Integrazione della delibera n. 216/00/CONS recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato» a seguito del nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. (Deliberazione n. 155/09/CONS). (09A05423) L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 31 marzo 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 4, ai sensi del quale l'Autorita', sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva accesso»), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva autorizzazioni»), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva quadro») e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva servizio universale»); Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, supplemento ordinario n. 150, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007, supplemento ordinario n. 249/L; Visto l'art. 8-novies, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, di intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'art. 8-novies della citata legge n. 101 del 2008, e' stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze; Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, in base al quale il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III, e' pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV; Vista, in particolare, la nota 87 del predetto Piano nazionale di ripartizione delle frequenze la quale prevede che tutte le assegnazioni alle stazioni di radiodiffusione televisiva nella banda 174-230 MHz debbono uniformarsi alla canalizzazione europea , che prevede otto canali contigui da 7 MHz (canali da 5 a 12) nella banda in questione, secondo il calendario fissato dal decreto ministeriale 10 settembre 2008 recante il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2009; Vista la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94; Considerato che l'allegato A alla citata delibera n. 216/00/CONS al punto 1, lettere b) e c), prevede che il sintonizzatore possa ricevere sia i segnali con canalizzazione italiana sia i segnali con canalizzazione europea e che, pertanto, alla luce della canalizzazione europea della banda VHF-III introdotta dal citato Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, tale previsione deve essere integrata con opportune prescrizioni relative alle funzioni di sintonizzazione automatica dell'apparato, al fine di consentire la corretta sintonizzazione dei canali televisivi diffusi in banda VHF-III in tecnica digitale terrestre; Considerato, che l'art. 16, comma 3, della legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale» prevede che a far data dal 2 aprile 2009 gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale; Considerato che a seguito della citata modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e' necessario prevedere che le funzioni di sintonizzazione automatica dei sintonizzatori-decodificatori della televisione digitale terrestre, di cui all'allegato A, punto 2, della predetta delibera, devono obbligatoriamente associare al profilo «Italia» la sola canalizzazione europea; Considerato che tale prescrizione si applica a tutti i sintonizzatori-decodificatori per la ricezione dei segnali di televisione digitale del tipo set-top-box o integrati in apparecchi televisivi (IDTV) commercializzati sul territorio nazionale a far data dal 1° luglio 2009; Considerato, altresi', che anche gli apparati di cui al punto precedente, venduti tra la data di entrata in vigore della presente delibera e fino al 30 giugno 2009 dovranno essere facilmente aggiornabili a far data dal 1° luglio 2009; Considerato che appare atto dovuto, a tutela della corretta ricezione da parte degli utenti, integrare la delibera n. 216/00/CONS nei sensi sopra esposti, al fine di tenere conto della nuova canalizzazione europea della banda VHF-III e di consentire la ricezione automatica dei segnali televisivi trasmessi in accordo al nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e che, pertanto, non si ravvisano gli estremi per sottoporre a consultazione pubblica il presente provvedimento; Sentito il Ministero dello sviluppo economico in ordine alla congruita' ed urgenza dell'adozione del provvedimento in questione; Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni, e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Delibera: Art. 1. Integrazioni all'allegato A della delibera 216/00/CONS 1. Alla lettera a) del punto 2 dell'allegato A alla delibera 216/00/CONS recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, e' aggiunto il seguente periodo: «La sintonia automatica deve associare al profilo "Italia" la sola canalizzazione europea». 2. A far data dal 1° luglio 2009 i sintonizzatori-decodificatori del tipo set-top-box e i sintonizzatori integrati negli apparecchi televisivi (IDTV) commercializzati nel territorio nazionale devono osservare la prescrizione di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera gli apparati gia' presenti nella catena distributiva in Italia dovranno essere facilmente aggiornabili a quanto previsto dal comma 1 al momento della loro installazione. 3. La presente delibera entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita' ed e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico. Roma, 31 marzo 2009 Il presidente: Calabro' I Commissari relatori: Mannoni - Napoli Fonte: Gazzetta Ufficiale (link) |
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