DELIBERAZIONE 14 maggio 2009
Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 6,
del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
(Deliberazione n. 260/09/CONS). (09A06650)
(GU n. 138 del 17-6-2009 - Suppl. Ordinario n.93)

                             L'AUTORITA'

  Nella riunione del Consiglio del 14 maggio 2009;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante
«disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;
  Visto   il   Regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita', adottato con la delibera n. 316/02/CONS
del  9  ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  259  del  5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche
introdotte  dalla  delibera  n.  506/05/CONS  del 21 dicembre 2005, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  avuto specifico riguardo
alla  delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 con cui l'Autorita'
ha  provveduto alla modifica organizzativa interna finalizzata a dare
attuazione   al   decreto   legislativo   n.   9  del  2008  mediante
l'istituzione   di   apposito  ufficio  nell'ambito  della  Direzione
Contenuti audiovisivi e multimediali;
  Visto  il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato
con  delibera  n.  217/01/CONS,  come  modificato  dalla  delibera n.
335/03/CONS e da ultimo integrato con la delibera n. 89/06/CONS;
  Visto   il  Regolamento  in  materia  di  procedure  sanzionatorie,
approvato  con  delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista  la  delibera  n.  63/06/CONS  del  2  febbraio  2006 recante
«Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza
dell'Autorita'», e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  Regolamento  in  materia  di  procedure istruttorie e di
criteri  di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  dal decreto legislativo 9 gennaio
2008,   n.  9  recante  la  «Disciplina  della  titolarita'  e  della
commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  sportivi  e  relativa
ripartizione  delle  risorse»,  approvato con delibera n. 307/08/CONS
del 5 giugno 2008;
  Considerato   che   in  base  all'art.  6,  comma  6,  del  decreto
legislativo  9  gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni   verifica,   per  i  profili  di  sua  competenza,  la
conformita'  ai  principi e alle disposizioni del decreto delle linee
guida   predisposte   dall'organizzatore   della   competizione,   ed
eventualmente  della  formazione  e  modifica  dei pacchetti da parte
dell'intermediario indipendente, nel caso di cui all'art. 7, comma 4,
del  decreto legislativo n. 9/2008, e approva le predette linee guida
entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;
  Vista la nota pervenuta in data 9 marzo 2009, prot. n. 18107 con la
quale  la Lega Calcio - Lega Nazionale Professionisti ha trasmesso le
linee-guida,  approvate  dalle competenti assemblee della stessa Lega
in  conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
9/2008, per la commercializzazione, a partire dalla stagione sportiva
2010/2011,   dei   diritti  audiovisivi  relativi  alle  competizioni
organizzate  dalla  medesima  Lega  Calcio:  campionato  di  serie A,
campionato   di   serie   B,  Coppa  Italia,  Supercoppa,  campionato
Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera;
  Vista  la  nota in data 18 marzo 2009, prot. n. 22007, con la quale
la  Direzione  Contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' ha
comunicato  alla  Lega Calcio - Lega Nazionale Professionisti l'avvio
delle  istruttorie  per  l'approvazione  delle  linee  guida  per  la
commercializzazione    dei    diritti   audiovisivi   relativi   alle
competizioni sportive sopra indicate;
  Rilevato che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni
ai  sensi  dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera
n.  308/08/CONS da parte di R.T.I. S.p.A. con nota del 25 marzo 2009,
prot. n. 23890;
  Rilevato   che   nel   corso  delle  audizioni  dei  rappresentanti
dell'organizzazione  della competizione, svolte ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, in data
30  marzo  2009,  15  aprile  2009  e  23  aprile  2009,  gli  uffici
dell'Autorita'  hanno  mosso  rilievi  -  dettagliati  nei verbali di
audizione  -  in  merito  alla  compatibilita' di alcune disposizioni
delle  linee  guida,  nella versione depositata in data 9 marzo 2009,
prot. n. 18107 e 21 aprile 2009, prot. n. 32108, rispetto ai principi
di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
  Vista  la versione definitiva delle linee guida, depositate in data
28  aprile  2009  e  registrate  al  prot.  n. 34292, e la successiva
integrazione  trasmessa in data 30 aprile 2009, e registrata al prot.
n. 35304;
  Rilevato   che  nella  versione  definitiva  risultano  formalmente
recepiti i rilievi formulati in sede istruttoria in ordine alla piena
compatibilita'  delle procedure di offerta per la commercializzazione
dei   diritti   audiovisivi   e   radiofonici   rispetto  alle  varie
competizioni   sportive  interessate,  avuto  specifico  riguardo  ai
criteri  di  concorrenzialita'  delle  procedure  e  alla garanzia di
condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione dei
partecipanti alle stesse procedure;
  Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione
definitiva   sopra   individuata,   con   le   seguenti  precisazioni
finalizzate  a  garantire il rispetto dei principi generali di cui al
decreto   legislativo   n.   9/2008,  di  cui  l'organizzatore  della
competizione  dovra'  tener  conto  nella  pubblicizzazione del testo
definitivo  delle  linee  guida e nell'organizzazione delle procedure
competitive:
   a)  con  riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti di cui
al  punto  9.2.23  delle  Linee  Guida,  e in relazione ai diritti in
chiaro,  nell'ottica della tutela del pluralismo informativo connesso
ai   programmi   di  approfondimento  sportivo  e  della  conseguente
molteplicita'  dell'offerta  di  programmi  per  l'utente  finale, si
raccomanda   all'organizzatore   della   competizione   di   limitare
l'estensione  della  durata  temporale dell'esclusiva per le immagini
salienti  e  per le immagini correlate in differita (c.d. highlights)
fino alle ore 22.30;
   b)  si  ribadisce  l'assoluta  necessita',  al  fine  di garantire
attuazione  pratica ai predetti principi e al piu' generale principio
di  tutela  della  competitivita' delle procedure di assegnazione, di
dare  rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma
3,  del  decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti
invenduti,  al  fine  di consentire alla singola societa' sportiva di
esercitare  il diritto di licenziare i diritti audiovisivi, primari e
secondari,  relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in
casa e in trasferta) quale oggetto di autonome iniziative commerciali
in  forma  non  esclusiva  e  in parallelo con la commercializzazione
effettuata  dalla  Lega  Nazionale Professionisti. In particolare, si
invita  la Lega Nazionale Professionisti, in occasione dell'assemblea
convocata  per  la  certificazione  di cui al punto 19.2. delle Linee
Guida,  di  effettuare  un  rigoroso coordinamento delle modalita' di
esercizio  e  di  commercializzazione  «evento per evento» da parte e
della  singola  societa'  sportiva  e  della  stessa  Lega  Nazionale
Professionisti,  affinche'  sia  garantito  alla  singola societa' di
commercializzare    al    meglio    i   diritti   rimasti   invenduti
caratterizzando  il proprio prodotto in maniera inequivocabile quanto
alla  provenienza  e  alla  derivazione  dalla  stessa societa', onde
evitare  possibili  erronee  attribuzioni  alle societa' avversarie e
all'organizzatore  della competizione, ai sensi del punto 19.6. delle
Linee  Guida,  trattenendo  per  se'  i  soli  ricavi derivanti dalla
commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  di  natura secondaria
oggetto  di  autonome  iniziative  commerciali ai sensi dell'art. 11,
comma  3,  del  decreto,  e  non  siano pregiudicati l'interesse e le
aspettative  degli  utenti alla fruizione degli eventi sportivi delle
competizioni oggetto delle Linee Guida;
   c)  si  evidenzia,  con  riferimento alla formazione dei pacchetti
destinati  alle  piattaforme  emergenti  di  cui al punto 10.1. delle
Linee Guida, che, fino all'individuazione delle piattaforme emergenti
mediante  il  procedimento  di cui alla delibera 140/09/CONS, codesta
Autorita'  verifichera'  caso  per  caso, ai sensi dell'art. 15 della
delibera  307/08/CONS,  il rispetto da parte dell'organizzatore della
competizione   nel   corso   della  commercializzazione  dei  diritti
audiovisivi  oggetto  delle presenti Linee Guida, dei principi recati
dall'  art.  14  del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 tenendo
conto  della  specificita'  e  del  grado  di  sviluppo delle singole
piattaforme   trasmissive   e   dei  principi  generali  di  equita',
trasparenza e non discriminazione;
   d)  si  ribadisce che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto,
codesta Autorita' effettuera', nel corso delle procedure competitive,
le  opportune  verifiche in merito alla congruita' di quanto indicato
nel  tariffario,  allegato sub 3 alle Linee Guida, rispetto al valore
di  mercato,  e,  se  richiesta,  la  Lega  Nazionale  Professionisti
apportera' le opportune modifiche;
  Vista   la   proposta   della  Direzione  Contenuti  audiovisivi  e
multimediali;
  Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria,
relatori  ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'.

                              Delibera:

                               Art. 1.

  L'Autorita'  approva,  ai  sensi  dell'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9, nei sensi, con i limiti e alle
condizioni   di   cui   in   motivazione,   le  linee  guida  per  la
commercializzazione,   di   seguito   specificate,   nella   versione
definitiva  trasmessa  dalla Lega Nazionale Professionisti in data 28
aprile  2009  e  registrate  al  prot.  n.  34292,  e  la  successiva
integrazione  trasmessa in data 30 aprile 2009, e registrata al prot.
n. 35304, riportate all'allegato A della presente delibera.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  Ufficiale  e  sul  sito  web
dell'Autorita'.
   Napoli, 14 maggio 2009
                                              Il Presidente: Calabro'
I commissari relatori
   Magri - Lauria
        
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Fonte: Gazzetta Ufficiale (link)

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