Nuovo
Regolamento - Contributi per l’emittenza locale
La disciplina dei contributi annuali di sostegno
alle emittenti televisive e radiofoniche locali è stata riformata con il
Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146
(“Regolamento per il riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l’innovazione dell’informazione”).
Il decreto, che attua le disposizioni contenute
nella legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 160/163),
è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2017.
Cosa stabilisce il nuovo Regolamento
Criteri di ripartizione
- 85% riservato ai contributi spettanti alle
emittenti televisive operanti in ambito locale (5% riservato ad
emittenti a carattere comunitario)
- 15% alle emittenti radiofoniche operanti in
ambito locale (25% riservato ad emittenti a carattere comunitario).
Soggetti beneficiari
Emittenti tv titolari di autorizzazioni in ambito
locale, emittenti radiofoniche locali operanti in tecnica analogica e
titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non
operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario in
ambito locale.
Ammissione e valutazione
Il nuovo regolamento distribuisce i contributi
alle emittenti locali sulla base di criteri che tengono conto del
sostegno all’occupazione, dell’innovazione tecnologia e della qualità
dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto.
Sono definiti requisiti di ammissione e criteri di valutazione delle
domande per le emittenti che intendono accedere all’assegnazione delle
risorse.
Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione tengono conto di un
numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali che l’emittente deve avere per il marchio e la
regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi:
Per le emittenti Tv
- numero di dipendenti pari a 14 (di cui 4
giornalisti) dedicati alla fornitura di servizi media audiovisivi se
il territorio in cui sono diffuse le trasmissioni nell’ambito di
ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha più di 5 mln
abitanti. Numeri che scendono a 11 (di cui 3 giornalisti) se il
territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata
la domanda ha tra 1,5 e 5 mln abitanti; a 8 ( di cui 2 giornalisti) se
il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata
presentata la domanda ha fino a 1,5 mln abitanti;
- impegno a non trasmettere (per i soli
marchi/palinsesti per i quali si è presentata domanda) programmi di
televendita nelle fasce tra le 7 e le 24 superiori al 40%
relativamente alla domanda per il 2018. Percentuale che scenderà al
30% relativamente alla domanda per il 2019 e 20% a partire dalla data
di presentazione della domanda per l’anno 2020;
- adesione ai codici di autoregolamentazione su
televendite, tutela dei minori e avvenimenti sportivi;
- aver trasmesso nei marchi e palinsesti per cui
presentano domanda, nell’anno solare precedente a quello della
presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di
Telegiornali con valenza locale (con decorrenza dalla domanda per
l’anno2019).
E’ previsto un regime transitorio per le domande
relative agli anni di contributo che vanno dal 2016 al 2018.
Per le emittenti radiofoniche
- Numero minimo di 2 dipendenti con almeno un
giornalista;
Anche per le radio è previsto un regime
transitorio per le domande relative agli anni di contributo che vanno
dal 2016 al 2018.
Criteri di valutazione
Ad ogni emittente che accede ai contributi verrà
assegnato un punteggio in base al quale viene quantificato il
contributo. Lo stanziamento totale annuale è ripartito in base ai
seguenti criteri:
- il numero medio di dipendenti effettivamente
impiegati nell’attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di
emittente radiofonica; in via transitoria, per le domande relative
agli anni 2016-2017 il punteggio si calcola sul numero medio dei
dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o
all’emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto
oggetto di domanda nell’anno di competenza del contributo e nell’anno
precedente;
- numero medio di giornalisti effettivamente
occupati nel biennio precedente e impiegati nell’attività di fornitore
di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica. In via
transitoria per le domande relative agli anni 2016 e 2017 il punteggio
si calcola sul numero medio dei giornalisti dipendenti effettivamente
dedicati nell’anno di competenza del contributo e nell’anno
precedente;
- per le sole emittenti televisive commerciali
media ponderata all’indice di ascolto medio giornaliero basato sui
dati del biennio precedente e del numero dei contatti medi giornalieri
mediati sui dati del biennio precedente; per le domande relative
all’anno 2016 si calcola la media dei dati del biennio 2015-2016
mentre per le domande relative al 2017 si tiene conto della media dei
dati del biennio 2016-2017;
- per le emittenti radiofoniche commerciali, in
attesa della piena operatività del sistema di rilevazione degli
ascolti, totale dei ricavi maturati nell’anno precedente per vendita
di spazi pubblicitari;
- totale dei costi sostenuti nell’esercizio
precedente per spese in tecnologie innovative.
- Alle prime 100 emittenti televisive commerciali
è destinato il 95% delle relative risorse disponibili. Il restante 5%
delle risorse è destinato alle emittenti che si posizionano
successivamente.
- E’ riconosciuta una maggiorazione fino al 10%
del punteggio, a partire dalla domanda relativa all’anno 2019, per
l’incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità
rispetto all’anno precedente, mentre per le domande relative agli anni
2016, 2017 e 2018 la maggiorazione del 10% è riconosciuta alle sole
emittenti televisive che gli ultimi 3 anni abbiano effettuato
acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni, e che negli ultimi 5
anni abbiano usufruito di almeno due annualità di contributi.
- E’ prevista una maggiorazione del 15% del
punteggio per le emittenti radiofoniche e televisive che operano
esclusivamente nelle regioni del sud (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia).
Emittenti a carattere comunitario
Per le emittenti comunitarie invece ci sarà un
regime diverso, data la loro finalità. Il 50% sarà ripartito in parti
uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, l’altro 50% sulla base
dei criteri di merito riguardanti dipendenti e giornalisti. Usufruiranno
dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si
sono impegnate a trasmettere programmi di televendite per una durata
giornaliera non superiore ai 90 minuti.
Procedure di erogazione
Con il regolamento si modifica inoltre il processo
di erogazione dei contributi. Con il nuovo regolamento è previsto che
entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono
beneficiare dei contributi presentino con procedura telematica al
ministero una singola domanda per ogni regione in cui operano e per ogni
marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. Conclusa
l’istruttoria le graduatorie nazionali dei soggetti ammessi a contributo
(emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario e emittenti
radiofoniche a carattere commerciale e comunitario) saranno pubblicate
sul sito web del ministero.
Revoca dei contributi
Se da un controllo ministeriale dovesse emerge la
non veridicità delle dichiarazioni o la mancanza dei requisiti, il
contributo verrà revocato e scatta l’obbligo per il beneficiario di
riversare al ministero l’intero ammontare percepito e rivalutato secondo
gli indici Istat di inflazione. In caso contrario si effettuerà il
recupero coattivo.
Le modalità di presentazione, con
procedura esclusivamente telematica, delle domande di contributo saranno
definite con un decreto ministeriale in corso di emanazione che
stabilirà anche i termini per la presentazione delle domande relative
alle annualità 2016 e 2017.
Allegati
Testo del decreto (pdf)
fonte:
www.sviluppoeconomico.gov.it |