita) ed il livello ordinario del canale superiore a 1,0 LU, ambedue misurati con il gating. Nel periodo transitorio di cui all’articolo 1, comma 2, della delibera n. 219/09/CSP la soglia di tolleranza è elevata a 2.2 L.U. mentre la percentuale dei casi misurati utile ai fine dell’osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, è pari al 15%.

12. L’infrazione al divieto di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 34/09/CSP da parte dell’emittente o del fornitore di contenuti oggetto della verifica, si intende integrata quando nelle misurazioni di cui al punto 11 si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.

Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite


        Delibera n. 34/09/CSP.

Fonte: AGCOM (link)

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