L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 18 marzo 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento ordinario n. 150; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento ordinario n. 150/L; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3; Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il Titolo II «Approvazione delle linee guida»; Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformita' delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse; Vista la nota in data 22 gennaio 2009 (registrata al n. prot. 4450 del 23 gennaio 2009) con cui la Lega italiana calcio professionistico ha trasmesso all'Autorita' la versione definitiva delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di calcio di prima e di seconda divisione e agli eventi correlati, approvate in data 15 dicembre 2008 con le maggioranze previste dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che recepiscono almeno in parte, i rilievi formulati dall'Autorita'; Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorita' in data 29 gennaio 2009 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio sopra descritto, non e' pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS; Rilevato che il testo delle linee-guida cosi' come presentato dalla Lega Pro, risultando sostanzialmente aderente ai principi e alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, presenta le seguenti criticita': a) quanto al regime dei diritti rimasti invenduti, che ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 9/2008 possono essere oggetto di autonome iniziative commerciali da parte delle singole societa' sportive; b) quanto alla mancata previsione di un termine per l'esercizio del diritto di cui all'art. 11, comma 3 da parte della singola societa' sportiva; c) quanto alla mancata precisazione del quantum di popolazione per la copertura della trasmissione in tecnologia digitale terrestre; d) quanto alla mancata precisazione degli standard produttivi; e) quanto alla individuazione dei diritti di natura secondaria e alle autonome iniziative commerciali spettanti alle singole societa' sportive; f) quanto alla mancata esplicita esclusione dei diritti da esercitare nelle piattaforme emergenti dall'ambito delle linee-guida; Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti raccomandazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008 avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti: a) si riafferma che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti; b) si ribadisce l'assoluta necessita', al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al piu' generale principio di tutela della competitivita' delle procedure di assegnazione, che si dia rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando che qualora anche l'ultima procedura competitiva dovesse avere esito negativo, la singola societa' sportiva avra' diritto di licenziare i diritti audiovisivi, primari e secondari, relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta) quale oggetto di autonome iniziative commerciali in forma non esclusiva e in parallelo con la commercializzazione della Lega Pro, salvo che, per effetto di una specifica delibera assunta da tutte le societa' sportive della stessa Legali a Pro, non siano deliberate nuove linee guida, per ulteriori procedure competitive ai fini della commercializzazione esclusivamente in forma centralizzata, da sottoporre a nuova procedura di approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto, ovvero s'intenda procedere in base al disposto dell'art. 13 del decreto ad una distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma satellitare. In particolare, in riferimento ai diritti di natura primaria relativi alla trasmissione in esclusiva (in diretta in free o pay), in digitale e/o satellitare, delle partite esterne di Campionato (esclusa la fase di play off) di soltanto alcune delle societa' sportive partecipanti alla Prima e alla Seconda Divisione (pacchetto b), si ribadisce la necessita' di specificare le modalita' con cui, all'inizio della procedura competitiva, viene determinata la scelta delle predette societa' sportive (a seguito di manifestazioni d'interesse da parte degli operatori della comunicazione) in modo da stabilire fin da subito quali siano i diritti non oggetto della commercializzazione ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 11, comma 4, e quelli invece che, una volta commercializzati dalla Lega Pro, possono rientrare, in caso di insuccesso della relativa procedura competitiva, nella previsione di cui all'art. 11, comma 3. E in tale contesto, al fine di tutelare l'interesse degli utenti alla fruizione degli eventi sportivi delle competizioni oggetto delle linee guida, e' necessario che la Lega Pro attivi, a seguito di manifestazioni d'interesse degli operatori della comunicazione nel corso della stagione sportiva, procedure competitive finalizzate all'assegnazione di uno o piu' eventi delle societa' sportive non oggetto della commercializzazione del pacchetto b); c) proprio ai fini di una rigorosa applicazione della previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto, si conferma la necessita' di specificare un termine (comunque compreso entro la settimana antecedente alla disputa del singolo evento) di conclusione delle procedure di vendita centralizzata decorso il quale si fa applicazione di quanto indicato sub b); d) si evidenzia che nel testo definitivo delle linee guida non e' stato indicato il requisito di copertura della popolazione, pari al 70 per cento, per la diffusione mediante trasmissione digitale terrestre al fine di conciliare la visibilita' delle competizioni con la piu' estesa partecipazione alle procedure competitive; e) si riafferma la necessita' che la Lega Pro specifichi gli standard minimi qualitativi delle produzioni audiovisive; f) si ribadisce l'esigenza che Lega Pro individui i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, vale a dire i diritti che sono oggetto di commercializzazione individuale da parte della singola societa' sportiva ai sensi dell'art. 6, comma 3, ivi incluso il periodo temporale per il loro esercizio ai sensi dell'art. 6, comma 4, nonche' specifichi quali autonome iniziative commerciali siano consentite alle singole societa' sportive sugli eventuali canali tematici e ufficiali ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3; g) si ribadisce la necessita' di specificare che i diritti audiovisivi da esercitare sulle piattaforme emergenti non sono oggetto della commercializzazione in via centralizzata e non saranno oggetto di autonome iniziative commerciali da parte dei singoli organizzatori degli eventi; Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali; Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita': Delibera: Art. 1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, che costituiscono criteri di stretta interpretazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi e radiofonici di seguito specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Lega italiana calcio professionistico in data 22 gennaio 2009 e registrate al prot. n. 4450 del 23 gennaio 2009, riportate all'allegato A della presente delibera. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Napoli, 18 marzo 2009 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Magri - Lauria Allegato A LINEE GUIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI La Lega italiana calcio professionistico, in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008 ed alla delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ha determinato le seguenti linee guida per la commercializzazione dei diritti audiotelevisivi predeterminando cosi' regole in materia di offerta e assegnazione dei predetti diritti. Preliminarmente e' opportuno evidenziare la particolare realta' di calcio professionistico disputato dalle societa' associate a questa Lega; e' chiaro infatti che, a differenza degli «eventi sportivi» organizzati da altri enti, la «richiesta» per l'acquisizione dei diritti audiovisivi delle competizioni organizzate da questa Lega e' estremamente diversificata in relazione alla partecipazione delle singole compagini sportive. Tale precisazione si rende necessaria dal momento che la ripresa audiovisiva di alcuni eventi sportivi non viene commercializzata in quanto non vi e' richiesta di acquisizione dei relativi diritti ovvero la proposta di acquisto degli stessi e' di entita' economica tale che in caso di cessione, il prodotto offerto ne risulterebbe estremamente svalutato. Anche per tale ragione la Lega intende avvalersi per la produzione audiovisiva dei singoli eventi degli operatori della comunicazione assegnatari di diritti audiovisivi. Tale scelta e' motivata anche dalla pregressa esperienza: questa Lega professionistica da molti anni gestisce in forma centralizzata la commercializzazione dei diritti audiovisivi in forza di espressa previsione statutaria nonche' in forza di espressa ed irrevocabile delega conferita dalle singole societa' sportive con la domanda di iscrizione al campionato. Le competizioni sportive organizzate da questa Lega, per le quali e' stata deliberata la commercializzazione di diritti audiovisivi, sono: il campionato di prima divisione (articolato in due gironi); il campionato di seconda divisione (articolato in tre gironi); i play off ed i play out della prima e seconda divisione; la supercoppa di Lega Pro; la Coppa Italia di Lega Pro. Per quanto concerne i criteri per l'individuazione dei pacchetti dei diritti audiovisivi oggetto di cessione la Lega ha dovuto tener conto: delle primarie esigenze di mutualita' tra la prima e la seconda divisione: in tal senso e' stato elaborato il pacchetto a) che consente di ripartire in modo paritetico le risorse economiche tra le due divisioni nonche' la massima visibilita' (anche ai fini di sponsorizzazioni) dei Campionati Lega PRO; dell'esigenza di non ridurre il numero di coloro che si recano allo stadio per assistere alla partita della «propria squadra»: per tale ragione non vengono commercializzate le dirette televisive delle partite disputate dalle societa' organizzatrici dell'evento ma solo le differite degli incontri; dell'esigenza di disincentivare le «trasferte» dei tifosi per ragioni di ordine pubblico; per tale motivo sono state commercializzate le sole dirette televisive delle partite esterne di singole societa'. Per la commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione audiovisiva delle partite delle predette manifestazioni sono stati individuati i seguenti diritti: a) Diritti di trasmissione in esclusiva, in diretta televisiva ed in chiaro di numero quaranta (o piu') partite «di prima scelta» del Campionato di prima e seconda divisione (incluse fasi di play off e play out) nonche' la trasmissione degli highlights in differita di tutte le partite del campionato. Le emittenti dovranno garantire la copertura nazionale del territorio con la tecnologia di' trasmissione del satellitare ovvero del digitale terrestre. L'emittente esclusivista potra' trasmettere non piu' di tre partite esterne disputate da una singola societa' nel corso della regular season e comunque la scelta degli incontri da mettere in onda dovra' essere effettuata di concerto con la Lega almeno tre settimane prima della disputa di ogni singola partita. Qualora una o piu' partite oggetto di prima scelta siano gia' state acquisite da altra emittente con l'acquisto del pacchetto b (afferente gli incontri esterni di singole societa'), quest'ultima potra' comunque trasmettere l'incontro esclusivamente con modalita' pay; b) Diritti di trasmissione in esclusiva, in diretta televisiva, in free o pay, con le modalita di trasmissione del digitale terrestre e/o satellitare delle partite «esterne» di campionato (esclusa fase play off) disputate da una singola societa' sportiva. Nel contratto di cessione verra' espressamente pattuito che qualora una singola partita esterna disputata dalla societa' venga «scelta» per la trasmissione dall'emittente nazionale che ha acquisito i diritti di cui al capo a), la stessa potra' essere trasmessa esclusivamente con modalita' pay ed il corrispettivo concordato dovra' essere proporzionalmente ridotto; c) Diritto di trasmissione televisiva in esclusiva, in differita ed in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, di tutte le partite di Campionato (escluse fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola societa' sportiva. Unitamente a tale diritto vengono ceduti, in forma non esclusiva, i diritti televisivi individuati alle lettere d) ed e) di cui in appresso; d) Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, in diretta ed in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, di un programma televisivo di contenuto sportivo messo in onda dallo stadio/studio durante lo svolgimento delle partite di Campionato (escluse fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola societa' sportiva, ovvero da piu' societa'. Trattasi del prodotto audiovisivo individuato nel d.lgs n. 9/2008 all'art. 2, lett. m) con la dizione «immagini correlate»; e) Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, nel corso di programmi sponsorizzati e/o talk show, in differita e in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di' competenza dell'emittente, di tre minuti di sintesi delle «immagini salienti» delle partite di Campionato (escluse fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola societa' sportiva. Non sono oggetto di commercializzazione le «partite interne» in diretta televisiva via satellite e/o digitale terrestre disputate dalle singole societa'. Il preciso contenuto dei diritti oggetto di cessione, inclusi i limiti temporali di utilizzazione degli stessi, sono espressamente individuati nei contratti standard di cessione che verranno resi noti all'inizio di ogni stagione sportiva e comunque entro sette giorni dalla individuazione delle novanta societa' associate, tramite pubblicazione sul sito internet. Per quanto concerne le partite di play off nonche' le semifinali e le finali della Coppa Italia della Lega Pro e della Supercoppa, la Lega ha individuato le medesime tipologie dei diritti televisivi di cui ai capi b) c) d) e) che precedono: peraltro tali diritti sono oggetto di cessione alle emittenti solo quando vengono individuate (al termine della regular season ovvero al termine dei gironi di Coppa) le societa' sportive ammesse a partecipare alle predette competizioni. Nel corso delle pregresse stagioni sportive alcune emittenti hanno manifestato interesse ad acquisire il diritto audiovisivo illustrato al cpv. b) relativamente ad un singolo evento ovvero a gruppi di eventi individuati di volta in volta e non oggetto di commercializzazione all'inizio della stagione. Inizialmente la Lega non intende proporre la cessione dei diritti audiovisivi per «singoli eventi», avendo la stessa interesse a concludere contratti per l'intera regular season ovvero per l'intera fase di play off. Peraltro la Lega si riserva di valutare, nel corso della stagione, eventuali proposte di acquisto di siffatti diritti: in ogni caso l'eventuale cessione di tali diritti verra' comunque effettuata tramite procedure competitive. Le condizioni contrattuali, i termini e la durata del contratto di cessione dei diritti audiovisivi individuati al cpv. a) vengono di volta in volta concordati con l'emittente che manifesta interesse all'acquisizione degli stessi: nelle precedenti stagioni sportive solo la RAI si e' offerta di acquistare tali diritti. Nell'ipotesi in cui, nella corrente stagione sportiva, altre emittenti nazionali in possesso dei requisiti c.s. individuati (necessari per la definizione di contratti di sponsorizzazione del Campionato) formulino offerte ovvero manifestazioni di interesse all'acquisto, verra' dato corso ad una procedura competitiva tra le emittenti interessate. L'individuazione delle tipologie di diritti audiovisivi evidenziati ai capi b) c) d) e) e' stata effettuata in relazione alle richieste delle emittenti e, conseguentemente, al «prodotto» richiesto dall'utente finale. I diritti audiovisivi vengono commercializzati «in foma esclusiva» ad eccezione dei: diritti afferenti la realizzazione del programma stadio-studio (cpv. d) in quanto, durante lo svolgimento degli eventi sportivi, molte emittenti locali mettono in onda una trasmissione di contenuto sportivo in collegamento con piu' stadi ove si disputano gli incontri delle societa' per le quali sono stati acquisiti i relativi diritti di trasmissione del programma: il prodotto offerto consente quindi a tutte le emittenti locali operanti in un medesimo bacino di utenza di realizzare un programma di contenuto sportivo acquistando i suddetti diritti di trasmissione per le societa' sportive interessate; ogni emittente infatti puo' acquistare cumulativamente i diritti audiovisivi per la realizzazione del «programma» per gli eventi di piu' societa' sportive; diritti afferenti la trasmissione, nel corso di programmi sponsorizzati, di tre minuti di sintesi di una partita (immagini salienti) disputata da una singola societa': l'acquisto di siffatti diritti consente a tutte le emittenti locali di realizzare programmi sportivi tematici commentando le fasi salienti della partita disputata da una singola societa'; anche in questo caso ogni emittente puo' acquistare cumulativamente tali diritti per piu' societa'. Nelle recenti stagioni sportive, atteso il minor interesse dell'emittenza locale all'acquisizione dei diritti di esclusiva previsti al cpv d), la Lega ha determinato un «pacchetto di diritti» nei quali, al diritto di trasmissione integrale dell'evento in differita ed in esclusiva, sono stati affiancati i diritti audiovisivi in forma non esclusiva individuati ai successivi cpv. d) ed e). Per quanto concerne le modalita' di esercizio dei diritti di trasmissione individuati ai cpv. b), c), d) ed e), le limitazioni imposte nonche' gli standard qualitativi e le garanzie richieste alle emittenti, si rimanda in toto alle pattuizioni negoziali che, in ogni stagione sportiva, vengono preventivamente rese note a mezzo pubblicazione sul sito internet della Lega www.lega-calcio-serie-c.it (diventera' www.lega-pro.com). Per la commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione radiofonica delle partite delle predette manifestazioni sono stati individuati i seguenti diritti: a.1) Diritto di trasmissione radiofonica in diretta, ed in esclusiva, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, di tutte le partite di Campionato (escluse fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola societa' sportiva; a.2) Diritto di trasmissione radiofonica in forma non esclusiva, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, di aggiornamenti in diretta radiofonica con commenti alle fasi di gioco delle partite disputate da una o piu' societa', nel limite massimo di 6 minuti per ciascun incontro; e espressamente esclusa la possibilita' di effettuare radiocronaca in diretta delle singole azioni di gioco. Per l'attivita' di consulenza nella cessione dei diritti audiovisivi la Lega si avvale della collaborazione di una societa' esterna, Soc. Starlight Communication S.r.l., che opera quale mandataria senza poteri di rappresentanza. I diritti sopra individuati ai capoversi a), b), c) e a.1) vengono commercializzati in forma esclusiva con le seguenti modalita': nel mese di luglio, ma comunque entro sette giorni dalla precisa individuazione delle novanta societa' associate nella stagione sportiva di riferimento, la Lega determinera' il «prezzo minimo» di ciascun pacchetto in base al corrispettivo percepito per il medesimo diritto nella precedente stagione sportiva e, con esclusione dei diritti di cui al cpv. a), in base al corrispettivo percepito (sempre nella precedente stagione sportiva) per la cessione di analoghi diritti afferenti le partite di societa' sportive aventi sede nella stessa regione o comunque in regioni contigue. Il prezzo minimo per i pacchetti verra' reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Lega: contestualmente tutte le emittenti verranno invitate, con preavviso di cinque giorni pubblicato sul sito internet a formulare offerte in busta chiusa in rilancio. L'apertura delle buste verra' effettuata da una commissione all'uopo incaricata presso la sede della Lega: alle operazioni di apertura delle buste e redazione dei verbali di aggiudicazione potranno presenziare i rappresentanti e/o delegati delle emittenti partecipanti alla procedura. I diritti verranno aggiudicati «al migliore offerente» a condizione che lo stesso presti le necessarie garanzie di pagamento nonche' l'ulteriore documentazione contrattualmente prevista. Il corrispettivo per la cessione dei diritti in forma non esclusiva (pacchetti d), e) e b.1) viene determinato dalla Lega sia in relazione al corrispettivo percepito per il medesimo diritto nelle precedenti stagioni sia in relazione al prezzo di cessione dei diritti in forma esclusiva per la medesima societa'. L'invito a formulare offerte in rilancio per l'acquisto dei diritti audiovisivi di cui al cpv. a) verra' effettuato a mezzo lettera raccomandata alle principali emittenti nazionali (RAI, Mediaset, La7, Sky e Conto TV): e verra' comunque reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Lega. L'invito a formulare offerte in rilancio per l'acquisto dei diritti audiovisivi di cui ai cpv. b), c), nonche' dei diritti radiofonici di cui ai cpv. a1) verra' effettuato a mezzo posta ordinaria: a tutte le emittenti che ne avranno fatto richiesta alla Lega o alla Starlight Communication; a tutte le emittenti (quali risultanti nell'annuario dell'USSI) nei cui bacini di utenza hanno sede le societa' sportive che partecipano al campionato di prima o di seconda divisione. Nelle lettere di invito ogni emittente verra' informata circa: la tipologia dei singoli diritti oggetto di cessione; la possibilita' di reperire - sul sito internet della Lega - la modulistica per la presentazione delle proposte di acquisto nonche' le bozze dei singoli contratti di cessione nei quali vengono puntualmente esposte le modalita' ed i termini delle singole cessioni; il termine entro il quale devono pervenire le proposte di acquisto dei diritti audiovisivi in esclusiva; le modalita' delle cessioni che vengono poi effettuate «al miglior offerente» a condizione che lo stesso presenti unitamente all'offerta la documentazione richiesta e le garanzie di pagamento previste. Assumendo quale parametro di riferimento l'entita' del corrispettivo di cessione dei diritti televisivi in esclusiva per gli eventi di singole societa', la Lega determina l'entita' economica del corrispettivo da richiedere alle emittenti che hanno trasmesso manifestazioni di interesse all'acquisto dei diritti televisivi in forma non esclusiva - cpv. d) ed e). La Lega, all'inizio di ogni stagione sportiva, emana un Regolamento che consente e disciplina le modalita' di accesso agli stadi al personale delle emittenti per l'esercizio del diritto di cronaca sportiva radiotelevisiva: nella corrente stagione il regolamento e' gia' stato rivisitato alla luce delle nuove disposizioni legislative ed e' gia' pubblicato sul sito internet della Lega. Il controllo sull'operato delle emittenti nell'esercizio dei diritti audiovisivi acquisiti ovvero nell'esercizio del diritto di cronaca, viene effettuato dalla Lega tramite una struttura organizzativa che le consente di acquisire e visionare la riproduzione dei programmi televisivi o radiofonici delle emittenti, nonche' di essere presente tramite propri collaboratori esterni - «ispettori di Lega» - negli stadi ove si disputano gli incontri. L'individuazione dei criteri in forza dei quali, in conformita' alla previsione del titolo III del d.lgs. n. 9/2008, verranno ripartite le risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi verra' successivamente deliberata da competente Consiglio direttivo di Lega e poi resa nota all'Autorita' per le garanzie nella comunicazioni ed all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Fonte: Gazzetta Ufficiale (link) |
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