Delibera n. 53/08/CONS

Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna
in previsione dello switch-off

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

 

Allegato 1 - Elenco delle frequenze utilizzabili nella Regione Sardegna

Allegato 2 - Relazione tecnica

Annesso 1 alla Relazione tecnica - Elenco dei siti utilizzabili nella Regione Sardegna

 

L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l’art. 14, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 150;

VISTO, l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale prevede che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;

VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;

VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 136/05/CONS recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo- Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;

VISTA la delibera n. 266/06/CONS, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;

VISTA la delibera n. 322/06/CONS, recante approvazione dei programmi tecnici di “Rai” e di “Rti” ai sensi della delibera n. 136/05/CONS; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 4 luglio 2006;

VISTE la delibera n. 109/07/CONS, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 20 marzo 2007, e la delibera n. 645/07/CONS, recante “Approvazione del disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”;

VISTO il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 6 aprile 2007 recante “Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A per il triennio 2007-2009”;

VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunications Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

CONSIDERATO che l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, prevede l’accelerazione della completa conversione al digitale in aree definite “all digital” e che a tal fine il Ministero delle comunicazioni, la Regione Autonoma Sardegna e l’Associazione per la Televisione Digitale Terrestre (DGTVi) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede l’impegno a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile entro il 1° marzo 2008 la transizione al digitale terrestre in tutto il territorio della Regione Autonoma Sardegna;

VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, nonché i soggetti abilitati alla diffusione televisiva su frequenze terrestri che hanno richiesto di essere convocati in audizione, in ordine al processo di revisione del Piano di cui alla delibera n. 414/07/CONS;

VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello swicht-off fissato al 1° marzo 2008”;

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 4, della citata delibera n. 603/07/CONS, ai fini dell’individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella Regione Sardegna e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, prevede l’avvio di un procedimento, nell’ambito del quale è convocato dall’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;

CONSIDERATO che il tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, della delibera n. 603/07/CONS si è riunito nei giorni 20 dicembre 2007 e 8, 9, 10 e 15 gennaio 2008 ed è pervenuto ad un accordo in merito al numero e alla configurazione delle reti televisive digitali terrestri utilizzabili nella Regione Sardegna, nonché alla loro suddivisione tra emittenti nazionali ed emittenti locali, sulla base dei criteri e delle risorse frequenziali previste dalla delibera n. 603/07/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n. 603/07/CONS, i contributi partecipativi acquisiti nell’ambito del tavolo tecnico sono considerati dall’Autorità, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera medesima, ai fini della determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive digitali terrestri e che l’Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell’art. 11, comma1, della legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del procedimento, definisce le reti digitali terrestri da realizzare nella Regione Sardegna e il Ministero delle comunicazioni provvede alla conseguente attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per individuare le frequenze utilizzabili in via definitiva e la conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo per la Regione Sardegna;

VISTI i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2, comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma 5, della legge n. 249/97 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;

RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;

CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito della predetta canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

CONSIDERATO che le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella Regione Sardegna;

RITENUTO che, alla luce delle risultanze della Conferenza di Ginevra 2006, per garantire l’uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, è prevista, nel territorio della Regione Autonoma Sardegna, l’utilizzazione delle frequenze indicate nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento, secondo le modalità e le aree di coperture ivi indicate;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, sia per le frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra ad uso esclusivo dell’Italia, sia per le frequenze per le quali sono state ipotizzate estensioni dell’utilizzo pianificato a Ginevra, a condizione, per queste ultime, che non arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le medesime frequenze sono state anche assegnate;

CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione delle frequenze di cui alla Relazione tecnica, sono stati considerati, in accordo con i parametri di flessibilità, i siti già assentiti dalla Regione Sardegna ai fini della pianificazione delle reti televisive analogiche, nonché gli ulteriori siti di Monte Osilo, pianificato come assignment nella Conferenza di Ginevra 2006 e di Capoterra la cui utilizzazione è sottoposta al parere della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli previsti nel presente piano, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;

RITENUTO necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità utilizzate per l’individuazione delle frequenze utilizzabili nella Regione Sardegna, si provveda ad avviare le negoziazioni internazionali con i Paesi limitrofi interessati;

CONSIDERATO che il definitivo utilizzo delle frequenze è condizionato all’esito delle relative negoziazioni internazionali e che l’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;

CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, i diritti d’uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza;

VISTI, in particolare, i criteri per la configurazione delle reti digitali terrestri e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze di cui all’articolo 2 della delibera n. 603/07/CONS;

RITENUTO di condividere gli indirizzi di massima per l’assegnazione delle frequenze espressi dal tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, della delibera n. 603/07/CONS, che prevedono:

a) l’assegnazione alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze necessarie all’assolvimento dei compiti di servizio pubblico, anche nella nuova articolazione dell’offerta digitale, assicurando tendenziale copertura di servizio universale, anche tenendo conto delle peculiarità tecniche della rete a diffusione regionale, nonché delle risorse aggiuntive necessarie ad attuare l’art. 28 del contratto di servizio 2007-2009, con particolare riguardo alle finalità di servizio pubblico;

b) l’assegnazione a tutte le emittenti nazionali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente di almeno una delle 14 frequenze in banda UHF con una copertura di almeno l’80 per cento del territorio. Assegnazione a tutte le emittenti nazionali pubbliche e private ed agli operatori di rete televisiva legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente delle frequenze assegnabili alle emittenti nazionali in banda UHF e in banda VHF ai fini della salvaguardia del servizio delle reti esistenti in tecnica analogica e digitale (verso terminali fissi o terminali mobili);

c) la riserva di due risorse frequenziali scelte tra quelle operanti in banda UHF e in banda VHF con copertura di almeno l’80% del territorio per l’ingresso nel settore di nuovi operatori di rete;

d) l’assegnazione alle emittenti locali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, di estensione regionale, di sette frequenze in banda UHF con una copertura di almeno l’80 per cento del territorio, con salvaguardia dell’attuale copertura e migliorando ove possibile le attuali utilizzazioni;

e) l’assegnazione alle emittenti locali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, di estensione sub regionale, pluriprovinciale o provinciale, di 10 frequenze con copertura del territorio compresa tra il 50 e il 70 per cento, con salvaguardia dell’attuale copertura e migliorando ove possibile le attuali utilizzazioni; eventuali risorse residue rispetto alle assegnazioni di cui al precedente punto d) potranno essere assegnate alle emittenti di cui al presente punto, sulla base dei medesimi criteri.

PRESO ATTO dei criteri che, in ragione della specifica situazione della Regione Sardegna, gli operatori partecipanti al tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, della delibera n. 603/07/CONS hanno tra loro condiviso ai fini dell’individuazione della frequenza spettante a ciascun soggetto avente titolo all’assegnazione del relativo diritto di uso;

CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS;

CONSIDERATO che è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga nel più breve tempo possibile al fine di consentire le iniziative necessarie alla realizzazione dello swicht-off nella Regione Sardegna, anche secondo quanto stabilito nel relativo protocollo d’intesa con il Ministero delle comunicazioni; che, a tal fine, è altresì opportuno che siano individuati tutti gli strumenti per attivare il necessario coordinamento delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, promuovendo, ove necessario, le conferenze di servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo swicht-off.

CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di adottare le eventuali modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza dell’esito delle predette negoziazioni internazionali;

CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle negoziazioni internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo della Regione Sardegna;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera

Art. 1
(Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nella Regione Sardegna)

1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nella Regione Sardegna al fine di consentire l’attuazione dello switch-off nella medesima Regione e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza.

2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nella Regione Sardegna è costituito da un elenco delle frequenze utilizzabili nella regione medesima, nel rispetto delle condizioni tecniche e delle limitazioni indicate nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera.

3. Il piano consente la realizzazione di reti per la diffusione di programmi regionali, pluriprovinciali e provinciali.

4. Nell’allegato 1 al presente provvedimento è riportato l’elenco delle frequenze utilizzabili, nel rispetto della normativa vigente, suddivise per copertura del territorio e della popolazione. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura regionale in tecnica k-SFN, con k pari a 2 o 3.

5. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un’opportuna progettazione di impianti di potenza irradiata inferiore a 200 W/ERP, purché i medesimi operatori utilizzino la stessa frequenza assegnata.

6. Le frequenze individuate per la Regione Sardegna nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento sono utilizzabili nei siti previsti nella medesima tabella, secondo i criteri stabiliti nella Relazione stessa. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli previsti nel predetto elenco, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionale.

7. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

8. Le frequenze individuate nella Relazione tecnica allegata devono essere utilizzate nel rispetto dei criteri di protezione radioelettrica secondo le modalità previste nella medesima Relazione.

9. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06.

Art. 2
(Suddivisione delle frequenze tra emittenti nazionali e locali)

1. Al fine di garantire un uso efficiente, concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, le frequenze individuate nella Relazione tecnica allegata sono così suddivise:

a) 21 frequenze operanti in banda UHF con copertura di almeno l’80 per cento del territorio sono assegnabili per due terzi alle emittenti nazionali e per un terzo alle emittenti locali per la realizzazione di reti isofrequenziali, in base a criteri equi, trasparenti e non discriminatori;

b) 2 frequenze operanti in banda VHF con copertura di almeno l’80 per cento del territorio sono assegnabili ad emittenti nazionali;

c) 6 frequenze operanti in banda UHF e VHF con copertura e della popolazione superiore al 50 per cento sono assegnabili ad emittenti nazionali per la realizzazione di reti isofrequenziali;

d) 10 frequenze con copertura del territorio compresa tra il 50 e il 70 per cento sono assegnabili alle emittenti locali per la realizzazione di reti isofrequenziali a copertura pluriprovinciale o provinciale;

e) 5 frequenze con copertura del territorio compresa tra il 50 e il 70 per cento non sono, in prima applicazione, assegnabili, e sono riservate per esigenze di coordinamento internazionale.

2. Alcune frequenze tra quelle in banda VHF di cui al precedente comma 1 con copertura pari od inferiore all’80%, in ragione delle specifiche caratteristiche di propagazione di questa banda, sono assegnabili al servizio pubblico per la diffusione regionale.

Art. 3
(Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze)

1. Nell’assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai soggetti aventi titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, il Ministero delle comunicazioni tiene conto dei criteri di priorità previsti dall’articolo 2, comma 3, della delibera n. 603/07/CONS, della suddivisione delle frequenze tra emittenti nazionali e locali di cui al precedente articolo 2, nonché degli indirizzi di massima di cui alle premesse del presente provvedimento.

2. Ai fini del procedimento di assegnazione dei diritti d’uso temporaneo delle frequenze, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvederanno ad acquisire i contributi dei partecipanti al tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, della delibera n. 603/07/CONS.

3. L’attribuzione agli operatori aventi titolo dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, attraverso opportune modalità di conversione dei titoli per la trasmissione analogica in digitale, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nella Regione Sardegna, nonché della conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo della Regione Sardegna.

4. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze specifica i tempi di realizzazione delle reti relative alle frequenze assegnate e l’avvio dell’esercizio nonché gli obblighi di copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle categorie di copertura indicate dal presente piano, anche con caratteristiche di gradualità. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nel predetto provvedimento entro i termini prefissati, si applica quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS.

5. L’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza dell’esito delle negoziazioni internazionali.

6. L’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle negoziazioni internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo della Regione Sardegna.

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle Comunicazioni, alla Regione Sardegna ai fini del parere in merito all’utilizzazione dei siti di Osilo e Capoterra ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità.

Roma, 23 gennaio 2008

  f.f IL PRESIDENTE
  Giancarlo Innocenzi Botti

 

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

 

Michele Lauria

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola  

 

Fonte: AGCOM www.agcom.it

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