DELIBERAZIONE 12 marzo 2008

Modificazione della delibera n. 54/08/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS». (Deliberazione n. 130/08/CONS).
(GU n. 96 del 23-4-2008)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto  il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,
convertito  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;
  Vista  la  comunicazione  sulle procedure di applicazione dell'art.
14-ter   della  legge  n.  287/1990  del  12 ottobre  2006,  adottata
dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato e pubblicata
nel Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;
  Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato
con  la  delibera  n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del  31 marzo  2006,  n.  76,  e le modifiche ed
integrazioni  allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del
19 aprile  2007,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  120 del
25 maggio 2007;
  Vista la delibera 645/06/CONS: «Regolamento di attuazione dell'art.
14-bis  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223, convertito dalla
legge  4 agosto  2006, n. 248» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 7 dicembre 2006;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  8,  comma 1,  della  delibera  n.
645/06/CONS,  che  affida  ad  un  separato  e apposito provvedimento
l'adeguamento  del  regolamento in materia di procedure sanzionatorie
alle disposizioni della stessa delibera;
  Vista   la   delibera  n.  54/08/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  30 del 5 febbraio 2008, a sua volta recante «Modifiche
ed  integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie
in  attuazione  dell'art.  14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento
in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;
  Ritenuta  l'opportunita'  di definire gli effetti dell'approvazione
degli impegni di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223,  convertito  dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, presentati
nell'ambito  di  procedimenti  sanzionatori,  in  termini di maggiore
aderenza  al  principio  comunitario  di cui e' espressione il citato
art.  14-bis (regolamento CE n. 1/2003, art. 9), nonche' al principio
di  settore  di  cui  all'art.  10  della direttiva n. 2002/20/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  7 marzo  2002 (direttiva
autorizzazioni);
  Ritenuto necessario disciplinare la materia nel modo piu' idoneo ad
assicurare  l'effettiva  utilita'  degli impegni in relazione ai fini
indicati   dalla   legge,   contestualmente  definendo  con  maggiore
puntualita'   le   caratteristiche  che  gli  stessi  impegni  devono
possedere;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  precisare  che, stante il tenore del
citato art. 14-bis, l'ammissibilita' degli impegni deve essere in via
di principio esclusa allorche' il procedimento sanzionatorio riguardi
illeciti  la  cui  lesivita'  non  investe  interessi  attinenti alla
promozione della concorrenza nel settore;
  Considerato   che   l'approvazione  degli  impegni  non  pregiudica
comunque  la  possibilita'  per  l'utenza  di  presentare  reclami  o
promuovere tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 3-bis, comma
1 della delibera n. 136/06/CONS;
  Udita  la  relazione  del  commissario Nicola D'Angelo, relatore ai
sensi  dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  12-bis inserito nel regolamento in materia di procedure
sanzionatorie   dalla   delibera  n.  54/08/CONS  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art.  12-bis  (Proposta di impegni). - 1. L'operatore al quale sia
stata  contestata  una  violazione  in materia di fornitura di reti e
servizi  di  comunicazione  elettronica puo' presentare senza indugio
una proposta preliminare di impegni, previa cessazione della condotta
contestata,  finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza
nel  settore  rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito
attraverso idonee e stabili misure.
  2.   A   seguito  della  presentazione  preliminare  degli  impegni
l'operatore  interessato  puo'  essere  sentito  dal responsabile del
procedimento  al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari
alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.
  3.  Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione
il  soggetto  interessato  presenta,  in conformita' all'art. 3 della
delibera  n.  645/06/CONS,  la versione definitiva degli impegni, che
viene   trasmessa   all'organo  collegiale  competente  corredata  da
un'istruttoria preliminare della direzione competente.
  4.  L'organo  collegiale  dichiara  senza  indugio inammissibile la
proposta  di  impegni che per la sua genericita' si manifesti carente
di  serieta'  o  che  appaia  presentata  per finalita' dilatorie. La
stessa  decisione  e'  altresi'  adottata  in tutti i casi in cui gli
impegni  assunti  appaiano  manifestamente  inidonei  a migliorare le
condizioni  della  concorrenza  nel settore rimuovendo le conseguenze
anticompetitive  dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Le
decisioni  di  cui al presente comma vengono comunicate all'operatore
proponente gli impegni.
  5.  La  presentazione  della proposta di impegni di cui al comma 3,
ove  non  sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilita' di cui al
comma 4,  comporta  la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al
comma 2  dell'art.  6.  La  sospensione opera dalla data di ricezione
della   proposta   fino  alla  data  di  conclusione,  immediatamente
comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte
della   direzione   competente.   La   sospensione   cessa   comunque
inderogabilmente   allo   scadere   del   novantesimo  giorno,  senza
necessita' di comunicazione alle parti.
  6.  La  proposta  di impegni viene resa pubblica attraverso il sito
internet  dell'Autorita',  e i soggetti interessati hanno facolta' di
presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso un
cui  si  renda  necessario  la  direzione competente puo' chiedere ai
soggetti  interessati  ulteriori  informazioni ed elementi utili alla
valutazione  degli  impegni.  Entro  i  trenta giorni successivi alla
conclusione   della   consultazione   l'operatore   interessato  puo'
presentare  la  propria  posizione  in  relazione  alle  osservazioni
presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.».
  2.  L'art.  12-ter inserito nel regolamento in materia di procedure
sanzionatorie   dalla   delibera  n.  54/08/CONS  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art.   12-ter   (Decisione).  -  1.  L'organo  collegiale  valuta,
considerate  le  circostanze competitive del settore di cui trattasi,
ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di
impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello
stesso    settore    rimuovendo    le   conseguenze   anticompetitive
dell'illecito  attraverso  idonee e stabili misure. Ove tale giudizio
sia  positivo,  l'organo  collegiale  approva gli impegni e ne ordina
l'esecuzione,    cosi'   rendendoli   obbligatori   per   l'operatore
proponente,  e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio
fino  alla  verifica  dell'effettivo adempimento degli impegni. A tal
fine,  l'operatore  indica  nella  proposta  di impegni il termine di
attuazione   degli   stessi.  Verificata  la  corretta  ed  effettiva
attuazione    degli    impegni,    l'organo    collegiale    delibera
l'archiviazione  del  procedimento sanzionatorio. Tali determinazioni
vengono rese pubbliche attraverso il sito internet dell'Autorita'.
  2.  L'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta,
previa  diffida,  la  revoca  del provvedimento di approvazione degli
impegni  stessi,  la  sanzione  ai  sensi dell'art. 98 del Codice per
l'inottemperanza  all'ordine  di  esecuzione  di cui al comma 1, e la
ripresa    del   procedimento   sanzionatorio   per   la   violazione
precedentemente contestata.
  3. Il comma 2 trova applicazione anche qualora l'approvazione degli
impegni  sia stata determinata da informazioni fornite dall'operatore
successivamente     rivelatesi    gravemente    incomplete,    oppure
colpevolmente inesatte o fuorvianti.».
Art. 2.
  1.  Per i procedimenti sanzionatori in corso il termine di sessanta
giorni   previsto   dall'art.  1,  comma 3,  dell'art.  12-bis,  come
sostituito dalla presente delibera, decorre dalla pubblicazione della
presente   delibera   nella   Gazzetta   Ufficiale.  Per  gli  stessi
procedimenti,  il termine di centocinquanta giorni previsto dall'art.
6,  comma 1,  della  delibera  n.  136/06/CONS  viene automaticamente
prorogato di giorni sessanta.
  2. E' abrogata la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul
suo  sito internet, unitamente al testo del regolamento in materia di
procedure  sanzionatorie  di  cui  alla  delibera  n. 136/06/CONS del
15 marzo 2006 e successive modificazioni, coordinato con le modifiche
introdotte dalla presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.
    Napoli, 12 marzo 2008

                            Il presidente
                              Calabro'

                       Il commissario relatore
                              D'Angelo
 
 
Allegato A
TESTO  DEL  REGOLAMENTO  IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE DI CUI
ALLA   DELIBERA   N.  136/06/CONS  DEL  15 MARZO  2006  E  SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI,  COORDINATO  CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERA
                           N. 130/08/CONS.
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si intende:
      a) per   Autorita',   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni  di  cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante    istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni   e   norme   sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo;
      b) per  organo  collegiale,  l'organo  collegiale cui spetta il
potere  di  adottare  i provvedimenti sanzionatori di cui al presente
regolamento;
      c) per    regolamento   di   organizzazione,   il   regolamento
concernente  l'organizzazione  ed il funzionamento dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni;
      d) per  unita'  organizzativa,  l'unita' organizzativa di primo
livello che, in base al regolamento di organizzazione e funzionamento
e  conformemente al presente regolamento, e' competente ad effettuare
la  vigilanza  e  a svolgere le attivita' preparatorie ed istruttorie
finalizzate   all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  presente
regolamento;
      e) per   responsabile  del  procedimento,  il  responsabile  di
ciascuna  unita'  organizzativa  di primo livello o altro funzionario
all'uopo   designato   a   cui,   conformemente   al  regolamento  di
organizzazione,  e'  assegnata  la  responsabilita' dello svolgimento
delle  attivita'  istruttorie  e  ogni  altro adempimento inerente il
procedimento di cui al presente regolamento;
      f) per  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti,  il
regolamento  approvato dall'Autorita' con delibera n. 217/0l/CONS del
24 maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni;
      g) per  direttore, il responsabile dell'unita' organizzativa di
primo livello;
      h) per  ufficio,  l'unita'  organizzativa di secondo o di terzo
livello;
      i) per  testo  unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante «testo unico della radiotelevisione»;
      l)  per  codice, il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante  «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre
2003;
      m) per direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi, la
direttiva  generale  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi di
telecomunicazioni  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero
2,  della  legge  31  luglio  1997, n. 249, approvata con delibera n.
179/03/CSP  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 193 del 21 agosto 2003(1).
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  i procedimenti diretti
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di
competenza  dell'Autorita', i quali non siano regolati dalla legge in
modo difforme.
                               Art. 3.
                     Attribuzione di competenze
    1.  Le  competenze di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della
legge  14 novembre  1995,  n.  481, all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32
della  legge  n. 249 del 1997, agli articoli 32 e 1998 del Codice, in
materia  di  inottemperanza  ai  provvedimenti  dell'Autorita',  e di
mancato  invio di dati ed informazioni richieste o di trasmissione di
dati  non  veritieri, ed ogni altra competenza rientrante nell'ambito
del  comma precedente,  sono esercitate, rispettivamente, dall'unita'
organizzativa  competente  in  ordine  alla  disposizione  violata  e
dall'unita' organizzativa che ha richiesto i dati o le informazioni.
    2.  La  competenza  di  cui  al  comma 9  dell'art. 2 della legge
14 novembre  1995,  n.  481, e' esercitata dal Servizio comunicazione
politica e risoluzione di conflitti di interesse.
    3.  La  competenza  di  cui  al  comma 31 dell'art. 2 della legge
14 novembre  1995, n. 481, e' esercitata dal Servizio amministrazione
e personale.
    (1) Si  rende  noto  che in argomento e' intervenuto anche l'art.
10-bis,  comma 5,  del  regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento    dell'Autorita',   introdotto   dalla   delibera   n.
437/06/CONS  del 12 luglio 2006, il quale prevede che i provvedimenti
sanzionatori, oltre che nel Bollettino ufficiale, sono ora pubblicati
anche sul sito internet dell'Autorita'; tuttavia, decorsi cinque anni
da  tale  pubblicazione,  essi sono «collocati in un'apposita sezione
del sito internet, resa non disponibile alla diretta visione mediante
motori di ricerca esterni».
    4. La competenza di cui all'art. 48 del testo unico e' esercitata
dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.
    5. In difetto di previsioni specifiche la competenza si radica in
capo all'unita' le cui attribuzioni presentano maggiore affinita' con
la materia oggetto della disposizione che si assume violata.
    6.  In  caso  di conflitto sull'attribuzione della competenza, il
segretario generale, dopo aver sentito i responsabili delle strutture
interessate,   formula   una   proposta   al   Consiglio  che  decide
individuando l'unita' organizzativa tenuta a procedere.
                             Art. 3-bis.
                               Denunce
    1.  I  soggetti  interessati,  gli  utenti  e  le associazioni od
organizzazioni  rappresentative dei loro interessi, ferma restando la
possibilita'  di  presentare, ove legittimati, reclamo agli organismi
di  telecomunicazioni ai sensi dell'art. 8 della direttiva in materia
di qualita' e carte dei servizi, oppure di promuovere il tentativo di
conciliazione  ai  sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio
1997,  n. 249, e dell'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n.  259,  possono denunciare all'Autorita' eventuali violazioni della
normativa  di  settore,  ai  sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m),
della legge 481 del 1995.
    2. Le denunce possono essere presentate esclusivamente a mezzo di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o telefax. Per le denunce
relative  alla  violazione  di  norme in materia di telecomunicazioni
puo'  essere utilizzato l'apposito modello D, approvato dal Consiglio
dell'Autorita' e reso disponibile sul sito ufficiale (www.agcom.it).
    3.   Il  direttore,  su  proposta  dell'ufficio  competente,  con
motivazione   sintetica,   dispone,   anche   utilizzando   procedure
semplificate,  l'archiviazione  immediata  delle  denunce generiche o
manifestamente  infondate. Si considerano generiche le denunce aventi
ad  oggetto  fatti  non  circostanziati o che non contengono elementi
tali  da  consentire  l'individuazione  del  soggetto che si sia reso
responsabile   dei  fatti  oggetto  della  denuncia.  Si  considerano
manifestamente  infondate  le  denunce relative a fatti che risultano
chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.
    4.  I  rapporti  della Polizia postale e delle telecomunicazioni,
della  Guardia  di  finanza  e  degli  Ispettorati  territoriali  del
Ministero  delle comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione
ai sensi del comma 3 sempre che vi siano riportati:
      a) una precisa descrizione del fatto;
      b) l'evidenziazione   della  norma  giuridica  che  si  presume
violata;
      c) l'individuazione   del  giorno  e  dell'ora  della  presunta
infrazione;
      d) dati  anagrafici,  ovvero  ogni  dato  disponibile  ai  fini
dell'identificazione   dei   soggetti   responsabili  della  presunta
infrazione;
      e) i  supporti  probatori  che  costituiscono  la  base  per le
successive valutazioni in merito alla sussistenza.
    5.  Fino  all'adozione  dell'atto  di  contestazione, le denunce,
nonche'  gli  atti e la documentazione relativa alle indagini svolte,
sono sottratti ad ogni forma di accesso.
    6.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano alle
denunce  relative  alla  violazione di norme in materia di parita' di
accesso  ai  mezzi  di  comunicazione  di  massa,  di risoluzione dei
conflitti di interesse e di posizioni dominanti.
    7.  L'Autorita'  puo'  valutare  le  denunce  di  cui al presente
articolo,   nonche'   le   segnalazioni   e   i   reclami,   ai  fini
dell'elaborazione    di    programmi   di   intervento   generale   e
dell'esercizio dei poteri che le sono per legge attribuiti.
                               Art. 4.
                      Attivita' preistruttorie
    1.  L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio d'ufficio, anche
sulla  base  delle  denunce  ricevute  e  non  archiviate  ai  sensi,
rispettivamente, del comma 3 e del comma 4 dell'art. 3-bis.
    2.  Ai fini della verifica delle denunce presentate, la Direzione
competente  puo' chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti
coinvolti   e   disporre   ispezioni  ai  sensi  del  regolamento  di
organizzazione.   Ai  medesimi  fini  la  Direzione  competente  puo'
avvalersi  della  collaborazione  della  Guardia  di  finanza, Nucleo
speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e della Polizia postale
e delle comunicazioni.
    3. Il responsabile di qualsiasi ufficio, ove rilevi una possibile
violazione   soggetta   a   sanzione  di  competenza  dell'Autorita',
trasmette   i   relativi  atti  al  direttore  della  propria  unita'
organizzativa.   Quest'ultimo,  ove  la  violazione  riscontrata  non
rientri   nella   propria   competenza,   provvede  immediatamente  a
trasmettere gli atti all'unita' organizzativa competente informandone
per conoscenza il segretario generale.
    4.  Il  direttore competente ai sensi dell'art. 3 puo' riunire le
denunce  suscettibili  di essere verificate congiuntamente allo scopo
di farne oggetto di trattazione unitaria.
    5.  Il direttore competente ai sensi dell'art. 3, ove non ritenga
di   disporre   l'archiviazione  per  manifesta  insussistenza  della
violazione, nomina un responsabile per i successivi adempimenti.
    6.  Il  responsabile, esaminati gli atti trasmessi ed effettuate,
ove  del  caso,  ulteriori verifiche e qualificate le fattispecie nei
loro   pertinenti   termini   giuridici,   formula  una  proposta  di
archiviazione delle fattispecie segnalate per manifesta insussistenza
della   violazione,   oppure   propone   l'avvio   del   procedimento
sanzionatorio  predisponendo  lo  schema  di  atto  di contestazione.
L'atto  puo'  riguardare  un singolo caso o piu' casi suscettibili di
essere  verificati congiuntamente allo scopo di farne una trattazione
unitaria.
                               Art. 5.
                       Avvio del procedimento
    1.  L'atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei
fatti, l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del
procedimento  e  dell'ufficio  ove  e'  possibile  presentare memorie
difensive  o  eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai
sensi  dell'art.  8,  del  termine  entro cui gli interessati possono
esercitare   le  predette  facolta'  e,  infine,  la  menzione  della
possibilita'  di  effettuare  il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.
    2.  L'atto  deve  altresi' contenere l'indicazione dei termini di
conclusione  del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica
dell'atto  di  contestazione.  L'atto  di  contestazione  deve essere
notificato   al  trasgressore,  entro  novanta  giorni  dal  completo
accertamento  del  fatto  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 6,  con  le
modalita' di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    3.  Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi
di  cui  all'art.  32  del Codice, l'atto di contestazione reca anche
l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di
un  mese.  In  tal  caso  i  termini  di  cui all'art. 6 si intendono
prorogati di quaranta giorni.
    4.  Ove  l'intimazione rimanga inosservata l'unita' organizzativa
competente dell'Autorita' procede ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4,
del    Codice.   Ferma   restando   l'autonomia   dei   provvedimenti
rispettivamente  adottabili,  l'ottemperanza all'intimazione o la sua
inosservanza  sono  comunque  valutate a norma di legge, oltre che ai
sensi  dell'art.  32  del  Codice,  anche  ai  fini  del  trattamento
sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.
    5. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare le misure
provvisorie urgenti consentite dall'art. 32, comma 5, del Codice, ove
ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.
    6.  Al  procedimento  volto  all'adozione  dell'atto di diffida a
cessare  dal  comportamento  illegittimo di cui all'art. 51, comma 2,
del  testo  unico  si  applicano,  se  non  altrimenti  disposto,  le
disposizioni  di  cui  al  presente  regolamento.  I  termini  di cui
all'art.  6  si  applicano  ai  soli  fini dell'adozione dell'atto di
diffida.  Successivamente,  ove il comportamento illegittimo persista
oltre  il  termine,  non  superiore  a quindici giorni, assegnato, il
responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo
schema  di  provvedimento  sanzionatorio  per  gli adempimenti di cui
all'art. 10 e seguenti.
    7.  Il  direttore  trasmette  ogni tre mesi all'organo collegiale
competente   un'informativa   relativa   ai  procedimenti  avviati  o
archiviati.
                               Art. 6.
                      Termini del procedimento
    1.  Il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento finale e' di
centocinquanta   giorni  decorrenti  dalla  data  di  notifica  della
contestazione di cui all'art. 5.
    2.  Entro  il  termine  di  centoventi giorni il responsabile del
procedimento  conclude  l'attivita'  istruttoria  relativa  ai  fatti
oggetto  di  contestazione  e trasmette gli atti di cui al successivo
art.  10, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione
della sanzione.
    3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere
ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 7.
                               Art. 7.
                        Attivita' istruttoria
    1.  Qualora  sia  necessario  acquisire  informazioni o ulteriori
elementi  di  valutazione,  il  responsabile  del  procedimento  puo'
proporre   al   direttore  di  affidare  al  competente  servizio  lo
svolgimento delle attivita' di cui alla delibera n. 63/06/CONS e puo'
disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso
informazioni e documenti utili all'istruttoria.
    2. La richiesta deve indicare:
      a) i  fatti  e  le circostanze in ordine ai quali si chiedono i
chiarimenti;
      b) lo scopo della richiesta;
      c) il  termine  entro  il  quale  deve  pervenire la risposta o
essere trasmesso il documento;
      d) le modalita' attraverso cui fornire le informazioni;
      e) le sanzioni eventualmente applicabili.
    3.  La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 6, che
in ogni caso non puo' essere superiore a sessanta giorni, opera:
      a) dalla  data  di  protocollo  della  richiesta  alla  data di
protocollo  in cui l'Autorita' riceve le informazioni o gli ulteriori
elementi di valutazione;
      b) dalla   data   di   protocollo   relativa   al  conferimento
dell'incarico  al  perito  alla data di protocollo in cui l'Autorita'
riceve la relazione peritale.
                               Art. 8.
                        Accesso ai documenti
    1.   I   soggetti   ai   quali  e'  stato  notificato  l'atto  di
contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme
e  con le modalita' previste dal regolamento concernente l'accesso ai
documenti.
                               Art. 9.
                   Partecipazione al procedimento
    1.  I  soggetti  nei  cui  confronti si procede, entro il termine
indicato  nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed
altri  scritti  difensivi,  nonche'  chiedere  di  essere sentiti dal
responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.
    2.  L'audizione,  che  viene  comunicata  con preavviso di almeno
sette  giorni,  si  svolge  innanzi al responsabile del procedimento.
Coloro  che  ne  fanno  richiesta  possono  comparire  tramite legale
rappresentante  ovvero  procuratore  speciale  informati  sui  fatti.
Dell'audizione e' redatto verbale.
                              Art. 10.
      Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori
    1.  Il  direttore  trasmette all'organo collegiale competente per
l'irrogazione  della  sanzione la proposta di schema di provvedimento
unitamente   alla   dettagliata  relazione  relativa  all'istruttoria
redatta dal responsabile del procedimento.
    2.  L'organo  collegiale,  esaminata  la  relazione e valutata la
proposta  di  provvedimento,  adotta  il  provvedimento sanzionatorio
previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
    3.    Qualora   ritenga   necessari   ulteriori   approfondimenti
istruttori,   l'organo   collegiale  trasmette  gli  atti  all'unita'
organizzativa specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da
svolgere.  In  casi particolari, la richiesta di approfondimenti puo'
essere  reiterata,  comunque  non  piu' di una volta. La richiesta di
approfondimenti determina la proroga di ulteriori sessanta giorni del
termine di cui al comma 1 dell'art. 6.
    4.  Il  provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve
contenere   l'espressa   indicazione  del  termine  per  ricorrere  e
dell'autorita'  giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso e
deve  essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai
soggetti  destinatari  con  le  forme  di cui all'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
                              Art. 11.
                   Comunicazione dei provvedimenti
    1.  L'unita'  organizzativa provvede a notificare i provvedimenti
sanzionatori   adottati   dall'organo   collegiale   competente   per
l'irrogazione   della   sanzione   nonche'   a   comunicare  mediante
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   i  provvedimenti  di
archiviazione.
                              Art. 12.
                            Pubblicazione
    1.  I  provvedimenti  sanzionatori  adottati  dall'Autorita' sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Autorita (1).
                             Art. 12-bis
                         Proposta di impegni
    1.  L'operatore  al  quale sia stata contestata una violazione in
materia  di  fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica
puo'  presentare  senza  indugio una proposta preliminare di impegni,
previa cessazione della condotta contestata, finalizzata a migliorare
le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze
anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.
    2.  A  seguito  della  presentazione  preliminare  degli  impegni
l'operatore  interessato  puo'  essere  sentito  dal responsabile del
procedimento  al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari
alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.
    3.   Entro   sessanta   giorni   dalla   notifica   dell'atto  di
contestazione   il  soggetto  interessato  presenta,  in  conformita'
all'art.  3  della  delibera  n.  645/06/CONS, la versione definitiva
degli  impegni,  che viene trasmessa all'organo collegiale competente
corredata da un'istruttoria preliminare della direzione competente.
    4.  L'organo  collegiale  dichiara senza indugio inammissibile la
proposta  di  impegni che per la sua genericita' si manifesti carente
di  serieta'  o  che  appaia  presentata  per finalita' dilatorie. La
stessa  decisione  e'  altresi'  adottata  in tutti i casi in cui gli
impegni  assunti  appaiano  manifestamente  inidonei  a migliorare le
condizioni  della  concorrenza  nel settore rimuovendo le conseguenze
anticompetitive  dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Le
decisioni  di  cui al presente comma vengono comunicate all'operatore
proponente gli impegni.
    5.  La presentazione della proposta di impegni di cui al comma 3,
ove  non  sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilita' di cui al
comma 4,  comporta  la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al
comma 2  dell'art.  6.  La  sospensione opera dalla data di ricezione
della   proposta   fino  alla  data  di  conclusione,  immediatamente
comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte
della   direzione   competente.   La   sospensione   cessa   comunque
inderogabilmente   allo   scadere   del   novantesimo  giorno,  senza
necessita' di comunicazione alle parti.
    6.  La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito
internet  dell'Autorita', ed i soggetti interessati hanno facolta' di
presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in
cui  si  renda  necessario la direzione competente puo' richiedere ai
soggetti  interessati  ulteriori  informazioni ed elementi utili alla
valutazione  degli  impegni.  Entro  i  trenta giorni successivi alla
conclusione   della   consultazione   l'operatore   interessato  puo'
presentare  la  propria  posizione  in  relazione  alle  osservazioni
presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.
                            Art. 12-ter.
                              Decisione
    1.   L'organo   collegiale  valuta,  considerate  le  circostanze
competitive  del  settore di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 della
delibera  n.  645/06/CONS,  se  la  proposta  di impegni sia idonea a
migliorare  le  condizioni  della  concorrenza  nello  stesso settore
rimuovendo  le  conseguenze  anticompetitive dell'illecito attraverso
idonee  e  stabili  misure.  Ove tale giudizio sia positivo, l'organo
collegiale  approva  gli  impegni  e  ne  ordina  l'esecuzione, cosi'
rendendoli  obbligatori  per  l'operatore  proponente,  e delibera la
sospensione   del   procedimento  sanzionatorio  fino  alla  verifica
dell'effettivo  adempimento  degli  impegni.  A tal fine, l'operatore
indica  nella  proposta  di  impegni  il  termine di attuazione degli
stessi. Verificata la corretta ed effettiva attuazione degli impegni,
l'organo   collegiale   delibera   l'archiviazione  del  procedimento
sanzionatorio.  Tali determinazioni vengono rese pubbliche attraverso
il sito internet dell'Autorita'.
    2.   L'accertamento   della   mancata  attuazione  degli  impegni
comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione
degli  impegni  stessi,  la sanzione ai sensi dell'art. 98 del Codice
per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la
ripresa    del   procedimento   sanzionatorio   per   la   violazione
precedentemente contestata.
    3.  Il  comma 2  trova  applicazione anche qualora l'approvazione
degli   impegni   sia   stata  determinata  da  informazioni  fornite
dall'operatore  e  successivamente  rivelatesi gravemente incomplete,
oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.

Fonte: Gazzetta Ufficiale on line http://www.gazzettaufficiale.it

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