DELIBERAZIONE 16 aprile 2009

 Regolamento  per  l'organizzazione  e  la tenuta del registro degli operatori  di  comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS.
(Delibera n. 195/09/CONS). (09A06651)
 

                             L'AUTORITA'

  Nella sua riunione del Consiglio del 16 aprile 2009;
  Vista  la  legge  5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle
imprese   editrici   e   provvidenze  per  l'editoria»  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Norme di tutela del
diritto d'autore»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005, n. 177, recante:
«Testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  27  febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante  proroga  di  termini  previsti da disposizioni legislative e
disposizioni  finanziarie  urgenti» e, in particolare, l'art. 41-bis,
comma  2,  che  ha  modificato  l'art. 1, commi 4 e 6, legge 5 agosto
1981,  n. 416, disponendo che il controllo delle societa' editrici di
giornali   quotidiani   o  di  periodici  a  questi  equiparati  puo'
consistere  in  un  controllo  indiretto,  e che la partecipazione di
controllo  in  societa'  editrici  puo'  essere  intestata a societa'
fiduciarie  tenute  a  comunicare a questa Autorita' i nominativi dei
fiducianti;
  Considerata,  pertanto, la necessita' di modificare ed integrare il
regolamento  approvato  con  la delibera n. 666/08/CONS e la relativa
modulistica al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative;
  Ritenuto  opportuno  introdurre  un  nuovo  modello che consenta di
conoscere   i   nominativi   dei  fiducianti,  nei  casi  in  cui  la
partecipazione di controllo delle societa' editrici di cui all'art. 1
prima citato sia intestata a societa' fiduciarie;
  Considerata,  altresi',  la necessita' di acquisire i dati relativi
all'utilizzazione  dei  diritti  d'autore  da  parte  delle emittenti
radiotelevisive nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite
all'Autorita' dalla citata legge del 18 agosto 2000, n. 248;
  Ritenuto  opportuno  estendere  l'obbligo di comunicazione anche ai
fornitori  di  contenuti, di cui al d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005,
art. 2, lett. d), inseriti tra i soggetti obbligati all'iscrizione al
registro  degli  operatori  di  comunicazione di cui alla delibera n.
666/08/CONS, art. 2, comma 1, lettera b);
  Udita  la  relazione  dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri,   relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:


                               Art. 1.

         Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti


  1.  Dopo  il  comma  2  dell'art.  8 dell'allegato A e' inserito il
seguente  comma:  «2-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'art.
2,  comma  1,  lett.  h)  n.  1  ed i) n. 1, ove la partecipazione di
controllo  delle  societa' cui sono intestate le azioni o quote della
societa' iscrivenda al Registro, sia intestata a societa' fiduciarie,
queste  ultime  sono  tenute  a dare comunicazione dei nominativi dei
fiducianti,  mediante  una  dichiarazione  redatta secondo il modello
12/3/ROC».
  2.  Il  comma  3  dell'art.  8  e'  sostituito  dal seguente: «Ogni
variazione  di  fatti,  negozi  giuridici,  accordi che costituiscono
oggetto di dichiarazione e' comunicata al registro mediante i modelli
12/1/ROC,    12/2/ROC   o   12/3/ROC,   entro   trenta   giorni   dal
perfezionamento della variazione».

        
      
                               Art. 2.

            Modalita' di trasmissione delle comunicazioni


  1.  Il  primo  comma dell'art. 13 dell'allegato A e' sostituito dal
seguente: «Ad eccezione delle comunicazioni, relative a situazioni di
controllo  sussistenti al momento dell'iscrizione al registro, di cui
all'art.  8  le  quali  sono  inviate in modalita' cartacea, le altre
comunicazioni di cui al presente titolo sono trasmesse esclusivamente
in    modalita'    telematica    mediante    accesso    all'indirizzo
www.roc.agcom.it».

        
      
                               Art. 3.

Dichiarazioni   relative  all'assetto  societario  degli  editori  di
giornali  quotidiani,  periodici  o  riviste, delle agenzie di stampa
nazionali   e   dei   soggetti   esercenti  l'attivita'  di  editoria
                            elettronica.

  1.  All'allegato  B  alla  delibera  n. 666/08/CONS, il comma 1 del
paragrafo   «Dichiarazioni   relative  all'assetto  societario  degli
editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di
stampa  nazionali  e  dei  soggetti esercenti l'attivita' di editoria
elettronica»  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli editori di testate
quotidiane  o  periodiche  con  piu'  di  dodici  numeri  l'anno e al
contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un
anno,  le  agenzie  di  stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli
editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono
in  modalita'  elettronica,  in  forma  di  societa'  di  capitali  o
cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di
iscrizione  una  dichiarazione,  redatta  secondo  i modelli 5.1/ROC,
5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:
   a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci
e  della  titolarita'  delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto.  Le societa' quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni
con  diritto  di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando
per  ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/ROC - le rispettive
partecipazioni  di  controllo.  Sono  a tal fine rilevanti, le azioni
delle  quali  un  soggetto  e'  titolare, anche se il diritto di voto
spetta  o  e'  attribuito  a  terzi, e quelle in relazione alle quali
spetta  o  e'  attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono
essere  anche  computate  le  azioni  di cui sono titolari interposte
persone,  fiduciari, societa' controllate, e quelle in relazione alle
quali il diritto di voto spetta o e' attribuito a tali soggetti. Alle
societa' quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e
c);
   b.  l'indicazione  del  capitale  sociale,  dell'elenco dei soci e
della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiori  al  2%  delle societa' a cui sono intestate le azioni o le
quote  della  societa'  da  iscrivere,  fino all'individuazione delle
persone  fisiche  che direttamente o indirettamente controllano dette
societa';
   c. qualora la partecipazione di controllo sia intestata a societa'
fiduciarie,  alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art.
8, comma 2-bis dell'allegato A»;
   d. ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett.
c),   deve   comunque   essere  data  comunicazione  delle  eventuali
intestazioni  fiduciarie, interposizioni di persone, o dell'esistenza
di  altri  limiti gravanti sulle azioni o quote delle societa' di cui
alla lettera b).

        
      
                               Art. 4.

                        Comunicazione annuale


  1.  All'Allegato  B  alla  delibera  n.  666/08/CONS, nel paragrafo
«Dichiarazione  annuale  obbligatoria  per  i  soggetti  iscritti  al
registro.  Comunicazione  annuale»,  il  comma  7  e'  sostituito dal
seguente:
   «I  soggetti  di  cui  all'art. 2, lettere b) e d) dell'allegato A
effettuano,   unitamente   alle  dichiarazioni  di  cui  al  presente
articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti
stipulati  e  delle  autorizzazioni  ottenute  per l'acquisizione dei
diritti  d'autore  e  dei diritti connessi, in conformita' al Modello
20/ROC».

        
      
                               Art. 5.

                             Modulistica


  1.  Il  titolo  del  modello  12/1/ROC  e'  modificato  come segue:
«Partecipazione  di  controllo -  Comunicazione  di  acquisizione  di
controllo».  Nel riquadro relativo al «Tipo di controllo» e' inserita
la voce: «controllo indiretto».
  2. Dopo il modello 12/2/ROC e' inserito il modello 12/3/ROC recante
«Intestazione a societa' fiduciaria della partecipazione di controllo
-  Indicazione  nominativa dei fiducianti (legge 27 febbraio 2009, n.
14)».
  3.  Dopo  il  modello  17/ROC e' inserito il modello 20/ROC recante
«Elenco  atti  e  contratti  relativi all'acquisizione dei diritti di
diffusione dagli autori e titolari dei diritti connessi».

        
      
                               Art. 6.

                              Titolo IV


  1.  Dopo  l'art. 7 e' inserito il titolo: «Titolo IV. Comunicazioni
al registro».

        
      
                               Art. 7.

                         Disposizioni finali


  1.  La  presente  delibera  entra  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  2.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed
e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
  3.  Il  testo  integrato  del  regolamento  allegato  alla presente
delibera   e'   reso   disponibile   nel   sito  web  dell'Autorita':
www.agcom.it
   Napoli, 16 aprile 2009

                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Sortino - Magri

        
      
Allegato 1
allegato1.zip
    
      

        

        
          

Fonte: Gazzetta Ufficiale (link)

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