DELIBERAZIONE 22 aprile 2009
Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.
(Deliberazione n. 60/09/CPS). (09A07504)
(GU n. 152 del 3-7-2009)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22
aprile 2009;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico   della   radiotelevisione»,   e   successive  modificazioni  e
integrazioni, ed, in particolare l'art. 44;
  Vista  la  direttiva  89/552/CEE  del Consiglio del 3 ottobre 1989,
recante  il  coordinamento  di  determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla
direttiva  97/36/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 30
giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2007;
  Visto il regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote
di  diritti  residuali  derivanti  dalla  limitazione  temporale  dei
diritti   di   utilizzazione  televisiva  acquisiti  dagli  operatori
radiotelevisivi   approvato  con  delibera  del  30  luglio  2003  n.
185/03/CSP,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
  Visto  il  «Regolamento  in  materia  di  procedure sanzionatorie»,
approvato  con delibera del 15 marzo 2006, n. 136/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo
2006, e successive modificazioni e integrazioni;
  Considerato   che  l'Autorita',  con  delibera  n.  185/03/CSP,  ha
adottato  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998,
n.  122,  ora trasfuso nell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo
31  luglio  2005,  n.  177,  un  regolamento concernente i criteri di
attribuzione   di   quote   di   diritti  residuali  derivanti  dalla
limitazione   temporale   dei  diritti  di  utilizzazione  televisiva
acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, riservandosi di rivedere i
criteri  anche  alla  luce dell'evoluzione del contesto competitivo e
del quadro normativo riguardo ai diversi settori di produzione;
  Vista  la  delibera  n.  164/06/CSP  del  22 novembre 2006, recante
«Consultazione  pubblica  concernente  una indagine conoscitiva sulle
modalita'  di attuazione della delibera n. 185/03/CSP approvativa del
regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti
residuali  derivanti  dalla  limitazione  temporale  dei  diritti  di
utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori televisivi»;
  Tenuto conto delle risultanze della predetta consultazione pubblica
indetta  con  la  citata  delibera  n. 164/06/CSP, da cui sono emersi
elementi  di  criticita'  nell'applicazione  del  vigente regolamento
concernente  i  criteri di attribuzione di quote di diritti residuali
derivanti  dalla  limitazione  temporale dei diritti di utilizzazione
televisiva acquisiti dagli operatori televisivi;
  Rilevato  che  le  criticita'  riscontrate  nel corso dell'indagine
citata riguardano, in particolare:
   -  la  definizione del ruolo e della partecipazione del produttore
indipendente  alle  fasi  di  sviluppo e realizzazione dell'opera, ai
fini dell'attribuzione di quote di diritti residuali;
   - l'esatta individuazione dei diritti oggetto della negoziazione;
   -  l'estensione  temporale  dei  diritti  di  utilizzazione  delle
produzione  audiovisive,  alla  luce  dello sviluppo tecnologico e di
mercato;
   - le modalita' di negoziazioni tra le parti;
  Considerato  che  il  quadro tecnologico e competitivo in essere al
momento   dell'adozione   della   delibera   n.   185/03/CSP  risulta
notevolmente  mutato  in  conseguenza  dell'incremento  dei  mezzi di
distribuzione  delle  opere audiovisive determinato dall'introduzione
presso  il  pubblico  di  piattaforme  digitali  quali la televisione
digitale  terrestre, satellitare e via cavo, nonche' la diffusione di
contenuti attraverso la rete Internet;
  Considerato  che risulta, pertanto, necessario un adeguamento della
disciplina recata dalla delibera n. 185/03/CSP, al fine di:
   a)  agevolare  la circolazione effettiva delle opere audiovisive e
la loro trasmissione sulle nuove piattaforme e con le nuove modalita'
trasmissive;
   b)  favorire l'instaurarsi di una corretta prassi contrattuale tra
operatori  radiotelevisivi  e  produttori,  in grado di promuovere la
crescita  dell'industria  della  produzione televisiva indipendente e
tutelare la capacita' competitiva di quest'ultima, anche sull'esempio
delle regolamentazioni adottate da altri Paesi europei;
  Ritenuto  opportuno  adottare  nuovi  criteri  per  determinare  la
partecipazione  dei  produttori  indipendenti alle fasi di sviluppo e
realizzazione   delle   produzioni   audiovisive  anche  al  fine  di
valorizzare,  a  prescindere  dalla  tipologia  contrattuale adottata
dalle  parti,  il  contributo di ingegno e di creazione dell'opera ai
fini dell'attribuzione di una quota dei diritti residuali;
  Ritenuto, altresi', opportuno specificare che per diritti residuali
si  intendono  tutti  i diritti che residuano a seguito dello scadere
del  termine  di  durata  dei  diritti  di  utilizzazione  televisiva
acquisiti dagli operatori radiotelevisivi;
  Considerato  che  ai  fini  del pieno sfruttamento delle produzioni
audiovisive  e  per consentire una migliore veicolazione delle stesse
su   altri   mercati   ed  agevolarne  la  trasmissione  sulle  nuove
piattaforme   trasmissive,   il   limite   massimo  di  utilizzazione
radiotelevisiva  dell'opera  non  possa superare i cinque anni, fatta
eccezione  per  i  documentari,  che  per la loro natura scientifica,
didattica  e culturale richiedono un limite inferiore, quantificabile
in tre anni, e per i cartoni animati che per la peculiarita' del loro
ciclo   di   utilizzazione   richiedono   un   limite   piu'   ampio,
quantificabile  in  sette  anni,  salvo  che  le  parti  non  abbiano
stabilito un termine inferiore;
  Ritenuta l'opportunita' di prevedere forme di tutela dei cosiddetti
«format»  televisivi,  qualora  siano depositati presso la S.I.A.E. a
norma  della  rispettiva  regolamentazione,  in  considerazione della
crescente  importanza  di tale modalita' di realizzazione delle opere
audiovisive;
  Ritenuto   altresi',   opportuno  prevedere  che,  qualora  l'opera
audiovisiva  non  venga trasmessa entro un lasso di tempo ragionevole
dalla consegna del prodotto, quantificabile in due anni, e' opportuno
che  i  diritti  residuali  si  trasferiscano  in  capo al produttore
dell'opera,   ai   fini  della  valorizzazione  dell'opera  medesima,
limitatamente alla stessa tipologia di diritti rimasti inutilizzati;
  Considerato che e' necessario assicurare che le negoziazioni tra le
parti  aventi  ad  oggetto  le  produzioni audiovisive si svolgano in
tempi  ragionevoli  e in maniera equa, non discriminatoria e distinta
in  relazione  a  ciascun  diritto, al fine di consentire la piena ed
autonoma valorizzazione di ognuno di essi, nel rispetto del codice di
condotta adottato da ciascun operatore radiotelevisivo sulla base dei
criteri stabiliti dal presente regolamento;
  Ritenuto  di  adottare, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto
legislativo  n.  177  del  2005,  un  nuovo regolamento concernente i
criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla
limitazione   temporale   dei  diritti  di  utilizzazione  televisiva
acquisiti  dagli operatori radiotelevisivi, in sostituzione di quello
approvato  con la delibera n. 185/03/CSP, anche in ragione del mutato
quadro tecnologico e di mercato;
  Vista  la  delibera n. 166/08/CSP con la quale e' stata indetta una
consultazione  pubblica  in  vista dell'approvazione di uno schema di
regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti
residuali  derivanti  dalla  limitazione  temporale  dei  diritti  di
utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi;
  Avuto  riguardo  ai  contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:
  In  via  di  premessa  generale,  e'  stata  posta  in dubbio da un
rispondente    la   sussistenza   di   una   potesta'   regolamentare
dell'Autorita' su una materia cosi' ampia, laddove la legge si limita
a  delegare il potere di stabilire i limiti temporali solo ai diritti
residuali,  e non anche all'efficacia degli atti dispositivi compiuti
dal  titolare  dei  diritti  sull'opera.  Secondo  tale impostazione,
tutt'al piu' l'Autorita' potrebbe stabilire dei criteri, ma non norme
imperative.  Anche un altro rispondente lamenta che l'Autorita' abbia
travalicato  i  limiti  della  potesta'  regolamentare,  in quanto si
sarebbe dovuta limitare a stabilire l'estensione dei limiti temporali
per  l'utilizzazione  televisiva,  e non anche a dettare una puntuale
elencazione  dei  diritti  riconducibili  allo sfruttamento integrale
dell'opera audiovisiva.
  Sul   punto   l'Autorita',  previo  attento  approfondimento  della
questione posta, e' pervenuta alle seguenti conclusioni.
  La  limitazione  dell'autonomia  privata  deriva,  in realta', gia'
dalla   norma   primaria  che  attribuisce  all'Autorita'  un  potere
regolamentare  in materia. La norma primaria prevede, infatti, che in
questa  materia, altrimenti riservata alla libera negoziazione tra le
parti,  l'Autorita'  debba  stabilire  dei  «criteri».  Tali criteri,
attesa  la  funzione  che  la  legge loro assegna, non possono essere
reputati  derogabili  dalle  parti.  Un  intervento  pubblico in tale
materia  sarebbe,  infatti, del tutto inutile, se si risolvesse nella
previsione  di «criteri» che le parti fossero poi libere di applicare
o  meno  a loro piacimento. Di conseguenza, i criteri che l'Autorita'
e'  chiamata a dettare non sono meri suggerimenti o vaghe indicazioni
prive  di  conseguenze  sul piano giuridico, ma regole vincolanti che
limitano,   legittimamente,   l'ambito   dell'autonomia  privata  sul
fondamento  della norma di legge che tanto espressamente consente, ed
anzi, impone.
  Nel  merito  dell'articolato,  le  posizioni  espresse dai soggetti
intervenuti e le relative osservazioni dell'Autorita' sono illustrate
di seguito, partitamente per singola disposizione:

                               Art. 1.
                            (Definizioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
  Sulla definizione di produttore indipendente, un rispondente chiede
che vengano armonizzate le definizioni tra i due regolamenti posti in
consultazione  (regolamento  sulle  quote  europee  e regolamento sui
diritti  residuali)  e  che  la  definizione di opera cinematografica
riprenda  l'esistente  definizione  di  cui  all'art. 2, comma 1, del
decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella quale si chiarisce
la destinazione prioritaria alle sale cinematografiche.
  Un altro rispondente suggerisce di coordinare le definizioni con le
previsioni  del  Testo  unico  e  ritiene  che  nella  definizione di
prodotto  cinematografico vada ripristinato il dettato della delibera
n.  9/1999 includendovi anche i film per la tv. Inoltre, occorrerebbe
includere la definizione di programmi di intrattenimento derivanti da
format,  richiamando  come riferimento quella contenuta nel codice di
condotta  presso  la  SIAE  concordato  da  produttori  ed emittenti.
Secondo   altri   rispondenti,   dalla   definizione   di  produttore
indipendente  vanno  esclusi  coloro  che non sopportano un effettivo
rischio imprenditoriale (come l'ipotesi dell'appalto), trattandosi in
tal  caso  di  meri produttori esecutivi. Un rispondente sostiene che
andrebbe  considerata  l'autoproduzione,  visto che la direttiva TVSF
incoraggia  le  opere  europee  e  non  gli  operatori europei, anche
tenendo   conto   del   ruolo   particolare   del  servizio  pubblico
radiotelevisivo  e  del  rischio  di  depauperamento  degli archivi a
seguito delle retrocessioni dei diritti.
  Sui  concetti di diritti primari e secondari, un rispondente rileva
l'incoerenza  della  definizione in quanto riferibile solo alle opere
televisive  e non anche alle opere cinematografiche, mentre quella di
diritti  terziari  appare  del tutto estranea ai poteri regolamentari
dell'AGCOM  in  quanto  descrive  attivita'  e  aspetti  patrimoniali
indirettamente  collegati  alle  opere  audiovisive.  Anche  un altro
rispondente  contesta la distinzione tra diritti primari, secondari e
terziari e chiede che venga circoscritto l'ambito di applicazione del
regolamento  ai  soli  diritti televisivi sul territorio italiano. In
merito, un rispondente sostiene che per i diritti primari e secondari
occorra  prevedere  modifiche  attinenti  alla  realta'  di  mercato,
includendo  nei  diritti  primari  anche  i territori in cui opera un
operatore  mediante  le  proprie  societa'  affiliate  e  nei diritti
secondari  i  territori  al  di  fuori  dell'ambito di attivita'. Sul
punto,  un  altro rispondente ritiene innovativa, rispetto alla norma
primaria  da  attuare, la definizione di diritti primari, secondari e
terziari,  mentre  sembra  difficile  circoscrivere  il  concetto  di
piattaforma   principale,   specialmente   nel   caso   di  operatori
multipiattaforma.   In   particolare,  esulerebbero  dall'ambito  del
regolamento  i  diritti di merchandising, sequel, ed altri, in quanto
attengono ad altri aspetti del patrimonio di proprieta' intellettuale
degli autori dell'opera e non del suo produttore. Anche secondo altri
rispondenti  la distinzione tra diritti primari, secondari e terziari
amplia   oltremodo  l'ambito  del  regolamento,  non  trovando  alcun
fondamento  nella  norma  primaria  che  si  attua,  oltre  a  creare
difficolta' interpretative, tra cui la non facile individuabile della
piattaforma principale in caso di operatori multipiattaforma, aspetto
di cui la definizione dei diritti sembra non tenere conto.
  Sul concetto di utilizzazione televisiva, un rispondente suggerisce
di includere nella relativa definizione anche i servizi non lineari e
di   eliminare   dalla   definizione   di  «attivita'  di  produzione
audiovisiva»  di  cui al punto e) dell'art. 1 della medesima delibera
la  dicitura  «realizzazione  per  conto  terzi»  o, in subordine, di
escludere  esplicitamente  l'applicabilita'  di  detta  delibera alle
ipotesi  civilistiche  dell'appalto  e/o  della  commissione d'opera,
nonche'  di ripristinare i limiti temporali previsti dalla precedente
delibera  in  materia.  In merito un altro rispondente ritiene che la
questione   della   creativita'   e  dei  rapporti  contrattuali  tra
produttori  indipendenti  e  operatori televisivi cosi' come anche il
tema  dei  format,  che  peraltro  non  sono  trattati  neppure dalla
direttiva  TVSF,  debba considerarsi estranea al tema e vada lasciata
alla  disciplina  del  diritto  d'autore.  Anche  la disciplina della
cessazione  anticipata degli effetti degli atti dispositivi, nel caso
in  cui  l'opera  non  venga  trasmessa entro un termine ragionevole,
appare  incidere  in modo eccessivo sull'autonomia contrattuale delle
parti.
Osservazioni dell'Autorita'.
  In merito alla richiesta di chiarimento della definizione di «opera
cinematografica»,  in coerenza con quanto disposto dal regolamento in
materia  di  obblighi di programmazione e di investimento a favore di
opere  europee  e  di  opere di produttori indipendenti, e' opportuno
inserire   un'apposita   definizione   che  faccia  riferimento  alla
destinazione  prioritaria  delle  opere  nelle  sale cinematografiche
ricalcando  la  definizione  gia'  recata  dall'art.  2  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28.  A fini di chiarezza, non si
ritiene  necessaria  la  menzione  dei  film e dei film di animazione
all'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento.
  Appare  pregevole  la richiesta di inserimento della definizione di
format  al fine di consentire la negoziazione per i diritti residuali
anche  ai programmi basati su format, in considerazione del crescente
utilizzo   di  tali  opere  dell'ingegno  da  parte  degli  operatori
televisivi.  Al fine di utilizzare un intervento quanto piu' coerente
con  la  prassi  contrattuale si ritiene valida la definizione in uso
presso  la S.I.A.E. che li individua nelle «opere dell'ingegno aventi
struttura  originale  ed  esplicativa di una produzione audiovisiva e
compiuta  nell'articolazione  delle sue fasi sequenziali e tematiche,
idonea   ad   essere  riprodotta  in  un  programma  radiotelevisivo,
immediatamente   o   attraverso   interventi   di  adattamento  o  di
elaborazione  o  di  trasposizione, anche in vista della creazione di
multipli».   Tale   definizione   infatti   risponde   alle  esigenze
rappresentate  da  costante  giurisprudenza di merito che l'opera, ai
fini   della  sua  tutelabilita'  presenti  elementi  sufficienti  di
originalita' e creativita'.
  In  merito  alla richiesta rappresentata da piu' parti di tenere in
debito  conto  la  partecipazione  al rischio di impresa da parte dei
produttori   indipendenti,   l'Autorita'  e'  ben  consapevole  delle
dinamiche  sottostanti  alle negoziazioni dei diritti di sfruttamento
delle opere audiovisive, ed e' proprio a tal fine che nei criteri cui
dovranno   ispirarsi  i  codici  di  condotta  degli  operatori  sono
individuati   i  requisiti  minimi,  da  soddisfare  cumulativamente,
affinche' un produttore indipendente possa beneficiare del ritorno di
quote   di   diritti  residuali.  Tali  attivita'  minime  comportano
l'assunzione  di un effettivo rischio d'impresa ben diverso da quella
del  mero  produttore  esecutivo.  Per  rendere  piu' evidente questa
differenza  si  e'  ritenuto opportuno prevedere, tra tali attivita',
una  partecipazione  del  produttore indipendente non inferiore al 5%
del costo complessivo della fase di sviluppo.
  Per  quanto  concerne  le  autoproduzioni,  non si ritiene di poter
accogliere  la  proposta  di  includerli  nel novero delle produzioni
indipendenti  oggetto  di  disciplina  del  presente  regolamento, in
quanto,  in  base  alla  Direttiva  TVSF,  esse  non  possono  essere
considerate  opere di produttore indipendente. A fini di chiarezza si
ritiene,   tuttavia,   opportuno   includere  nelle  definizioni  del
regolamento  quella  di  «attivita'  di  autoproduzione»,  cosi' come
identificata dall'art. 1, comma 1, lettera f), del Testo unico.
  In  accoglimento  della  richiesta  di  revisione,  da  piu'  parti
rappresentata,   della   classificazione   dei  diritti  in  primari,
secondari   e   terziari,  si  ritiene  opportuno  procedere  ad  una
riclassificazione  delle  categorie  di  diritti piu' coerente con il
quadro  giuridico  vigente  e  la prassi negoziale in uso, anche alla
luce  della  competenza  di  settore  di  questa  Autorita'  e  della
finalita'   dell'intervento  regolamentare  volto  ad  assicurare  la
disaggregazione  dei  diritti e la relativa negoziazione separata. In
luogo  di  una  tripartizione,  si ritiene opportuno ridurre a due le
categorie,  distinguendo  tra  «diritti  originari»,  individuati nei
diritti   relativi  alla  prima  trasmissione  televisiva  dell'opera
audiovisiva   sul   territorio   nazionale   indipendentemente  dalla
piattaforma utilizzata, e «diritti derivati», individuati nei diritti
diversi  da  quelli originari. Non si ritiene invece di accogliere la
proposta  di  includere  nella  nozione di diritto originario anche i
diritti  per la trasmissione all'estero in quanto non appare coerente
con gli usi in vigore.
  E'  parsa,  inoltre,  meritevole di accoglimento la proposta, anche
essa  da  piu'  parti  segnalata,  di tenere conto delle peculiarita'
specifiche della attuale realta' multipiattaforma che non consente di
distinguere  agevolmente  le piattaforme principali in mancanza di un
apposito  criterio.  A tal fine si ritiene appropriato considerare la
piattaforma  di  prima  utilizzazione  televisiva,  senza  che  abbia
rilievo  il  mezzo  o la modalita' trasmissiva impiegata, escludendo,
comunque,  le trasmissioni in mero simulcast. Circoscrivendo, infine,
la  prima utilizzazione alle sole trasmissioni televisive, si ritiene
cosi'  di  fugare eventuali dubbi circa l'applicazione delle norme in
questione a trasmissioni diverse da quelle lineari.

                               Art. 2.
                      (Produzione audiovisiva)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
  Sulle  categorie  di  programmi,  un  rispondente ritiene che dalle
categorie  di  programmi sarebbe opportuno escludere gli spettacoli e
di  contenuto  culturale,  musicale, sportivo e di intrattenimento in
quanto programmi di flusso il cui ciclo di vita e' molto breve.
  Sulle  coproduzioni,  un  rispondente  non condivide le percentuali
minime  di  partecipazione  ad  una  coproduzione,  mentre  un  altro
rispondente  sostiene  che  occorra  prevedere  la partecipazione del
produttore  sia alla fase di sviluppo che alla fase di realizzazione.
Sempre ad avviso della societa', occorrerebbe eliminare le previsioni
per  la  realizzazione  per  conto  terzi, o escludere esplicitamente
l'applicabilita'   di   detta   delibera  alle  ipotesi  civilistiche
dell'appalto  e/o  della  commissione  d'opera.  In  merito, un altro
rispondente  sostiene  che  i  contratti  di coproduzione normalmente
siglati  con i produttori gia' prevedono la ripartizione dei diritti,
che  nascono  ab  origine  in capo ai due (o piu') coproduttori nella
misura  stabilita  dalle parti nel contratto e che permangono in capo
ai  coproduttori  per  tutta  la  durata  di  protezione  dei diritti
medesimi   ai  sensi  della  legge  sul  diritto  d'autore.  Inoltre,
raramente   un  co-produttore  televisivo  riesce  a  recuperare  gli
investimenti  profusi  in  una  coproduzione, mentre il co-produttore
indipendente   e'   in   grado   di  recuperare  i  propri  piuttosto
rapidamente. Non si giustifica pertanto l'interferenza nell'autonomia
delle parti.
  Sui  produttori  indipendenti,  un  rispondente  contesta che nella
definizione  dei  produttori  vengano  inclusi anche soggetti che non
partecipano affatto al rischio d'impresa, ma che sono da considerarsi
dei  prestatori  d'opera  intellettuale la cui remunerazione avverra'
secondo le pattuizioni con l'emittente. Secondo un altro rispondente,
occorre  modificare  la  definizione  di «opera audiovisiva per conto
terzi»   con  «opera  finanziata  da  operatore  radiotelevisivo»  in
relazione  alla  quale il produttore abbia svolto le attivita' minime
di  cui al successivo art. 3. Sulla questione, un rispondente afferma
che nel caso di realizzazione per conto terzi, in base alla legge sul
diritto  d'autore  e  al relativo schema del contratto di commissione
d'opera,  non si comprende a quale titolo la partecipazione alle fasi
di  sviluppo  e di realizzazione dell'opera oggetto della commissione
possa   rilevare  ai  fini  dell'attribuzione  di  quote  di  diritti
residuali,  essendo  dette attivita' l'oggetto dello stesso contratto
di  commissione.  Secondo  un  rispondente,  andrebbero esclusi dalla
definizione  di  produttori  indipendenti  i soggetti che operano per
conto  terzi,  in  quanto  non  sopportano alcun rischio di impresa e
vengono   remunerati   con  una  producer  fee,  ricevendo  copertura
finanziaria  dal  budget  di  produzione  dell'emittente.  E'  dunque
l'operatore  televisivo  il  produttore  al 100% nel caso di appalto,
sicche' ogni disciplina va rinviata alla contrattazione tra le parti.
Osservazioni dell'Autorita'.
  In  merito  alla richiesta di esclusione dei programmi di contenuto
musicale,  culturale  e  sportivo, si rappresenta che le osservazioni
sollevate  sarebbero  condivisibili qualora si trattasse di «eventi»,
mentre  trattandosi  di  «opere»  audiovisive,  l'opera  dell'ingegno
integra  la  rappresentazione  dell'evento  con  contenuti editoriali
nuovi  il  cui ciclo di vita e' diverso, e sicuramente ben piu' lungo
di  quello  del  mero  evento.  Non si ritiene pertanto meritevole di
accoglimento la proposta formulata in tal senso.
  Le  percentuali previste per la coproduzione derivano da analisi di
dati  del  mercato  della  produzione  audiovisiva,  pertanto  non si
ritiene  opportuno  accogliere  la  richiesta  di  modificarle. Circa
l'esclusione  delle  realizzazioni  per conto terzi si ribadisce come
l'inclusione  di  un  elenco di attivita' minime da svolgere da parte
del  produttore  indipendente, tra le quali comprendere la previsione
di   una   quota  di  contribuzione  minima  alla  fase  di  sviluppo
dell'opera,  comporti  l'assunzione  di  rischi  e responsabilita' da
parte  dello stesso. Si ritiene, tuttavia, opportuno, anche alla luce
della  citata  previsione,  sostituire  l'originaria  formulazione di
«produzione  audiovisiva  per  conto  terzi», che potrebbe ingenerare
confusione  rispetto  all'ipotesi  di mero appalto di servizi, con la
seguente    «produzione    audiovisiva   prevalentemente   finanziata
dall'operatore televisivo».
  In tale ottica, non appare meritevole di accoglimento l'indicazione
per  cui  occorra prevedere la partecipazione dei produttori sia alla
fase  di  sviluppo che a quella di realizzazione, in quanto i criteri
in  base  ai quali verranno redatti i codici di condotta tengono gia'
adeguatamente  conto  di  un  ruolo  attivo  del produttore sin dalla
scelta del soggetto.
  In  ordine  all'inclusione  delle  coproduzioni  tra  le produzioni
audiovisive  dalle  quali  derivano  diritti  residuali, l'intervento
regolamentare   e'   volto  ad  incoraggiare  la  partecipazione  dei
produttori  anche  di  medie  e piccole dimensioni nell'industria dei
contenuti  audiovisivi,  consentendo  loro  di  beneficiare oltre che
delle  percentuali  di  ricavi  pattuite derivanti dallo sfruttamento
dell'opera,  anche del ritorno di quote di diritti residuali, decorso
il  periodo di tempo stabilito dal regolamento o, se inferiore, dalle
parti.  Per  tale  ragione  non  si  reputa  opportuno  modificare la
formulazione gia' in uso.
  Con   riferimento   all'esclusione   dall'attribuzione  di  diritti
residuali  delle  produzioni  realizzate integralmente in appalto, si
ribadisce  che  il  regolamento prevede l'attribuzione delle quote di
diritti  in  misura  proporzionale alla partecipazione del produttore
alle  diverse  fasi  di  sviluppo  e realizzazione delle opere e come
debbano  essere  svolte  le  attivita'  minime  di  cui  ai codici di
condotta, attivita' che, tanto piu' nella nuova formulazione, servono
proprio  ad  assicurare  che  ci  sia una effettiva partecipazione al
rischio di impresa da parte del produttore.

                               Art. 3.
                              (Criteri)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
  In  termini  generali,  un  rispondente  ritiene che debbano essere
inserite  previsioni  volte ad evitare il rischio di limitazioni alla
circolazione  dei  prodotti audiovisivi, precisando che i diritti non
possono  essere ceduti in via esclusiva ad un unico soggetto, e che i
diritti  secondari  non  possono  essere  ceduti  a  soggetti che non
dispongano della piattaforma trasmissiva per la quale hanno richiesto
i   diritti.   Inoltre,   i   diritti   dovrebbero  essere  negoziati
separatamente per ciascuna piattaforma. Il rispondente richiede anche
il  coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle emittenti
locali nella predisposizione del codice di condotta.
  Sui  limiti  temporali,  rispetto  al mancato utilizzo delle opere,
secondo  un  rispondente  il  trasferimento  dei  diritti  in caso di
mancato utilizzo appare penalizzante, ipotizzando il mancato utilizzo
non  di  un'opera  bensi'  dei  soli  diritti.  Sul  punto  un  altro
rispondente  segnala  l'anomalia  che  risulterebbe dall'applicazione
della  norma che stabilisce che la mancata utilizzazione di anche uno
solo  dei  diritti  sull'opera  audiovisiva (nel periodo di tre anni)
determina  il  trasferimento  al  produttore  indipendente di tutti i
diritti   acquisiti  dall'emittente  sull'opera  medesima.  Un  altro
rispondente  ritiene  che  i  limiti  temporali  vadano ulteriormente
ridotti.  In  particolare,  sarebbe  opportuno ridurre la limitazione
temporale   a  3  anni  dalla  consegna  del  prodotto  all'operatore
radiotelevisivo  e,  per quanto riguarda il trasferimento delle quote
al  produttore  in  caso  di  mancato  utilizzo,  il termine andrebbe
ridotto  a  due anni per i diritti primari e ad un anno per i diritti
secondari  e  terziari.  Inoltre,  occorrerebbe  includere  anche  la
gestione   di   tutti  i  diritti  con  corresponsione  all'operatore
radiotelevisivo  della  parte  relativa agli utili derivanti dal loro
sfruttamento in modo da consentirne una piena valorizzazione. In ogni
caso,  essi  andrebbero  applicati a tutti i contratti stipulati dopo
l'entrata  in vigore della legge n. 122/1998 e occorrerebbe prevedere
un  riferimento  per l'applicazione dei criteri anche per i contratti
stipulati anteriormente al regolamento. Di diverso avviso e' un altro
rispondente,  che non condivide ne' la riduzione dei limiti temporali
di  utilizzazione  televisiva  (da  7  e 5 anni a 5 e 3 anni), ne' la
riduzione  anticipata  della  retrocessione  della  quota dei diritti
residuali   a   tre   anni.   Anche  altri  rispondenti  chiedono  di
ripristinare i termini temporali del precedente regolamento in quanto
ritenuti piu' equilibrati per le parti interessate, e di prevedere un
regime  transitorio dei nuovi vincoli. In particolare, un rispondente
contesta   la   riduzione  delle  finestre  di  durata  dei  diritti,
precisando che il periodo minimo perche' un'emittente giustifichi gli
investimenti  necessari  in  una fiction di qualita' e' di 7-10 anni,
mentre  nel  caso dei cartoni animati italiani occorrono almeno 12-15
anni   per  ammortizzare  l'investimento.  Il  risultato  sarebbe  un
depauperamento della fiction italiana, in quanto le emittenti saranno
incoraggiate  ad investire su prodotti seriali di basso costo, mentre
quelle  piu'  spettacolari,  che  si  giustificano  anche per il loro
valore di magazzino, perderebbero valore se dopo poco tempo i diritti
vanno  retrocessi.  Piu'  in  generale,  qualunque  sia la durata dei
diritti,  il  soggetto rispondente ritiene che bisognerebbe prevedere
meccanismi automatici di prelazione per l'emittente.
  Sull'ambito   di   applicazione   della   normativa  in  esame,  un
rispondente  segnala  la  necessita' di armonizzare la definizione di
«opera   televisiva»  sostituendola  con  «opera  audiovisiva»  e  di
tutelare  l'integrita'  delle  opere dalla pratica dello smembramento
(tipico  nei documentari), mediante il vincolo dell'autorizzazione da
parte  del titolare dei diritti. Secondo un altro rispondente occorre
puntare  sulle coproduzioni dove il produttore indipendente assume un
rischio  d'impresa,  cosa  che  non avviene nell'appalto dove il vero
produttore  e'  l'operatore televisivo che si assume integralmente il
rischio  della produzione: peraltro, mentre il produttore esterno che
accetta   di   non   operare   in  autonomia  non  potrebbe  aspirare
legittimamente  al  ritorno  dei  diritti.  Sulle produzioni in conto
terzi,  un  rispondente  segnala  che  talune  delle attivita' minime
considerate   nello   schema   di  provvedimento  non  sono  tali  da
caratterizzare   una   piu'  intensa  partecipazione  del  produttore
indipendente.
  Un  rispondente  evidenzia  alcuni  aspetti  lesivi del regolamento
connessi  al format, per il quale il relativo titolare impone precise
limitazioni  al licenziatario del format medesimo (e quindi anche sul
risultato  della  produzione audiovisiva). Sul punto la normativa sui
diritti  residuali  sarebbe  slegata  dalla prassi contrattuale e dal
diritto  dei contratti e d'autore. In materia di format, e in ragione
della  loro  peculiarita', ritiene che si debba prevedere che tutti i
diritti  secondari  e  terziari  siano  esercitati  direttamente  dal
produttore, fatta salva la suddivisione dei ricavi con gli operatori.
Sempre  sul tema dei format un rispondente e' dell'avviso che occorra
prevedere  gia'  una  individuazione  delle  quote  minime di diritti
residuali  in  misura non inferiore al 70% (75% per il pre-acquisto).
Quanto  alle  licenze,  un  rispondente  ribadisce  che  non  possono
«residuare»  diritti  in  capo  al  produttore indipendente in quanto
quest'ultimo   e'   ben  a  conoscenza  delle  diverse  modalita'  di
utilizzazione   di   un'opera   audiovisiva  e  quindi  in  grado  di
«controllare»   quali   e  quanti  diritti  intende  licenziare  alle
emittenti  televisive.  Inoltre,  il  rispondente  segnala che, nella
prassi,  spesso  i  broadcaster acquisiscono i diritti da un soggetto
intermediario   e   non   gia'   dal  produttore  (sia  esso  o  meno
indipendente),  e  dunque non si vede come possa trovare applicazione
il regolamento prospettato dall'Autorita'.
  In  via  generale sul codice di condotta, due rispondenti ritengono
che  esso  intervenga  su  pratiche  commerciali  che devono rimanere
nell'autonomia  delle  parti,  e  contestano l'introduzione di limiti
all'autonomia  negoziale  dei  privati.  Inoltre,  il codice potrebbe
configurare  una  pratica concordata tra operatori in concorrenza tra
loro,  con  cio'  riducendo  la  competitivita'  anche  a  danno  dei
produttori.  Peraltro,  incidendo su una materia regolata dal diritto
della concorrenza, il regolamento violerebbe la legge n. 287/1990. Un
rispondente  suggerisce  di rendere perentorio il termine di sei mesi
per  l'emanazione del codice di condotta. Un altro rispondente chiede
di  reintrodurre  la disposizione che prevede di affidare le quote di
diritti  residuali  alla  libera negoziazione tra le parti, e ritiene
che,  pur  essendo  condivisibile  l'idea  del codice di condotta, la
relativa  disciplina  sia  eccessivamente  dettagliata.  Del medesimo
avviso  e'  un  altro rispondente che segnala il rischio di ingessare
eccessivamente  i rapporti contrattuali tra le parti, sicche' sarebbe
preferibile  rendere  il  codice flessibile e non cogente. Secondo un
altro  rispondente  il  codice  di condotta non dovrebbe riferirsi al
contributo   di   ingegno   per   la  qualificazione  dei  produttori
indipendenti, in quanto tale concetto contrasta con quello di autore,
che  e'  tutelato dalla normativa sull'equo compenso. Non trattandosi
di  attivita' di creazione ma di contributi all'attivita' editoriale,
esse  potranno  trovare  valorizzazione  nell'ambito  del  budget  di
produzione  (mentre la loro attivita' non puo' generare diritti sulla
produzione  in  corso  di  realizzazione),  anche attraverso quote di
coproduzione,  ambito  nel  quale  l'operatore televisivo opera anche
offrendo  quote  di partecipazione del 10% particolarmente adatte per
le produzioni piccole e medie.
  Sul  dettaglio  delle  disposizioni  del  codice  di  condotta,  un
rispondente   ritiene  che  con  riferimento  alle  attivita'  minime
occorrerebbe  includere  alcune  modifiche  che  meglio rappresentano
l'attivita'  svolta.  In  particolare,  sarebbe  opportuno  prevedere
l'acquisizione delle opzioni per la sceneggiatura, location e casting
anche in caso di partecipazione dell'operatore radiotelevisivo e, per
altro  verso, sarebbe utile contemplare l'attribuzione della gestione
delle  quote  in  esclusiva  al  produttore decorso il termine per la
limitazione  temporale,  cosi'  come, per le produzioni in licenza di
prodotto,  sarebbe  opportuno  prevedere l'assegnazione ai produttori
della  totalita'  dei  diritti  residuali.  Infine,  a  tutela  della
contrattazione,  sarebbe auspicabile la previsione di tempi certi per
il  pagamento  di  quanto  dovuto  ai  produttori  e per l'obbligo di
rendere noti i piani annuali per i generi di produzioni audiovisive e
le   relative  procedure.  Un  rispondente  chiede  di  eliminare  il
riferimento ai passaggi televisivi (punto 2) e l'obbligo di applicare
procedure  trasparenti  e  non  discriminatorie  nella  selezione dei
progetti  (punto 6), nonche' di escludere dal campo di applicazione i
contratti di cessione a titolo definitivo dei diritti di sfruttamento
(che  invece  dovrebbe  includere  i  soli  ai casi di concessione in
licenza),   e  i  casi  di  produzione  per  conto  terzi  in  quanto
l'operatore   televisivo   finanziatore   ne  e'  titolare  a  titolo
originario  in  base alla disciplina sul diritto d'autore. Secondo un
rispondente  molte  delle  disposizioni  non  trovano alcun riscontro
nella  normativa  primaria,  quali le previsioni in materia di numero
massimo  di  passaggi  televisivi, l'attribuzione di quote di diritti
anche a soggetti che non si assumono alcun rischio, l'introduzione di
sistemi  per  la risoluzione delle controversie, tutele in materia di
riservatezza,  ricorso  a procedure trasparenti e non discriminatorie
nella  scelta dei progetti. Di analogo avviso e' un altro rispondente
che non ritiene giustificato imporre che gia' nella fase di selezione
dei   progetti   vengano   applicate   procedure  trasparenti  e  non
discriminatorie.  In  proposito egli ricorda che la stessa disciplina
comunitaria   in   materia  di  appalti  espressamente  escluda  tali
attivita'  dal  suo  campo di applicazione materiale. Un rispondente,
infine,  reputa  estraneo  all'oggetto del regolamento la limitazione
dei  passaggi  televisivi,  concetto  che  non  ha  molto senso in un
contesto multimediale.
Osservazioni dell'Autorita'.
  La   proposta   di   stabilire  che  i  diritti  vengano  negoziati
separatamente   per   ciascuna   piattaforma   appare  meritevole  di
accoglimento   in  quanto  conforme  all'obiettivo  regolamentare  di
assicurare  una  trattazione  distinta  dei  diritti.  Il  divieto di
cessione  in  via  esclusiva  non  appare  invece  proporzionato alla
tipologia di opere oggetto di disciplina, non trattandosi di prodotti
c.d. premium o comunque difficilmente replicabili.
  Per  il  caso del mancato utilizzo delle opere decorso un limite di
tempo, si ritiene di poter contemperare le richieste rappresentate da
piu'  soggetti,  attraverso  un  duplice  intervento,  da  una  parte
riducendo  il  termine di durata da 3 a 2 anni per la restituzione in
capo  al  produttore  dei  diritti  rimasti inutilizzati e dall'altra
limitando   tale   restituzione   solo  ai  singoli  diritti  rimasti
inutilizzati senza estenderla alla totalita' di essi.
  In  ordine  alla  riduzione  dei  limiti di carattere temporale, si
rileva   come   a   distanza  di  molti  anni  dal  primo  intervento
dell'Autorita'  in  materia, il mercato della trasmissione televisiva
si  e'  fortemente  sviluppato  con l'ingresso di nuovi entranti e di
nuove   piattaforme  e  modalita'  trasmissive.  Tale  mutato  quadro
giustifica una riduzione abbassamento dei limiti temporali al fine di
rispecchiare  l'incremento di concorrenza nella modalita' di utilizzo
dei diritti delle opere audiovisive.
  La  proposta  di  definizione  di  opera  «audiovisiva» in luogo di
quella   di  opera  «televisiva»,  come  suggerito  nel  corso  della
consultazione,  appare accoglibile in quanto maggiormente rispondente
al quadro normativo vigente.
  Con   riferimento   alla   richiesta  di  espungere  dal  campo  di
applicazione  del  regolamento  le produzioni audiovisive in licenza,
benche'  sia  condivisibile  in  linea  di  principio  l'osservazione
secondo  cui  si  tratterebbe  di  un caso in cui difficilmente possa
trovare  applicazione  il regolamento, si ritiene che possano esservi
dei  casi  concreti  di  disparita'  nella  forza contrattuale tra le
parti,  in  ordine  alle  quali l'espressa previsione della spettanza
dell'interezza  dei  diritti  residuali  in  capo al produttore possa
trovare  un  riscontro  positivo. Pertanto tale previsione rispecchia
l'obiettivo  di  assicurare  un  equo  bilanciamento  tra  i  diversi
interessi  dei soggetti coinvolti anche nel corso di negoziazioni che
abbiano ad oggetto le licenze d'uso.
  La  proposta  di  incardinare  in  capo  al  produttore  i  diritti
secondari  e  terziari  nel  caso di format appare superata alla luce
della riclassificazione dei diritti originari e derivati.
  Per  scongiurare  il rischio espresso da alcuni rispondenti, che il
codice di condotta possa configurarsi come una pratica concordata tra
imprese  ai  sensi  della  legge  n.  287/1990,  si ritiene opportuno
prevedere,  anche  alla luce delle esperienze di altri Paesi europei,
l'adozione  di  un  codice  di condotta da parte di ciascun operatore
radiotelevisivo,  secondo  i  criteri (non piu' linee-guida) definiti
dal  regolamento.  Il  codice,  prima  della sua adozione da parte di
ciascun  operatore, sara' trasmesso all'Autorita' per la verifica del
rispetto dei criteri del regolamento.
  Appaiono,  inoltre,  meritevoli di accoglimento diverse proposte in
merito  alla  formulazione del codice di condotta pervenute nel corso
della consultazione ed in particolare quelle relative alla gravosita'
di  alcune  disposizioni  che  si  e'  ritenuto  di alleggerire quali
l'individuazione  del  numero  massimo  di  passaggi  televisivi  per
ciascuna  tipologia di produzione televisiva, il ricorso obbligatorio
a  modalita'  alternative  di  risoluzione  delle  controversie  e il
carattere non discriminatorio delle procedure da applicare nella fase
di selezione dei progetti. In tale ottica, il nuovo testo provvede ad
eliminarne  alcune  (l'individuazione  del numero massimo di passaggi
televisivi per ciascuna tipologia di produzione televisiva; l'obbligo
di equita' e trasparenza gia' nella fase di selezione dei progetti) e
a  modificarne altre (il ricorso obbligatorio a modalita' alternative
di risoluzione delle controversie, viene derubricato a preferenza nel
prevedere  tali  sistemi).  Inoltre, al fine di evitare una possibile
sovrapposizione   di  competenza  con  la  normativa  in  materia  di
concorrenza  (legge  18  giugno  1998,  n. 192, come modificata dalla
legge  n.  57  del  2001),  nella previsione di cui al punto 4) si fa
espressa    salvezza    della   competenza   rivestita   in   materia
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

                               Art. 4.
                       (Vigilanza e sanzioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
  Sull'articolo  in  questione un rispondente ha chiesto di prevedere
meccanismi  di  protezione e indennizzo per il produttore che denunci
la  mancata osservanza delle prescrizioni del Regolamento, e un altro
rispondente  ha  segnalato  che il codice di condotta non rientra nel
regime sanzionatorio previsto dal Testo unico.
Osservazioni dell'Autorita'.
  L'osservazione  secondo  cui  l'inosservanza del codice di condotta
non  rientrerebbe  nel  presidio  sanzionatorio di cui al Testo unico
appare   meritevole  di  un  chiarimento,  anche  in  relazione  alle
modifiche  apportate  allo  stesso  codice  di  condotta.  In caso di
mancata  osservanza del regolamento si applicano le sanzioni previste
dall'art. 51, comma 3, lettera b), del Testo unico, mentre in caso di
violazione  del  codice  di condotta, l'Autorita', previa adozione di
apposito ordine, applichera', in caso di successivo inadempimento, le
sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997.
  Udita  la  relazione  dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1, del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                           Articolo unico

  1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto
legislativo  31  luglio  2005,  n.  177, il regolamento concernente i
criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla
limitazione   temporale   dei  diritti  di  utilizzazione  televisiva
acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.
  2.  E'  abrogata  la  delibera  n.  185/03/CSP  del 30 luglio 2003,
recante  «Approvazione  del  regolamento  concernente  i  criteri  di
attribuzione   di   quote   di   diritti  residuali  derivanti  dalla
limitazione   temporale   dei  diritti  di  utilizzazione  televisiva
acquisiti  dagli  operatori radiotelevisivi», fatti salvi i contratti
stipulati   anteriormente   all'entrata   in   vigore   del  presente
regolamento ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
  3.  Restano  soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti gia'
formalmente  avviati  prima  dell'entrata  in  vigore  della presente
delibera.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  nel  sito  web
dell'Autorita'.
   Roma, 22 aprile 2009

                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Sortino - Magri

        
      
                                                           Allegato A

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI
   RESIDUALI  DERIVANTI  DALLA  LIMITAZIONE  TEMPORALE DEI DIRITTI DI
   UTILIZZAZIONE     TELEVISIVA     ACQUISITI     DAGLI     OPERATORI
   RADIOTELEVISIVI,  ADOTTATO  AI  SENSI  DELL'ART.  44, COMMA 4, DEL
   DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

                               Art. 1.

                             Definizioni

   1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:
    a)  «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante  «Testo  unico  della radiotelevisione» come modificato dalla
legge  24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31;
    b) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
    c)  «produttori  indipendenti»:  gli  operatori  di comunicazione
europei  che  svolgono  attivita' di produzione audiovisiva e che non
sono   controllati   da   o   collegati  a  soggetti  destinatari  di
concessione,  di  licenza  o di autorizzazione per la radiodiffusione
radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno
il  90  per  cento della propria produzione ad una sola emittente, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del Testo unico;
    d)  «operatore  radiotelevisivo»:  la concessionaria del servizio
pubblico  generale  radiotelevisivo  di cui all'art. 45, comma 1, del
Testo  unico,  le  emittenti  televisive  di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  q)  del Testo unico e i fornitori di contenuti televisivi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Testo unico;
    e)  «attivita'  di  produzione  audiovisiva»:  tutte le attivita'
svolte  dai produttori indipendenti di produzione, coproduzione anche
con  operatori  radiotelevisivi,  sviluppo  e  realizzazione di opere
audiovisive;
    f)   «attivita'   di   autoproduzione»:  tutte  le  attivita'  di
realizzazione    di    opere    audiovisive   svolte   dall'operatore
radiotelevisivo  in  proprio  o  dalla  sua  controllante  o  da  sue
controllate,    ovvero   in   co-produzione   con   altro   operatore
radiotelevisivo;
    g)  «opere  cinematografiche»: le opere audiovisive realizzate su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo
o  documentaristico,  purche'  opere  dell'ingegno,  ai  sensi  della
disciplina    del    diritto   d'autore,   destinate   al   pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione;
    h) «format»: l'opera dell'ingegno depositata presso la S.I.A.E. a
norma della rispettiva regolamentazione avente struttura originale ed
esplicativa    di    una    produzione    audiovisiva    e   compiuta
nell'articolazione  delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad
essere  riprodotta  in un programma radiotelevisivo, immediatamente o
attraverso   interventi   di  adattamento  o  di  elaborazione  o  di
trasposizione, anche in vista della creazione di multipli;
    i)   «diritti   originari»:   i   diritti   relativi  alla  prima
trasmissione  televisiva  in  Italia  della produzione audiovisiva da
parte  dell'operatore  radiotelevisivo  interessato indipendentemente
dalle  piattaforme/modalita'  trasmissive  utilizzate fatta eccezione
per la trasmissione in simulcast;
    g)  «diritti derivati»: i diritti diversi da quelli indicati alla
lettera  i,  nonche'  i  diritti  relativi  alla  trasmissione  della
produzione audiovisiva all'estero;
    l)  «utilizzazione  radiotelevisiva»:  l'effettiva  messa in onda
della produzione audiovisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo;
    m)  «diritto  residuale»:  il  diritto  spettante  ai  produttori
indipendenti   trascorso   il   limite   temporale  di  utilizzazione
radiotelevisiva.
                               Art. 2.

                       Produzione audiovisiva

   1. Per produzione audiovisiva si intendono:
    a) le opere cinematografiche;
    b)  le opere di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie, serie,
miniserie, serial ecc.);
    c) gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale,
sportivo  e  di  intrattenimento  anche  derivanti  da  format di cui
all'art. 1, lettera h);
    d) i cartoni animati;
    e) i documentari.
   2.  Per  produzione  audiovisiva  in  coproduzione si intendono le
opere  audiovisive  coprodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un
produttore  indipendente  alle  quali  quest'ultimo ha contribuito in
misura  non  inferiore  o  al 15% del costo complessivo della fase di
sviluppo  dei  progetti  o all'8% del costo complessivo della fase di
realizzazione.
   3.  Per  produzione  audiovisiva  in  pre-acquisto si intendono le
opere  audiovisive  realizzate  da un produttore indipendente, il cui
diritto di utilizzazione e' acquistato dall'operatore radiotelevisivo
prima dell'opera finita, entro limiti concordati.
   4.  Per produzione audiovisiva in licenza di prodotto si intendono
le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui
diritto di utilizzazione e' acquistato dall'operatore radiotelevisivo
ad opera finita.
   5.  Per  produzione  audiovisiva  prevalentemente finanziata da un
operatore  radiotelevisivo  si intendono le opere audiovisive, il cui
progetto   sia   stato  sviluppato  e  realizzato  da  un  produttore
indipendente  secondo le attivita' minime di cui all'art. 3, comma 7,
n. 3, lettera c).
                               Art. 3.

                               Criteri

   1.  Per  le  produzioni  di  cui  all'art.  2, realizzate mediante
apposita  organizzazione  d'impresa,  la limitazione temporale di cui
all'art.   44,   comma  4,  del  Testo  unico,  salvo  che  le  parti
stabiliscano un termine inferiore, e' fissata nel termine massimo di:
    a) cinque anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le
opere  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) del comma 1 del precedente
articolo;
    b)  sette anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le
opere di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo;
    c)  tre  anni  dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le
opere di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo.
   2.  Ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
presente  regolamento,  continua  ad  applicarsi il termine temporale
previsto  dall'art.  3,  comma  1,  del  regolamento approvato con la
delibera  n.  185/03/CONS,  che  vale  come termine temporale massimo
salvo che le parti non stabiliscano un termine inferiore.
   3.   Qualora   uno   o   piu'   diritti  acquisiti  dall'operatore
radiotelevisivo  non vengano utilizzati entro due anni dalla consegna
del  prodotto,  le quote di diritti residuali relative ai diritti non
utilizzati  vengono  trasferite al produttore indipendente, salvo che
le parti stabiliscano un termine inferiore.
   4.  Le  negoziazioni  tra  operatori  radiotelevisivi e produttori
indipendenti  aventi  ad  oggetto  le  produzioni  audiovisive di cui
all'art.  2  del  presente  regolamento  devono  svolgersi  in  tempi
ragionevoli  e in maniera equa e non discriminatoria. La cessione dei
singoli  diritti  deve avvenire in maniera autonoma, per ogni singola
piattaforma  trasmissiva,  al fine di consentire la valorizzazione di
ciascuno di essi.
   5.  Le quote di diritti residuali vengono attribuite ai produttori
indipendenti in misura proporzionale alla partecipazione alle fasi di
sviluppo  e  di  realizzazione delle produzioni di cui all'art. 2 del
presente  regolamento,  secondo  le previsioni del codice di condotta
adottato da ciascun operatore radiotelevisivo ai sensi dei successivi
commi.  Per  le  produzioni  di cui all'art. 2, comma 5, del presente
regolamento, al produttore sono attribuite quote di diritti residuali
al  ricorrere  dello  svolgimento  delle  attivita'  minime di cui al
successivo  comma  7,  n.  3,  lettera  c), secondo le previsioni del
medesimo codice di condotta.
   6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
ciascun  operatore  radiotelevisivo  predispone un codice di condotta
volto  a  disciplinare  i rapporti con i produttori, nel rispetto dei
principi di cui al presente regolamento e dei criteri di cui al comma
7,  al  fine  di garantire negoziazioni eque e trasparenti e distinte
per singolo diritto.
   7.  Il  codice  di  condotta  di cui al comma 6, nell'accordare la
preferenza  al  ricorso  a  sistemi  di risoluzione alternativa delle
controversie,  deve  prevedere che l'operatore radiotelevisivo adotti
ed  applichi  nei  rapporti  con  i produttori indipendenti regole di
condotta minime secondo i criteri di seguito indicati:
    1)  condurre  negoziazioni  distinte  per  ogni diritto ulteriore
rispetto  a  quello originario, anche alla luce dell'effettivo valore
commerciale della produzione;
    2)  prevedere  l'indicazione del nome del produttore e dell'opera
di  origine nei casi di utilizzo televisivo, da parte dell'emittente,
di parti di opere audiovisive di produttori terzi;
    3)  prevedere criteri per la valutazione della partecipazione del
produttore  alle  fasi di sviluppo e di realizzazione delle opere, ai
fini  della definizione delle quote di diritti residuali che spettano
al  produttore  stesso  ai sensi del precedente comma 5. Tali criteri
devono:
     a)  con  riferimento  alle opere di cui all'art. 2, commi 2 e 3,
tenere conto anche del rischio di impresa sopportato dal produttore;
     b)  con  riferimento  alle  opere  di  cui  all'art. 2, comma 4,
assegnare ai produttori la totalita' dei diritti residuali;
     c)  con  riferimento  alle  opere audiovisive di cui all'art. 2,
comma  5,  prevedere le attivita' minime del produttore indipendente,
connotanti  il  contributo  di  ingegno,  di  creazione e di sviluppo
dell'opera,  al  ricorrere  delle  quali  il  medesimo  produttore ha
diritto  all'attribuzione  di  una quota di diritti residuali. Tra le
attivita' minime devono rientrare:
      i)  la  scelta  di  un «soggetto» e l'acquisizione dei relativi
diritti  esclusivi  di  elaborazione e utilizzazione necessari per la
realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
      ii)   l'affidamento   dell'incarico   di   elaborazione   della
sceneggiatura;
      iii)  l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei
luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva;
      iv)  l'individuazione  degli  attori  e  del regista e, piu' in
generale,  dei  principali  componenti  del cast artistico e tecnico,
nonche'  l'acquisizione  delle  loro  prestazioni  artistiche  e  dei
relativi diritti;
      v) l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo
dei costi di produzione dell'opera audiovisiva;
      vi)  la  partecipazione in misura non inferiore al 5% del costo
complessivo della fase di sviluppo;
    4)   non   condizionare,   direttamente   o   indirettamente,  la
negoziazione  o l'acquisizione dei diritti all'accettazione, da parte
dei   produttori   indipendenti,   di  obblighi  ingiustificati,  non
ragionevoli e non proporzionati, fatta salva la competenza in materia
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi della
normativa vigente;
    5)  osservare  i  principi di riservatezza e non divulgazione dei
contenuti    dei    progetti    che   sono   proposti   all'operatore
radiotelevisivo;
    6)    informare   tempestivamente   i   produttori   indipendenti
dell'avvenuta ricezione dei progetti;
    7)  restituire  tempestivamente il materiale relativo ai progetti
rifiutati.
   8.  Il  codice  di  condotta  di  cui  al comma 6, prima della sua
adozione   da  parte  dell'operatore  radiotelevisivo,  e'  trasmesso
all'Autorita'  per  la  verifica  del rispetto dei principi di cui al
presente  regolamento  e  dei  criteri  di cui al precedente comma 7.
L'Autorita',   ai   fini  della  sua  approvazione,  puo'  richiedere
eventuali modifiche previo contraddittorio.
                               Art. 4.

                        Vigilanza e sanzioni

   1. L'Autorita' vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al
presente regolamento e del codice di condotta come approvato ai sensi
dell'art.  3,  comma  8 e, in caso di violazione, applica le sanzioni
previste  dall'art.  1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
e,  ricorrendone  gli estremi, dall'art. 51, comma 3, lettera b), del
Testo unico.      


        
          

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