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ELETTROSMOG

 

REGIONE LAZIO

Regolamento regionale 21 febbraio 2001, n. 1

"Regolamento regionale per la disciplina delle procedure per l'installazione, la modifica ed il risanamento di sistemi radioelettrici".

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Art. 1
Finalità
 

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’installazione, la modifica  ed il risanamento   di sistemi  radioelettrici di cui al successivo articolo 2.

 

Art. 2
Campo di applicazione

               1. Il presente Regolamento si applica alle procedure per l’installazione, la modifica ed il risana-mento delle seguenti tipologie di impianti:

                        - radio televisivi
                        - ponti radio
                        - satellitari
                        - stazioni radio base
                        - radio trasmittenti in genere
                        - radioelettrici.

            2. E’ fatto salvo quanto previsto nel Piano Territoriale di Coordinamento di cui all’art. 3, comma 19 della legge 223/1990 

Art. 3
Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per  impianti radiotelevisivi:  uno o più trasmettitori con le relative apparecchiature accessorie, necessarie in una data postazione ad assicurare il servizio di diffusione radiotelevisiva;                        b) per ponti radio: impianti di connessione di tratte radio punto-punto;                        
c) per impianti satellitari: insieme di apparecchiature destinate al servizio di telecomunicazione spaziale;
d) per stazioni radio base:  le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
e) per impianti radio trasmittenti in genere: impianti non identificabili in quelli precedentemente definiti che svolgono servizio di radiodiffusione o servizio di collegamento punto-punto;
f) per impianti radioelettrici: termine generico riferito all’insieme delle categorie precedentemente definite;
g) per unità di misura e grandezze fisiche:  quelle definite nell’allegato A al D.M. n. 381/1998:
h) per obiettivo di qualità: i valori di immissione del   campo elettrico, del campo magnetico e della densità di potenza riferiti al singolo impianto, calcolati o misurati nei punti accessibili alla popolazione in presenza di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore;
i) per soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario, o altro soggetto autorizzato   all’uso delle frequenze
j) c.e.m. : campo elettromagnetico;
k) c.m.: campo magnetico
l) c.e.: campo elettrico;
m) d.p.: densità di potenza;

n) modifica di un impianto: un impianto già installato ed assentito è considerato modificato quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998. 

Art. 4
Dichiarazione degli impianti esistenti

               1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento,  i soggetti aventi titolo devono fornire al Comune e alla Sezione Provinciale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, di seguito denominata ARPA, competente per territorio  l’elenco dei propri impianti radioelettrici, i dati tecnici di cui all’allegato B e la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 sulla quale è riportata l’individuazione dei singoli impianti.

            2. Per ogni impianto devono essere dichiarati i valori di campo elettromagnetico con riferimento ai luoghi indicati dall’art. 4, comma 2 del D.M. n. 381/1998,  specificando se i valori siano:
-          superiori a: 6 V/m per il c.e.; 0,016 A/m per il c.m.; 0,1 W/m2 per la d.p.;
-          compresi tra 6  e 3 V/m;    
-          inferiori a 3 V/m per il c.e,; 8 mA/m per il c.m.; 24 W/m2 per la d.p..
                 Nei successivi articoli si fa riferimento al solo c.e. intendendo gli altri valori tacitamente richiamati.
                 3.  I titolari  del servizio di telefonia mobile entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo devono comunicare al Comune,  all’ARPA e all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni anche le previsioni di sviluppo della rete di stazioni  radio base per i 12 mesi successivi.  

Art. 5
Obiettivi di qualità

               1. Per gli adempimenti di cui ai successivi articoli 6 e 7, gli obiettivi di qualità degli impianti radioelettrici sono rappresentati dai  seguenti valori di immissione:

- 3 V/m per il campo elettrico;
- 8 mA/m per il campo magnetico;
- 24 mW/m2 per la densità di potenza.

            2. Gli impianti per i quali saranno richieste concessioni o autorizzazioni edilizie successivamente all’entrata in vigore della presente delibera, non potranno generare immissioni superiori agli obiettivi di qualità.

 

CAPO II

Art. 6
Installazione e modifica di nuovi  impianti

               1. I soggetti aventi titolo che intendono installare un nuovo impianto   radioelettrico  o modificare un impianto esistente su edifici regolarmente assentiti, devono presentare al Comune la documentazione tecnica indicata nell’allegato A al presente Regolamento, unitamente alla  eventuale domanda di concessione edilizia. Copia conforme della documentazione deve essere altresì  presentata alla ASL e alla Sezione dell’ARPA competenti per territorio nonché all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni.
            2. Il Comune per il rilascio dell’autorizzazione o concessione edilizia, ove necessaria, oltre ai pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente,  deve acquisire il nulla osta sanitario della ASL competente per territorio.
            3. Ove non sia richiesta la concessione o l’autorizzazione edilizia, il soggetto avente titolo deve acquisire il nulla osta sanitario dalla ASL competente per territorio.
            4. La ASL, per il rilascio del nulla osta sanitario, deve acquisire il parere dell’ARPA in ordine al rispetto dei valori massimi di campo elettromagnetico fissati dalla vigente normativa per l’esposizione della popolazione e degli obiettivi di qualità. 

Art. 7
Installazione o modifica di impianti
per emittenza radiotelevisiva

               1. L’installazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti   di emittenza radiotelevisiva non compresi nel P.T.C. di cui alla legge 223/1990, è autorizzata dalla Regione ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. n. 56/1989.

            2.  A tal fine il soggetto avente titolo deve presentare alla Regione, ai sensi dell’art. 6 della L.R.

n. 56/1989, apposita domanda corredata dalla concessione edilizia, ove necessaria, e dall’autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni dalla quale risultino  le caratteristiche dell’impianto di cui al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 56/1989.

            3. Ove non sia prevista la concessione edilizia, il soggetto avente titolo deve richiedere, alla Sezione Provinciale dell’ARPA competente per territorio,   apposita certificazione, da allegare alla domanda di cui al precedente comma,  da cui risulti la valutazione dei valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dall’impianto e degli obiettivi di qualità di cui all’art. 5 del presente Regolamento. A tal fine il soggetto avente titolo deve presentare all’ARPA e all’ Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni  la documentazione di cui all’allegato A del presente Regolamento.

 

CAPO III

Risanamenti

Art. 8  
Competenze in materia di risanamento di impianti  radioelettrici

               1. Le competenze in materia di risanamento di impianti radioelettrici e la decorrenza delle relative funzioni sono disciplinate dalla L.R. 6 agosto 1999 n. 14. Sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi della suddetta legge, le competenze in  materia di risanamento di impianti di emittenza radiotelevisiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 56/1989 sono esercitate dalla Regione quando il risanamento riguarda il territorio di più comuni, altrimenti dal comune territorialmente interessato.

            2. Per il risanamento di qualunque altra tipologia di impianto le competenze sono esercitate dalla Regione ai sensi del D.M. n. 381/1998, art. 5, comma 1. 

Art. 9
Messa a norma degli impianti radioelettrici

               1. Nel caso  di dichiarato superamento del limite di 6 V/m di campo elettrico di cui al precedente art. 4, comma 2, il soggetto avente titolo deve procedere a ricondurre entro i limiti di 6 V/m, nei luoghi previsti dal D.M. n. 381/1998, le emissioni del proprio impianto e presentare all’ente competente, all’Ispettorato Territoriale Lazio, alla ASL e alla Sezione Provinciale dell’ARPA competenti per territorio, la documentazione tecnica descrittiva delle azioni di risanamento intraprese. Le azioni di messa a norma devono essere completate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diversa scadenza concessa  dall’ente competente su motivata  richiesta. Trascorso il suddetto periodo, l’ARPA esegue i controlli strumentali per la verifica del risanamento. Qualora dovesse accertare il superamento delle misure di cautela in relazione alla presenza concorrente di altri impianti, l’ARPA procede alla individuazione degli stessi, dandone comunicazione alla Regione, al Comune, alla ASL territorialmente competente, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e all’Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni.
           2. Nel caso in cui il soggetto avente titolo abbia dichiarato valori di immissione compresi tra gli obiettivi di qualità di cui all’art. 5 del presente Regolamento e le misure di cautela del D.M. n. 381/1998, l’ARPA, sulla base degli atti d’ufficio e  delle dichiarazioni di cui all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento dovrà valutare  il possibile superamento delle misure di cautela previste dal D.M. 381/1998 in conseguenza della presenza di altri impianti di emissione. In caso di valutazione di presumibile superamento,  l’ARPA procede alla verifica strumentale dei valori di campo elettromagnetico. Qualora dovesse accertare il superamento delle misure di cautela in relazione alla presenza concorrente di altri impianti, l’ARPA procede alla individuazione degli stessi, dandone comunicazione alla Regione, al Comune, alla ASL territorialmente competente, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e all’Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni.
           
3. Avuta comunicazione dall’ARPA del superamento delle misure di cautela e degli impianti concorrenti a tale superamento, l’ente competente chiede ai soggetti aventi titolo la predisposizione di un piano di risanamento ai sensi dell’allegato C del D.M. n. 381/1998.
           4. I soggetti aventi titolo,  nei 30 giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma, presentano per l’approvazione,  all’ente competente e all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni,    le proposte di risanamento in cui siano riportate le modalità ed i tempi di attuazione.
            5. L’ente competente, verificata l’idoneità delle proposte, acquisito il parere dell’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni, approva il piano di risanamento e fissa i tempi di attuazione.
           6. Eseguito il risanamento, i soggetti aventi titolo ne danno comunicazione all’ente competente, all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni e all’ARPA, la quale procede al controllo strumentale delle emissioni.            7. Nel caso in cui persista il superamento dei limiti stabiliti dal D.M. n. 381/1998 l’ente competente richiede un nuovo piano di risanamento. Qualora sia dichiarata l’impossibilità di procedere al risanamento compatibilmente con la qualità del servizio, l’ente competente ne dà notizia all’Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai fini del trasferimento degli impianti ai sensi dell’art. 1, comma 4, delle legge 30/4/1998 n. 122 o per l’adozione di altri eventuali provvedimenti di competenza.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10
Vigilanza

               1. Nell’ambito della programmazione della propria attività l’ARPA stabilisce i criteri di priorità degli interventi strumentali e predispone il piano di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio.

                  Qualora gli esiti dei controlli dovessero verificare il superamento dei limiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381/98 e, per i nuovi impianti,  dell’obiettivo di qualità di cui al precedente art. 5,  l’ARPA dovrà accertare i contributi dei singoli impianti che determinano tali superamenti e darne comunicazione all’Ente competente di cui al precedente art. 8. L`Ente competente ordina e fissa i tempi per la  riduzione a conformità con la riconduzione agli obiettivi di qualita` degli  impianti  autorizzati successivamente all’entrata in vigore della presente delibera, e la riduzione dei valori di immissione di quegli  impianti che hanno  valori   di immissione superiori al valore di cui all’ art. 5 della presente delibera. L`ARPA verifica il rispetto degli obiettivi di qualita` per i nuovi impianti e il rispetto dei limiti di cui al citato D.M. 381/98. Nel caso in cui persista il superamento di detti limiti, l’Ente competente ordina che gli impianti che hanno valore di immissione superiore a 3 V/m adottino l`obiettivo di qualita` di cui all`art. 5 della presente delibera. Ove permanessero i superamenti dei limiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 381/98, l`Ente competente dispone l’ulteriore riduzione come previsto all’allegato C del citato decreto.

            2. Nel caso in cui i soggetti aventi titolo non ottemperino  alle disposizioni di cui al precedente comma, l`Ente competente dispone la disattivazione degli impianti di cui trattasi, dandone comunicazione all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni.  

Art. 11
Modifica degli allegati

               Gli allegati  tecnici A e B, che   costituiscono parte integrante del presente Regolamento, possono essere modificati, su proposta dell’ARPA, per sopravvenute variazioni normative o tecnologiche.

 

Art. 12
Prestazioni  a titolo oneroso

               Le prestazioni fornite dall’ARPA, di cui  agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento sono erogate a titolo oneroso a carico dei soggetti aventi titolo, secondo un tariffario approvato dalla Giunta Regionale con la procedura  di cui all’art.18 comma 2 L.R. n.45/98.  

Art. 13
Disposizioni  urbanistiche

               1. Per la localizzazione degli impianti il soggetto avente titolo deve, in via prioritaria, rivolgere istanza al Comune al fine di verificare la possibilità di ottenere l’assegnazione, a titolo oneroso, di un’area pubblica. A tal fine sono da privilegiare, salva diversa indicazione degli strumenti urbanistici o regolamenti edilizi, le destinazioni di cui  alla lettera E dell’art. 2 del D.M. 1444/1968. Qualora il Comune non si pronunci entro i 30 giorni successivi alla richiesta, il soggetto avente titolo provvede in via autonoma.
            2. Nel caso in cui gli impianti radioelettrici  interessino zone assoggettate a vincoli di natura paesaggistica la realizzazione degli stessi  dovrà ottenere la prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.   La richiesta deve essere corredata anche da uno studio di inserimento paesistico (SIP) redatto  ai sensi dell’art. 30 della L.R. 24/1998.
            3. Per gli impianti radioelettrici esistenti localizzati nei centri abitati ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, monumentale ed archeologico, le amministrazioni comunali avviano, di concerto con i soggetti aventi titolo, un programma di delocalizzazione.
            4. In caso di trasferimento di impianti radioelettrici per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni o per l’impiego di nuove tecnologie, le aree abbandonate devono essere riqualificate sotto il profilo ambientale e paesaggistico e le attrezzature devono essere rimosse.
            5. In caso di difformità dei manufatti realizzati dalla relativa concessione edilizia i comuni provvedono ad applicare le norme generali in materia di abusivismo edilizio.

  Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

 

Roma, lì 21 febbraio 2001