NELLA sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;
VISTA la legge 31
luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione,
anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei
piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi";
VISTA la legge 3
maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di
assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.,
nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione" e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico della
radiotelevisione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 150;
VISTO, l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito
con legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale
prevede che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate
esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono
individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio
1998, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in
materia, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della
legge 31 luglio 1997 n. 249;
VISTA la
delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale",
pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale
del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la
delibera
n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;
VISTA la
delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale
integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio
2004, n. 22;
VISTA la delibera n. 136/05/CONS recante "Interventi a tutela del
pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112" Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 marzo 2005,
supplemento ordinario n. 35;
VISTA la
delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo- Approvazione
di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione
razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella
prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul
sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;
VISTA la
delibera n. 266/06/CONS, recante “Modifiche al regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui
alla delibera n.
435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni
digitali terrestri verso terminali mobili”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;
VISTA la
delibera n. 322/06/CONS, recante approvazione dei programmi
tecnici di “Rai” e di “Rti” ai sensi della delibera n. 136/05/CONS;
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153
del 4 luglio 2006;
VISTE la
delibera n. 109/07/CONS, recante “Modifiche al regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui
alla delibera n.
435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione
del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali
terrestri”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana n. 66 del 20 marzo 2007, e la
delibera n.
645/07/CONS, recante “Approvazione del disciplinare per lo
svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei
soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi
della delibera
n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”;
VISTO il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 6 aprile
2007 recante “Approvazione del Contratto nazionale di servizio
stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI –
Radiotelevisione italiana S.p.A per il triennio 2007-2009”;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle
Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio
al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International
Telecommunications Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione
del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che
sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3,
nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora
e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
CONSIDERATO che l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni, prevede l’accelerazione della
completa conversione al digitale in aree definite “all digital” e che
a tal fine il Ministero delle comunicazioni, la Regione Autonoma
Sardegna e l’Associazione per la Televisione Digitale Terrestre (DGTVi)
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede l’impegno a
mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile
entro il 1° marzo 2008 la transizione al digitale terrestre in tutto
il territorio della Regione Autonoma Sardegna;
VISTA la
delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del
piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti
interessati ai sensi di legge”;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, nonché i
soggetti abilitati alla diffusione televisiva su frequenze terrestri
che hanno richiesto di essere convocati in audizione, in ordine al
processo di revisione del Piano di cui alla
delibera n.
414/07/CONS;
VISTA la
delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per
la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione
Sardegna in previsione dello swicht-off fissato al 1° marzo 2008”;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 4, della citata
delibera n. 603/07/CONS, ai fini dell’individuazione delle reti
digitali terrestri da realizzare nella Regione Sardegna e della
conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze
da parte del Ministero delle comunicazioni, prevede l’avvio di un
procedimento, nell’ambito del quale è convocato dall’Autorità,
d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, un tavolo tecnico con i
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti;
CONSIDERATO che il tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 4,
della delibera n. 603/07/CONS si è riunito nei giorni 20 dicembre 2007
e 8, 9, 10 e 15 gennaio 2008 ed è pervenuto ad un accordo in merito al
numero e alla configurazione delle reti televisive digitali terrestri
utilizzabili nella Regione Sardegna, nonché alla loro suddivisione tra
emittenti nazionali ed emittenti locali, sulla base dei criteri e
delle risorse frequenziali previste dalla
delibera n. 603/07/CONS;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera
n. 603/07/CONS, i contributi partecipativi acquisiti nell’ambito del
tavolo tecnico sono considerati dall’Autorità, nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla delibera medesima, ai fini della
determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive
digitali terrestri e che l’Autorità può concludere, senza pregiudizio
dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi
dell’art. 11, comma1, della legge n. 241/1990;
CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del procedimento,
definisce le reti digitali terrestri da realizzare nella Regione
Sardegna e il Ministero delle comunicazioni provvede alla conseguente
attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze, in attesa
dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per
individuare le frequenze utilizzabili in via definitiva e la
conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione
definitivo per la Regione Sardegna;
VISTI i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2, comma 6
lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma 5, della legge n. 249/97
e dall’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo 42,
comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità
adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il
territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione
delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in
conformità ai principi del Testo unico, e una riserva in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 42, comma
6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità definisce
il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e
osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a
tutela dell’utenza;
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato
con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20
luglio 2002;
RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisivo sono
destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e
UHF-V;
CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito della predetta
canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda
VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
CONSIDERATO che le frequenze della banda III-VHF attribuite al
T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio
radiofonico in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a
partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella
Regione Sardegna;
RITENUTO che, alla luce delle risultanze della Conferenza di
Ginevra 2006, per garantire l’uso efficiente e pluralistico della
risorsa radioelettrica, è prevista, nel territorio della Regione
Autonoma Sardegna, l’utilizzazione delle frequenze indicate nella
Relazione tecnica allegata al presente provvedimento, secondo le
modalità e le aree di coperture ivi indicate;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla sottoscrizione
degli opportuni accordi internazionali, sia per le frequenze
pianificate dalla Conferenza di Ginevra ad uso esclusivo dell’Italia,
sia per le frequenze per le quali sono state ipotizzate estensioni
dell’utilizzo pianificato a Ginevra, a condizione, per queste ultime,
che non arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le medesime
frequenze sono state anche assegnate;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione delle frequenze di cui
alla Relazione tecnica, sono stati considerati, in accordo con i
parametri di flessibilità, i siti già assentiti dalla Regione Sardegna
ai fini della pianificazione delle reti televisive analogiche, nonché
gli ulteriori siti di Monte Osilo, pianificato come assignment nella
Conferenza di Ginevra 2006 e di Capoterra la cui utilizzazione è
sottoposta al parere della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla
citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un
qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli previsti nel
presente piano, senza escludere comunque la possibilità per gli
operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che
vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle
competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i
parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica
previsti;
RITENUTO necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità
utilizzate per l’individuazione delle frequenze utilizzabili nella
Regione Sardegna, si provveda ad avviare le negoziazioni
internazionali con i Paesi limitrofi interessati;
CONSIDERATO che il definitivo utilizzo delle frequenze è
condizionato all’esito delle relative negoziazioni internazionali e
che l’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed
integrazioni al presente provvedimento;
CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli
operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente
provvedimento venga disposta dal Ministero delle comunicazioni in via
temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e
del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo
n. 177 del 2005, i diritti d’uso delle frequenze devono essere
attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del
servizio a tutela dell’utenza;
VISTI, in particolare, i criteri per la configurazione delle reti
digitali terrestri e per il rilascio dei diritti di uso delle
frequenze di cui all’articolo 2 della
delibera n. 603/07/CONS;
RITENUTO di condividere gli indirizzi di massima per l’assegnazione
delle frequenze espressi dal tavolo tecnico di cui all’articolo 2,
comma 4, della
delibera n. 603/07/CONS, che prevedono:
a) l’assegnazione alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo delle frequenze necessarie all’assolvimento dei
compiti di servizio pubblico, anche nella nuova articolazione
dell’offerta digitale, assicurando tendenziale copertura di servizio
universale, anche tenendo conto delle peculiarità tecniche della rete
a diffusione regionale, nonché delle risorse aggiuntive necessarie ad
attuare l’art. 28 del contratto di servizio 2007-2009, con particolare
riguardo alle finalità di servizio pubblico;
b) l’assegnazione a tutte le emittenti nazionali legittimamente
operanti ai sensi della normativa vigente di almeno una delle 14
frequenze in banda UHF con una copertura di almeno l’80 per cento del
territorio. Assegnazione a tutte le emittenti nazionali pubbliche e
private ed agli operatori di rete televisiva legittimamente operanti
ai sensi della normativa vigente delle frequenze assegnabili alle
emittenti nazionali in banda UHF e in banda VHF ai fini della
salvaguardia del servizio delle reti esistenti in tecnica analogica e
digitale (verso terminali fissi o terminali mobili);
c) la riserva di due risorse frequenziali scelte tra quelle
operanti in banda UHF e in banda VHF con copertura di almeno l’80% del
territorio per l’ingresso nel settore di nuovi operatori di rete;
d) l’assegnazione alle emittenti locali legittimamente operanti ai
sensi della normativa vigente, di estensione regionale, di sette
frequenze in banda UHF con una copertura di almeno l’80 per cento del
territorio, con salvaguardia dell’attuale copertura e migliorando ove
possibile le attuali utilizzazioni;
e) l’assegnazione alle emittenti locali legittimamente operanti ai
sensi della normativa vigente, di estensione sub regionale,
pluriprovinciale o provinciale, di 10 frequenze con copertura del
territorio compresa tra il 50 e il 70 per cento, con salvaguardia
dell’attuale copertura e migliorando ove possibile le attuali
utilizzazioni; eventuali risorse residue rispetto alle assegnazioni di
cui al precedente punto d) potranno essere assegnate alle emittenti di
cui al presente punto, sulla base dei medesimi criteri.
PRESO ATTO dei criteri che, in ragione della specifica situazione
della Regione Sardegna, gli operatori partecipanti al tavolo tecnico
di cui all’articolo 2, comma 4, della
delibera n. 603/07/CONS hanno tra loro condiviso ai fini
dell’individuazione della frequenza spettante a ciascun soggetto
avente titolo all’assegnazione del relativo diritto di uso;
CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all’applicazione
del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dall’articolo
42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si
pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento
approvato con la
delibera n. 148/01/CONS;
CONSIDERATO che è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi
inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga nel più breve tempo
possibile al fine di consentire le iniziative necessarie alla
realizzazione dello swicht-off nella Regione Sardegna, anche secondo
quanto stabilito nel relativo protocollo d’intesa con il Ministero
delle comunicazioni; che, a tal fine, è altresì opportuno che siano
individuati tutti gli strumenti per attivare il necessario
coordinamento delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni
sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente,
promuovendo, ove necessario, le conferenze di servizi al fine del
rispetto dei tempi previsti per lo swicht-off.
CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di adottare le eventuali
modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza
dell’esito delle predette negoziazioni internazionali;
CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso
delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle
negoziazioni internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità
del piano definitivo della Regione Sardegna;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni;
1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle
frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nella Regione
Sardegna al fine di consentire l’attuazione dello switch-off nella
medesima Regione e la conclusione degli accordi internazionali con le
amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di
salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza.
2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale nella Regione Sardegna è
costituito da un elenco delle frequenze utilizzabili nella regione
medesima, nel rispetto delle condizioni tecniche e delle limitazioni
indicate nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera.
3. Il piano consente la realizzazione di reti per la diffusione di
programmi regionali, pluriprovinciali e provinciali.
5. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno
essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al
Ministero delle comunicazioni mediante un’opportuna progettazione di
impianti di potenza irradiata inferiore a 200 W/ERP, purché i medesimi
operatori utilizzino la stessa frequenza assegnata.
7. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei
siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di
interferenza prodotti all’esterno delle aree servite secondo le modalità
indicate nella relazione illustrativa.
9. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare
ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di
Ginevra ’06.
1. Al fine di garantire un uso efficiente, concorrenziale e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura e una
razionale distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito
nazionale e locale, le frequenze individuate nella
Relazione tecnica allegata sono così suddivise:
2. Alcune frequenze tra quelle in banda VHF di cui al precedente
comma 1 con copertura pari od inferiore all’80%, in ragione delle
specifiche caratteristiche di propagazione di questa banda, sono
assegnabili al servizio pubblico per la diffusione regionale.
1. Nell’assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai
soggetti aventi titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti
e non discriminatori, il Ministero delle comunicazioni tiene conto dei
criteri di priorità previsti dall’articolo 2, comma 3, della
delibera n. 603/07/CONS, della suddivisione delle frequenze tra
emittenti nazionali e locali di cui al precedente articolo 2, nonché
degli indirizzi di massima di cui alle premesse del presente
provvedimento.
2. Ai fini del procedimento di assegnazione dei diritti d’uso
temporaneo delle frequenze, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle
rispettive competenze, provvederanno ad acquisire i contributi dei
partecipanti al tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, della
delibera n. 603/07/CONS.
3. L’attribuzione agli operatori aventi titolo dei diritti d’uso
delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal
Ministero delle comunicazioni in via temporanea, attraverso opportune
modalità di conversione dei titoli per la trasmissione analogica in
digitale, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali
necessarie per l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili
nella Regione Sardegna, nonché della conseguente adozione da parte
dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo della Regione
Sardegna.
4. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle
frequenze specifica i tempi di realizzazione delle reti relative alle
frequenze assegnate e l’avvio dell’esercizio nonché gli obblighi di
copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle categorie
di copertura indicate dal presente piano, anche con caratteristiche di
gradualità. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nel
predetto provvedimento entro i termini prefissati, si applica quanto
previsto dall’articolo 23, comma 4, del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla
delibera n.
435/01/CONS.
5. L’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed
integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza dell’esito delle
negoziazioni internazionali.
6. L’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è
disposta in via definitiva solo all’esito delle negoziazioni
internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano
definitivo della Regione Sardegna.
La presente delibera è trasmessa al Ministero delle Comunicazioni,
alla Regione Sardegna ai fini del parere in merito all’utilizzazione dei
siti di Osilo e Capoterra ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web
dell’Autorità.