LEGGE 6 giugno 2008, n. 101
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
(GU n. 132 del 7-6-2008 )

testo in vigore dal: 8-6-2008

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  Il  decreto-legge  8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni
urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze   della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee  e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 6 giugno 2008
                             NAPOLITANO

                                Berlusconi,  Presidente del Consiglio
                                dei Ministri
                                Ronchi,  Ministro  per  le  politiche
                                europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 6):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Prodi)  e  dal Ministro senza portafoglio per le politiche
          europee (Bonino) il 9 aprile 2008.
              Assegnato  alla  commissione  speciale  per  l'esame di
          disegni  di  legge di conversione di decreti-legge, in sede
          referente, il 7 maggio 2008.
              Esaminato   dalla   commissione   speciale,   in   sede
          referente, il 13 maggio 2008.
              Esaminato  in  aula  il  20,  22,  27, 28 maggio 2008 e
          approvato il 29 maggio 2008.
          Senato della Repubblica (atto n. 714):
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  29  maggio  2008 con parere delle
          commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 3 giugno 2008.
              Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 3
          e 4 giugno 2008.
              Esaminato in aula e approvato il 4 giugno 2008.

          
          
          
 Allegato


           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
               DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, n. 59

  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis.  -  (Misure  per  attuare  la sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 13 settembre 2007 in materia di
concessioni  per  la  gestione di scommesse ippiche). - I. Al fine di
dare   attuazione  alla  sentenza  della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita'  europee  del  13  settembre 2007 nella causa C-260/04, con
provvedimento   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero
delle  politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il
31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi
dell'articolo  38,  comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono  stabilite  le  modalita'  per  l'attribuzione  di  diritti  per
l'apertura  di  punti  di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di
cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n.
223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) localizzazione  di punti di vendita nei comuni in cui risultano
operanti,  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto
della  zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre
200 metri lineari dalle stesse;
   b) localizzazione  di  210  punti di vendita nelle province in cui
non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita
aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di  gioco  pubblici  su  base ippica di cui all'articolo 38, comma 4,
lettera  a),  del  citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di
procedura  di  selezione  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, parte
seconda,  Foglio  delle  inserzioni  n.  199  del 28 agosto 2006, nel
rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera
f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;
   c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una
o  piu'  procedure,  aperte  agli  operatori  italiani  ed esteri che
esercitano  la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei
requisiti di affidabilita' e professionalita', la cui base d'asta non
puo' essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.

  2.  Al fine di garantire la continuita' nella gestione del servizio
di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti
interessi  pubblici  connessi, dalla data di attivazione dei punti di
vendita  di  cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009,
sono  revocate  le  concessioni  per  la  raccolta  e accettazione di
scommesse  al  totalizzatore  nazionale,  a libro e a quota fissa sui
risultati  delle  corse  dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo
approvata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze 20 aprile 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come
integrata   dalla   deliberazione   del   commissario   straordinario
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del
14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

  3.  E'  abrogato  il  comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 24
giugno  2003,  n.  147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 200".
  All'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: "in un altro"
sono  sostituite dalle seguenti: "presso pubbliche amministrazioni di
un altro".
  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
  "Art. 8-bis. - (Introduzione dell'articolo 292-bis del codice della
navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di
comandante  e  di  primo  ufficiale  di  coperta  a  bordo delle navi
battenti  bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che
istituisce  la  Comunita'  europea,  nell'ambito  della  procedura di
infrazione  n.  2004/2144). - 1. Dopo l'articolo 292 del codice della
navigazione e' inserito il seguente:
  "Art.  292-bis.  -  (Requisiti  per  l'esercizio  delle funzioni di
comandante  e  di  primo  ufficiale di coperta). - A bordo delle navi
battenti  bandiera  italiana,  il  comandante e il primo ufficiale di
coperta,   se  svolge  le  funzioni  del  comandante,  devono  essere
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato
facente  parte  dell'accordo  sullo  Spazio  economico  europeo, reso
esecutivo  dalla  legge  28  luglio  1993,  n.  300. L'accesso a tali
funzioni   e'   subordinato   al   possesso   di  una  qualificazione
professionale  e  ad una conoscenza della lingua e della legislazione
italiana  che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio
delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e' investito.
  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
determinati  i  programmi  di  qualificazione  professionale, nonche'
l'organismo  competente  allo svolgimento delle procedure di verifica
dei requisiti di cui al primo comma".
  Art.  8-ter.  -  (Disposizioni  per  il recepimento della direttiva
2006/100/CE   del   Consiglio,  del  20  novembre  2006,  che  adegua
determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle persone, a
motivo  dell'adesione  della  Bulgaria e della Romania, relativamente
alle  professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura
d'infrazione n. 2007/0417). -
  1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31,
dopo  le  parole:  "advocate-barrister-solicitor  (Regno Unito)" sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  capoversi: "A?BOKAT (Bulgaria)"; -
avocat (Romania)".
  2.  All'articolo  2,  comma  1,  del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  96,  dopo  il  capoverso:  "Avocat-Advocaat  (Belgio)"  e'
inserito  il  seguente:  "  A?BOKAT  (Bulgaria)" e dopo il capoverso:
"Advogado (Portogallo)" e' inserito il seguente: "Avocat (Romania)".
  Art.  8-quater.  - (Modifiche al codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e
al  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto
legislativo  26  marzo  2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della
procedura  di  infrazione  n.  2006/2535).  - 1. Al codice delle pari
opportunita'  fra  uomo  e  donna,  di  cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  25,  comma  1,  dopo  le  parole:  "atto, patto o
comportamento"  sono  inserite  le  seguenti:  ", nonche' l'ordine di
porre in essere un atto o un comportamento,";
   b) all'articolo  38,  comma  1,  dopo  le  parole: "organizzazioni
sindacali"   sono   inserite   le   seguenti:   ",   associazioni   e
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso".
  2.  All'articolo  56,  comma  1, del testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: ", nonche' di beneficiare di
eventuali  miglioramenti  delle  condizioni  di  lavoro, previsti dai
contratti  collettivi  ovvero in via legislativa o regolamentare, che
sarebbero loro spettati durante l'assenza".
  Art.   8-quinquies.   --   (Modifica  all'articolo  7  del  decreto
legislativo  2  aprile  2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva
2006/I09/CE.   Parere   motivato   nell'ambito   della  procedura  di
infrazione  n.  2007/0421). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo  2  aprile 2002, n. 74, le parole: "diciotto unita'" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "un  numero  pari  a quello degli Stati
membri".
  Art.  8-sexies.  - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003,
n.  215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita'
di  trattamento  tra  le  persone  indipendentemente  dalla  razza  e
dall'origine  etnica.  Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2005/ 2358). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  2,  comma  3,  le parole: "umiliante e offensivo"
sono sostituite dalle seguenti: "umiliante od offensivo";
   b) all'articolo 4:
    1) al  comma  1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in
quanto compatibili";
   2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche
da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi
e  concordanti,  la  presunzione  dell'esistenza  di  atti,  patti  o
comportamenti  discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare
l'insussistenza della discriminazione";
   c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
  "Art.   4-bis.  -  (Protezione  delle  vittime).  -  1.  La  tutela
giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di
comportamenti,  trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti
in  essere  o  determinate,  nei  confronti della persona lesa da una
discriminazione  diretta  o  indiretta  o di qualunque altra persona,
quale  reazione  ad  una  qualsiasi  attivita' diretta ad ottenere la
parita' di trattamento";
   d) all'articolo 5:
    1) al comma 1, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis";
    2) al comma 3, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis".
  Art.  8-septies. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003,
n.  216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita'
di  trattamento  in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Messa   in   mora   nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
20061'2441).  - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3:
    1) al   comma   3,   primo   periodo,   dopo   le   parole:   "di
proporzionalita'  e  ragionevolezza"  sono  inserite  le seguenti: "e
purche' la finalita' sia legittima";
    2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
    3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneita'  al  lavoro  nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e
3";
    4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  "4-bis.  Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti
differenziati  in  ragione  dell'eta' dei lavoratori e in particolare
quelle che disciplinano:
   a) la    definizione    di    condizioni   speciali   di   accesso
all'occupazione  e alla formazione professionale, di occupazione e di
lavoro,  comprese  le  condizioni di licenziamento e di retribuzione,
per  i  giovani,  i  lavoratori  anziani e i lavoratori con persone a
carico,  allo  scopo  di  favorire  l'inserimento  professionale o di
assicurare la protezione degli stessi;
   b) la  fissazione  di  condizioni  minime  di  eta', di esperienza
professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione
o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
   c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla
necessita'   di   un   ragionevole   periodo   di  lavoro  prima  del
pensionamento.
  4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4-bis sono fatte salve
purche'   siano  oggettivamente  e  ragionevolmente  giustificate  da
finalita'  legittime, quali giustificati obiettivi della politica del
lavoro,  del  mercato  del  lavoro  e della formazione professionale,
qualora  i  mezzi  per  il  conseguimento  di  tali  finalita'  siano
appropriati e necessari";
   b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Quando  il  ricorrente  fornisce  elementi  di  fatto idonei a
fondare,  in  termini  gravi,  precisi  e concordanti, la presunzione
dell'esistenza  di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta
al    convenuto    l'onere    di    provare   l'insussistenza   della
discriminazione";
   c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis.  -  (Protezione  delle  vittime).  --  1.  La  tutela
giurisdizionale  di  cui  all'articolo  4 si applica altresi' avverso
ogni  comportamento  pregiudizievole  posto  in essere, nei confronti
della  persona  lesa  da una discriminazione diretta o indiretta o di
qualunque  altra  persona,  quale reazione ad una qualsiasi attivita'
diretta ad ottenere la parita' di trattamento";
   d) all'articolo 5:
    1) al  comma  1, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a:
"a   livello   nazionale"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "Le
organizzazioni   sindacali,   le  associazioni  e  le  organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso";
    2) al  comma  2, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a:
"legittimate"  sono  sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al
comma 1 sono altresi' legittimati".
  Art.  8-octies.  - (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo
21  marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE,
relativa   alla   custodia   degli  animali  selvatici  nei  giardini
zoologici.  Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione
n.  2007/2179).  - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
  "1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende
qualsiasi  struttura  pubblica  o  privata con carattere permanente e
territorialmente  stabile,  aperta  e  amministrata  per  il pubblico
almeno  sette  giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di
specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti,
in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli
allegati  al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio
1992,  n.  157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, e successive modificazioni".
  Art.  8-novies.  -  (Modifica  all'articolo  15, comma I, del testo
unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge
3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione  n. 2005/5086). - 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo
unico  della  radio-televisione,  di  cui  al  decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Fatti  salvi  i  criteri  e  le  procedure  specifici  per  la
concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora   e   televisiva,  previsti  dal  codice  delle  comunicazioni
elettroniche,  di  cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
in  considerazione  degli  obiettivi di tutela del pluralismo e degli
altri  obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attivita'
di  operatore  di  rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si
conforma  ai  principi  della  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002,  e  della direttiva
2002/77/CE  della  Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita'
e'   soggetta   al  regime  dell'autorizzazione  generale,  ai  sensi
dell'articolo  25  del citato codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni".
  2.  Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del regolamento
di  cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni  n.  435101/CONS  del  15 novembre 2001, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sono   convertite,   su   iniziativa  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di
quelle  comunitarie.  E  abrogato  il comma 12 dell'articolo 25 della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dalla  vigente normativa in
materia  di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze
tra  due  soggetti  titolari  di  autorizzazione generale avviene nel
rispetto    dell'articolo   14   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4.  Nel  corso  della progressiva attuazione del piano nazionale di
assegnazione   delle   frequenze   televisive   in  tecnica  digitale
terrestre,  nel  rispetto del relativo programma di attuazione di cui
all'articolo  42,  comma 11, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo  31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze
per  l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in
base  alle  procedure  definite  dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  nella  deliberazione  n.  603/07/CONS  del 21 novembre
2007,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 290 del 14 dicembre
2007,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, nel rispetto dei
principi   stabiliti  dal  diritto  comunitario,  basate  su  criteri
obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
  5.  Al  fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma
5,   del  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  e successive
modificazioni,  e  di  dare attuazione al piano di assegnazione delle
frequenze,  con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, non
avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  e'  definito,  entro  tre  mesi  dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
calendario  per  il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale   terrestre   con   l'indicazione  delle  aree  territoriali
interessate e delle rispettive scadenze.
  Art.  8-decies. - (Modifiche al testo unico della radiotelevisione,
di  cui  al  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di
infrazione   n:  2007/2110,  n.  2005/2240  e  n.  2004/4303).  -  1.
All'articolo  37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di
cui  al  decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il
terzo periodo sono soppressi.
  2.  il  comma  2 deli' articolo 51 del citato testo unico di cui al
decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  e'  sostituito dal
seguente:
  "2.  L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni
I  e  11,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni,  delibera  l'irrogazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma:
   a) da  10.329  curo  a 258.228 curo, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
   b) da  5.165  euro  a  51.646  euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
   c) da  25.823  euro  a  258.228  curo, in caso di violazione delle
norme di cui al camma 1, lettera f);
   d) da  10.329  euro  a  258.228  curo, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera g);
   e) da  5.165 euro a 51.646 curo, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
   f) da  5.165 curo a 51.646 curo, in caso di violazione delle norme
di  cui  al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita'
di  amministrazioni  ed  enti pubblici sia gestita, su incarico degli
stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media".
  3.  All'articolo  51  del  citato  testo  unico  di  cui al decreto
legislativo  31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito
dal comma 2 del presente articolo, e' inserito il seguente:
  "2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso
il  beneficio  del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
  4.  Il  comma  3  dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato.
  5.  Al  comma  5  dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "previste dai
commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 1
e 2".
  Art.   8-undecies.   -   (Abrogazione   dell'articolo   23-bis  del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio 2006, n. 51, in materia di
proroga  delle  convenzioni  per  la gestione di interventi in favore
delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2006/4264). - 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30
dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, e' abrogato.
  Art.  8-duodecies.  -  (Modifiche  all'articolo  2,  comma  82, del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2006/2419). - 1. All'articolo 2, comma 82,
del   decreto-legge   3   ottobre   2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  primo  periodo,  le  parole:  "nonche'  in  occasione degli
aggiornamenti  periodici del piano finanziano ovvero delle successive
revisioni periodiche della convenzione," sono soppresse;
   b) l'ultimo  periodo  e'  sostituito dal seguente: "La convenzione
unica  sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche'
tutti i relativi atti aggiuntivi".
  2.  Sono  approvati tutti gli schemi di convenzione con la societa'
ANAS   S.p.a.   gia'   sottoscritti   dalle  societa'  concessionarie
autostradali  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto.
Ogni  successiva  modificazione ovvero integrazione delle convenzioni
e'  approvata  secondo  le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni".
tratto da: Gazzetta Ufficiale (link)

Avviso ai lettori.
Il presente testo è puramente indicativo, pertanto si rimanda alla consultazione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.