L'AUTORITA' Nella riunione del Consiglio del 14 maggio 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»; Visto il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, avuto specifico riguardo alla delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 con cui l'Autorita' ha provveduto alla modifica organizzativa interna finalizzata a dare attuazione al decreto legislativo n. 9 del 2008 mediante l'istituzione di apposito ufficio nell'ambito della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali; Visto il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS e da ultimo integrato con la delibera n. 89/06/CONS; Visto il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorita'», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», approvato con delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008; Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformita' ai principi e alle disposizioni del decreto delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione, ed eventualmente della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente, nel caso di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 9/2008, e approva le predette linee guida entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse; Vista la nota pervenuta in data 9 marzo 2009, prot. n. 18107 con la quale la Lega Calcio - Lega Nazionale Professionisti ha trasmesso le linee-guida, approvate dalle competenti assemblee della stessa Lega in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9/2008, per la commercializzazione, a partire dalla stagione sportiva 2010/2011, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni organizzate dalla medesima Lega Calcio: campionato di serie A, campionato di serie B, Coppa Italia, Supercoppa, campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera; Vista la nota in data 18 marzo 2009, prot. n. 22007, con la quale la Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' ha comunicato alla Lega Calcio - Lega Nazionale Professionisti l'avvio delle istruttorie per l'approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive sopra indicate; Rilevato che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 308/08/CONS da parte di R.T.I. S.p.A. con nota del 25 marzo 2009, prot. n. 23890; Rilevato che nel corso delle audizioni dei rappresentanti dell'organizzazione della competizione, svolte ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, in data 30 marzo 2009, 15 aprile 2009 e 23 aprile 2009, gli uffici dell'Autorita' hanno mosso rilievi - dettagliati nei verbali di audizione - in merito alla compatibilita' di alcune disposizioni delle linee guida, nella versione depositata in data 9 marzo 2009, prot. n. 18107 e 21 aprile 2009, prot. n. 32108, rispetto ai principi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9; Vista la versione definitiva delle linee guida, depositate in data 28 aprile 2009 e registrate al prot. n. 34292, e la successiva integrazione trasmessa in data 30 aprile 2009, e registrata al prot. n. 35304; Rilevato che nella versione definitiva risultano formalmente recepiti i rilievi formulati in sede istruttoria in ordine alla piena compatibilita' delle procedure di offerta per la commercializzazione dei diritti audiovisivi e radiofonici rispetto alle varie competizioni sportive interessate, avuto specifico riguardo ai criteri di concorrenzialita' delle procedure e alla garanzia di condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione dei partecipanti alle stesse procedure; Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovra' tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive: a) con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti di cui al punto 9.2.23 delle Linee Guida, e in relazione ai diritti in chiaro, nell'ottica della tutela del pluralismo informativo connesso ai programmi di approfondimento sportivo e della conseguente molteplicita' dell'offerta di programmi per l'utente finale, si raccomanda all'organizzatore della competizione di limitare l'estensione della durata temporale dell'esclusiva per le immagini salienti e per le immagini correlate in differita (c.d. highlights) fino alle ore 22.30; b) si ribadisce l'assoluta necessita', al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al piu' generale principio di tutela della competitivita' delle procedure di assegnazione, di dare rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, al fine di consentire alla singola societa' sportiva di esercitare il diritto di licenziare i diritti audiovisivi, primari e secondari, relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta) quale oggetto di autonome iniziative commerciali in forma non esclusiva e in parallelo con la commercializzazione effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti. In particolare, si invita la Lega Nazionale Professionisti, in occasione dell'assemblea convocata per la certificazione di cui al punto 19.2. delle Linee Guida, di effettuare un rigoroso coordinamento delle modalita' di esercizio e di commercializzazione «evento per evento» da parte e della singola societa' sportiva e della stessa Lega Nazionale Professionisti, affinche' sia garantito alla singola societa' di commercializzare al meglio i diritti rimasti invenduti caratterizzando il proprio prodotto in maniera inequivocabile quanto alla provenienza e alla derivazione dalla stessa societa', onde evitare possibili erronee attribuzioni alle societa' avversarie e all'organizzatore della competizione, ai sensi del punto 19.6. delle Linee Guida, trattenendo per se' i soli ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto, e non siano pregiudicati l'interesse e le aspettative degli utenti alla fruizione degli eventi sportivi delle competizioni oggetto delle Linee Guida; c) si evidenzia, con riferimento alla formazione dei pacchetti destinati alle piattaforme emergenti di cui al punto 10.1. delle Linee Guida, che, fino all'individuazione delle piattaforme emergenti mediante il procedimento di cui alla delibera 140/09/CONS, codesta Autorita' verifichera' caso per caso, ai sensi dell'art. 15 della delibera 307/08/CONS, il rispetto da parte dell'organizzatore della competizione nel corso della commercializzazione dei diritti audiovisivi oggetto delle presenti Linee Guida, dei principi recati dall' art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 tenendo conto della specificita' e del grado di sviluppo delle singole piattaforme trasmissive e dei principi generali di equita', trasparenza e non discriminazione; d) si ribadisce che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto, codesta Autorita' effettuera', nel corso delle procedure competitive, le opportune verifiche in merito alla congruita' di quanto indicato nel tariffario, allegato sub 3 alle Linee Guida, rispetto al valore di mercato, e, se richiesta, la Lega Nazionale Professionisti apportera' le opportune modifiche; Vista la proposta della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali; Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'. Delibera: Art. 1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione, di seguito specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti in data 28 aprile 2009 e registrate al prot. n. 34292, e la successiva integrazione trasmessa in data 30 aprile 2009, e registrata al prot. n. 35304, riportate all'allegato A della presente delibera. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Napoli, 14 maggio 2009 Il Presidente: Calabro' I commissari relatori Magri - Lauria Per vedere gli allegati cliccare QUI Fonte: Gazzetta Ufficiale (link) |
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