DELIBERA N. 427/09/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE DISPONIBILI IN BANDA TELEVISIVA PER SISTEMI DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE TERRESTRE E MISURE ATTE A GARANTIRE CONDIZIONI DI EFFETTIVA CONCORRENZA

 

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione, e lettera c), n. 2, che attribuisce alla medesima Autorità la funzione di garantire l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 222, e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 5, ai sensi del quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito il “Codice”, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva accesso”), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva autorizzazioni ”), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva quadro”) e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva servizio universale”), e successive modificazioni;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 150;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’art. 8-novies, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla delibera n. 266/06/CONS, recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, e dalla delibera n. 109/07/CONS, recante la disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-novies della citata legge n. 101 del 2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, in base al quale il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009;

CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 29, comma 3, del Codice delle comunicazione elettroniche, l’Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento relativo alle procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza, fermo restando che, ai sensi del quadro normativo vigente di cui alla legge n. 249 del 1997 e al decreto legislativo n. 259 del 2003, spetterà al Ministero dello sviluppo economico adottare, successivamente all’approvazione del provvedimento definitivo, i relativi provvedimenti attuativi (bando e disciplinare di gara) e provvedere all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze ai soggetti aggiudicatari ;

UDITA la relazione del Commissari relatori Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità.

DELIBERA

Articolo 1

1. E’ approvato lo schema di provvedimento relativo alle procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza” di cui all’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione e le tempistiche di risposta sono stabilite nell’allegato B alla presente delibera.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e integralmente nel bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola   


Schema di provvedimento
 

ALLEGATO A

alla delibera n. 427/09/CONS

Schema di provvedimento

“Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”

Capo 1) Definizioni, oggetto e campo di applicazione (Artt. 1, e 2 )

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) “frequenze in gara”: le frequenze (canali) del piano nazionale disponibili per l’assegnazione ai sensi del presente provvedimento, su base nazionale, utilizzabili per sistemi di diffusione multiplex digitali, secondo lo standard DVB terrestre con modalità di norma SFN; esse sono suddivise in tre sottoinsiemi, nominati A, B e, opzionalmente, C, nel primo dei quali sono contenute 3 frequenze o lotti di assegnazione, identificati come A1, A2 ed A3, nel secondo dei quali sono contenute 2 frequenze o lotti di assegnazione, identificati come B1 e B2, nel terzo dei quali è contenuta 1 frequenza o lotto di assegnazione, identificato come C1; i lotti nei sottoinsiemi A e B sono pianificati per l’uso con sistemi di tipo DVB-T, i lotti nel sottoinsieme C, opzionale, sono pianificati per l’uso con reti mobili di tipo DVB-H;

b) “lotti in gara”: le frequenze (canali) identificate come A1, A2, A3, B1, B2, C1 di cui al precedente punto a);

c) “operatore nuovo entrante”: un operatore che non ha la disponibilità di reti televisive (analogiche o digitali) terrestri operanti sul territorio nazionale;

e) “operatore esistente di tipo A”: un operatore di rete di radiodiffusione terrestre, eventualmente integrato, che, prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei canali (multiplex) digitali terrestri aveva la disponibilità di una rete televisiva nazionale in tecnica analogica;

f) “operatore esistente di tipo B”: un operatore di rete di radiodiffusione terrestre, eventualmente integrato, che, prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei canali (multiplex) digitali terrestri aveva la disponibilità di due o più reti televisive nazionali in tecnica analogica;

g) “operatore non DVB-H” un soggetto, anche già operatore di rete di radiodiffusione terrestre, che non ha la disponibilità di una rete televisiva digitale terrestre in tecnica DVB-H;

Sono equiparati ai soggetti di cui alle lettere d), e),f) e g) i soggetti che:

- esercitino controllo, diretto o indiretto, su tali soggetti

- siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di tali soggetti

- siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, da parte di un soggetto che a sua volta controlla tali soggetti

Ai fini di quanto sopra, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3;

h) “aggiudicatario”: un soggetto che risulta assegnatario di diritti d’uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

 

i) “bando di gara”: l’atto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in gara e dà loro avvio.

Art. 2

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio ad operatori di rete dei diritti d’uso delle frequenze di cui all’ allegato A per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri , ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9 . Gli operatori di rete sono responsabili della gestione e dell’utilizzo delle frequenze nell’area assegnata per la realizzazione di una rete di diffusione e la selezione e l’aggregazione di programmi da diffondere.

2. Le frequenze in gara sono identificate nell’Allegato A, e sono soggette alle limitazioni del coordinamento internazionale secondo le condizioni e i parametri di utilizzo ivi indicati.

Capo 2 - Assegnazione delle frequenze , riserve e limitazioni (Art.3)

Art. 3

(Assegnazione delle frequenze, riserve e limitazioni)

1. Sono assegnabili 5 diritti d’uso per le frequenze riportate in allegato A per sistemi DVB-T e, opzionalmente, 1 diritto di uso per sistemi DVB-H, su base nazionale, da utilizzare, di norma, in modalità SFN.

2. I diritti d’uso dei lotti in gara nel sottoinsieme A (A1, A2 ed A3) sono assegnati mediante procedure cui non possono partecipare operatori esistenti di tipo B.

3. Il diritto d’uso del lotto in gara nel sottoinsieme C (C1), è assegnato mediante una procedura cui possono partecipare solo operatori non DBV-H.

4. In esito alla presente procedura di gara, nessun operatore può ottenere più di 5 multiplex nazionali DVB-T. Resta inteso che le reti nazionali DVB-T esistenti sono calcolate nel tetto massimo e che esse possono essere utilizzate solo in tecnica SFN dopo lo switch-off. Nel caso degli operatori di tipo B che attualmente eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a un multiplex. Nel caso dell’operatore di tipo B che attualmente esercisce 2 reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a due multiplex.

Capo 3. Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza (Artt. 4 e 5)

Art. 4

(Cessione del 40% della capacità trasmissiva)

1. L’operatore di tipo B che all’esito delle procedure di cui al presente provvedimento si trovi nelle condizioni di esercire 5 multiplex nazionali DVB-T, ivi comprendendo le reti digitali derivanti da conversione dell’analogico e le esistenti reti nazionali DVB-T soggette a razionalizzazione, è obbligato alla cessione del 40% della capacità trasmissiva nei termini di cui al presente articolo.

2. Nel caso in cui ciascuno degli operatori integrati che attualmente hanno la disponibilità di 3 reti nazionali in tecnica analogica sia aggiudicatario di un multiplex, il medesimo sarà obbligato alla cessione del 40% di capacità di tale multiplex. Nel caso in cui l’operatore integrato che attualmente ha la disponibilità di 2 reti televisive in tecnica analogica sia aggiudicatario di due multiplex, il medesimo sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di uno di tali multiplex, a scelta tra quelli aggiudicati. L’obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva sussiste anche per i soggetti che, per effetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 11, comma 2, si trovino nella disponibilità di 5 multiplex, limitatamente al quinto multiplex.

3. L’obbligo di cui al comma precedente si applica dal momento della effettiva assegnazione delle frequenze all’operatore obbligato e resta in vigore per un periodo di almeno cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale.

4. La cessione del 40% della capacità dovrà avvenire a favore di soggetti fornitori di contenuti che siano indipendenti da tutti i soggetti obbligati ai sensi del comma 1. Un soggetto si considera indipendente dai soggetti obbligati di cui al comma 1 quando il soggetto:

a. non eserciti controllo, diretto o indiretto, su un soggetto obbligato ai sensi del comma 1 ;

b. non sia sottoposto al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 1;

c. non sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta,da parte di un soggetto, che a sua volta controlla, anche in via indiretta un soggetto obbligato ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del precedente comma 4 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.

6. Ai fini della base di calcolo della capacità trasmissiva si considera l’obbligo di cui al comma 2 come relativo ad una capacità pari ad almeno 9 Mb/s. Tale valore può essere rivisto in relazione all’evoluzione tecnologica.

7. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento gli operatori di tipo B che intendono partecipare alla gara per i diritti d’uso dei lotti in gara nel sottoinsieme B (B1 e B2) trasmettono la loro manifestazione di interesse all’Autorità e comunicano all’Autorità medesima le condizioni contrattuali della cessione della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori al termine temporale indicato al comma 3, e le condizioni economiche di offerta, che devono essere eque, trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi. L’Autorità, valutate le condizioni contrattuali ed economiche trasmesse, le approva o ne richiede modifiche adeguatamente motivate. All’esito della definitiva approvazione delle predette condizioni da parte dell’Autorità gli operatori acquisiscono le manifestazione di interesse da parte dei fornitori di contenuti indipendenti che intendono usufruire della capacità trasmissiva di cui al presente articolo, alle condizioni contrattuali ed economiche approvate dall’Autorità. Ciascun operatore, acquisite le manifestazioni di interesse dei fornitori di contenuti indipendenti, sottopone all’Autorità la lista dei predetti fornitori di contenuti, corredata dai rispettivi progetti editoriali.

8. L’Autorità verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui ai commi 4 e 5 in capo ai fornitori di contenuti indicati nella lista di cui al comma 7 e valuta la rispondenza di ciascun progetto editoriale alla normativa vigente in materia radiotelevisiva, avuto riguardo, in particolare, al rispetto delle norme in materia di informazione, quote di produzione audiovisiva europea e tutela dei minori.

9. All’esito della verifica di cui al comma 8, l’Autorità comunica l’ammissibilità o la non ammissibilità dei fornitori di contenuti all’accesso alla capacità trasmissiva di cui al presente articolo.

10. Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori di tipo B dovranno includere nella loro proposta editoriale, relativamente al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex soggetto all’obbligo di cessione, esclusivamente i fornitori di contenuti indipendenti per i quali l’Autorità ha comunicato l’ammissibilità all’accesso alla medesima capacità trasmissiva.

Art. 5

(Misure per la realizzazione delle reti da parte degli operatori nuovi entranti)

1. Gli operatori nuovi entranti che risultino aggiudicatari delle frequenze di cui al presente provvedimento godono di un diritto di accesso , a condizioni economiche orientate ai costi, ai servizi di trasmissione che gli operatori che già dispongono di reti televisive ( analogiche o digitali) con un grado di copertura superiore al 75% della popolazione nazionale, indipendentemente dalla loro partecipazione alla procedura, sono obbligati ad offrire ai predetti aggiudicatari per un periodo di 5 anni dalla data dell’effettivo accesso a tali servizi. Un eventuale rifiuto dell’accesso potrà essere giustificato solo da ragioni di obiettiva impossibilità che saranno oggetto di controllo da parte dell’Autorità.

2. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, i soggetti obbligati ai sensi del comma 1 comunicano all’Autorità, le condizioni economiche di offerta dei servizi di trasmissione, che devono essere orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi. L’operatore obbligato ai sensi del comma 1 ha l’onere di fornire all’Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. L’Autorità si riserva di valutare le condizioni comunicate ai fini della rispondenza ai principi del presente articolo e può richiedere modifiche adeguatamente motivate. I listini valutati dall’Autorità devono essere pubblicati dai soggetti obbligati sui propri siti web.

3. Ai fini del presente articolo, gli operatori interessati possono chiedere in ogni momento una decisione dell’Autorità al fine di ottenere una pronuncia vincolante, secondo le procedure appositamente previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS, da attuare retroattivamente dalla data della stipula dell’accordo. Il procedimento si concluderà con una decisione vincolante dell’Autorità, entro un periodo di ragionevole durata. L’accesso non potrà essere interrotto o sospeso durante il procedimento instauratosi innanzi all’Autorità o durante l’eventuale contenzioso instaurato davanti alle autorità giurisdizionali competenti in relazione alla decisione dell’Autorità.

Capo 4 - Procedure di assegnazione, contributi ed obblighi degli aggiudicatari (artt. 6-12)

Art. 6

(Presentazione della domanda)

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze in gara di cui al presente provvedimento è consentita a qualsiasi impresa stabilita nello SSE (Spazio Economico Europeo) in possesso dell’autorizzazione generale di operatore di rete televisivo ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, cui rinvia l’articolo 15 , comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall’articolo 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101 e successive modificazioni.

2. La partecipazione di società consortili di cui all’art. 2602 del codice civile è ammessa nel rispetto dei seguenti requisiti:

a. l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro;

b. per tutta la durata dei diritti d’uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;

c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d’uso;

d. l’oggetto sociale deve essere riferito al complesso delle attività connesse all’utilizzo dei diritti d’uso in qualità di operatore di rete;

e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 3, non possono partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:

a. esercitino controllo, diretto o indiretto, su un altro partecipante;

b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di un altro partecipante;

c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta , un altro partecipante.

4. Ai fini del precedente comma 4, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

5. Ciascun partecipante specifica all’atto della domanda gli specifici lotti fra quelli ammissibili ai sensi dell’art. 3 per i quali si candida all’assegnazione del relativo diritto d’uso.

6. I soggetti che richiedono la partecipazione per l’assegnazione del diritto d’uso per più di un lotto, devono avere e conservare la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze.

8. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato nel bando di gara. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione.

Art. 7

(Procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze)

1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze in gara, sono individuati sulla base di graduatorie distinte relative ai sottoinsiemi A e B nonché, opzionalmente, C. La formazione delle graduatorie avviene mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 9.

2. I punteggi sono attribuiti da un apposita commissione nominata dal Ministero, che si avvarrà di un advisor scelto secondo la normativa vigente.

3. Le graduatorie di cui al comma 1 sono rese pubbliche.

Art. 8

(Procedura in caso di frequenze non assegnate)

1. Qualora all’esito delle procedure di cui all’art.7 fossero rimasti diritti d’uso non assegnati, l’Autorità si riserva di definire successivamente la destinazione delle relative frequenze affinchè possano concorrere alla riorganizzazione dello spettro radioelettrico per garantire il dividendo esterno anche per aree territoriali.

Art. 9

(Criteri per la formazione delle graduatorie per le frequenze in gara)

1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 7, comma 1, in relazione alle offerte presentate per ciascun lotto , la commissione esamina la documentazione relativa ai piani tecnici, commerciali e alle caratteristiche d’impresa, secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori, ed attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, secondo le modalità stabilite dal bando di gara, sulla base dei seguenti criteri:

a. piano tecnico dell’offerta dell’infrastruttura, ivi inclusa l’idoneità tecnica dell’impresa partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano nazionale, avendo riguardo almeno ai seguenti parametri:

1) la descrizione della rete in relazione allo standard DVB in SFN adottato e la copertura, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nell’ allegato A; il progetto della rete deve essere completo in ogni suo elemento e corredato da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento necessari alla diffusione dei programmi; la descrizione dell’affidabilità e della qualità della trasmissione;

2) la tempistica di realizzazione della rete e della relativa copertura, da garantire con apposita fidejussione o analoga garanzia, secondo le modalità prescelte nel bando di gara che stabilisce altresì le penalità applicabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto relativi alla realizzazione della rete e della relativa copertura;

3) l’innovazione tecnologica della rete (ad esempio flessibilità degli impianti trasmissivi, interattività, alta definizione, ricezione indoor, eventuale utilizzo di tecniche avanzate di modulazione e compressione) prevista e l’uso efficiente della risorsa;

4) l’impatto ambientale e la minimizzazione dello spill-over verso i Paesi confinanti della rete;

5) la metodologia e gli strumenti di pianificazione adoperati, i sistemi di monitoraggio e controllo;

b. piano commerciale dell’offerta dei servizi, dei rapporti con l'utenza, delle previsioni di mercato, degli obiettivi commerciali, nel rispetto delle norme di legge applicabili, avendo riguardo almeno ai seguenti parametri:

1) l’entità degli investimenti direttamente imputabili alla realizzazione della rete e delle infrastrutture necessarie alla diffusione dei programmi, anche in rapporto al capitale sociale interamente versato dell’impresa partecipante;

2) piano di impresa, in particolare in relazione alla sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle attività nel medio e lungo periodo, con previsioni e obiettivi di mercato; coerenza e credibilità del piano;

3) caratteristiche dei piani editoriali valutate attraverso l’esame di contratti vincolanti per la selezione, aggregazione e diffusione dei programmi previsti con fornitori di contenuti, anche non indipendenti, con particolare rilievo, all’innovatività (interattività, alta definizione, mobilità, etc.) ed al piano di avvio e diffusione geografica degli stessi, fatte salve le norme comunque applicabili circa la programmazione sia in chiaro che a pagamento; per gli operatori di tipo B il piano editoriale relativo al 40% della capacità trasmissiva del multiplex obbligato deve includere i fornitori di contenuti per i quali l’Autorità ha comunicato l’ ammissibilità ai sensi dell’articolo 4;

4) la quantità di programmi da trasmettere in chiaro rispetto al totale dei programmi da veicolare, escludendo dai primi quei programmi che ritrasmettono a distanza di tempo i medesimi contenuti ;

5) la qualità dei piani editoriali dei programmi previsti attraverso i contratti di cui al punto 3) precedente, con previsioni di promozione della competizione ed incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando anche indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico da utilizzare per la sua valutazione, evidenziando le caratteristiche di particolare valore culturale ed educativo, e di promozione della realizzazione e sviluppo di opere europee e nazionali, fatte salve le norme comunque applicabili circa la programmazione sia in chiaro che a pagamento;

6) i rapporti con l’utenza, ivi inclusi i piani di “customer service” e la carta dei servizi, con particolare riferimento alle caratteristiche contrattuali e tecniche ed alle modalità di accesso ai servizi particolarmente favorevoli ai clienti, ivi inclusa la guida elettronica ai programmi e il sistema di accesso condizionato, nell’eventuale offerta di programmi a pagamento, fatte salve le norme comunque applicabili in materia contrattuale e di tutela dell’utenza;

7) Per i soggetti che presentano offerta per più di un multiplex un impegno vincolante a trasmettere programmi in Alta Definizione (HD);

8) (solo per il lotto C) le sinergie previste con i servizi di comunicazione mobile; le eventuali caratteristiche innovative quali ad esempio la possibilità di roaming;

9) ogni altro elemento dei piani commerciali che rivesta particolare interesse in relazione al miglioramento del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre;

 

c. struttura d’impresa ed esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione, avendo riguardo almeno ai seguenti parametri:

 

1) esperienze in possesso diretto della società offerente o presenti nella compagine societaria ed investimenti effettuati;

2) struttura societaria e qualificazioni ed esperienze ;

3) livelli occupazionali diretti, separando quelli interessati alla sola attività di call center;

4) capacità di realizzazione dell’attività in termini di personale e relativa competenza, incluso il programma di impiego dello stesso;

5) capacità di autofinanziamento nell’arco temporale di vigenza dell’autorizzazione generale per operatore di rete.

 

2. In Allegato B sono riportati per ciascun lotto le griglie con i punteggi minimi e massimi attribuibili alle offerte secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Non sono collocati in graduatoria i candidati che non raggiungono almeno una soglia di 51 punti sui 100 attribuibili.

Art. 10

(Contributi)

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento del contributo per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all’art. 35, comma 1, del Codice, secondo le modalità specificate nel bando di gara.

2. Gli aggiudicatari sono tenuti a corrispondere gli altri contributi previsti dalla normativa vigente per gli operatori di rete di servizi di radiodiffusione terrestre, nonché gli altri diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per i servizi oggetto del presente provvedimento, nonché gli altri eventuali contributi per la concessione dei diritti di installare infrastrutture di cui all’art. 35 del Codice.

3. Gli oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione della procedura di assegnazione dei diritti d’uso di cui al presente provvedimento, compreso il compenso dovuto al soggetto esterno incaricato del supporto all’attività di predisposizione e gestione delle stesse, sono posti a carico degli aggiudicatari.

Art. 11

(Obblighi degli aggiudicatari)

1. Ciascun aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di operazioni di rete relative al diritto d’uso aggiudicato, nonché tutti gli obblighi assunti con la rispettiva offerta aggiudicataria, per ciascun lotto.

2. Per cinque anni dalla data dello switch-off è fatto divieto agli aggiudicatari di disporre dei diritti d’uso sulle frequenze ad essi assegnate mediante trading o leasing o attraverso modifiche del controllo delle rispettive imprese ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’allegato A alla delibera 646/06/CONS, o mediante qualunque altra fattispecie che ai sensi della normativa vigente comporti la variazione del controllo, fatta eccezione per il caso in cui tali operazioni intercorrano tra i soggetti aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme A ovvero aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme B che non si trovino nelle condizioni di cui all’ articolo 4 comma 1.

3. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d’uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione, ivi incluso in particolare l’obbligo di copertura assunto con l’offerta aggiudicataria e la relativa tempistica, e l’obbligo di rispettare il piano editoriale aggiudicatario, può essere disposta la revoca del diritto d’uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l’uso delle frequenze assegnate. Nel caso l’obbligo di copertura o l’obbligo di rispettare il piano editoriale non venga rispettato per più del 30 % di quanto previsto nelle rispettive proposte e correlativi impegni presentati in sede di domanda di partecipazione alla gara, è disposta la revoca totale del diritto d’uso, fatti salvi i diritti dei fornitori di contenuti indipendenti destinatari del 40 per cento della capacità trasmissiva ai sensi dell’articolo 4. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate. I contratti di fornitura con i soggetti fornitori di contenuti devono esplicitamente prevedere l’evenienza della revoca del diritto d’uso.

4. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di fornitura dei pertinenti servizi, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per l’utilizzo delle frequenze sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

5. Gli aggiudicatari in particolare sono tenuti ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’Autorità ed a comunicare ed aggiornare i dati relativi agli impianti di radiodiffusione.

6. La cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva durante il periodo di cui all’articolo 4, comma 3, è sottoposta al monitoraggio dell’Autorità.

7 L’Autorità verifica il mantenimento del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente provvedimento da parte dei soggetti aggiudicatari, anche attraverso le verifiche svolte ai sensi del regolamento allegato alla delibera n. 646/06/CONS e, ove riscontri una violazione in materia, provvederà a segnalarla al Ministero dello sviluppo economico, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

8. Gli aggiudicatari sono tenuti ad utilizzare impianti conformi, per caratteristiche e modalità di funzionamento, alle normative tecniche applicabili.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. L’assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l’attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande.


 

ALLEGATO A

Identificazione e caratteristiche dei lotti in gara ai sensi del presente provvedimento.

Nome del lotto Numeri dei canali SFN Copertura minima

territorio

Copertura

Minima

popolazione

Note
         
A        
B        
C        


 

ALLEGATO B

Griglia dei punteggi minimi e massimi attribuibili ai criteri di cui all’art. 9, comma 1, del presente provvedimento.

Lotto Punteggio min.max criterio A (piano tecnico) Punteggio min.max

criterio B (piano commerciale)

Punteggio min.max

criterio C (caratteristiche impresa)

       
A      
B      
C      

 

ALLEGATO B

alla delibera n. 427/09/CONS

MODALITA’ DI CONSULTAZIONE

L’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione relativi ai diversi aspetti connessi allo schema di provvedimento relativo alle procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza.

In particolare l’Autorità :

INVITA

le parti interessate a far pervenire all’Autorità stessa le proprie osservazioni in merito all’argomento in oggetto, con riferimento alle valutazioni sulle diverse tematiche esposte nel testo di cui all’allegato A e, in particolare:

a) valutazioni complessive sull’insieme delle procedure previste;

b) valutazioni sulla procedura ex ante prevista dall’articolo 4 per la selezione dei fornitori di contenuti indipendenti beneficiari della cessione del 40% della capacità trasmissiva dei multiplex soggetti a tale obbligo, formulando commenti a tal riguardo;

c) valutazioni sui criteri previsti dall’articolo 9 per la formazione delle graduatorie per le frequenze in gara e sulla griglia di punteggi minimi e massimi attribuibili in base a tali criteri , formulando ipotesi di range di tali punteggi relativamente all’allegato B allo schema di provvedimento;

d) valutazioni sui parametri di copertura delle reti in relazione al punto a) dell’articolo 9 e sulle caratteristiche di copertura minima del territorio e della popolazione delle frequenze in gara , di cui all’allegato A allo schema di provvedimento, formulando ipotesi di range di tali parametri;

e) valutazioni sui parametri individuati in relazione all’offerta di programmi (quantità e qualità) di cui al punto b) dell’articolo 9 ;

f) valutazioni sui parametri individuati al punto c) dell’articolo 9 ed in particolare sugli investimenti in relazione alla struttura dell’impresa, le capacità di realizzazione dell’attività , ecc.

g) ogni altra valutazione pertinente alle procedure individuate.

Le comunicazioni, recanti la dicitura “Consultazione pubblica schema di provvedimento relativo alle procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza,nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento nel sito web dell’Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica

Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco

80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: +39 0817507616 e dovranno, comunque, essere inviate in formato elettronico, accessibile per la gestione del testo e la eventuale pubblicazione sul sito web, al seguente indirizzo e-mail:dir@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell’invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni e le informazioni, in maniera puntuale e sintetica, sugli aspetti di interesse del rispondente in relazione alle valutazioni di cui all’allegato A, nel rispetto del medesimo ordine.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell’Autorità stessa.

I soggetti rispondenti devono allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all’art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all’accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all’accesso.

Le comunicazioni pervenute potranno essere pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo www.agcom.it.

 

Fonte: AGCOM (link)

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