L’AUTORITÀ Nella sua riunione di Consiglio del 4 marzo 2009; VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n.177; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150; VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo Unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L; VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3; VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.148 del 26 giugno 2008 recante “Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, in particolare il TITOLO III “Regolamenti per l’esercizio del diritto di cronaca”; RILEVATO, in particolare, che l’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalità di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;CONSIDERATO che, stante la rilevanza della materia oggetto di regolamentazione e in ragione dell’elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all’emanando regolamento, l’Autorità, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2008 n.9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006, n. 206; RITENUTO opportuno fissare in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati; UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità; DELIBERA Articolo unico 1. L’Autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante “Schema di Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9”. 2. Lo schema di provvedimento, allegato A, è sottoposto a consultazione pubblica. 3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell’allegato B, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell’Autorità. La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità. Roma, 4 marzo 2009 IL PRESIDENTE Corrado Calabrò IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE Gianluigi Magri Michele LauriaPer attestazione di conformità a quanto deliberatoIL SEGRETARIO GENERALERoberto ViolaALLEGATO A alla delibera n. 95/09/CONS del 4 marzo 2009 SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2008, N. 9 PARTE I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE ARTICOLO 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per: a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) “decreto”, il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; c) “Direzione competente”, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; d) “Ufficio competente ”, l’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008; e) “emittente”, il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”; f) “ambito nazionale” l'esercizio dell'attività di diffusione radiofonica non limitata all'ambito locale; g) “ambito locale radiofonico” l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti; h) “fornitore di contenuti radiofonici” il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici destinati alla diffusione su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica. i) “ concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo”, la società cui è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”; j) “operatore della comunicazione radiofonica”, indistintamente l’emittente o il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che esercitino attività di radiodiffusione sonora. ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti temporali di esercizio in diretta radiofonica del diritto di cronaca, con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto della garanzie previste dall’articolo 5, comma 4 del decreto, fermo e impregiudicato restando l’esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all’evento sportivo. 2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l’accesso agli impianti sportivi per la radiocronaca dell’evento da parte degli operatori della comunicazione radiofonica, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione radiofonica all’interno degli impianti sportivi.
PARTE II DIRITTO DI CRONACA ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI COMUNI 1. Il diritto di cronaca radiofonica è riconosciuto agli operatori di comunicazione radiofonica relativamente a ciascun evento delle competizioni nell’ambito di trasmissioni di contenuto informativo, anche in diretta . ARTICOLO 4 MODALITÁ E LIMITI TEMPORALI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA DELLE COMPETIZIONI CALCISTICHE 1. Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara. 2. Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l’aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive. 3. I soli operatori della comunicazione radiofonica accreditati e realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di cinque e su almeno cinque campi se più di cinque possono sostituire, a loro scelta, una delle sei finestre informative con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre minuti per ogni giorno di calendario solare. 4. È fatto divieto di consentire a terzi di utilizzare, in qualunque modo e forma, la radiocronaca nel corso di e/o per effettuare trasmissioni televisive. 5. All’interno delle finestre informative di cui al presente articolo è riconosciuta la più ampia libertà di cronaca da parte delle emittenti radiofoniche. ARTICOLO 5 MODALITÁ E LIMITI TEMPORALI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA DELLE COMPETIZIONI DELLA PALLACANESTRO 1. Con riferimento alle competizioni della pallacanestro, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di due minuti per ognuno dei due tempi di gara. 2. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al precedente articolo 4. ARTICOLO 6 LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA 1. Nell’esercizio del diritto di cronaca di cui ai precedenti articoli gli operatori della comunicazione radiofonica non possono utilizzare le radiocronache e le interviste con un mezzo di diffusione diverso da quello radiofonico e inserire sponsorizzazioni, patrocini, iniziative promo-pubblicitarie , quali quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie e per attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse radiocronache e interviste, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma. 2. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, è fatto divieto agli operatori della comunicazione radiofonica prima dell’inizio, durante e al termine delle gare, di effettuare dallo stadio collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altri operatori della comunicazione, anche televisivi, inclusi gli appartenenti al proprio gruppo o consorzio, per la trasmissione della cronaca.
PARTE III ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE ARTICOLO 7 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITO 1. È garantito l’accesso agli impianti sportivi ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione radiofonica che risultino: a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dell’Autorità; e b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale; e c) autorizzati dall’organizzatore della competizione nelle modalità specificate al successivo comma 2. 2. Per ottenere l’autorizzazione di cui al precedente comma 1, lettera c), l’operatore della comunicazione radiofonica deve trasmettere, all’inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all’uopo predisposto dall’organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all’Autorità. 3. L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore dell’operatore della comunicazione radiofonica per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive del bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti è titolare. L’operatore della comunicazione radiofonica in ambito locale che intenda acquisire l'autorizzazione per gli eventi disputati da più organizzatori degli eventi medesimi, purché del suo bacino di utenza, ovvero gli operatori della comunicazione radiofonica in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all’organizzatore della competizione le società sportive per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta. 4. L’autorizzazione può essere revocata dall’organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato. 5. L’operatore della comunicazione radiofonica autorizzato ai sensi dei precedenti commi è tenuto a chiedere l’accredito all’organizzatore dell’evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell’evento, secondo le previsioni all’uopo adottate dall’organizzatore della competizione. 6. L’accredito può essere richiesto all’organizzatore della competizione dagli operatori della comunicazione radiofonica per gli iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale documento comprovante attività propedeutica a divenire pubblicista, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa sonora. 7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l’organizzatore della competizione può limitare il numero degli accrediti all’interno dell’impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 5, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione radiofonica che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all’informazione e a un tecnico di ripresa. 8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 3 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l’indicazione dei soggetti di cui al comma 5, corredato dalle sue generalità complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale è rilasciata, l’operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall’organizzatore della competizione. ARTICOLO 8 INGRESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI E INTERVISTE 1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l’organizzatore della competizione che quest’ultimo è tenuto a predisporre e pubblicare all’inizio di ogni stagione sportiva. 2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi all’impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli dei soggetti accreditati. 3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni sulla permanenza all’interno dell’impianto all’uopo dettate dall’organizzatore della competizione nell’ambito della disciplina di cui al precedente comma 1. 4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi venti minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nell’ambito delle trasmissioni a contenuto informativo. PARTE IV VIGILANZA E SANZIONI ARTICOLO 9 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONATORIA 1. L’organizzatore della competizione è competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del presente regolamento. 2. L’Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e le emittenti e/o fornitori di contenuti invieranno nel corso della stagione sportiva. 3. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. ALLEGATO B alla delibera n. 95/09/CONS del 4 marzo 2009 MODALITA’ DI CONSULTAZIONE L’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti , elementi di informazione e documentazione sullo “Schema di Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9” allegato alla delibera 95/09/CONS. In particolare l’Autorità INVITA le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica (queste ultime redatte sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione) in merito al tema in oggetto. Le comunicazioni, recanti la dicitura "Schema di Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9” – Delibera 95/09/CONS" e l’indicazione della denominazione del mittente, potranno essere inviate entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nel sito web dell’Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Direzione contenuti audiovisivi e multimediali Via delle Muratte 25 00187 Roma Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero 06-69644175. E’ gradito l’inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: dic@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del mittente seguita dalla dicitura sopra indicata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell’invio del documento cartaceo con le modalità suesposte. Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell’Autorità stessa. I soggetti che aderiranno all’invito dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all’art. 3 del Regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all’accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. Fonte: AGCOM (link) |
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