L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 4 marzo 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento ordinario n. 150; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento ordinario n. 150/L; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3; Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»; Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999, recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27 luglio 1999; Rilevato, in particolare, che l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonche' i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo; Considerato che, stante la rilevanza della materia oggetto di regolamentazione e in ragione dell'elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all'emanando regolamento, l'Autorita', nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006, n. 206; Ritenuto opportuno fissare in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'autorita', il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati; Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; Delibera: Articolo unico 1. L'autorita' adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9». 2. Lo schema di provvedimento, allegato A, e' sottoposto a consultazione pubblica. 3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalita' indicate nell'allegato B, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell'Autorita'. La presente delibera e' pubblicata, priva degli allegati A e B, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'autorita'. Roma, 4 marzo 2009 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Magri - Lauria Fonte: Gazzetta Ufficiale (link) |
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