REGIONE LAZIO
Regolamento
regionale 21 febbraio 2001, n. 1
"Regolamento
regionale per la disciplina delle procedure per
l'installazione, la modifica ed il risanamento di
sistemi radioelettrici".
CAPO
I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE GENERALE
Art.
1
Finalità
Il
presente Regolamento disciplina le procedure per
l’installazione, la modifica
ed il risanamento
di sistemi
radioelettrici di cui al successivo articolo 2.
Art.
2
Campo
di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle
procedure per l’installazione, la modifica ed il
risana-mento delle seguenti tipologie di impianti:
- radio televisivi
- ponti radio
- satellitari
- stazioni radio base
- radio trasmittenti in genere
- radioelettrici.
2. E’ fatto salvo quanto previsto nel Piano
Territoriale di Coordinamento di cui all’art. 3,
comma 19 della legge 223/1990
Art.
3
Definizioni
e abbreviazioni
Ai
fini del presente Regolamento si intende:
a)
per impianti
radiotelevisivi:
uno o più trasmettitori con le relative
apparecchiature accessorie, necessarie in una data
postazione ad assicurare il servizio di diffusione
radiotelevisiva;
b) per ponti radio: impianti di connessione di
tratte radio punto-punto;
c) per impianti satellitari: insieme di
apparecchiature destinate al servizio di
telecomunicazione spaziale;
d)
per stazioni radio base:
le stazioni radio di terra del servizio di
telefonia mobile destinate al collegamento dei
terminali mobili con la rete del servizio di telefonia
cellulare;
e) per impianti radio trasmittenti in genere: impianti
non identificabili in quelli precedentemente definiti
che svolgono servizio di radiodiffusione o servizio di
collegamento punto-punto;
f) per impianti radioelettrici: termine generico
riferito all’insieme delle categorie precedentemente
definite;
g)
per unità di misura e grandezze fisiche:
quelle definite nell’allegato A al D.M. n.
381/1998:
h) per obiettivo di qualità: i valori di immissione
del campo
elettrico, del campo magnetico e della densità di
potenza riferiti al singolo impianto, calcolati o
misurati nei punti accessibili
alla popolazione in presenza di edifici destinati a
permanenze superiori alle quattro ore;
i)
per soggetto avente titolo: il concessionario, il
licenziatario, o altro soggetto autorizzato
all’uso delle frequenze
j) c.e.m. : campo elettromagnetico;
k) c.m.: campo magnetico
l) c.e.: campo elettrico;
m) d.p.: densità di potenza;
n) modifica di un impianto: un impianto già
installato ed assentito è considerato modificato
quando risultano variati i propri contributi di c.e.m.
nei luoghi di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998.
Art.
4
Dichiarazione
degli impianti esistenti
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente Regolamento,
i soggetti aventi titolo devono fornire al
Comune e alla Sezione Provinciale dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, di
seguito denominata ARPA, competente per territorio
l’elenco dei propri impianti radioelettrici,
i dati tecnici di cui all’allegato B e la Carta
Tecnica Regionale in scala 1:10.000 sulla quale è
riportata l’individuazione dei singoli impianti.
2. Per ogni impianto devono essere dichiarati i
valori di campo elettromagnetico con riferimento ai
luoghi indicati dall’art. 4, comma 2 del D.M. n.
381/1998, specificando
se i valori siano:
-
superiori a: 6 V/m per il c.e.; 0,016 A/m per
il c.m.; 0,1 W/m2 per la d.p.;
-
compresi tra 6
e 3 V/m;
-
inferiori a 3 V/m per il c.e,; 8 mA/m per il
c.m.; 24 W/m2 per la d.p..
Nei successivi articoli si fa riferimento al
solo c.e. intendendo gli altri valori tacitamente
richiamati.
3. I
titolari del
servizio di telefonia mobile entro lo stesso termine
di cui al comma 1 del presente articolo devono
comunicare al Comune,
all’ARPA e all’Ispettorato Territoriale
Lazio del Ministero delle Comunicazioni
anche le previsioni di sviluppo della rete di stazioni
radio base per i 12 mesi successivi.
Art. 5
Obiettivi di
qualità
1. Per gli
adempimenti
di cui ai successivi articoli 6 e 7, gli obiettivi
di qualità degli impianti radioelettrici
sono rappresentati dai
seguenti valori di immissione:
-
3 V/m per il campo elettrico;
- 8 mA/m per il campo magnetico;
- 24 mW/m2 per la densità di potenza.
2. Gli impianti
per i quali saranno richieste concessioni o
autorizzazioni edilizie successivamente all’entrata
in vigore della presente delibera, non potranno
generare immissioni superiori agli obiettivi di qualità.
CAPO
II
Art.
6
Installazione
e modifica di nuovi
impianti
1. I soggetti aventi titolo che intendono
installare un nuovo impianto
radioelettrico
o modificare un impianto esistente su edifici
regolarmente assentiti, devono presentare al Comune la
documentazione tecnica indicata nell’allegato A al
presente Regolamento, unitamente alla
eventuale domanda di concessione edilizia.
Copia conforme della documentazione deve essere altresì
presentata alla ASL e alla Sezione dell’ARPA
competenti per territorio nonché all’Ispettorato
Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni.
2. Il Comune per il rilascio
dell’autorizzazione o concessione edilizia, ove
necessaria, oltre ai pareri, nulla osta ed
autorizzazioni previsti dalla normativa vigente,
deve acquisire il nulla osta sanitario della
ASL competente per territorio.
3. Ove non sia richiesta la concessione o
l’autorizzazione edilizia, il soggetto avente titolo
deve acquisire il nulla osta sanitario dalla ASL
competente per territorio.
4. La ASL, per il rilascio del nulla osta
sanitario, deve acquisire il parere dell’ARPA in
ordine al rispetto dei valori massimi di campo
elettromagnetico fissati dalla vigente normativa per
l’esposizione della popolazione e degli obiettivi di
qualità.
Art.
7
Installazione
o modifica di impianti
per emittenza radiotelevisiva
1. L’installazione di nuovi impianti o la
modifica di impianti esistenti
di emittenza radiotelevisiva non compresi nel
P.T.C. di cui alla legge 223/1990, è autorizzata
dalla Regione ai sensi dell’art. 6, comma 1 della
L.R. n. 56/1989.
2. A
tal fine il soggetto avente titolo deve presentare
alla Regione, ai sensi dell’art. 6 della L.R.
n.
56/1989, apposita domanda corredata dalla concessione
edilizia, ove necessaria, e dall’autorizzazione del
Ministero delle Comunicazioni dalla quale risultino
le caratteristiche dell’impianto di cui al
comma 2 dell’art. 6 della L.R. 56/1989.
3. Ove non sia prevista la concessione
edilizia, il soggetto avente titolo deve richiedere,
alla Sezione Provinciale dell’ARPA competente per
territorio,
apposita certificazione, da allegare alla
domanda di cui al precedente comma,
da cui risulti la valutazione dei valori di
esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici prodotti dall’impianto e degli
obiettivi di qualità di cui all’art. 5 del presente
Regolamento. A tal fine il soggetto avente titolo deve
presentare all’ARPA
e all’ Ispettorato Territoriale Lazio del
Ministero delle Comunicazioni
la documentazione di cui all’allegato A del
presente Regolamento.
CAPO
III
Risanamenti
Art.
8
Competenze
in materia di risanamento di impianti
radioelettrici
1. Le competenze in materia di risanamento di
impianti radioelettrici e la decorrenza delle relative
funzioni sono disciplinate dalla L.R. 6 agosto 1999 n.
14. Sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi
della suddetta legge, le competenze in
materia di risanamento di impianti di emittenza
radiotelevisiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della
L.R. n. 56/1989 sono esercitate dalla Regione quando
il risanamento riguarda il territorio di più comuni,
altrimenti dal comune territorialmente interessato.
2. Per il risanamento di qualunque altra
tipologia di impianto le competenze sono esercitate
dalla Regione ai sensi del D.M. n. 381/1998, art. 5,
comma 1.
Art.
9
Messa a norma degli impianti radioelettrici
1. Nel caso
di dichiarato superamento del limite di 6 V/m
di campo elettrico di cui al precedente art. 4, comma
2, il soggetto avente titolo deve procedere a
ricondurre entro i limiti di 6 V/m, nei luoghi
previsti dal D.M. n. 381/1998, le emissioni del
proprio impianto e presentare all’ente competente,
all’Ispettorato Territoriale Lazio, alla ASL e alla
Sezione Provinciale dell’ARPA competenti per
territorio, la documentazione tecnica descrittiva
delle azioni di risanamento intraprese. Le azioni di
messa a norma devono essere completate entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, salvo diversa scadenza concessa
dall’ente competente su motivata
richiesta. Trascorso il suddetto periodo,
l’ARPA esegue i controlli strumentali per la
verifica del risanamento. Qualora dovesse accertare il
superamento delle misure di cautela in relazione alla
presenza concorrente di altri impianti, l’ARPA
procede alla individuazione degli stessi, dandone
comunicazione alla Regione, al Comune, alla ASL
territorialmente competente, all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni e all’Ispettorato
Territoriale per il Lazio del Ministero delle
Comunicazioni.
2. Nel caso in cui il soggetto avente titolo
abbia dichiarato valori di immissione compresi tra gli
obiettivi di qualità di cui all’art. 5 del presente
Regolamento e le misure di cautela del D.M. n.
381/1998, l’ARPA, sulla base degli atti d’ufficio
e delle
dichiarazioni di cui all’art. 4 comma 2 del presente
Regolamento dovrà valutare
il possibile superamento delle misure di
cautela previste dal D.M. 381/1998 in conseguenza
della presenza di altri impianti di emissione. In caso
di valutazione di presumibile superamento,
l’ARPA procede alla verifica strumentale dei
valori di campo elettromagnetico. Qualora dovesse
accertare il superamento delle misure di cautela in
relazione alla presenza concorrente di altri impianti,
l’ARPA procede alla individuazione degli stessi,
dandone comunicazione alla Regione, al Comune, alla
ASL territorialmente competente, all’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni e all’Ispettorato
Territoriale per il Lazio del Ministero delle
Comunicazioni.
3. Avuta comunicazione dall’ARPA del
superamento delle misure di cautela e degli impianti
concorrenti a tale superamento, l’ente competente
chiede ai soggetti aventi titolo la predisposizione di
un piano di risanamento ai sensi dell’allegato C del
D.M. n. 381/1998.
4. I soggetti aventi titolo,
nei 30 giorni successivi alla comunicazione di
cui al precedente comma, presentano per
l’approvazione,
all’ente competente e all’Ispettorato
Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni,
le proposte di risanamento in cui siano
riportate le modalità ed i tempi di attuazione.
5. L’ente competente, verificata l’idoneità
delle proposte, acquisito il parere dell’Ispettorato
Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni,
approva il piano di risanamento e fissa i tempi di
attuazione.
6. Eseguito il risanamento, i soggetti aventi
titolo ne danno comunicazione all’ente competente,
all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero
delle Comunicazioni e all’ARPA, la quale procede al
controllo strumentale delle emissioni.
7. Nel caso in cui persista il superamento dei
limiti stabiliti dal D.M. n. 381/1998 l’ente
competente richiede un nuovo piano di risanamento.
Qualora sia dichiarata l’impossibilità di procedere
al risanamento compatibilmente con la qualità del
servizio, l’ente competente ne dà notizia
all’Ispettorato Territoriale per il Lazio del
Ministero delle Comunicazioni e all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ai fini del trasferimento
degli impianti ai sensi dell’art. 1, comma 4, delle
legge 30/4/1998 n. 122 o per l’adozione di altri
eventuali provvedimenti di competenza.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 10
Vigilanza
1. Nell’ambito della programmazione della
propria attività l’ARPA stabilisce i criteri di
priorità degli interventi strumentali e predispone il
piano di controllo dei campi elettromagnetici sul
territorio.
Qualora gli esiti dei controlli dovessero
verificare il superamento dei limiti di cui agli
articoli 3 e 4 del D.M. n. 381/98 e, per i nuovi
impianti, dell’obiettivo
di qualità di cui al precedente art. 5,
l’ARPA dovrà accertare i contributi dei
singoli impianti che determinano tali superamenti e
darne comunicazione all’Ente competente di cui al
precedente art. 8. L`Ente competente ordina e fissa i
tempi per la riduzione
a conformità con la riconduzione agli obiettivi di
qualita` degli impianti
autorizzati successivamente all’entrata in
vigore della presente delibera, e la riduzione dei
valori di immissione di quegli
impianti che hanno
valori
di immissione superiori al valore di cui all’
art. 5 della presente delibera. L`ARPA verifica il
rispetto degli obiettivi di qualita` per i nuovi
impianti e il rispetto dei limiti di cui al citato
D.M. 381/98. Nel caso in cui persista il superamento
di detti limiti, l’Ente competente ordina che gli
impianti che hanno valore di immissione superiore a 3
V/m adottino l`obiettivo di qualita` di cui all`art. 5
della presente delibera. Ove permanessero i
superamenti dei limiti di cui agli articoli 3 e 4 del
D.M. 381/98, l`Ente competente dispone l’ulteriore
riduzione come previsto all’allegato C del citato
decreto.
2. Nel caso in cui i soggetti aventi titolo non
ottemperino alle
disposizioni di cui al precedente comma, l`Ente
competente dispone la disattivazione degli impianti di
cui trattasi, dandone comunicazione all’Ispettorato
Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni.
Art.
11
Modifica degli allegati
Gli allegati
tecnici A e B, che
costituiscono parte integrante del presente
Regolamento, possono essere modificati, su proposta
dell’ARPA, per sopravvenute variazioni normative o
tecnologiche.
Art.
12
Prestazioni a
titolo oneroso
Le prestazioni fornite dall’ARPA, di cui
agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento sono
erogate a titolo oneroso a carico dei soggetti aventi
titolo, secondo un tariffario approvato dalla Giunta
Regionale con la procedura
di cui all’art.18 comma 2 L.R. n.45/98.
Roma,
lì 21 febbraio 2001
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