DELIBERAZIONE 20 maggio 2009

 Modifica dell'articolo 4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, allegato alla delibera n. 66/09/CONS.
(Deliberazione n. 291/09/CONS). (09A07139)
(GU n. 142 del 22-6-2009)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 20 maggio 2009;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico  della  radiotelevisione»,  ed, in particolare gli articoli 6 e
44;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),
ed, in particolare l'art. 2, comma 301;
  Vista  la  legge  28  febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante  proroga  di  termini  previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
  Vista  la  direttiva  89/552/CEE  del Consiglio del 3 ottobre 1989,
recante  il  coordinamento  di  determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla
direttiva  97/36/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 30
giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2007;
  Vista  la  delibera  n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo
2009,  con  la quale e' stato approvato il «Regolamento in materia di
obblighi  di programmazione ed investimento a favore di opere europee
e  di  opere  di  produttori  indipendenti  adottato  ai  sensi degli
articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;
  Visto,  in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Regolamento
approvato  con  la  delibera  n.  66/09/CONS,  secondo  il quale: «le
emittenti  televisive,  i  fornitori  di  contenuti  televisivi  e  i
fornitori  di  programmi  in pay-per-view soggetti alla giurisdizione
italiana,  indipendentemente  dalla codifica delle trasmissioni e dal
numero  di programmi, riservano almeno il dieci per cento della quota
dei  propri introiti netti annui destinata alla programmazione, cosi'
come  indicati  nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio
regolarmente   approvato,   alla  produzione,  al  finanziamento,  al
pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti.  Gli  introiti  sono  quelli  che il soggetto obbligato
ricava  da  pubblicita',  da  televendite,  da  sponsorizzazioni,  da
contratti   e   convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati,  da
provvidenze   pubbliche  e  da  offerte  televisive  a  pagamento  di
programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita'
editoriale,   inclusi   quelli   diffusi   o  distribuiti  attraverso
piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi»;
  Visto  l'art.  5  della  direttiva  89/552/CEE  del Consiglio del 3
ottobre  1989  e  successive  modificazioni e integrazioni secondo il
quale gli Stati membri vigilano che le emittenti televisive riservino
alle  opere  europee  realizzate  da  produttori  indipendenti il 10%
almeno  del  loro  tempo di trasmissione oppure, a scelta dello Stato
membro,   il   10%   almeno   del   loro   bilancio   destinato  alla
programmazione;
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  della  citata  direttiva 89/552/CEE e
successive  modificazioni  e  integrazioni  che  consente  agli Stati
membri  di  richiedere  alle  emittenti televisive soggette alla loro
giurisdizione  di  rispettare  norme  piu'  particolareggiate  o piu'
rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva stessa;
  Vista  la  nota  pervenuta in data 14 maggio 2009 (prot. n. 38361),
con  la  quale  l'Associazione  nazionale  industrie cinematografiche
audiovisive  e  multimediali (ANICA) ha evidenziato una divergenza di
formulazione  tra  l'art.  4,  comma 1, del regolamento allegato alla
delibera n. 66/09/CONS, e l'art. 44, comma 3, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'art. 2, comma 301, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Rilevato che la formulazione del citato art. 4, comma 1, differisce
rispetto  all'art.  44,  comma  3,  del decreto legislativo 31 luglio
2005,  n.  177,  nel  testo  modificato dall'art. 2, comma 301, della
legge  24 dicembre 2007, n. 244, per la presenza della specificazione
«destinata alla programmazione» riferita alla quota di introiti netti
annui da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto
e   all'acquisto   di   opere   europee   realizzate   da  produttori
indipendenti;
  Rilevato   che   la   formulazione   adottata   dalla  disposizione
regolamentare  e'  suscettibile  di  dubbi  interpretativi  nella sua
applicazione in relazione alla normativa primaria;
  Ritenuto,  per l'effetto, opportuno adottare una formulazione della
disposizione  piu'  conforme  alla normativa nazionale di recepimento
dell'art.  5  della  direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre
1989, e successive modificazioni e integrazioni;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Sebastiano  Sortino  e  Enzo
Savarese,  relatori  ai  sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                           Articolo unico

  1.  All'art.  4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di
programmazione  ed  investimento a favore di opere europee e di opere
di  produttori  indipendenti  adottato ai sensi degli articoli 6 e 44
del  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  approvato con
delibera  n.  66/09/CONS,  le parole «almeno il dieci per cento della
quota  dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «una quota di almeno il dieci per
cento dei propri introiti netti annui».
  2. La modifica del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS
entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  nel  sito  web
dell'Autorita'.

   Roma, 20 maggio 2009

                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Sortino - Savarese

        
      

        
          

Fonte: Gazzetta Ufficiale (link)

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