NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
6 giugno 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in
particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante " Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla
direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30
giugno 1997;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante " Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato " e successive
modificazioni;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio
1989;
VISTO il protocollo di emendamento della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1°
ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della
Convenzione stessa il 1° marzo 2002 , le cui disposizioni, così
modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "
Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva "
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
483;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in
materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte
al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante
"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
"Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività
radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante " Differimento
di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive";
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante " Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000";
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di
principio in materia di assetto radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione";
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante
“Testo unico della radiotelevisione”;
VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, con la
quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite, successivamente modificato e
integrato con delibere nn. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, 34/05/CSP
dell’8 marzo 2005, 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e 132/06/CSP del
12 luglio 2006;
VISTA la delibera n. 162/07/CSP dell’8 novembre 2007 con la
quale sono state approvate le modifiche al regolamento in materia
di pubblicità radiotelevisiva e televendite al fine di conformare
il citato regolamento alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE
così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a
Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli
Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002,
relativamente alle disposizioni concernenti gli annunci di
autopromozione e di servizio pubblico e le finestre di
televendita, disponendo, in particolare, per queste ultime, che “Fermi
i limiti di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata
alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di
contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente
dedicati alla televendita deve avere una durata minima
ininterrotta di quindici minuti”;
VISTA la delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008, con la
quale la disciplina introdotta con la delibera n. 162/07/CSP è
stata integrata con la precisazione che «gli “spot di
televendita” sono ammessi nel rispetto dei limiti di affollamento
orario previsti dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177»;
VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, sezione Terza Ter, in data 31 gennaio 2008, n. 681/2008 con
la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione,
proposta dalla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A.,
degli effetti della citata delibera n. 162/07/CSP nella parte in
cui individua la sua entrata in vigore nel sessantesimo giorno
dalla sua pubblicazione, ossia nel 9 febbraio 2008, tenuto conto:
a) della circostanza che alla data della Camera di Consiglio nel
corso della quale è stata deliberata la stessa ordinanza era in
corso l’adozione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di ulteriori modifiche della delibera impugnata,
potenzialmente incidenti sugli adempimenti intesi a dare
esecuzione alle prescrizioni in essa contenute; b) della
complessità di detti adempimenti e degli impegni contrattuali già
assunti dalla ricorrente;
VISTA la lettera dell’Avvocatura generale dello Stato del 6
febbraio 2008 di trasmissione della citata ordinanza n. 681/2008
del TAR Lazio, con la quale la predetta Avvocatura rappresenta
l’opportunità che l’Autorità, ottemperando all’invito rivolto dal
TAR, di individuare un termine congruo di entrata in vigore della
delibera n. 162/07/CSP, rispetti lo stesso criterio di decorrenza
anche con riguardo alle ulteriori modifiche regolamentari adottate
nella riunione del 31 gennaio 2008;
RITENUTO , in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, di indicare un nuovo
termine per l’entrata in vigore delle modifiche introdotte al
Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite
dalla delibera n. 162/07/CSP e di prevedere identico termine anche
per l’entrata in vigore della delibera n. 12/08/CSP, che integra
la disciplina introdotta con la citata delibera n. 162/07/CSP ;
CONSIDERATO che gli esiti degli approfondimenti istruttori
esperiti mediante interlocuzione della società ricorrente e di
tutti gli altri operatori interessati dalla disciplina recata
dalle citate delibere nn. 162/07/CSP e 12/08/CSP hanno mostrato
che gli impegni contrattuali assunti dagli operatori nella materia
de qua risultano svolgere effetti fino alla parte finale
dell’anno in corso, rendendosi pertanto complesso e potenzialmente
pregiudizievole per i medesimi operatori, con riguardo a tali
impegni, un adeguamento alla nuova disciplina prima di tale
periodo;
RITENUTO, per l’effetto, ragionevole, avuto riguardo agli
interessi incisi dalle modifiche alla disciplina regolamentare in
materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, stabilire nel
30 novembre 2008 la data di entrata in vigore delle modifiche
introdotte al Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP con
le delibere nn. 162/07/CSP e 12/08/CSP;
UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi
Magri , relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
1. Le modifiche introdotte al Regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite con la
delibera n. 162/07/CSP dell’8 novembre 2007 e con la
delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008 entrano in vigore il
30 novembre 2008.