DECRETO 7 aprile 2009

  Criteri  per  la  completa  digitalizzazione  delle reti televisive terrestri.
 (Deliberazione n. 181/09/CONS). (09A04908)
(GU n. 99 del 30-4-2009)

                             L'AUTORITA'
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 7 aprile 2009;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare
l'art.  1,  comma  6,  lettera  a),  n.  2,  che affida all'Autorita'
l'elaborazione,  anche  avvalendosi  degli organi del Ministero delle
comunicazioni,  dei  piani  nazionali di assegnazione delle frequenze
per   la   radiodiffusione   sonora   e   televisiva  e  la  relativa
approvazione,  e  lettera  c),  n.  2,  che attribuisce alla medesima
Autorita'   la  funzione  di  garantire  l'applicazione  delle  norme
legislative   sull'accesso   ai   mezzi   e  alle  infrastrutture  di
comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione  di  specifici
regolamenti;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20   marzo   2001,  n.  66,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento   di   impianti  radiotelevisivi»,  come  modificato  dal
decreto-legge  30  dicembre  2005, n. 273, convertito con legge n. 51
del  23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 222, e,
in  particolare,  l'art.  2-bis,  comma  5,  ai  sensi  del quale "le
trasmissioni  televisive  dei programmi e dei servizi multimediali su
frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica
digitale  entro  l'anno  2012.  A  tal fine sono individuate aree all
digital in cui accelerare la completa conversione»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259 recante il
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  con  il quale sono state
recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del
7  marzo  2002  («direttiva  accesso»),  la direttiva 2002/20/CE, del
Parlamento   e   del   Consiglio,   del   7  marzo  2002  («direttiva
autorizzazioni  »),  la  direttiva  2002/21/CE,  del Parlamento e del
Consiglio,  del  7  marzo  2002  («direttiva  quadro») e la direttiva
2002/22/CE,  del  Parlamento  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002
(«direttiva servizio universale»);
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
  Visto  il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo
unico  della  radiotelevisione»  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento
ordinario n. 150;
  Visto  il  decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni
urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze   della   Corte   di   giustizia  delle  Comunita'  europee,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e,
in particolare, l'art. 8-novies;
  Vista   la   delibera  n.  435/01/CONS  recante  «Approvazione  del
regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica
digitale»,  pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta
Ufficiale  del  6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni
ed  integrazioni introdotte dalla delibera n. 266/06/CONS, recante la
disciplina  della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri
verso  terminali  mobili, e dalla delibera n. 109/07/CONS, recante la
disciplina  della  cessione  del  quaranta  per cento della capacita'
trasmissiva delle reti digitali terrestri;
  Vista  la  delibera  n.  603/07/CONS  del 21 novembre 2007, recante
«Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della
Regione  Sardegna  in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo
2008»;
  Vista la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante «Piano
di  assegnazione  delle  frequenze per il servizio di radiodiffusione
televisiva  in  tecnica digitale nella Regione Autonoma Valle D'Aosta
in previsione dello switch-off»;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2008,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  238  del  10  ottobre  2008,  e  le  successive  modificazioni  e
integrazioni,  con  il quale, in ottemperanza all'art. 8-novies della
citata  legge  n.  101  del  2008,  e'  stato  definito il calendario
nazionale  per  il  passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale   terrestre   con   l'indicazione  delle  aree  territoriali
interessate e delle rispettive scadenze;
  Visto  il  nuovo  piano  nazionale  di ripartizione delle frequenze
approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  sviluppo  economico 13
novembre  2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 255 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  21  novembre  2008, che riserva al
servizio  di  radiodiffusione  televisiva  le bande VHF-III, UHF-IV e
UHF-V,  in  base  al quale il numero delle frequenze, a seguito della
nuova  canalizzazione  della banda VHF-III, e' pari a 56, di cui 8 in
banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
  Considerato che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato
all'Italia   un   parere  motivato  nell'ambito  della  procedura  di
infrazione n. 2005/5086 ritenendo che talune disposizioni di legge in
materia radiotelevisiva derivanti dalla legge n. 66/2001, dalla legge
112/2004  e  dal  decreto  legislativo n. 177/2005 (testo unico della
radiotelevisione) siano in contrasto con la direttiva 2002/21/CE, che
istituisce  un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro), con la direttiva 2002/20/CE, relativa
alle  autorizzazioni  per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione
elettronica (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/CE,
relativa  alla  concorrenza  nei  mercati delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica (direttiva concorrenza);
  Considerato  che l'art. 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101,
di  conversione  del  decreto  legge  8  aprile  2008, n. 59, recante
disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e
l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte di giustizia delle Comunita'
europee,  alla luce delle censure sollevate dalla Commissione europea
in  materia di gestione delle radiofrequenze televisive con il parere
motivato   emesso   nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
2005/5086,  ha modificato l'art. 15 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177. I principali elementi della nuova legge sono:
   a) la previsione del regime dell'autorizzazione generale, ai sensi
dell'art.  25  del  codice delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  59  per  l'attivita'  di
operatore  di rete, anche nel periodo di transizione dalla tecnologia
analogica  alla  tecnologia  digitale terrestre, cosi' conformando la
relativa  disciplina  ai  principi  della  direttiva  2002/20/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002  e della
direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;
   b)   la  definizione  di  un  calendario  dello  switch-off  della
televisione   analogica   per  aree  territoriali,  ai  fini  di  una
progressiva  digitalizzazione  delle  reti  televisive  da completare
entro il 2012;
   c)  la  definizione, da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,  delle procedure per l'assegnazione dei diritti di uso
delle  frequenze  per  le  reti  televisive digitali, nel corso della
progressiva  attuazione  del  piano  nazionale  di assegnazione delle
frequenze,  secondo  la «deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre
2007,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 290 del 14 dicembre
2007,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, nel rispetto dei
principi   stabiliti  dal  diritto  comunitario,  basate  su  criteri
obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori»;
  Considerato  che  per  raggiungere  gli  obiettivi prefissati dalla
nuova  legge,  la  medesima  ha dato la possibilita' all'Autorita' di
adattare  e  modificare,  se  necessario,  la delibera 603/07, con la
quale  sono  stati  definiti  i criteri per lo switch-off provvisorio
della  regione  Sardegna.  Cio'  nel  rispetto  del  quadro normativo
vigente, ai sensi del quale l'Autorita' e' deputata a definire, sulla
base   del  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,  di
competenza del Ministero dello sviluppo economico, il piano nazionale
di  assegnazione  delle  frequenze  radiotelevisive e ad approvare le
procedure per l'assegnazione dei relativi diritti di uso;
  Considerato  che,  sulla  base  dell'art.  8-novies, comma 5, della
legge  101/2008,  il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il
decreto  10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, con il quale e' stato
definito  il  calendario  nazionale  per il passaggio definitivo alla
trasmissione  televisiva  digitale  terrestre con l'indicazione delle
aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
  Considerato   che  con  il  decreto  del  Ministro  delle  sviluppo
economico  13  novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n.
255  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e' stato,
altresi',  approvato  il  nuovo Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze  che  riserva  al servizio di radiodiffusione televisiva le
bande  VHF-III,  UHF-IV  e  UHF-V,  in  base al quale il numero delle
frequenze,  a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III,
e'  pari  a  56,  di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V.
Cio' ha consentito, tra l'altro, di assegnare all'emittente Europa 7,
in  esecuzione  del giudicato del Consiglio di Stato n. 2624/2008, la
frequenza  relativa  al  canale 8 della banda III-VHF al fine del suo
esercizio in tecnica sia analogica che digitale.
  Rilevato  che,  nelle  more,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  il  Ministero  dello sviluppo economico, al fine di
assicurare  la piena conformita' della regolamentazione in materia di
assegnazione  delle  radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto
comunitario,  alla  luce  della procedura di infrazione n. 2005/5086,
hanno  ravvisato  l'esigenza di apportare, ciascuno nell'ambito della
propria  competenza,  un  affinamento dell'attuale quadro normativo e
regolamentare;
  Considerato  che  l'Autorita',  in accordo con i principi stabiliti
dal diritto comunitario, espressamente richiamati dall'art. 8-novies,
comma  4,  della  legge  n.  101/2008,  e  alla  luce della procedura
d'infrazione n. 2005/5086 adotta i criteri di cui all'allegato A alla
presente  delibera ai fini della completa digitalizzazione delle reti
televisive terrestri;
  Considerata la doverosita' dell'adozione della presente delibera in
relazione  alla  pendenza della procedura d'infrazione n. 2005/5086 e
in ordine alla chiusura della medesima;
  Considerato,  altresi',  che  la  presente  delibera  favorira'  la
definizione   delle  regole  dello  switch-off  delle  varie  regioni
italiane, secondo il calendario nazionale per il passaggio definitivo
alla  trasmissione  televisiva digitale terrestre, nonche' una rapida
conclusione del coordinamento internazionale delle frequenze;
  Considerato  che  i  criteri adottati con il presente provvedimento
sostituiscono  quelli  previsti dalla delibera n. 603/07/CONS e dalla
delibera n. 506/08/CONS;
  Considerato  che  il  presente  provvedimento  sara' trasmesso alla
Commissione  europea  e  in base ad esso l'Autorita' dara' corso agli
adempimenti  di  propria  competenza  in  materia  di  procedure  per
l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze digitali terrestri;
  Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;

                              Delibera:


                               Art. 1.

  1.  L'Autorita'  adotta i «Criteri per la completa digitalizzazione
delle  reti  televisive  terrestri»  riportati  nell' allegato A alla
presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale, sulla
base  dei quali dara' corso agli adempimenti di propria competenza in
materia  di  procedure  per  l'assegnazione  dei diritti di uso delle
frequenze.
  2.  Sono abrogate le disposizioni della delibera n. 603/07/CONS del
21  novembre  2007 e della delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008
incompatibili con il presente provvedimento.
  La  presente  delibera e' trasmessa alla Commissione europea per il
tramite  del  Ministero  dello  sviluppo  economico - Comunicazioni e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
sito web dell'Autorita'.

   Roma, 7 aprile 2009

                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Mannoni-Lauria

        
      
                              Allegato A alla delibera n. 181/09/CONS

              CRITERI PER LA COMPLETA DIGITALIZZAZIONE
                   DELLE RETI TELEVISIVE TERRESTRI

Premessa
   1.  L'art.  8-novies  della  legge  6  giugno  2008,  n.  101,  di
conversione   del  decreto  legge  8  aprile  2008,  n.  59,  recante
disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e
l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte di giustizia delle Comunita'
europee,  alla luce delle censure sollevate dalla Commissione europea
in  materia di gestione delle radiofrequenze televisive con il parere
motivato   emesso   nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
2005/5086,  ha modificato l'art. 15 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177.
   I principali elementi della nuova legge sono:
    a)  la  previsione  del  regime  dell'autorizzazione generale, ai
sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui
al  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 59 per l'attivita' di
operatore  di rete, anche nel periodo di transizione dalla tecnologia
analogica  alla  tecnologia  digitale terrestre, cosi' conformando la
relativa  disciplina  ai  principi  della  direttiva  2002/20/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002  e della
direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002.
    b)  la  definizione  di  un  calendario  dello  switch-off  della
televisione   analogica   per  aree  territoriali,  ai  fini  di  una
progressiva  digitalizzazione  delle  reti  televisive  da completare
entro il 2012;
    c)  la  definizione,  da  parte  dell'Agcom,  delle procedure per
l'assegnazione  dei  diritti  di  uso  delle  frequenze  per  le reti
televisive digitali, nel corso della progressiva attuazione del piano
nazionale  di assegnazione delle frequenze, secondo la «deliberazione
n.  603/07/CONS  del  21  novembre  2007,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e
integrazioni,   nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dal  diritto
comunitario,  basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti
e non discriminatori».
   Per  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati dalla nuova legge, la
medesima ha dato, dunque, la possibilita' all'Autorita' di adattare e
modificare,  se  necessario,  la  delibera 603/07, con la quale erano
stati  definiti i criteri per lo switch-off provvisorio della regione
Sardegna.
   Cio' nel rispetto del quadro normativo vigente, ai sensi del quale
l'Agcom  e'  l'Autorita'  deputata  a  definire, sulla base del Piano
nazionale   di   ripartizione  delle  frequenze,  di  competenza  del
Ministero   dello   sviluppo   economico,   il   Piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  radiotelevisive  e  ad  approvare  le
procedure per l'assegnazione dei relativi diritti di uso.
   2.  Con  il  decreto  del Ministro dello sviluppo economico del 10
settembre  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 238 del 10 ottobre 2008, e' stato definito il calendario
nazionale  per  il  passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale   terrestre   con   l'indicazione  delle  aree  territoriali
interessate e delle rispettive scadenze.
   Con  il  decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre
2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  255 alla Gazzetta
Ufficiale  n. 273 del 21 novembre 2008, e' stato, altresi', approvato
il  nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze che riserva
al  servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e
UHF-V,  in  base  al quale il numero delle frequenze, a seguito della
nuova  canalizzazione  della banda VHF-III, e' pari a 56, di cui 8 in
banda  VHF-III  e  48  in  banda  UHF-IV e V. Cio' ha consentito, tra
l'altro,  di assegnare all'emittente Europa 7, in esecuzione del noto
giudicato  del  Consiglio di Stato, la frequenza relativa al canale 8
della  banda  III-VHF  al  fine  del  suo  esercizio  in  tecnica sia
analogica che digitale.
   3.   Le   attuali  regole  della  televisione  digitale  terrestre
contengono  gia' alcune previsioni finalizzate all'accesso al mercato
della televisione digitale terrestre attraverso:
    a)  il  cosiddetto  horizontal  entry  model,  cioe'  il  modello
regolatorio  che  si  basa  su tre distinti regimi abilitativi per il
settore  della  radiodiffusione  televisiva  digitale  (fornitore  di
contenuti,   fornitore   di  servizi,  operatore  di  rete),  modello
introdotto  dalla  legge  n.  66  del 2001 e dal regolamento Agcom n.
435/01/CONS;
    b)  il  limite del 20% per i programmi della televisione digitale
terrestre  che  possono  essere  diffusi  da  uno stesso fornitore di
contenuti in ambito nazionale;
    c)  la  riserva, fino all'attuazione dello switch-off su tutto il
territorio  nazionale, del 40% della capacita' trasmissiva delle reti
digitali  terrestri implementate dagli operatori esistenti attraverso
il  c.d.  trading delle frequenze, a favore di fornitori di contenuti
indipendenti  dagli  operatori  di  rete,  secondo le regole che sono
state  via  via  implementate  dall'Agcom  (da ultimo, la delibera n.
109/07/CONS,  cui  ha  fatto  seguito  il  disciplinare  di  cui alla
delibera n. 645/07/CONS).
   In  base a tale regime non si richiede che un'impresa debba essere
«verticalmente»  integrata  per operare nel mercato della televisione
digitale  terrestre,  come nel concreto risulta dall'ingresso in tale
settore  di  imprese  che  agiscono anche in qualita' di operatori di
rete.
   Secondo   l'attuale  regime  normativo  i  diritti  di  uso  delle
frequenze   sono   assegnati   agli  operatori  di  rete,  che  sono,
generalmente,  proprietari  di siti e infrastrutture di trasmissione,
anche  se  la  legge  consente che tali infrastrutture possano essere
affittate  da  societa' terze (tower company), attivita' per la quale
non  e'  richiesto  alcun  titolo  abilitativo non essendo servizi di
comunicazione elettronica.
   Nel   caso   di  operatori  nazionali  verticalmente  integrati  (
abilitati  cioe'  sia  alla gestione della rete che alla fornitura di
programmi)   la   legge  prescrive  la  separazione  strutturale  tra
fornitore  di  contenuto  e  operatore  di  rete,  cioe'  la gestione
attraverso  societa'  separate,  sia  pure  riconducibili allo stesso
gruppo societario. Tale separazione, allo stato, e' prevista solo per
la  televisione  digitale  terrestre e non riguarda altre piattaforme
trasmissive quali il satellite e il cavo.
   Il  regime  della  televisione digitale terrestre e' completato da
una  serie di regole di best practices che mirano a salvaguardare gli
interessi  delle parti terze, quali l'obbligo di non discriminazione,
per  gli  operatori  di rete, nell'offerta di capacita' trasmissiva a
soggetti terzi.
   In  tale  contesto  occorre sottolineare che il regime vigente dal
2001  ha  previsto,  per  tutti  gli  operatori  analogici  che hanno
investito  nel  processo di digitalizzazione, il diritto a convertire
ciascuna  rete analogica in digitale su una base «uno - a - uno» ( ad
una  rete analogica corrisponde una rete digitale). Questo diritto e'
stato  un  fattore  fondamentale  per spingere le aziende operanti ad
investire  in  una nuova, e di conseguenza, rischiosa, tecnologia, ed
e'  stato  il  fattore  trainante per il processo di digitalizzazione
delle reti televisive italiane.
   4.  Un aspetto che merita di essere maggiormente chiarito, ai fini
di  un completo allineamento alla regolamentazione europea in materia
di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  nello  spirito
dell'art.  8-novies  della legge n. 101/2008, riguarda l'assegnazione
dei diritti di uso agli operatori di rete a seguito dello switch-off.
   5. Il nuovo art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005,
introdotto  dalla  legge 101/2008, fa salvi «i criteri e le procedure
specifici  per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze
per  la  diffusione  sonora  e  televisiva, previsti dal codice delle
comunicazioni  elettroniche,  di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003,  n.  259,  in  considerazione  degli  obiettivi  di  tutela del
pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale». L'art. 27,
comma 5, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a sua
volta,  fa  salvi  «criteri  e  procedure  specifici  previsti  dalla
normativa  vigente in materia di concessione dei diritti di uso delle
frequenze  radio  ai  fornitori di servizi di contenuto radiofonico o
televisivo».
   Tale  normativa  appare  in  linea con le direttive europee, nella
parte  in  cui  esse  prevedono che gli Stati Membri possano adottare
criteri  e  procedure  specifici nell'assegnazione dei diritti di uso
relativi alle frequenze radiotelevisive, per raggiungere obiettivi di
interesse  generale.  Tali  procedure devono essere basate su criteri
oggettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
   I  principi  del  pluralismo  dei  media,  della  promozione della
concorrenza,  della  protezione  dei  consumatori, della garanzia del
servizio  pubblico  radiotelevisivo  e  dello  sviluppo di tecnologie
innovative,   rientrano  tra  gli  obiettivi  di  interesse  generale
richiamati  dal  nuovo  art.  15, comma 1, del decreto legislativo n.
177/2005,  ai  fini dell'individuazione dei criteri e delle procedure
specifici  per  la  concessione  dei  diritti  di uso delle frequenze
radiotelevisive.
   Secondo  la  comunicazione della Commissione europea al Parlamento
europeo,  al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni  (COM/2007/0700)  «Trarre  il massimo beneficio dal dividendo
digitale  in  europa:  un  approccio  comune  all'uso  dello  spettro
liberato   dal  passaggio  al  digitale»,  l'aumento  dei  canali  di
radiodiffusione dovrebbe aprire prospettive di piu' grande pluralismo
dei media, di crescita della produzione di contenuti per i media e di
servizi per gli spettatori piu' interattivi e di migliore qualita' ed
e', pertanto, opportuno che le emittenti possano pretendere una parte
equa   del   dividendo  digitale  in  cambio  degli  sforzi  e  degli
investimenti realizzati per lo sviluppo della tecnologia digitale.
Criteri  per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri
   6.   L'Autorita',  ai  fini  della  revisione  della  delibera  n.
603/07/CONS  e  della delibera n. 506/08/CONS in accordo con i citati
principi  e  alla  luce  della  procedura  d'infrazione n. 2005/5086,
intende implementare i seguenti aspetti:
    a)  per  consentire  un pieno, efficiente e pluralistico utilizzo
della  risorsa  radioelettrica  e'  necessario  prevedere l'uso della
tecnica   SFN  (Single  Frequency  Network),  gia'  sperimentata  con
successo  nella  regione  Sardegna, al fine di pianificare il maggior
numero  di  reti  televisive  possibili in ogni area territoriale, da
suddividere  tra  reti  nazionali e reti locali. Di esse, un terzo e'
riservato,  secondo  la  normativa vigente, alle emittenti televisive
locali. Il piano di assegnazione dovrebbe prevedere 21 reti nazionali
con   copertura   approssimativamente  pari  all'80%  del  territorio
nazionale  da  destinare  al  DVB-T,  ed  ulteriori  4 reti nazionali
sarebbero utilizzate per servizi DVB-H.
    b)  un  equo  numero  di  reti  digitali  pianificate deve essere
riconosciuto   alle   emittenti   esistenti,  per  salvaguardare  gli
investimenti   effettuati  e  per  permettere  a  tali  operatori  di
assicurare  la  continuita'  dei  loro servizi televisivi attualmente
offerti  in  tecnica  analogica,  tenendo  anche  in considerazione i
recenti   sviluppi   tecnologici   come  l'alta  definizione  (HD)  e
l'interattivita'. In virtu' del principio di non discriminazione tale
regola   sara'   applicata  anche  all'emittente  Europa  7,  recente
assegnataria  di  un  canale televisivo. Questa regola di conversione
dovrebbe   garantire   per   ciascun  programma  analogico  capacita'
sufficiente  per la trasmissione in simulcast di ciascun programma in
SDTV  e  in  HD.  Tali  criteri  dovrebbero  altresi' assicurare, nel
rispetto della normativa vigente e dei principi di proporzionalita' e
non  discriminazione,  le  opportune salvaguardie per i significativi
investimenti   effettuati   nel  passato  dalle  emittenti  esistenti
nell'ambiente   analogico,   fermo   restando   che  dovrebbe  essere
assegnabile  almeno  un  multiplex  per operatore. Sulla base di tali
criteri  i  multiplex  nazionali  necessari  per  la  conversione del
sistema  trasmissivo  analogico  sarebbero  8  sui  21 disponibili in
totale per le reti nazionali DVB-T.
    c)  La  razionalizzazione delle reti digitali terrestri nazionali
DVB-T  gestite  dagli  operatori  di  rete  legittimamente  operanti,
derivanti dall'acquisizione delle frequenze ai sensi dell'art. 2-bis,
comma  2,  della  legge n. 66 del 2001 e dell'art. 23, comma 3, della
legge  n.  112  del  2004,  comporta  la  loro  conversione  in  reti
pianificate    isofrequenziali,   al   fine   di   salvaguardare   la
disponibilita'  della  capacita'  trasmissiva messa a disposizione di
soggetti  terzi in virtu' di norme di legge o regolamentari vigenti e
di   tenere  nel  debito  conto  gli  investimenti  effettuati  dagli
operatori  per  lo  sviluppo  della tecnologia digitale terrestre nel
rispetto  delle  norme  di legge e di regolamenti vigenti. Si calcola
che  otto  multiplex saranno necessari per eseguire la conversione di
tali  reti.  Tutti  gli  operatori  dovranno comunque restituire allo
Stato  le  frequenze  attualmente  utilizzate  in  ogni Regione e, in
cambio, sara' assegnata loro una singola frequenza per ciascuna rete.
    d)  La razionalizzazione delle esistenti reti DVB-H, implementate
dagli  operatori  attraverso  il trading delle frequenze, comporta la
loro  conversione  in  reti  pianificate  isofrequenziali, al fine di
riconoscere  gli  investimenti  effettuati  dagli  operatori  per  lo
sviluppo  di  tali  reti,  nel  rispetto  delle  norme  di legge e di
regolamenti,   anche   in   considerazione   dei   recenti   sviluppi
tecnologici.
    e)   La   conversione  delle  esistenti  reti  televisive  locali
analogiche    in    reti    digitali   pianificate,   dovra'   essere
necessariamente  effettuata  nel  rispetto delle previsioni normative
che   prevedono,   come  sopra  detto,  l'assegnazione  di  almeno un
terzo delle  risorse  trasmissive  disponibili  a tale comparto. Cio'
comporta  che regole di conversione analoghe a quelle previste per le
reti  delle  emittenti  nazionali  si applicano anche alle reti delle
emittenti  locali,  con  l'obbligo della restituzione delle frequenze
all'atto   dello   switch-off   e   dell'utilizzo  di  reti  digitali
isofrequenziali.
    f)  la  disponibilita' di un dividendo digitale non inferiore a 5
reti  televisive  nazionali,  oltre ad una eventuale rete DVB-H. Tali
risorse  saranno  assegnate  attraverso procedure selettive basate su
criteri  obiettivi,  proporzionati, trasparenti e non discriminatori,
nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dal  diritto comunitario. Il
dividendo  digitale  che  cosi'  si  determina  e' molto piu' alto di
quello  mediamente disponibile nella maggior parte dei Paesi europei,
e  cio'  e'  reso possibile anche dall'utilizzo della tecnica SFN che
realizza un guadagno addizionale di efficienza spettrale.
   7.  Ai  fini  della  procedura  per  l'assegnazione  del dividendo
digitale,  nel  rispetto del diritto comunitario e nazionale, saranno
previsti  criteri  specifici  per  il  settore  radiotelevisivo,  con
l'obiettivo  di  assicurare le migliori possibilita' di completamento
del processo di switch-over nei tempi prescritti e di dotare il paese
di  infrastrutture  di  rete  televisiva  efficienti  e  in  grado di
trasportare  contenuti  attraenti  e  di  pregio,  in accordo con gli
obiettivi  di  politica  audiovisiva  che  rientrano nella competenza
esclusiva  di  ciascuno  Stato  membro. Le regole della procedura che
saranno  adottate,  in  linea con le best practices europee, potranno
prevedere  un meccanismo di beauty contest simile a quello utilizzato
in altri Stati membri, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:
    a)   assicurare   un  uso  efficiente  dello  spettro  attraverso
l'utilizzo della SFN;
    b)   promuovere   l'innovazione  tecnologica  nell'interesse  sia
dell'industria, sia dei consumatori;
    c)  assicurare la miglior valutazione dello spettro tenendo conto
della  diffusione  di  contenuti  di  buona  qualita' alla piu' vasta
maggioranza della popolazione italiana.
   Di   conseguenza,  le  societa'  interessate  all'ottenimento  dei
multiplex  dovranno  impegnarsi  a  realizzare  reti nazionali con la
necessaria     copertura     e     garantendo     gli    investimenti
nell'infrastruttura  di  rete, con correlativa previsione del divieto
del  trading  delle  frequenze  associate  ai multiplex oggetto della
gara,  la  cui  durata sara' definita nelle procedure di cui al punto
9), nonche' ad associare fornitori di contenuti che siano in grado di
offrire nuovi bouquet che includano anche una parte di programmazione
in  chiaro.  Tali  aspetti  saranno  tenuti  in  considerazione nella
valutazione   delle   proposte   da   parte   degli   operatori   che
parteciperanno alla gara.
   8.  Circa la partecipazione alla procedura di gara, sulla base del
quadro  normativo  vigente  essa  e'  consentita  a qualsiasi impresa
stabilita  nello  SSE  in  possesso  dell'autorizzazione  generale di
operatore  di  rete televisivo ai sensi dell'art. 25 del codice delle
comunicazioni   elettroniche,  cui  il  nuovo  art.  15  del  decreto
legislativo  n.  177  del  2005  rinvia.  Le imprese partecipanti non
devono essere tra loro in rapporto di controllo o di collegamento, ai
sensi  dell'art. 43, commi 13, 14 e 15 del citato decreto legislativo
n. 177/2005 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile.
   Cio'  posto,  l'Autorita' ritiene possibile, sulla base del quadro
normativo  nazionale  e comunitario, introdurre un rigoroso limite al
numero  di  reti  televisive  ottenibili  da  parte  degli  operatori
esistenti  attraverso  la  predetta  procedura, al fine di assicurare
analoghe  opportunita'  di sviluppo a tutti i potenziali partecipanti
alla gara e rendere effettiva la parita' di trattamento, nel rispetto
del principio di proporzionalita' e non discriminazione.
   Per  maggior  chiarezza,  con  riferimento  al  regime di gara, si
precisa quanto segue:
    i cinque lotti messi in gara saranno suddivisi in due parti:
     parte  A:  pari  a  tre  lotti, riservati ai nuovi entranti e ad
altri  operatori  esistenti  (esclusi  gli  operatori che prima della
conversione  delle  reti  analogiche  e  della  razionalizzazione dei
multiplex digitali esistenti DVB-T avevano la disponibilita' di due o
piu' reti televisive nazionali in tecnica analogica);
    parte B: pari a due lotti, aperti a qualsiasi offerente.
   Le  eventuali offerte saranno comunque soggette ad un cap. Il cap.
e'  fissato  ad  un livello tale da impedire che, in esito alla gara,
alcun  operatore  possa  ottenere piu' di 5 multiplex nazionali DVB-T
(resta  inteso  che  le reti nazionali DVB-T esistenti sono calcolate
nel  cap.  e  che  esse possono essere utilizzate solo in tecnica SFN
dopo  lo  switch-off).  Sulla  base  dunque  di  quanto  esposto  nel
paragrafo  7,  nel  caso  degli  operatori  integrati che attualmente
eserciscono  3 reti nazionali in tecnica analogica il cap. e' fissato
a  un  multiplex.  Nel  caso dell'operatore integrato che attualmente
esercisce  2 reti nazionali in tecnica analogica il cap. e' fissato a
due multiplex. Nel caso in cui ciascuno degli operatori integrati che
attualmente  hanno  la  disponibilita' di 3 reti nazionali in tecnica
analogica  sia  vincitore della gara, questo sara' obbligato a cedere
il  40%  della  capacita'  trasmissiva  di  tale  multiplex  a  terzi
fornitori  di  contenuti  non  integrati. Nel caso in cui l'operatore
integrato  che  attualmente ha la disponibilita' di 2 reti televisive
in  tecnica  analogica  sia vincitore dei due multiplex in esito alla
gara,  questo  sara'  obbligato  a  cedere  il  40%  della  capacita'
trasmissiva  di  uno  di  tali  due  multiplex  a  terzi fornitori di
contenuti non integrati.
   Resta  inteso  che  l'obbligo  di cessione del 40% della capacita'
trasmissiva  del  multiplex  in  questione  si  applica  dal  momento
dell'effettiva  assegnazione  del  multiplex  nazionale all'operatore
integrato vincitore della gara e restera' in vigore per un periodo di
cinque  anni dopo la data dello switch-off nazionale. La cessione del
40%  della  capacita'  trasmissiva si svolge sulla base una selezione
condotta  sotto  il  controllo  dell'Autorita'  in  modo da garantire
condizioni orientate al costo ed e' sottoposta, durante il periodo di
applicazione,  al  monitoraggio  dell' Autorita' secondo le procedure
gia' applicabili al riguardo.
   9. In base al quadro normativo vigente, derivante, inter alia, dal
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma  6, lettera c), n. 6, della
legge  n.  249 del 1997 e dell'art. 29 del decreto legislativo n. 259
del 2003, l'Autorita' adotta le procedure di assegnazione dei diritti
di  uso  delle  frequenze  televisive  e  il Ministero dello sviluppo
economico  (gia'  Ministero  delle  comunicazioni)  adotta i relativi
provvedimenti  attuativi  (disciplinari  e  bandi di gara) e provvede
all'assegnazione  dei  diritti  di  uso  agli  operatori  selezionati
all'esito  della  procedura  stessa.  Nel rispetto di tale riparto di
competenza,  l'Agcom  provvedera' all'adozione delle procedura di sua
competenza  per  l'attribuzione del dividendo digitale entro la prima
meta' dell'anno 2009.
   10.   Una   misura   che  facilita  la  realizzazione  delle  reti
trasmissive   digitali  terrestri  da  parte  degli  operatori  nuovi
entranti  e rende effettivo lo sviluppo in tempi ragionevoli di dette
reti,  puo'  essere  data  dall'obbligo  di  offerta  di  servizi  di
trasmissione  a  prezzi  orientati  ai costi da parte degli operatori
esistenti  che  gia'  dispongono  di  reti  di  estesa  copertura sul
territorio nazionale. Nel rispetto del principio di proporzionalita',
l'Autorita'   ha  in  animo  di  integrare,  a  seguito  di  apposita
consultazione   pubblica,   l'art.   21   del   regolamento   per  la
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n.
435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo che
gli  operatori  esistenti  che dispongono di coperture di rete estese
offrano  servizi  di  trasmissione  a  condizioni  di orientamento al
costo,  agli operatori di reti digitali terrestri nuovi entranti, per
un periodo di cinque anni dalla stipula dei relativi accordi. In ogni
caso,  gli operatori richiedenti possono adire l'Autorita' al fine di
ottenere una pronuncia vincolante, secondo le procedure appositamente
previste  per  la risoluzione delle controversie tra operatori di cui
alla  delibera n. 352/08/CONS, da attuare retroattivamente dalla data
di stipula dell'accordo.
   Per maggior chiarezza, a tal proposito, si precisa quanto segue: i
terzi  richiedenti  godono  di  un  diritto  di accesso, a condizioni
economiche  orientate  ai  costi,  per  un periodo di cinque anni. Il
periodo  di  cinque  anni  e'  calcolato  dal  momento dell'effettivo
accesso   da  parte  dei  terzi  richiedenti.  Un  eventuale  rifiuto
dell'accesso  potra' essere giustificato solo da ragioni di obiettiva
impossibilita', che saranno soggette al controllo dell'Autorita'.
   I  terzi  richiedenti  l'accesso potranno chiedere in ogni momento
una  decisione dell'Autorita'. Il procedimento si concludera' con una
decisione  vincolante dell'Autorita', entro un periodo di ragionevole
durata.  L'accesso  non potra' essere interrotto o sospeso durante il
procedimento   dell'Autorita'   o   durante  l'eventuale  contenzioso
instaurato  davanti  alle  autorita'  giurisdizionali  competenti  in
relazione alla decisione dell'Autorita'.

Fonte: Gazzetta Ufficiale (link)

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