L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 20 maggio 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», ed, in particolare gli articoli 6 e 44; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2, comma 301; Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»; Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007; Vista la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2009, con la quale e' stato approvato il «Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Regolamento approvato con la delibera n. 66/09/CONS, secondo il quale: «le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni e dal numero di programmi, riservano almeno il dieci per cento della quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione, cosi' come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Gli introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi»; Visto l'art. 5 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 e successive modificazioni e integrazioni secondo il quale gli Stati membri vigilano che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti il 10% almeno del loro tempo di trasmissione oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione; Visto l'art. 3, comma 1, della citata direttiva 89/552/CEE e successive modificazioni e integrazioni che consente agli Stati membri di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme piu' particolareggiate o piu' rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva stessa; Vista la nota pervenuta in data 14 maggio 2009 (prot. n. 38361), con la quale l'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) ha evidenziato una divergenza di formulazione tra l'art. 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS, e l'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'art. 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Rilevato che la formulazione del citato art. 4, comma 1, differisce rispetto all'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo modificato dall'art. 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la presenza della specificazione «destinata alla programmazione» riferita alla quota di introiti netti annui da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti; Rilevato che la formulazione adottata dalla disposizione regolamentare e' suscettibile di dubbi interpretativi nella sua applicazione in relazione alla normativa primaria; Ritenuto, per l'effetto, opportuno adottare una formulazione della disposizione piu' conforme alla normativa nazionale di recepimento dell'art. 5 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni e integrazioni; Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. All'art. 4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, approvato con delibera n. 66/09/CONS, le parole «almeno il dieci per cento della quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «una quota di almeno il dieci per cento dei propri introiti netti annui». 2. La modifica del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 20 maggio 2009 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Sortino - Savarese Fonte: Gazzetta Ufficiale (link) |
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