DELIBERAZIONE 7 maggio 2008
 

Procedure  per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza
dell'Autorita'. (Deliberazione n. 220/08/CONS).
                             L'AUTORITA

  Nella sua riunione di Consiglio del 7 maggio 2008;
  Vista  la  legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art.
2, comma 12, lettera g) che attribuisce alle Autorita' di regolazione
dei  servizi  di  pubblica  utilita'  il  compito  di  controllare lo
svolgimento  dei servizi "... con poteri di ispezione, di accesso, di
acquisizione della documentazione e delle notizie utili...";
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
"Codice  delle  comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del 15 settembre 2003, n. 214
(supplemento ordinario n. 150);
  Vista  la  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-bis, comma 3;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di
finanza, del 15 luglio 2002;
  Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione
centrale  per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera
e  dell'immigrazione  del  Dipartimento della pubblica sicurezza, del
10 febbraio 2003;
  Visto  l'accordo relativo al coordinamento dell'attivita' ispettiva
in  materia  di  prevenzione  ed  accertamento delle violazioni della
legge  sul  diritto  d'autore  tra  l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  e  la  Societa'  italiana  degli autori ed editori del
10 maggio 2007;
  Vista la delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003, con la quale
sono state individuate le modalita' di esercizio del potere ispettivo
dell'Autorita' previsto dalle norme di settore;
  Vista  la  delibera  n.  63/06/CONS,  inerente  alle  "Procedure di
svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorita'";
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del   21 dicembre   2005   recante   "Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento  di  organizzazione  e  di funzionamento dell'Autorita'",
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
14 gennaio  2006,  n.  11  ed,  in  particolare,  l'art. 19 "Servizio
ispettivo e registro" e l'art. 31 "Definizione delle procedure";
  Vista la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006 di integrazione
della  delibera  n. 506/05/CONS recante "Modifiche ed integrazioni al
regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento"  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n.
25;
  Vista  la  delibera  n.  25/07/CONS  del  17 gennaio  2007  recante
"Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli  uffici  di  secondo  livello  e  modifiche  ed integrazioni al
regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita'"
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
22 febbraio 2007, n. 44;
  Considerato  che  la  legge  n.  418/1995,  all'art.  12, comma 12,
lettera g),  attribuisce alle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica  utilita'  il  compito  di  controllare  lo  svolgimento dei
servizi  "con  poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione  e  delle  notizie  utili",  cosi'  prescindendo dalla
qualificazione  soggettiva dei destinatari dell'attivita' ispettiva e
senza alcuna restrizione con riguardo al luogo fisico dell'ubicazione
della documentazione da acquisire;
  Considerato  che  nell'attuale situazione di mercato sempre piu' di
frequente   gli   operatori   di  comunicazione  trovano  conveniente
esternalizzare  lo  svolgimento di alcune attivita' o la fornitura di
determinati  servizi  attraverso il ricorso in outsourcing a soggetti
terzi estranei al settore;
  Considerato  che  una tale tendenza, per quanto condivisibile sotto
il profilo dell'efficienza aziendale, non puo' tradursi, de facto, in
pratiche  elusive del rispetto degli obblighi di regolamentazione cui
i  soggetti  notificati sono sottoposti, essendo questi ultimi tenuti
all'osservanza dei vincoli ad essi imposti ai sensi degli articoli 43
e  seguenti  del  decreto  legislativo  n.  259/2003  sia che operino
direttamente,   sia  che  si  avvalgano,  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  regolate,  della collaborazione di terzi; ne' tale pratica
pur  diffusa  puo'  ostacolare  l'esercizio  dell'attivita' ispettiva
dell'Autorita' minandone l'efficacia;
  Considerato,   invero,   che   l'ipotesi  di  esternalizzazione  di
attivita'  o  servizi,  se  da  un  lato  non legittima l'Autorita' a
sanzionare  il  terzo estraneo al settore in virtu' del solo rapporto
contrattuale  che  lega  quest'ultimo all'operatore di comunicazione,
dall'altro,   pero',   non  esonera  ne'  limita  la  responsabilita'
dell'operatore,   che   resta  comunque  soggetto  alle  disposizioni
regolamentari  in  materia,  in  via di principio, anche con riguardo
all'attivita' posta in essere dal soggetto incaricato;
  Ritenuto  di  dover  aggiornare  le  modalita' di svolgimento delle
attivita' ispettive tenuto conto dell'evolversi dell'attivita', delle
intervenute modifiche in materia di organizzazione e di funzionamento
dell'Autorita' nonche' della necessita' di procedere allo svolgimento
delle  attivita'  ispettive  anche  presso  le  sedi di soggetti che,
ancorche'  diversi  dagli  operatori del settore delle comunicazioni,
possano ugualmente essere ritenuti in possesso di documenti aziendali
utili all'efficace svolgimento delle attivita' istruttorie;
  Ritenuto altresi' di dover estendere la possibilita' di partecipare
all'attivita'  ispettiva  anche a funzionari di strutture diverse dal
Servizio  Ispettivo  e  Registro,  ed  in  particolare a quelli della
Direzione interessata;
  Udita  la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
          Modalita' di conduzione dell'attivita' ispettiva

  1. Ai    fini   dello   svolgimento   delle   funzioni   attribuite
all'Autorita'  in virtu' delle leggi vigenti, il Servizio Ispettivo e
Registro  dell'Autorita'  puo'  procedere ad ispezioni presso le sedi
dei  soggetti  ritenuti  in  possesso  di  documenti  aziendali utili
all'efficace  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria,  se  del caso
avvalendosi  del  supporto  delle  strutture  organizzative  di primo
livello competenti.
  2. Nell'ipotesi  in cui gli operatori di comunicazione si avvalgano
di  terzi per lo svolgimento di attivita' connesse ai propri servizi,
il Servizio Ispettivo e Registro puo' altresi' procedere ad ispezioni
presso le sedi di costoro, laddove vi sia ragione di ritenere che ivi
possano  essere  acquisiti  elementi  utili  all'efficace svolgimento
dell'attivita' istituzionale dell'Amministrazione.
  3. Il   Consiglio   puo'   approvare   un  programma  di  ispezioni
sistematiche al fine di verificare l'applicazione di specifiche norme
o l'attuazione di delibere dell'Autorita'.
  4. Le  ispezioni  di cui al punto 1 sono disposte dal direttore del
Servizio   Ispettivo   e   Registro,  di  regola,  su  richiesta  del
responsabile   della   struttura   di   primo   livello   interessata
all'acquisizione   della   documentazione   aziendale  utile  per  il
prosieguo  dell'attivita'  istruttoria  o  per  impulso  degli organi
collegiali.
  5. In relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2,
il  direttore  del  Servizio  Ispettivo  e  Registro,  ovvero  un suo
delegato,  d'intesa con il direttore della struttura di primo livello
che  ha  richiesto  l'intervento  ispettivo, provvede ad attribuire i
singoli incarichi ispettivi.
  6. All'attivita'  ispettiva possono prendere parte anche uno o piu'
funzionari   di   strutture   diverse  dal  Servizio  Ispettivo,  con
particolare  riguardo  a  quelli della Direzione competente, indicati
dal loro responsabile.
  7. L'attivita' dei funzionari incaricati di funzioni ispettive puo'
essere  coordinata  da  un  incaricato  dal  direttore  del  Servizio
Ispettivo e Registro.
  8. I funzionari incaricati di procedere alle ispezioni esercitano i
loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto
dell'accertamento  e,  nel  caso si proceda presso terzi soggetti non
appartenenti  al settore, le ragioni della necessita' di una siffatta
iniziativa.  Il  mandato  deve  altresi'  indicare le sanzioni per il
rifiuto,  l'omissione o anche il semplice ritardo, senza giustificato
motivo,  di  fornire  informazioni ed esibire documenti richiesti nel
corso   dell'ispezione,   nonche'  nel  caso  in  cui  siano  fornite
informazioni   ed  esibiti  documenti  non  veritieri.  Il  personale
ispettivo  consegna  altresi'  la  "carta  dei  diritti",  acclusa in
allegato  alla presente delibera, recante l'indicazione dei diritti e
delle garanzie di cui si puo' avvalere il soggetto ispezionato.
  9. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto, di
omissione o anche di semplice ritardo, l'opposizione:
    a) di   vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
    b) di  esigenze  di  autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
    c) di  esigenze  di  tutela  del segreto aziendale o industriale,
salvo  i  casi  in  cui  l'Autorita'  riconosca  particolari esigenze
preventivamente segnalate al riguardo.
  10. Il rifiuto, l'omissione o anche il semplice ritardo nel fornire
le  informazioni  ed  i  documenti  richiesti  e' sanzionato ai sensi
dell'art.  1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero con
l'art.  98,  comma 9,  del  decreto legislativo n. 259/1993 citato in
premessa cosi' come modificato dall'art. 2, comma 136, lettera d) del
decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262 convertito con modificazioni
dalla  legge  24 novembre  2006, n. 286, e successivamente modificato
dall'art. 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
  11. Per   documento   si  intende  ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto  di  atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita'   e  rappresentativita'  dell'autore  del  documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
  12. I  funzionari  incaricati  di  cui  al  comma 6  dispongono dei
seguenti poteri:
    a) accedere  a  tutti  i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto  nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi  di  residenza o di domicilio estranei all'attivita' aziendale
oggetto dell'indagine;
    b) controllare i documenti di cui al comma 9;
    c) prendere   copia   dei   documenti   di  cui  alla  precedente
lettera b);
    d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
  13. Nel  corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi
assistere  da  consulenti  di  propria  fiducia,  senza  tuttavia che
l'esercizio  di  tale  facolta'  comporti  la  sospensione o anche il
semplice ritardo dell'ispezione.
  14. Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione, con
particolare  riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e'  redatto processo verbale. Tale verbale dovra' essere trasmesso, a
cura   di  uno  dei  funzionari  incaricati,  nelle  quarantotto  ore
successive  alla  chiusura delle operazioni d'ispezione, al direttore
del  Servizio  Ispettivo  il  quale  provvedera' ad inviarne copia al
direttore della struttura competente e, per conoscenza, al segretario
generale.  Ove  la complessita' delle attivita' compiute richieda una
relazione   piu'   dettagliata,   il   funzionario   incaricato  puo'
trasmetterla  successivamente  e  comunque  non oltre sessanta giorni
dalla chiusura delle operazioni.
  15. Nello   svolgimento   dell'attivita'   d'istituto  il  Servizio
Ispettivo    e   Registro   dell'Autorita'   puo'   avvalersi   della
collaborazione   dei  militari  della  Guardia  di  finanza  e  degli
appartenenti  alla  Polizia  postale  e  delle  comunicazioni,  anche
secondo  convenzioni all'uopo previste. Tali soggetti agiscono con le
facolta' e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.
  16. Nello   svolgimento   dell'attivita'   d'istituto  il  Servizio
Ispettivo   e   Registro  dell'Autorita'  puo',  altresi',  agire  in
cooperazione  con  gli ispettori della Societa' italiana degli autori
ed  editori  secondo  convenzioni  all'uopo  previste, nonche' con le
rispettive  facolta'  e  poteri  previsti  dalle  leggi e regolamenti
vigenti.

        
      
                               Art. 2.
                          Entrata in vigore

  1. E'  approvata,  nel  testo  allegato  alla presente delibera, la
"Carta  dei  diritti",  recante  l'indicazione  dei  diritti  e delle
garanzie  di  cui  si  puo' avvalere il soggetto che e' sottoposto ad
ispezione.
  2. La  presente delibera, che sostituisce la precedente delibera n.
63/06/CONS,   entra   in   vigore   il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel
Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
  3. La  presente  delibera  e'  altresi'  pubblicata  nel  sito  web
dell'Autorita' stessa.
    Roma, 7 maggio 2008

                                              Il presidente: Calabro'
Il commissario relatore: Sortino

        
      
                                                             Allegato

                          CARTA DEI DIRITTI

    1. Il  personale  incaricato dell'ispezione, prima di procedere a
qualunque  operazione,  e'  tenuto  a  qualificarsi, rendendo nota la
propria   identita'   mediante   l'esibizione   di  un  documento  di
identita/tessera   di   riconoscimento  e  dell'ordine  di  ispezione
sottoscritto dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.
    2. Il  personale  ispettivo e' tenuto a dichiarare immediatamente
qualsivoglia  situazione  che  risulti incompatibile (es. rapporti di
parentela  o  di  affinita'  con  il  soggetto  ispezionato)  con  lo
svolgimento dell'attivita' ispettiva.
    3. Il  personale  ispettivo  deve  informare  l'ispezionato delle
ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.
    4. L'ispezione  comporta  la  permanenza  del personale ispettivo
presso  la  sede  del  soggetto ispezionato per il tempo strettamente
necessario  al compimento dell'attivita' ispettiva e, comunque, anche
nei  casi  di  particolare  complessita' dell'indagine, le operazioni
ispettive  non  dovranno  essere  protratte  oltre  il  tempo tecnico
strettamente necessario.
    5. Il  personale  ispettivo  e'  tenuto al segreto in relazione a
tutti  i  dati  ed  a  tutte  le  notizie  di  cui viene a conoscenza
nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal
regolamento.
    6. L'ispezionato   deve   consentire   l'accesso   al   personale
incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la
documentazione  richiesta e facilitando anche le ricerche documentali
nell'ambito  dei  propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la
semplice  dichiarazione  di  non  possedere)  di  libri contabili, di
registri,  di scritture o del documento richiesto comporta la mancata
utilizzabilita' a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni
di  ispezione  il  soggetto  ispezionato  puo'  farsi assistere da un
professionista  di  sua fiducia. L'assenza di tale professionista non
e'  ostativa  alla prosecuzione dell'attivita' ispettiva ne' alla sua
validita'.
    7. Il  personale  ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni
eseguite, nonche' le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute
con  eventuali  osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione
personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale
contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarita' rilevate e
le   motivazioni  in  ordine  alle  conclusioni  cui  l'ispettore  e'
pervenuto  nonche'  le deduzioni della parte. In particolare, al fine
di  garantire  una  cognizione  precisa  e  circostanziata dei fatti,
nonche'  per assicurare la piu' efficace difesa possibile al soggetto
ispezionato,  il  processo  verbale deve essere completo dei seguenti
dati:
      tempo e luogo dell'ispezione;
      generalita' e qualifica del verbalizzante;
      generalita' e residenza del soggetto ispezionato;
      descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
      norme violate ed elementi di prova acquisiti;
      eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;
      sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.
    8. Del  verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al
soggetto  ispezionato  che,  inoltre,  ha  diritto  ad  averne copia.
Dell'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o
a  sottoscrivere  le  dichiarazioni  rese dovra' essere dato atto nel
relativo  processo  verbale. Il personale incaricato puo' chiedere al
soggetto  da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di
eventuali precedenti ispezioni.
    9. L'ispezionato,  ove  ritenga che il personale incaricato abbia
svolto  l'ispezione  con  modalita'  non  conformi  alla  legge, puo'
rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarita'
al direttore dell'ufficio che ha autorizzato l'ispezione. 
       

Fonte: Gazzetta Ufficiale on line del 03/06/2008 n. 128 http://www.gazzettaufficiale.it/

Inizio Pagina | Home Page
CO.N.N.A. Coordinamento Nazionale Nuove Antenne