DELIBERAZIONE 4 marzo 2009
Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6,
del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
(Deliberazione n. 96/09/CONS). (09A03513)
(GU n. 77 del 2-4-2009)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 4 marzo 2009;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento
ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
  Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante «Codice
delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150;
  Visto  il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «testo
unico  della  radiotelevisione»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento
ordinario n. 150/L;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi   sportivi   e   relativa  ripartizione  delle  risorse»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;
  Vista  la  propria  delibera  n.  307/08/CONS  del  5  giugno 2008,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.148
del  26  giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia
di  procedure  istruttorie  e  di  criteri  di  accertamento  per  le
attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
dal  decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina
della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi  e  relativa  ripartizione delle risorse», in particolare il
TITOLO II «Approvazione delle linee guida»;
  Considerato   che   in  base  all'art.  6,  comma  6,  del  decreto
legislativo  9  gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni   verifica,   per  i  profili  di  sua  competenza,  la
conformita'  delle  linee  guida predisposte dall'organizzatore della
competizione  e  della  formazione  e modifica dei pacchetti da parte
dell'intermediario  indipendente  ai principi e alle disposizioni del
decreto  e  le  approva  entro  sessanta giorni dal ricevimento delle
stesse;
  Vista  la  nota pervenuta in data 7 gennaio 2009, prot. n. 138, con
la  quale  la  Lega societa' di pallacanestro Serie A ha trasmesso le
linee-guida,   approvate  dall'assemblea  della  stessa  Lega  il  19
dicembre  2008,  in  conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 6 del
decreto legislativo 9/2008;
  Vista  la nota in data 20 gennaio 2009, prot. n. 3394, con la quale
la  direzione  contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' ha
comunicato  alla  lega  societa'  di  pallacanestro  serie  A l'avvio
dell'istruttoria   per   l'approvazione  delle  linee  guida  per  la
commercializzazione    dei    diritti   audiovisivi   relativi   alle
competizioni  sportive  riferibili  al campionato di pallacanestro di
serie  A e agli eventi correlati e il relativo termine di conclusione
del procedimento dell'8 marzo 2009;
  Rilevato  che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorita'
in  data  20  gennaio 2009 della comunicazione relativa all'avvio del
procedimento  istruttorio, non e' pervenuto alcun contributo da parte
di  operatori  della  comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del
Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;
  Rilevato   che   nel   corso   dell'audizione   dei  rappresentanti
dell'organizzatore  della  competizione, svolta ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, in data
3  febbraio  2009,  gli uffici dell'Autorita' hanno rilevato come non
emergesse  chiaramente dalla lettura della prima versione delle linee
guida,  quali azioni la Lega avrebbe intrapreso in caso di insuccesso
delle  procedure  competitive  ed  hanno evidenziato la necessita' di
prevedere e disciplinare una procedura di assegnazione «residuale»;
  Vista   la   versione   definitiva   delle   linee   guida  per  la
commercializzazione    dei    diritti   audiovisivi   relativi   alle
competizioni  sportive  riferibili  al campionato di pallacanestro di
serie A e agli eventi correlati, depositate in data 19 febbraio 2009,
prot.  n.  13076, con le integrazioni trasmesse in data 2 marzo 2009,
prot.  n.  16178,  e  3  marzo  2009,  prot. 16606, che recepiscono i
rilievi  formulati  in sede di audizione e disciplinano una procedura
di  assegnazione  residuale  rispetto  a quella delineata nella prima
versione;
  Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione
definitiva   sopra   individuata,   con   le   seguenti  precisazioni
finalizzate  a  garantire il rispetto dei principi generali di cui al
decreto   legislativo   n.   9/2008,  di  cui  l'organizzatore  della
competizione  dovra'  tener  conto  nella  pubblicizzazione del testo
definitivo  delle  linee  guida e nell'organizzazione delle procedure
competitive:
          a)  per  tutte  le fasi di procedura di assegnazione devono
essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9
gennaio  2008,  n.  9,  avuto  specifico riguardo alla garanzia delle
condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione tra
i   partecipanti,   con   particolare  riferimento  alla  fase  della
trattativa  privata  e  della  relativa consultazione degli operatori
della comunicazione;
         b)  al  fine  di  garantire  attuazione  pratica ai predetti
principi  e al piu' generale principio di tutela della competitivita'
delle   procedure   di   assegnazione,   deve  essere  data  rigorosa
applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto
quanto  al  regime  di  assegnazione  dei  diritti rimasti invenduti,
specificando  che  qualora  anche  la  seconda  procedura competitiva
dovesse  avere  esito  negativo,  anche  la singola societa' sportiva
avra'  diritto  di  commercializzare  i diritti relativi alle partite
disputate  dalla propria squadra (in casa e in trasferta), e pertanto
in parallelo e in concorrenza non esclusiva con la Lega Basket, salvo
che,  ad  esito  di  apposita  decisione assunta da tutte le societa'
sportive  della  stessa  Lega all'unanimita', non siano deliberate la
predisposizione   di   nuove  linee  guida  per  ulteriori  procedure
competitive  per la commercializzazione in esclusiva, da sottoporre a
nuova  procedura  di  approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del
decreto, ovvero la distribuzione diretta attraverso un proprio canale
o piattaforma satellitare ai sensi dell'art. 13 del decreto;
  Vista   la   proposta   della  direzione  contenuti  audiovisivi  e
multimediali;
  Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria,
relatori  ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'.

                              Delibera:

                               Art. 1.


  1.  L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9, nei sensi, con i limiti e alle
condizioni   di   cui   in   motivazione,   le  linee  guida  per  la
commercializzazione  di  diritti audiovisivi e radiofonici di seguito
specificate,  nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Societa'
di  pallacanestro  serie  A,  in data 19 febbraio 2009 e integrata in
data 2 marzo 2009.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  Ufficiale  e  sul  sito  web
dell'Autorita'.
   Roma, 4 marzo 2009
                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Magri-Lauria

        

        
          

Fonte: Gazzetta Ufficiale (link)

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