DELIBERAZIONE 19 febbraio 2009 (n. 34/09/CSP)

Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite.
(GU n. 64 del 18-3-2009)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
19 febbraio 2009;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge  6  agosto  1990,  n. 223, recante «Disciplina del
sistema    radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  26  ottobre  1995,  n. 447, recante «Legge quadro
sull'inquinamento acustico»;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Visto  il  regolamento  in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e
le  successive  modifiche  e integrazioni approvate dalle delibere n.
250/04/CSP  del  6  ottobre  2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, n.
105/05/CSP  del  28 luglio 2005, n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, n.
162/07/CSP dell'8 novembre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008;
  Vista,  in  particolare,  la  delibera  n. 132/06/CSP del 12 luglio
2006,  con  la  quale  al  fine  di  salvaguardare l'effettivita' del
divieto  di  diffusione  di  messaggi  pubblicitari e televendite con
potenza  sonora  superiore a quella ordinaria dei programmi, e' stato
integrato   il   vigente   regolamento   in  materia  di  pubblicita'
radiotelevisiva  e  televendite,  inserendo nella norma relativa alla
riconoscibilita'  dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione
coerente  con  quanto  disposto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del
testo  unico  della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei
messaggi pubblicitari e televendite;
  Vista la delibera n. 157/06/CSP del 25 ottobre 2006 recante «Misure
urgenti  per  l'osservanza  delle  disposizioni in materia di livello
sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite»;
  Vista   la  delibera  n.  50/07/CSP  del  24  luglio  2007  recante
«Costituzione  del  tavolo  tecnico  per  la fissazione dei parametri
tecnici  e  delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei
messaggi  pubblicitari  e  delle  televendite di cui alla delibera n.
132/06/CSP del 12 luglio 2006»;
  Rilevato  che il presidio sanzionatorio al divieto di diversificare
la  potenza  sonora  dei  messaggi pubblicitari rispetto al resto dei
programmi,  quale  posto dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge
n.  112/04  e  trasfuso  nella  medesima disposizione del testo unico
della  radiotelevisione,  e'  rinvenibile all'art. 51, comma 1, dello
stesso  testo  unico,  che  per  le  violazioni delle disposizioni in
materia   di  pubblicita',  sponsorizzazioni  e  televendite  di  cui
all'art.  4,  comma  1,  del  citato  testo  unico  e  ai regolamenti
dell'Autorita'  prevede  il  trattamento sanzionatorio (lettera b)) e
afferma   la   competenza  dell'Autorita'  ponendo  specifiche  norme
procedimentali (lettera c);
  Considerata  la difficolta' interpretativa - rimarcata dalla stessa
Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato nell'applicazione
dell'art.  8,  comma  2-bis,  della  legge  n. 223/1990, in combinato
disposto   con   l'art.  12,  comma  2,  legge  n.  447/1995 -  della
individuazione   della  nozione  di  «potenza  sonora  ordinaria  dei
programmi»  e  la  conseguente opportunita' di definirne il contenuto
attraverso una regolamentazione «tecnica»;
  Considerato che l'Autorita', stante la complessita' di elaborazione
della  regolamentazione tecnica definitiva, ha rilevato la necessita'
di   costituire   un   tavolo  tecnico  aperto  a  tutti  i  soggetti
interessati,  avvalendosi  anche  della  collaborazione dell'Istituto
superiore  delle  comunicazioni  e delle tecnologie dell'informazione
del  Ministero  delle comunicazioni, onde pervenire alla elaborazione
di  una  proposta  volta  a  individuare  eventuali  integrazioni e/o
modifiche relativamente alla fissazione dei parametri tecnici ed alla
metodologia   di   rilevamento   del   livello  sonoro  dei  messaggi
pubblicitari  e televendite adottate in via temporanea dall'Autorita'
per  le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 157/06/CSP, a
definire,  ove  necessario,  le  modalita'  per eseguire prove e test
tecnici  di  supporto  e  verifica  alle  attivita'  di  cui al punto
precedente  ed  a  pervenire  a  parametri tecnici e a metodologie di
riferimento  il  piu'  possibile condivise in vista del provvedimento
finale;
  Visti gli esiti dei lavori del tavolo tecnico per la fissazione dei
parametri  tecnici  e  delle metodologie di rilevamento della potenza
sonora  dei messaggi pubblicitari e delle televendite, e ritenuto che
nel corso di tali lavori siano stati acquisiti gli elementi utili per
definire la regolamentazione in oggetto;
  Considerato  che  durante  i lavori del tavolo tecnico le emittenti
hanno    eccepito    l'inadeguatezza   della   metodologia   proposta
nell'allegato  della Delibera 157/06/CSP sia in relazione alla durata
troppo  breve  del periodo di tempo sottoposto a rilevazione, sia per
la  scelta  per  la  determinazione  del  livello  sonoro  medio  dei
programmi   di   una   «finestra»  di  programmazione  immediatamente
precedente  il  messaggio pubblicitario, ritenuta non rappresentativa
in quanto potenzialmente comprensiva di eventuali silenzi o passaggi,
nonche'  le  difficolta'  nell'applicazione  del rispetto della norma
poiche'  gli  attuali  sistemi  di  messa  in  onda non permettono di
prevedere  in  modo  preciso  la  potenza sonora dei programmi, ed in
particolare di quelli trasmessi in diretta;
  Considerato  che  per  quanto riguarda i parametri di rilevazione i
partecipanti  al  tavolo tecnico hanno convenuto sulla individuazione
di  una  metodologia  il  piu' possibile oggettiva di rilevazione del
livello  sonoro,  raggiungendo  un accordo unanime sulla adozione del
parametro  c.d. psicoacustico del livello sonoro percepito (loudness)
come  definito  dalle  Raccomandazioni ITU-R BS1770 e ITU-R BS1771 in
tema  di  loudness e degli strumenti di misura da utilizzare per tale
parametro;
  Considerato  che  per  la determinazione dei valori numerici per le
soglie  e  la  conseguente rilevazione del rispetto della disciplina,
non   e'  stato  possibile  raggiungere  un  accordo  unanime  tra  i
partecipanti  al  tavolo  e  sono  state presentate due proposte, una
dalla FRT - Federazione Radio Televisioni, e una dalla societa' RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a.;
  Rilevato che la proposta FRT:
   a.  prevede  che il livello ordinario dei programmi (ad esclusione
dei  segmenti  pubblicitari)  sia misurato per ogni canale come media
con  gating attivo su una durata non inferiore a sei ore (in continuo
o   su  misurazioni  successive),  scelte  nella  programmazione  non
immediatamente  precedente l'emissione del messaggio pubblicitario in
esame,  ma  separata  da  almeno  trenta minuti, e che per il livello
sonoro della pubblicita' l'intervallo di osservazione minimo (durata)
sia  riferito  a  ciascuna  unita'  indivisibile  (eg:  singolo  spot
pubblicitario, singola trasmissione di televendita);
   b.  prevede  che  la  differenza  numerica  tra  livello  medio di
emissione   della  pubblicita'  e  il  livello  medio  ordinario  dei
programmi non superi un valore di soglia pari a 2.5/1.5 dB;
   c.  dispone  che l'eventuale sanzione scatti quando il superamento
di  tale  limite sia accertato per una congrua percentuale (almeno il
30%  delle  volte)  di un numero significativo di rilevazioni (almeno
30);
  Rilevato che la proposta RAI:
   a.  prevede  che  la  potenza  sonora  ordinaria dei programmi sia
riferita  a ciascun canale e sia definita come media con gating delle
potenze  sonore  su  una  durata  temporale  pari ad una settimana di
programmazione   (includendo   non  solo  i  programmi  ma  anche  la
pubblicita'  e  le  televendite)  per  quel  canale  televisivo  (che
comprenda il gating);
   b.  prevede  che sia individuato a regime un sistema sanzionatorio
fondato  su un meccanismo graduale a fronte del quale la verifica del
superamento   della   potenza  ordinaria  sonora  dei  programmi  sia
effettuata  in  base  ad  un  numero  congruo  di misure e si ritenga
effettivamente  accertato  tale  superamento  laddove  esso  non  sia
superiore ad una determinata percentuale;
  Considerato  che  la  proposta  RAI  e  la  proposta FRT, ancorche'
divergenti   nella   definizione   di   alcuni  parametri,  risultano
complementari in quanto la prima tiene conto maggiormente di fenomeni
di  lungo  periodo  (di  tipo  «statico»)  e  la  seconda tiene conto
maggiormente della variabilita' di fenomeni di breve periodo (di tipo
«dinamico»);
  Ritenuto   opportuno   che,   dato   il   suddetto   carattere   di
complementarita',    la    metodologia    ottimale   includa,   anche
opportunamente  modificati,  ambedue  i  metodi di misura proposti, e
che,  di  conseguenza,  nel  caso  in  cui  le rilevazioni effettuate
secondo  una  delle due (o entrambe) le metodologie proposte mostrino
con  frequenza  predeterminata una differenza numerica tra il livello
ordinario  della potenza sonora dei programmi e il livello di potenza
sonora   della   pubblicita'   oltre   una   soglia   di   tolleranza
predeterminata,   sia  integrata  la  violazione  della  disposizione
contenuta  all'articolo  3,  comma  1,  del Regolamento in materia di
pubblicita'   radiotelevisiva   e  televendite,  con  le  conseguenze
sanzionatorie previste;
  Ritenuto  di  poter  accogliere, in considerazione del carattere di
rilevante  novita'  della  regolamentazione  del livello sonoro della
pubblicita'  e  degli  impegni contrattuali in essere nel settore, la
richiesta  di  prevedere una sperimentazione nella applicazione della
nuova  disciplina anche al fine di consentire un graduale adeguamento
alla  presente  normativa  da  parte  delle emittenti e delle case di
produzione   dei   messaggi  pubblicitari  e  permettere  l'acquisto,
l'installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura
e l'affinamento delle procedure di verifica;
  Ritenuto che tali obiettivi possono essere conseguiti attraverso la
previsione di periodo di sperimentazione di sei mesi, periodo durante
il  quale  la  transizione dalla vecchia alla nuova disciplina potra'
essere  monitorata  attraverso  l'istituzione  di  un apposito tavolo
tecnico  con  la  partecipazione  delle  emittenti e dei fornitori di
contenuti  nonche'  delle associazioni rappresentative degli stessi e
delle  istanze  dei consumatori e che, all'esito del suddetto periodo
di  sperimentazione,  l'Autorita'  si  riserva di apportate eventuali
modifiche dei criteri e delle metodologie di rilevazione adottate con
il presente provvedimento;
  Ritenuto, altresi', di poter accogliere la proposta di costituzione
di  un  tavolo  permanente  di consultazione finalizzato a realizzare
nell'ottica  della  consultazione  degli  operatori  interessati  gli
adeguamenti   tecnici   e   normativi  necessari  per  permettere  le
rilevazioni  anche  ad  altri  tipi di servizi televisivi operanti su
piattaforme  innovative  (IPTV,  DVB-H  ), che non e' stato possibile
affrontare  durante  i  lavori  del  tavolo  tecnico  a  causa  delle
specificita'   e   della  complessita'  delle  relative  implicazioni
tecniche;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:


                               Art. 1.

  1.  Le  emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori
di  contenuti  operanti  su  frequenze  terrestri e via satellite non
possono  diffondere  messaggi  pubblicitari  e  televendite  con  una
potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i
parametri tecnici e le metodologie di rilevamento di cui all'allegato
A alla presente delibera.
  2.  Ai  fini  dell'osservanza  del  disposto di cui al comma 1 sono
adottati   i  parametri  tecnici  e  la  metodologia  di  rilevamento
riportati  nell'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte
integrante  e sostanziale, i quali tengono conto delle risultanze del
tavolo  tecnico  per  la  fissazione  dei  parametri  tecnici e delle
metodologie   di   rilevamento  della  potenza  sonora  dei  messaggi
pubblicitari  e  delle televendite di cui alla delibera n. 50/07/CSP,
citata nelle premesse.
  3.  Ai  fini  della  verifica del rispetto della presenta delibera,
l'Autorita'  si  riserva di avvalersi della collaborazione di un ente
terzo individuato con successivo provvedimento.
  4.  In  considerazione  della  rilevante novita' della disciplina e
onde  consentire  un  graduale adeguamento da parte delle emittenti e
delle   case   di   produzione   dei  messaggi  pubblicitari  nonche'
l'acquisto,    l'installazione,    la   messa   in   funzione   delle
apparecchiature   di   misura  e  l'affinamento  delle  procedure  di
verifica,  e'  previsto un periodo di applicazione sperimentale della
nuova   regolamentazione   della  durata  di  sei  mesi  a  decorrere
dall'entrata in vigore della presente delibera, con sospensione della
sua efficacia sanzionatoria.
  5.  Ai  fini  di  cui al comma 4 e' istituito presso l'Autorita' un
tavolo  tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti
e   dei   fornitori   di   contenuti   nonche'   delle   associazioni
rappresentative  degli  stessi  e  delle  istanze dei consumatori, il
quale  procedera',  altresi',  a  rilevazioni  soggettive, attraverso
apposito  panel, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle
televendite  per  verificare  l'impatto  delle  soglie  di tolleranza
definite  nell'allegato  A  alla  presente  delibera.  All'esito  del
periodo  di  sperimentazione  l'Autorita'  si  riserva  di  apportate
eventuali  modifiche dei parametri di rilevazione di cui all'allegato
A alla presente delibera.
  6.  In caso di violazione della presente delibera si applica quanto
previsto  dall'art.  51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177.
  7.  E'  istituito  un  tavolo  permanente  di  consultazione presso
l'Autorita'  avente  lo scopo di realizzare gli adeguamenti tecnici e
normativi   necessari   per   la  definizione  delle  metodologie  di
rilevazione  anche  ad  altri  tipi di servizi televisivi operanti su
piattaforme innovative (IPTV, DVB-H).
  8.  La presente delibera entra il vigore il trentesimo giorno dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel  bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul
sito web dell'Autorita' http://www.agcom.it/.
   Napoli, 19 febbraio 2009
                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Innocenzi Botti - Sortino
 
Allegato A

   Parametri  tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro
dei messaggi pubblicitari e televendite.
   1.   Il   presente   allegato  fornisce  la  metodologia  adottata
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento
oggettivo  della  differenza tra i livelli del segnale audio relativo
ai  programmi  televisivi  ed  il  livello  medio  del  segnale audio
relativo ad un campione di pubblicita' o televendita.
   2.   La   potenza   sonora   (loudness)  e'  misurata  secondo  la
Raccomandazione  ITU-R  BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura
del segnale audio allo scopo di determinare la loudness unit (LU) del
programma e il livello di picco del segnale.
   3.  I  relativi  strumenti  di  misura  sono quelli definiti nella
Raccomandazione  ITU-R  BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per
gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.
   4.  Il  valore  di  soglia  del  gating,  tecnica  utilizzata  per
«rimuovere»  la  parte  del  segnale inferiore ad una data soglia, e'
fissato  a  8  dB  sotto la media di ciascun canale televisivo per un
periodo uguale a 0.5 secondi
   5.  L'algoritmo  prevede il confronto tra due distinte misurazioni
rispettivamente riferite al lungo periodo e al breve periodo.
   6.  Nella  misurazione  di  lungo periodo il livello ordinario dei
programmi   (A1)   e'   misurato  come  media  su  un  intervallo  di
osservazione  pari  a  7  giorni di programmazione per ciascun canale
televisivo   e   il  livello  del  messaggio  pubblicitario  o  della
televendita  (B1)  e'  misurato  su  un  intervallo  di  osservazione
riferito   a   ciascuna   unita'   indivisibile   (eg:  singolo  spot
pubblicitario,   singola  trasmissione  di  televendita)  con  gating
attivo.  Il  livello  di  emissione di ogni messaggio pubblicitario o
televendita  (B1)  deve essere non superiore al livello ordinario dei
programmi  (A1)  con  una  soglia  di  tolleranza  pari  a 0.5 dB. La
verifica   del   superamento   del   livello   sonoro  del  messaggio
pubblicitario o della televendita (B1) rispetto al livello sonoro del
programma  (A1),  e' effettuata sulla base di un numero significativo
di  rilevazioni  (almeno  60  misure per B1). Si ritiene accertato il
superamento  quando  in  almeno  il  5%  dei casi misurati il livello
sonoro  medio  del  messaggio  pubblicitario o della televendita (B1)
supera  il  livello  sonoro  medio  del programma (A1), tenendo conto
della soglia di tolleranza di 0,5 dB.
   7.  Nella  misurazione  di  breve periodo il livello ordinario dei
programmi   (A2)   e'   misurato  come  media  su  un  intervallo  di
osservazione   pari   a   6   ore  scelte  nella  programmazione  non
immediatamente  precedente l'emissione del messaggio pubblicitario in
esame, ma separata di almeno trenta minuti e il livello del messaggio
pubblicitario  o  della televendita (B2) e' misurato su un intervallo
di  osservazione riferito a ciascuna unita' indivisibile (eg: singolo
spot  pubblicitario,  singola trasmissione di televendita) con gating
attivo.  Il  livello  di  emissione di ogni messaggio pubblicitario o
televendita  (B2)  deve essere non superiore al livello ordinario dei
programmi  (A2)  con  una  soglia  di  tolleranza  pari  a 1,5 dB. La
verifica   del   superamento   del   livello   sonoro  del  messaggio
pubblicitario o della televendita (B2) rispetto al livello sonoro del
programma  (A2),  e' effettuata sulla base di un numero significativo
di  rilevazioni  (almeno  30  misure per B2). Si ritiene accertato il
superamento  quando  in  almeno  il 10 % dei casi misurati il livello
sonoro  medio  del  messaggio  pubblicitario o della televendita (B2)
supera  il  livello  sonoro  medio  del programma (A2), tenendo conto
della soglia di tolleranza di 1,5 dB.
   8.  L'infrazione  al  divieto  di  cui  all'art. 1, comma 1, della
delibera  n  34/09/CSP  da  pare  dell'emittente  o  del fornitore di
contenuti  oggetto  della  verifica,  si  intende accertata quando in
almeno  una  delle due misurazioni elencate ai precedenti punti 6 e 7
si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.

        
          

Fonte: Gazzetta Ufficiale (link)

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