DELIBERAZIONE 18 marzo 2009
Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione
dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6,
del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
(Deliberazione n. 120/09/CONS). (09A04137)
(GU n. 87 del 15-4-2009)

 

 L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 18 marzo 2009;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  214  del  15 settembre 2003 - Supplemento ordinario n.
150;
  Visto  il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo
unico  della  radiotelevisione»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento
ordinario n. 150/L;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi   sportivi   e   relativa  ripartizione  delle  risorse»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;
  Vista  la  propria  delibera  n.  307/08/CONS  del  5  giugno 2008,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 26 giugno 2008 recante Approvazione del regolamento in materia di
procedure  istruttorie  e di criteri di accertamento per le attivita'
demandate  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni dal
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la «Disciplina della
titolarita'  e  della  commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi
sportivi  e  relativa  ripartizione delle risorse», in particolare il
Titolo II «Approvazione delle linee guida»;
  Considerato   che   in  base  all'art.  6,  comma  6,  del  decreto
legislativo  9  gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni   verifica,   per  i  profili  di  sua  competenza,  la
conformita'  delle  linee  guida predisposte dall'organizzatore della
competizione  e  della  formazione  e modifica dei pacchetti da parte
dell'intermediario  indipendente  ai principi e alle disposizioni del
decreto  e  le  approva  entro  sessanta giorni dal ricevimento delle
stesse;
  Vista la nota in data 22 gennaio 2009 (registrata al
  n.  prot. 4450 del 23 gennaio 2009) con cui la Lega italiana calcio
professionistico  ha  trasmesso  all'Autorita' la versione definitiva
delle  linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi
relativi  alle  competizioni  sportive  riferibili  al  campionato di
calcio  di  prima  e  di  seconda  divisione e agli eventi correlati,
approvate  in  data  15  dicembre  2008  con  le maggioranze previste
dall'art.  6  del  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n. 9, che
recepiscono almeno in parte, i rilievi formulati dall'Autorita';
  Rilevato  che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorita'
in  data  29  gennaio 2009 della comunicazione relativa all'avvio del
procedimento  istruttorio  sopra  descritto,  non  e' pervenuto alcun
contributo  da  parte  di  operatori  della  comunicazione  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  2  del  Regolamento  di  cui  alla  delibera n.
307/08/CONS;
  Rilevato che il testo delle linee-guida cosi' come presentato dalla
Lega  Pro,  risultando  sostanzialmente  aderente  ai principi e alle
previsioni  di  cui  al  decreto  legislativo  9  gennaio 2008, n. 9,
presenta le seguenti criticita':
   a)  quanto  al  regime dei diritti rimasti invenduti, che ai sensi
dell'art.  11,  comma  3,  del  decreto legislativo n. 9/2008 possono
essere  oggetto  di  autonome  iniziative  commerciali da parte delle
singole societa' sportive;
   b)  quanto  alla  mancata previsione di un termine per l'esercizio
del  diritto  di  cui  all'art.  11,  comma  3 da parte della singola
societa' sportiva;
   c) quanto alla mancata precisazione del quantum di popolazione per
la copertura della trasmissione in tecnologia digitale terrestre;
   d) quanto alla mancata precisazione degli standard produttivi;
   e)  quanto  alla individuazione dei diritti di natura secondaria e
alle  autonome iniziative commerciali spettanti alle singole societa'
sportive;
   f)  quanto  alla  mancata  esplicita  esclusione  dei  diritti  da
esercitare nelle piattaforme emergenti dall'ambito delle linee-guida;
  Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione
definitiva   sopra   individuata,  con  le  seguenti  raccomandazioni
finalizzate  a  garantire il rispetto dei principi generali di cui al
decreto  legislativo n. 9/2008 avuto specifico riguardo alla garanzia
delle   condizioni   di   assoluta   equita',   trasparenza   e   non
discriminazione tra i partecipanti:
   a)  si  riafferma  che  per  tutte  le  fasi  della  procedura  di
assegnazione  devono  essere rispettati i principi generali di cui al
decreto  legislativo  9  gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo
alla garanzia delle condizioni di assoluta equita', trasparenza e non
discriminazione tra i partecipanti;
   b)  si  ribadisce  l'assoluta  necessita',  al  fine  di garantire
attuazione  pratica ai predetti principi e al piu' generale principio
di  tutela  della competitivita' delle procedure di assegnazione, che
si  dia  rigorosa  applicazione  alla  previsione di cui all'art. 11,
comma  3,  del  decreto  legislativo  9 gennaio 2008, n. 9, quanto al
regime  di  assegnazione  dei diritti rimasti invenduti, specificando
che  qualora anche l'ultima procedura competitiva dovesse avere esito
negativo,  la singola societa' sportiva avra' diritto di licenziare i
diritti  audiovisivi,  primari  e  secondari,  relativi  alle partite
disputate  dalla  propria  squadra  (in  casa  e  in trasferta) quale
oggetto  di  autonome iniziative commerciali in forma non esclusiva e
in  parallelo  con  la commercializzazione della Lega Pro, salvo che,
per  effetto  di  una specifica delibera assunta da tutte le societa'
sportive  della stessa Legali a Pro, non siano deliberate nuove linee
guida,   per   ulteriori   procedure   competitive   ai   fini  della
commercializzazione   esclusivamente   in   forma  centralizzata,  da
sottoporre  a  nuova  procedura di approvazione ai sensi dell'art. 6,
comma  6, del decreto, ovvero s'intenda procedere in base al disposto
dell'art.  13  del decreto ad una distribuzione diretta attraverso un
proprio canale o piattaforma satellitare.
   In  particolare,  in  riferimento  ai  diritti  di natura primaria
relativi  alla  trasmissione in esclusiva (in diretta in free o pay),
in  digitale  e/o  satellitare,  delle  partite esterne di Campionato
(esclusa  la  fase  di  play  off)  di soltanto alcune delle societa'
sportive  partecipanti alla Prima e alla Seconda Divisione (pacchetto
b),  si  ribadisce la necessita' di specificare le modalita' con cui,
all'inizio  della  procedura competitiva, viene determinata la scelta
delle   predette  societa'  sportive  (a  seguito  di  manifestazioni
d'interesse  da parte degli operatori della comunicazione) in modo da
stabilire  fin  da  subito  quali  siano  i diritti non oggetto della
commercializzazione ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 11, comma 4, e
quelli invece che, una volta commercializzati dalla Lega Pro, possono
rientrare,   in   caso   di   insuccesso   della  relativa  procedura
competitiva,  nella previsione di cui all'art. 11, comma 3. E in tale
contesto, al fine di tutelare l'interesse degli utenti alla fruizione
degli  eventi  sportivi delle competizioni oggetto delle linee guida,
e'  necessario  che  la  Lega Pro attivi, a seguito di manifestazioni
d'interesse  degli  operatori  della  comunicazione  nel  corso della
stagione sportiva, procedure competitive finalizzate all'assegnazione
di  uno  o  piu'  eventi  delle  societa'  sportive non oggetto della
commercializzazione del pacchetto b);
   c)  proprio  ai fini di una rigorosa applicazione della previsione
di  cui  all'art. 11, comma 3, del decreto, si conferma la necessita'
di  specificare  un  termine  (comunque  compreso  entro la settimana
antecedente  alla  disputa  del  singolo evento) di conclusione delle
procedure   di   vendita   centralizzata   decorso  il  quale  si  fa
applicazione di quanto indicato sub b);
   d)  si evidenzia che nel testo definitivo delle linee guida non e'
stato  indicato  il requisito di copertura della popolazione, pari al
70  per  cento,  per  la  diffusione  mediante  trasmissione digitale
terrestre al fine di conciliare la visibilita' delle competizioni con
la piu' estesa partecipazione alle procedure competitive;
   e)  si  riafferma  la  necessita'  che  la Lega Pro specifichi gli
standard minimi qualitativi delle produzioni audiovisive;
   f)  si  ribadisce  l'esigenza  che Lega Pro individui i diritti di
natura  secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, vale a
dire i diritti che sono oggetto di commercializzazione individuale da
parte  della singola societa' sportiva ai sensi dell'art. 6, comma 3,
ivi  incluso  il  periodo  temporale  per  il loro esercizio ai sensi
dell'art.  6,  comma  4, nonche' specifichi quali autonome iniziative
commerciali  siano  consentite  alle  singole societa' sportive sugli
eventuali  canali  tematici  e  ufficiali  ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4, comma 3;
   g)  si  ribadisce  la  necessita'  di  specificare  che  i diritti
audiovisivi  da  esercitare  sulle  piattaforme  emergenti  non  sono
oggetto  della commercializzazione in via centralizzata e non saranno
oggetto  di  autonome  iniziative  commerciali  da  parte dei singoli
organizzatori degli eventi;
  Vista   la   proposta   della  Direzione  contenuti  audiovisivi  e
multimediali;
  Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria,
relatori  ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita':

                              Delibera:


                               Art. 1.

  L'Autorita'  approva,  ai  sensi  dell'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9, nei sensi, con i limiti e alle
condizioni  di  cui  in  motivazione,  che  costituiscono  criteri di
stretta interpretazione, le linee guida per la commercializzazione di
diritti  audiovisivi  e  radiofonici  di  seguito  specificate, nella
versione    definitiva   trasmessa   dalla   Lega   italiana   calcio
professionistico  in  data  22  gennaio 2009 e registrate al prot. n.
4450  del  23  gennaio  2009, riportate all'allegato A della presente
delibera.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  web
dell'Autorita'.
   Napoli, 18 marzo 2009
                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Magri - Lauria
 
Allegato A

               LINEE GUIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
                       DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

   La  Lega  italiana  calcio  professionistico,  in  relazione  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008 ed
alla  delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 dell'Autorita' per le
garanzie  nelle comunicazioni, ha determinato le seguenti linee guida
per    la    commercializzazione    dei    diritti    audiotelevisivi
predeterminando cosi' regole in materia di offerta e assegnazione dei
predetti diritti.
   Preliminarmente e' opportuno evidenziare la particolare realta' di
calcio  professionistico  disputato dalle societa' associate a questa
Lega;  e'  chiaro  infatti  che, a differenza degli «eventi sportivi»
organizzati  da  altri  enti,  la  «richiesta» per l'acquisizione dei
diritti  audiovisivi delle competizioni organizzate da questa Lega e'
estremamente  diversificata  in  relazione  alla partecipazione delle
singole compagini sportive. Tale precisazione si rende necessaria dal
momento  che  la  ripresa  audiovisiva  di alcuni eventi sportivi non
viene  commercializzata in quanto non vi e' richiesta di acquisizione
dei  relativi  diritti ovvero la proposta di acquisto degli stessi e'
di  entita'  economica  tale  che  in  caso  di cessione, il prodotto
offerto ne risulterebbe estremamente svalutato.
   Anche per tale ragione la Lega intende avvalersi per la produzione
audiovisiva  dei  singoli  eventi degli operatori della comunicazione
assegnatari  di  diritti  audiovisivi.  Tale scelta e' motivata anche
dalla  pregressa  esperienza:  questa  Lega professionistica da molti
anni  gestisce  in  forma  centralizzata  la  commercializzazione dei
diritti  audiovisivi  in  forza  di  espressa  previsione  statutaria
nonche'  in  forza di espressa ed irrevocabile delega conferita dalle
singole societa' sportive con la domanda di iscrizione al campionato.
   Le  competizioni sportive organizzate da questa Lega, per le quali
e'  stata  deliberata  la commercializzazione di diritti audiovisivi,
sono:
    il campionato di prima divisione (articolato in due gironi);
    il campionato di seconda divisione (articolato in tre gironi);
    i play off ed i play out della prima e seconda divisione;
    la supercoppa di Lega Pro;
    la Coppa Italia di Lega Pro.
   Per  quanto  concerne i criteri per l'individuazione dei pacchetti
dei  diritti  audiovisivi oggetto di cessione la Lega ha dovuto tener
conto:
    delle  primarie  esigenze di mutualita' tra la prima e la seconda
divisione:  in  tal  senso  e'  stato  elaborato  il pacchetto a) che
consente di ripartire in modo paritetico le risorse economiche tra le
due  divisioni  nonche'  la  massima  visibilita'  (anche  ai fini di
sponsorizzazioni) dei Campionati Lega PRO;
    dell'esigenza  di  non  ridurre il numero di coloro che si recano
allo  stadio  per assistere alla partita della «propria squadra»: per
tale ragione non vengono commercializzate le dirette televisive delle
partite  disputate  dalle societa' organizzatrici dell'evento ma solo
le differite degli incontri;
    dell'esigenza  di  disincentivare  le  «trasferte» dei tifosi per
ragioni   di   ordine   pubblico;   per   tale   motivo   sono  state
commercializzate  le sole dirette televisive delle partite esterne di
singole societa'.
   Per  la  commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione
audiovisiva  delle  partite  delle predette manifestazioni sono stati
individuati i seguenti diritti:
    a) Diritti di trasmissione in esclusiva, in diretta televisiva ed
in  chiaro  di numero quaranta (o piu') partite «di prima scelta» del
Campionato  di  prima e seconda divisione (incluse fasi di play off e
play  out)  nonche'  la trasmissione degli highlights in differita di
tutte  le  partite del campionato. Le emittenti dovranno garantire la
copertura nazionale del territorio con la tecnologia di' trasmissione
del   satellitare   ovvero   del   digitale   terrestre.  L'emittente
esclusivista  potra'  trasmettere  non  piu'  di  tre partite esterne
disputate  da  una  singola societa' nel corso della regular season e
comunque  la  scelta  degli incontri da mettere in onda dovra' essere
effettuata  di  concerto con la Lega almeno tre settimane prima della
disputa  di  ogni singola partita. Qualora una o piu' partite oggetto
di  prima  scelta  siano  gia' state acquisite da altra emittente con
l'acquisto del pacchetto b (afferente gli incontri esterni di singole
societa'),   quest'ultima   potra'  comunque  trasmettere  l'incontro
esclusivamente con modalita' pay;
    b)  Diritti  di trasmissione in esclusiva, in diretta televisiva,
in free o pay, con le modalita di trasmissione del digitale terrestre
e/o  satellitare  delle partite «esterne» di campionato (esclusa fase
play  off)  disputate da una singola societa' sportiva. Nel contratto
di  cessione  verra'  espressamente  pattuito che qualora una singola
partita  esterna  disputata  dalla  societa'  venga  «scelta»  per la
trasmissione  dall'emittente  nazionale che ha acquisito i diritti di
cui  al capo a), la stessa potra' essere trasmessa esclusivamente con
modalita'   pay   ed   il   corrispettivo  concordato  dovra'  essere
proporzionalmente ridotto;
    c)  Diritto di trasmissione televisiva in esclusiva, in differita
ed  in  chiaro,  in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di
competenza dell'emittente, di tutte le partite di Campionato (escluse
fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e
finali) disputate da una singola societa' sportiva. Unitamente a tale
diritto  vengono ceduti, in forma non esclusiva, i diritti televisivi
individuati alle lettere d) ed e) di cui in appresso;
    d)  Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, in
diretta  ed  in  chiaro,  in  ambito locale, nei limiti del bacino di
utenza  di  competenza  dell'emittente, di un programma televisivo di
contenuto  sportivo  messo  in  onda  dallo  stadio/studio durante lo
svolgimento  delle partite di Campionato (escluse fasi play off) e di
Coppa  Italia  della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate
da  una  singola societa' sportiva, ovvero da piu' societa'. Trattasi
del  prodotto audiovisivo individuato nel d.lgs n. 9/2008 all'art. 2,
lett. m) con la dizione «immagini correlate»;
    e) Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, nel
corso  di  programmi  sponsorizzati  e/o talk show, in differita e in
chiaro,  in  ambito  locale,  nei  limiti  del  bacino  di utenza di'
competenza  dell'emittente,  di tre minuti di sintesi delle «immagini
salienti»  delle  partite  di Campionato (escluse fasi play off) e di
Coppa  Italia  della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate
da una singola societa' sportiva.
   Non  sono  oggetto  di commercializzazione le «partite interne» in
diretta  televisiva  via  satellite  e/o digitale terrestre disputate
dalle singole societa'.
   Il  preciso  contenuto  dei diritti oggetto di cessione, inclusi i
limiti  temporali  di  utilizzazione degli stessi, sono espressamente
individuati nei contratti standard di cessione che verranno resi noti
all'inizio  di  ogni  stagione sportiva e comunque entro sette giorni
dalla   individuazione  delle  novanta  societa'  associate,  tramite
pubblicazione sul sito internet.
   Per quanto concerne le partite di play off nonche' le semifinali e
le  finali  della  Coppa Italia della Lega Pro e della Supercoppa, la
Lega  ha  individuato le medesime tipologie dei diritti televisivi di
cui  ai  capi  b)  c) d) e) che precedono: peraltro tali diritti sono
oggetto  di  cessione  alle emittenti solo quando vengono individuate
(al  termine  della  regular  season  ovvero al termine dei gironi di
Coppa)  le  societa'  sportive  ammesse  a  partecipare alle predette
competizioni.
   Nel corso delle pregresse stagioni sportive alcune emittenti hanno
manifestato  interesse ad acquisire il diritto audiovisivo illustrato
al  cpv.  b)  relativamente  ad  un singolo evento ovvero a gruppi di
eventi   individuati   di   volta   in   volta   e   non  oggetto  di
commercializzazione  all'inizio  della stagione. Inizialmente la Lega
non intende proporre la cessione dei diritti audiovisivi per «singoli
eventi»,  avendo  la  stessa  interesse  a  concludere  contratti per
l'intera  regular  season  ovvero  per  l'intera  fase  di  play off.
Peraltro  la  Lega  si riserva di valutare, nel corso della stagione,
eventuali  proposte  di  acquisto  di  siffatti diritti: in ogni caso
l'eventuale  cessione  di  tali  diritti  verra'  comunque effettuata
tramite procedure competitive.
   Le condizioni contrattuali, i termini e la durata del contratto di
cessione  dei  diritti  audiovisivi individuati al cpv. a) vengono di
volta  in  volta  concordati  con l'emittente che manifesta interesse
all'acquisizione  degli  stessi:  nelle  precedenti stagioni sportive
solo la RAI si e' offerta di acquistare tali diritti. Nell'ipotesi in
cui,  nella  corrente stagione sportiva, altre emittenti nazionali in
possesso dei requisiti c.s. individuati (necessari per la definizione
di  contratti  di  sponsorizzazione del Campionato) formulino offerte
ovvero manifestazioni di interesse all'acquisto, verra' dato corso ad
una procedura competitiva tra le emittenti interessate.
   L'individuazione    delle   tipologie   di   diritti   audiovisivi
evidenziati ai capi b) c) d) e) e' stata effettuata in relazione alle
richieste   delle   emittenti   e,  conseguentemente,  al  «prodotto»
richiesto dall'utente finale.
   I diritti audiovisivi vengono commercializzati «in foma esclusiva»
ad eccezione dei:
    diritti  afferenti  la  realizzazione del programma stadio-studio
(cpv.  d)  in  quanto,  durante lo svolgimento degli eventi sportivi,
molte  emittenti locali mettono in onda una trasmissione di contenuto
sportivo in collegamento con piu' stadi ove si disputano gli incontri
delle  societa'  per le quali sono stati acquisiti i relativi diritti
di  trasmissione del programma: il prodotto offerto consente quindi a
tutte le emittenti locali operanti in un medesimo bacino di utenza di
realizzare  un programma di contenuto sportivo acquistando i suddetti
diritti  di  trasmissione  per le societa' sportive interessate; ogni
emittente   infatti   puo'   acquistare   cumulativamente  i  diritti
audiovisivi  per  la  realizzazione del «programma» per gli eventi di
piu' societa' sportive;
    diritti   afferenti  la  trasmissione,  nel  corso  di  programmi
sponsorizzati,  di  tre  minuti  di  sintesi di una partita (immagini
salienti)  disputata  da una singola societa': l'acquisto di siffatti
diritti  consente a tutte le emittenti locali di realizzare programmi
sportivi   tematici   commentando  le  fasi  salienti  della  partita
disputata  da  una  singola  societa';  anche  in  questo  caso  ogni
emittente  puo'  acquistare  cumulativamente  tali  diritti  per piu'
societa'.
   Nelle   recenti  stagioni  sportive,  atteso  il  minor  interesse
dell'emittenza  locale  all'acquisizione  dei  diritti  di  esclusiva
previsti  al cpv d), la Lega ha determinato un «pacchetto di diritti»
nei  quali,  al  diritto  di  trasmissione  integrale  dell'evento in
differita   ed   in   esclusiva,  sono  stati  affiancati  i  diritti
audiovisivi  in forma non esclusiva individuati ai successivi cpv. d)
ed e).
   Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  esercizio dei diritti di
trasmissione  individuati  ai  cpv.  b), c), d) ed e), le limitazioni
imposte nonche' gli standard qualitativi e le garanzie richieste alle
emittenti, si rimanda in toto alle pattuizioni negoziali che, in ogni
stagione   sportiva,   vengono  preventivamente  rese  note  a  mezzo
pubblicazione sul sito internet della Lega www.lega-calcio-serie-c.it
(diventera' www.lega-pro.com).
   Per  la  commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione
radiofonica  delle  partite  delle predette manifestazioni sono stati
individuati i seguenti diritti:
    a.1)  Diritto  di  trasmissione  radiofonica  in  diretta,  ed in
esclusiva,  in  ambito  locale,  nei  limiti  del bacino di utenza di
competenza dell'emittente, di tutte le partite di Campionato (escluse
fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e
finali) disputate da una singola societa' sportiva;
    a.2)  Diritto di trasmissione radiofonica in forma non esclusiva,
in  ambito  locale,  nei  limiti  del  bacino di utenza di competenza
dell'emittente,  di aggiornamenti in diretta radiofonica con commenti
alle  fasi  di  gioco delle partite disputate da una o piu' societa',
nel  limite massimo di 6 minuti per ciascun incontro; e espressamente
esclusa  la  possibilita' di effettuare radiocronaca in diretta delle
singole azioni di gioco.
   Per   l'attivita'   di   consulenza  nella  cessione  dei  diritti
audiovisivi  la  Lega  si avvale della collaborazione di una societa'
esterna,   Soc.  Starlight  Communication  S.r.l.,  che  opera  quale
mandataria senza poteri di rappresentanza.
   I diritti sopra individuati ai capoversi a), b), c) e a.1) vengono
commercializzati  in  forma  esclusiva con le seguenti modalita': nel
mese  di  luglio,  ma  comunque  entro  sette  giorni  dalla  precisa
individuazione   delle  novanta  societa'  associate  nella  stagione
sportiva  di  riferimento, la Lega determinera' il «prezzo minimo» di
ciascun  pacchetto in base al corrispettivo percepito per il medesimo
diritto  nella  precedente  stagione  sportiva  e, con esclusione dei
diritti di cui al cpv. a), in base al corrispettivo percepito (sempre
nella  precedente  stagione  sportiva)  per  la  cessione di analoghi
diritti  afferenti  le partite di societa' sportive aventi sede nella
stessa regione o comunque in regioni contigue.
   Il  prezzo  minimo  per  i  pacchetti  verra'  reso  noto  tramite
pubblicazione  sul sito internet della Lega: contestualmente tutte le
emittenti   verranno   invitate,   con  preavviso  di  cinque  giorni
pubblicato  sul  sito internet a formulare offerte in busta chiusa in
rilancio. L'apertura delle buste verra' effettuata da una commissione
all'uopo  incaricata  presso  la  sede della Lega: alle operazioni di
apertura  delle  buste  e  redazione  dei  verbali  di aggiudicazione
potranno  presenziare  i  rappresentanti e/o delegati delle emittenti
partecipanti  alla  procedura.  I  diritti  verranno  aggiudicati «al
migliore  offerente»  a condizione che lo stesso presti le necessarie
garanzie    di    pagamento    nonche'   l'ulteriore   documentazione
contrattualmente prevista.
   Il  corrispettivo  per  la  cessione  dei  diritti  in  forma  non
esclusiva  (pacchetti  d), e) e b.1) viene determinato dalla Lega sia
in relazione al corrispettivo percepito per il medesimo diritto nelle
precedenti  stagioni  sia  in  relazione  al  prezzo  di cessione dei
diritti in forma esclusiva per la medesima societa'.
   L'invito  a  formulare  offerte  in  rilancio  per  l'acquisto dei
diritti  audiovisivi  di  cui  al  cpv.  a) verra' effettuato a mezzo
lettera   raccomandata  alle  principali  emittenti  nazionali  (RAI,
Mediaset,  La7,  Sky e Conto TV): e verra' comunque reso noto tramite
pubblicazione sul sito internet della Lega.
   L'invito  a  formulare  offerte  in  rilancio  per  l'acquisto dei
diritti  audiovisivi  di  cui  ai  cpv.  b),  c), nonche' dei diritti
radiofonici  di  cui  ai  cpv.  a1)  verra'  effettuato a mezzo posta
ordinaria:
    a  tutte  le emittenti che ne avranno fatto richiesta alla Lega o
alla Starlight Communication;
    a  tutte  le emittenti (quali risultanti nell'annuario dell'USSI)
nei  cui  bacini  di  utenza  hanno  sede  le  societa'  sportive che
partecipano al campionato di prima o di seconda divisione.
   Nelle lettere di invito ogni emittente verra' informata circa:
    la tipologia dei singoli diritti oggetto di cessione;
    la  possibilita'  di reperire - sul sito internet della Lega - la
modulistica  per  la presentazione delle proposte di acquisto nonche'
le  bozze  dei  singoli  contratti  di  cessione  nei  quali  vengono
puntualmente   esposte  le  modalita'  ed  i  termini  delle  singole
cessioni;
    il  termine  entro  il  quale  devono  pervenire  le  proposte di
acquisto dei diritti audiovisivi in esclusiva;
    le  modalita'  delle  cessioni  che  vengono  poi  effettuate «al
miglior  offerente»  a  condizione  che lo stesso presenti unitamente
all'offerta  la  documentazione  richiesta e le garanzie di pagamento
previste.
   Assumendo   quale   parametro   di   riferimento   l'entita'   del
corrispettivo di cessione dei diritti televisivi in esclusiva per gli
eventi di singole societa', la Lega determina l'entita' economica del
corrispettivo  da  richiedere  alle  emittenti  che  hanno  trasmesso
manifestazioni  di  interesse  all'acquisto dei diritti televisivi in
forma non esclusiva - cpv. d) ed e).
   La   Lega,   all'inizio   di  ogni  stagione  sportiva,  emana  un
Regolamento  che  consente  e disciplina le modalita' di accesso agli
stadi  al  personale  delle  emittenti per l'esercizio del diritto di
cronaca   sportiva   radiotelevisiva:   nella  corrente  stagione  il
regolamento   e'   gia'   stato  rivisitato  alla  luce  delle  nuove
disposizioni  legislative  ed  e'  gia'  pubblicato sul sito internet
della Lega.
   Il  controllo  sull'operato  delle  emittenti  nell'esercizio  dei
diritti  audiovisivi  acquisiti  ovvero nell'esercizio del diritto di
cronaca,   viene   effettuato   dalla   Lega  tramite  una  struttura
organizzativa   che   le   consente   di  acquisire  e  visionare  la
riproduzione  dei programmi televisivi o radiofonici delle emittenti,
nonche'  di  essere  presente  tramite propri collaboratori esterni -
«ispettori di Lega» - negli stadi ove si disputano gli incontri.
   L'individuazione  dei  criteri  in forza dei quali, in conformita'
alla  previsione  del  titolo  III  del  d.lgs.  n.  9/2008, verranno
ripartite  le  risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi
verra'  successivamente  deliberata da competente Consiglio direttivo
di  Lega  e  poi  resa  nota  all'Autorita'  per  le  garanzie  nella
comunicazioni  ed  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato.

        
          

Fonte: Gazzetta Ufficiale (link)

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