NELLA sua riunione di Consiglio del 23 aprile
2008;
VISTA la
legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo
1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità
l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle
comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa
approvazione;
VISTO il
decreto legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi";
VISTA la
legge 3 maggio
2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di
assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico
della radiotelevisione" e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il
decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico della
radiotelevisione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento
Ordinario n. 150;
VISTO, l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n.
51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale prevede che “le
trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali
su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in
tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate
aree all digital in cui accelerare la completa
conversione”;
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16
giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento
ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio
dell’Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto
previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;
VISTA la
delibera n.
435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata
nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6
dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la
delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;
VISTA la
delibera n.
399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale
integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio
2004, n. 22;
VISTA la
delibera n.
136/05/CONS recante "Interventi a tutela del pluralismo ai
sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112" Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 marzo 2005,
supplemento ordinario n. 35;
VISTA la
delibera n.
163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo- Approvazione di un
programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale
delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella
prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata
sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;
VISTA la
delibera n.
266/06/CONS, recante “Modifiche al regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera
n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni
digitali terrestri verso terminali mobili”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio
2006;
VISTO il decreto del Ministero delle
Comunicazioni del 6 aprile 2007 recante “Approvazione del
Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A per il
triennio 2007-2009”;
VISTI gli atti finali della Conferenza
Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a
Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International
Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la
pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia
televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in
parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz
(per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la
sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la
delibera n.
414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano
nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti
interessati ai sensi di legge”;
VISTA la
delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri
per la completa digitalizzazione delle reti televisive della
Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1°
marzo 2008”;
VISTA la
delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008, recante “Piano di
assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in
previsione dello switch-off”;
VISTA la nota prot. n. 29564 del 4 aprile 2008
del Ministero delle comunicazioni con la quale nel trasmettere i
tre protocolli d’intesa sottoscritti con l’Associazione DGTVi e,
rispettivamente, dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, firmato il
22 giugno 2006, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia Autonoma
di Trento, firmati entrambi il 1° dicembre 2007, chiede nel
contempo la istituzione di appositi tavoli tecnici in analogia a
quanto previsto dalla delibera n. 603/07/CONS;
VISTA la nota prot. n. 5094/SAO100 del 27 marzo
2008 della Regione Piemonte con la quale, tra l’altro, si richiede
l’istituzione di un tavolo tecnico in previsione del primo
switch-over per le provincie di Torino e Cuneo, previsto per il 17
novembre 2008 con switch-off fissato per il 17 marzo 2009, con la
completa digitalizzazione delle reti nella Regione fissata per il
17 marzo 2011;
VISTA la nota prot. n. 1628/08-U226/GP/PR/rp
del 2 aprile 2008 della Provincia Autonoma di Trento con la quale,
tra l’altro, si richiede l’istituzione di un tavolo tecnico in
previsione del primo spegnimento (switch-over) di canali analogici
previsto per il 15 febbraio 2009, ai fini della completa
digitalizzazione delle reti fissata per il 1° ottobre 2009;
VISTA la nota prot. n. 2784/DSI del 9 aprile
2008 della Regione Autonoma Valle d’Aosta con la quale, tra
l’altro, si richiede l’istituzione di un tavolo tecnico ai fini
della completa digitalizzazione delle reti fissata per il 1°
ottobre 2008;
VISTI i criteri di pianificazione dettati dagli
articoli 2, comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma
5, della legge n. 249/97 e dall’articolo 42 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del
citato articolo 42, comma 5, del
decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l’Autorità adotta e
aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto
il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della
risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale
distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito
nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico, e
una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo
articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177 l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale,
valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità
e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;
CONSIDERATO che l’Autorità, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2, della
legge 31 luglio
1997, n. 249, elabora ed approva i piani nazionali di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e
televisiva anche avvalendosi degli organi del Ministero delle
comunicazioni;
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8
luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, che destina al
servizio di radiodiffusione televisivo le bande VHF-III, UHF-IV e
UHF-V;
CONSIDERATO che il numero delle frequenze
attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze è
pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
CONSIDERATO che le frequenze della banda
III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono
riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e pertanto,
a partire dalla data di switch-off, non possono più essere
utilizzate per il servizio televisivo;
RITENUTO urgente adottare, nelle more del
completamento del processo di revisione del Piano di assegnazione
delle frequenze in tecnica digitale, i criteri tecnici ed
amministrativi necessari a consentire la completa digitalizzazione
delle reti televisive della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della
Provincia Autonoma di Trento e della Regione Piemonte entro la
data prevista dai rispettivi protocolli d’intesa sottoscritti con
il Ministero delle comunicazioni e l’Associazione DGTVi, in
accordo con il complessivo quadro normativo e regolamentare sopra
richiamato e tenendo, altresì, conto degli esiti della Conferenza
Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra 2006;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere
alla sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, nonché
alle relative attività di coordinamento internazionale, sia per le
risorse di frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra per
l’uso in Italia, sia per le risorse di frequenze per le quali
possono essere ipotizzate estensioni dell’utilizzo pianificato
nella medesima Conferenza, a condizione, per queste ultime, che
non arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le medesime
frequenze sono state anche assegnate;
RITENUTO opportuno garantire lo sviluppo di un
sistema televisivo digitale terrestre pluralista che tenga conto
dei seguenti elementi in ordine di priorità:
a) consentire la continuità della
trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche
in tecnica digitale, a salvaguardia dell’attuale servizio
televisivo a tutela dell’utenza;
b) assegnare all’operatore di rete della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse
di frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura
del servizio pubblico televisivo di cui all’art. 45 del Testo
unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il
triennio 2007-2009;
c) assicurare agli operatori di rete
nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa
vigente, una copertura il più possibile uniforme e, comunque non
inferiore, per ciascuna rete, all’80 per cento del territorio,
nonché assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente
operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle
frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacità
trasmissiva disponibile nelle aree territoriali delle Regioni e
Provincie Autonome che al momento hanno sottoscritto protocolli
d’intesa con il Ministero delle comunicazioni e l’Associazione
DGTVi, ferma restando la salvaguardia degli investimenti
effettuati dagli operatori;
d) garantire la disponibilità di risorse
frequenziali per l’ingresso nel settore televisivo di nuovi
operatori di rete;
e) salvaguardare la disponibilità della
capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in
virtù di norme di legge o regolamentari vigenti;
f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H
eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la
possibilità di estensioni della copertura del servizio tramite
impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W ERP, in prima
applicazione non ricompresi nella pianificazione;
g) riservare un congruo numero di frequenze
per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove
tecnologie digitali in campo radiotelevisivo.
RITENUTO opportuno, ai fini della
determinazione della configurazione delle reti digitali terrestri
da realizzare nelle aree all digital allo stato
identificate (Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia Autonoma
di Trento e Regione Piemonte) sulla base delle frequenze
individuate come utilizzabili e della conseguente assegnazione dei
diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero
delle comunicazioni, avviare i procedimenti di pianificazione, per
ciascuna delle predette aree all digital, che prevedano la
convocazione di tavoli tecnici con la partecipazione dei soggetti
nei confronti dei quali ciascun provvedimento di pianificazione è
destinato a produrre effetti;
RITENUTO, in considerazioni delle date previste
per lo switch-off in ciascuna delle predetta aree all
digital, come definite nei rispettivi protocolli d’intesa, di
avviare i procedimenti con il calendario di seguito indicato:
a) Regione Autonoma Valle d’Aosta : entro il
15 giugno 2008;
b) Provincia Autonoma di Trento : entro il 30
settembre 2008;
c) Regione Piemonte : entro il 30 settembre
2008.
CONSIDERATO che, nell’ambito di ciascuno dei
procedimenti, l’Autorità, d’intesa con il Ministero delle
comunicazioni, convoca un tavolo tecnico con i soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti;
RITENUTO opportuno fissare il termine di
conclusione di ciascuno di tali procedimenti in 30 giorni dalla
data della prima convocazione del relativo tavolo tecnico;
CONSIDERATO che l’Autorità può concludere,
senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti
ai suddetti tavoli tecnici ai sensi dell’art. 11, comma1, della
legge n. 241/1990;
CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del
procedimento relativo a ciascun tavolo tecnico istituito,
definisce le reti digitali terrestri da realizzare sulla base
delle frequenze allo stato disponibili nella pertinente area
all digital ed il Ministero delle comunicazioni provvede alla
conseguente attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle
frequenze, in attesa dell’esito delle negoziazioni e delle
attività di coordinamento internazionali necessarie per
individuare le frequenze utilizzabili in via definitiva e la
conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di
assegnazione definitivo per la predette Aree territoriali;
CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori
dei diritti d’uso delle frequenze in ciascuna area territoriale è
disposta in via definitiva solo all’esito delle negoziazioni e
delle attività di coordinamento internazionali e dopo l’adozione
da parte dell’Autorità del piano definitivo per la stessa area e
che, in caso di controversie, la stessa Autorità si pronuncia
secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato
con la
delibera n. 148/01/CONS;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo
Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo
29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
1. Ai fini della individuazione delle reti
digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital allo
stato identificate, ossia Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia
Autonoma di Trento e Regione Piemonte e della conseguente
assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte
del Ministero delle comunicazioni, sono avviati i procedimenti di
pianificazione per ciascuna delle predette aree all digital
con il seguente calendario:
2. Nell’ambito di ciascuno dei procedimenti di
cui al precedente comma 1 è convocato dall’Autorità, d’intesa con il
Ministero delle comunicazioni, un tavolo tecnico con i soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti.
3. I contributi partecipativi acquisiti
nell’ambito dei tavoli tecnici di cui al precedente comma 4 sono
considerati dall’Autorità, nel rispetto dei criteri di cui al
successivo articolo 2, ai fini della determinazione del numero e
della configurazione delle reti televisive digitali terrestri da
attivare nelle aree all digital di cui al precedente comma 1.
L’Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed
in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i
partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell’art. 11, comma 1, della
legge n. 241/1990.
4. L’Autorità determina il numero e la
configurazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto
dei criteri di cui al successivo articolo 2, tenendo conto le
esigenze di copertura, lo sviluppo del servizio pubblico
radiotelevisivo, il ruolo delle emittenti locali, anche con
riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, la
salvaguardia della continuità delle trasmissioni attualmente
irradiate, gli investimenti effettuati, il possibile ingresso nel
settore di nuovi operatori di rete, garantendo lo sviluppo della
televisione in mobilità e delle nuove tecnologie.
5. I tavoli tecnici saranno convocati dagli
Uffici dell’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni,
anche mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web,
sulla base il calendario di avvio dei relativi procedimenti.
6. Il termine di conclusione dei procedimenti di
cui al comma 1 è fissato in 30 giorni dalla data della prima
convocazione del relativo tavolo tecnico.
1. La configurazione delle reti televisive
digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital di
cui al comma 1 dell’art. 1, deve garantire un uso efficiente,
concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una
uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale.
2. Nella individuazione delle reti di cui al
comma 1 e per la conseguente assegnazione dei diritti di uso
temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle
comunicazioni si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati, per realizzare gli obiettivi di
concorrenza e pluralismo stabiliti dalla legge. L’Autorità, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, si avvale anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni per le attività di cui al presente
articolo.
3. L’Autorità, per l’individuazione delle reti
televisive digitali terrestri nelle aree all digital, tiene
conto in particolare dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
4. L’attribuzione agli operatori dei diritti
d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è
disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in
attesa dell’esito delle negoziazioni e delle attività di
coordinamento internazionali necessarie per l’individuazione delle
risorse frequenziali disponibili nelle aree all digital,
nonché della conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano
di assegnazione definitivo delle aree all digital.
5. L’assegnazione agli operatori dei diritti
d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito
delle negoziazioni e delle attività di coordinamento internazionali
e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo delle
aree all digital .
6. In caso di controversie in merito
all’applicazione dei provvedimenti di pianificazione relativi alle
aree all digital, l’Autorità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dall’articolo
42, comma 14, del Testo unico della radiotelevisione , si pronuncia
secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con
la delibera n.
148/01/CONS.
La presente delibera è trasmessa al Ministero
delle Comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel
sito web dell’Autorità.