L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 4 marzo 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3; Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.148 del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il TITOLO II «Approvazione delle linee guida»; Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformita' delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse; Vista la nota pervenuta in data 7 gennaio 2009, prot. n. 138, con la quale la Lega societa' di pallacanestro Serie A ha trasmesso le linee-guida, approvate dall'assemblea della stessa Lega il 19 dicembre 2008, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9/2008; Vista la nota in data 20 gennaio 2009, prot. n. 3394, con la quale la direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' ha comunicato alla lega societa' di pallacanestro serie A l'avvio dell'istruttoria per l'approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di serie A e agli eventi correlati e il relativo termine di conclusione del procedimento dell'8 marzo 2009; Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorita' in data 20 gennaio 2009 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio, non e' pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS; Rilevato che nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'organizzatore della competizione, svolta ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, in data 3 febbraio 2009, gli uffici dell'Autorita' hanno rilevato come non emergesse chiaramente dalla lettura della prima versione delle linee guida, quali azioni la Lega avrebbe intrapreso in caso di insuccesso delle procedure competitive ed hanno evidenziato la necessita' di prevedere e disciplinare una procedura di assegnazione «residuale»; Vista la versione definitiva delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di serie A e agli eventi correlati, depositate in data 19 febbraio 2009, prot. n. 13076, con le integrazioni trasmesse in data 2 marzo 2009, prot. n. 16178, e 3 marzo 2009, prot. 16606, che recepiscono i rilievi formulati in sede di audizione e disciplinano una procedura di assegnazione residuale rispetto a quella delineata nella prima versione; Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovra' tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive: a) per tutte le fasi di procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti, con particolare riferimento alla fase della trattativa privata e della relativa consultazione degli operatori della comunicazione; b) al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al piu' generale principio di tutela della competitivita' delle procedure di assegnazione, deve essere data rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando che qualora anche la seconda procedura competitiva dovesse avere esito negativo, anche la singola societa' sportiva avra' diritto di commercializzare i diritti relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta), e pertanto in parallelo e in concorrenza non esclusiva con la Lega Basket, salvo che, ad esito di apposita decisione assunta da tutte le societa' sportive della stessa Lega all'unanimita', non siano deliberate la predisposizione di nuove linee guida per ulteriori procedure competitive per la commercializzazione in esclusiva, da sottoporre a nuova procedura di approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto, ovvero la distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma satellitare ai sensi dell'art. 13 del decreto; Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e multimediali; Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'. Delibera: Art. 1. 1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi e radiofonici di seguito specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Societa' di pallacanestro serie A, in data 19 febbraio 2009 e integrata in data 2 marzo 2009. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 4 marzo 2009 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Magri-Lauria Fonte: Gazzetta Ufficiale (link) |
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