L'AUTORITA' Nella sua riunione del Consiglio del 16 aprile 2009; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e successive modificazioni; Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Norme di tutela del diritto d'autore»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» e, in particolare, l'art. 41-bis, comma 2, che ha modificato l'art. 1, commi 4 e 6, legge 5 agosto 1981, n. 416, disponendo che il controllo delle societa' editrici di giornali quotidiani o di periodici a questi equiparati puo' consistere in un controllo indiretto, e che la partecipazione di controllo in societa' editrici puo' essere intestata a societa' fiduciarie tenute a comunicare a questa Autorita' i nominativi dei fiducianti; Considerata, pertanto, la necessita' di modificare ed integrare il regolamento approvato con la delibera n. 666/08/CONS e la relativa modulistica al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative; Ritenuto opportuno introdurre un nuovo modello che consenta di conoscere i nominativi dei fiducianti, nei casi in cui la partecipazione di controllo delle societa' editrici di cui all'art. 1 prima citato sia intestata a societa' fiduciarie; Considerata, altresi', la necessita' di acquisire i dati relativi all'utilizzazione dei diritti d'autore da parte delle emittenti radiotelevisive nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorita' dalla citata legge del 18 agosto 2000, n. 248; Ritenuto opportuno estendere l'obbligo di comunicazione anche ai fornitori di contenuti, di cui al d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, art. 2, lett. d), inseriti tra i soggetti obbligati all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 666/08/CONS, art. 2, comma 1, lettera b); Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti 1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 dell'allegato A e' inserito il seguente comma: «2-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) n. 1 ed i) n. 1, ove la partecipazione di controllo delle societa' cui sono intestate le azioni o quote della societa' iscrivenda al Registro, sia intestata a societa' fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei fiducianti, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC». 2. Il comma 3 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione e' comunicata al registro mediante i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione». Art. 2. Modalita' di trasmissione delle comunicazioni 1. Il primo comma dell'art. 13 dell'allegato A e' sostituito dal seguente: «Ad eccezione delle comunicazioni, relative a situazioni di controllo sussistenti al momento dell'iscrizione al registro, di cui all'art. 8 le quali sono inviate in modalita' cartacea, le altre comunicazioni di cui al presente titolo sono trasmesse esclusivamente in modalita' telematica mediante accesso all'indirizzo www.roc.agcom.it». Art. 3. Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attivita' di editoria elettronica. 1. All'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, il comma 1 del paragrafo «Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attivita' di editoria elettronica» e' sostituito dal seguente: «Gli editori di testate quotidiane o periodiche con piu' di dodici numeri l'anno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalita' elettronica, in forma di societa' di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente: a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le societa' quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/ROC - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono a tal fine rilevanti, le azioni delle quali un soggetto e' titolare, anche se il diritto di voto spetta o e' attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali spetta o e' attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa' controllate, e quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito a tali soggetti. Alle societa' quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c); b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societa' a cui sono intestate le azioni o le quote della societa' da iscrivere, fino all'individuazione delle persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano dette societa'; c. qualora la partecipazione di controllo sia intestata a societa' fiduciarie, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2-bis dell'allegato A»; d. ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett. c), deve comunque essere data comunicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o dell'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle societa' di cui alla lettera b). Art. 4. Comunicazione annuale 1. All'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, nel paragrafo «Dichiarazione annuale obbligatoria per i soggetti iscritti al registro. Comunicazione annuale», il comma 7 e' sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'art. 2, lettere b) e d) dell'allegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformita' al Modello 20/ROC». Art. 5. Modulistica 1. Il titolo del modello 12/1/ROC e' modificato come segue: «Partecipazione di controllo - Comunicazione di acquisizione di controllo». Nel riquadro relativo al «Tipo di controllo» e' inserita la voce: «controllo indiretto». 2. Dopo il modello 12/2/ROC e' inserito il modello 12/3/ROC recante «Intestazione a societa' fiduciaria della partecipazione di controllo - Indicazione nominativa dei fiducianti (legge 27 febbraio 2009, n. 14)». 3. Dopo il modello 17/ROC e' inserito il modello 20/ROC recante «Elenco atti e contratti relativi all'acquisizione dei diritti di diffusione dagli autori e titolari dei diritti connessi». Art. 6. Titolo IV 1. Dopo l'art. 7 e' inserito il titolo: «Titolo IV. Comunicazioni al registro». Art. 7. Disposizioni finali 1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it 3. Il testo integrato del regolamento allegato alla presente delibera e' reso disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it Napoli, 16 aprile 2009 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Sortino - Magri Allegato 1 allegato1.zip Fonte: Gazzetta Ufficiale (link) |
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