0Home Page

LEGISLAZIONE

 

DECRETO - 21 gennaio 2008, n. 36
Recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi
(GU n. 58 del 8-3-2008 )

 

testo in vigore dal: 23-3-2008

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITA' SPORTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle comunita' europee
e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive
modificazioni ed in particolare gli articoli 4, 34 e 35;
Viste le delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 165/06 CSP e 23/07 CSP;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2007, n.
72;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive in data 17 maggio
2007;
Visti i formali concerti espressi dal Dipartimento per le politiche
giovanili e le attivita' sportive e dal Ministero della giustizia in
data 27 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere del Garante dell'Autorita' per la protezione
dei dati personali reso in data 11 ottobre 2007;
Rilevata l'importanza dell'adesione su base volontaria di tutti i
mezzi d'informazione, indipendentemente dallo strumento utilizzato,
che hanno scelto di condividere la responsabilita' di vigilare sulla
corretta informazione sportiva unitamente agli altri organismi della
stampa ed in particolare rappresentati dall'Ordine dei giornalisti,
dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa
sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
in data 30 ottobre 2007 (nota protocollo n. GM/149773/4762/DL/COM del
22 ottobre 2007);
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. E' recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni
di commento degli avvenimenti sportivi di cui all'allegato 1 che
forma parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2008

Il Ministro
delle comunicazioni
Gentiloni Silveri
Il Ministro per le politiche giovanili
e le attivita' sportive
Melandri
Il Ministro della giustizia (ad interim)
Prodi
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 101
Allegato 1
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO
«CODICE MEDIA E SPORT»

Preambolo.
Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti
firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine dei
giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Unione
stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di
giornali, d'ora in poi indicate come parti;
Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi,
in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle
conseguenze talvolta tragiche, contro l'integrita' fisica e la
dignita' delle persone, oltreche' contro beni di proprieta' pubblica
e privata;
Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno
creato indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e
il Parlamento ad adeguare in senso piu' rigoroso la disciplina in
materia di ordine pubblico durante gli eventi sportivi;
Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte
persone di giovane eta' e minori;
Ritenuto di dover assicurare secondo le modalita' previste dal
presente Codice che nell'informazione sportiva, attraverso i diversi
mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di
incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della
legge;
Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello
sport che, cosi' come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni
internazionali pongono l'agonismo sportivo al servizio di un corretto
e pacifico sviluppo delle relazioni umane;
Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria
«Televisione senza frontiere» e nella sua revisione perche' i servizi
dei media audiovisivi non contengano alcun incitamento all'odio; nel
condividere il divieto di trasmissioni che contengano messaggi di
incitamento all'odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza
secondo quanto previsto dal testo unico della radiotelevisione; nel
condividere gli atti di indirizzo dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei
diritti fondamentali della persona;
Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa,
da quelli tradizionali ai nuovi media, anche per l'intreccio dei loro
messaggi possono fornire per condannare nei confronti della pubblica
opinione, la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare
quelli calcistici;
Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l'accesso piu'
ampio alle fonti di informazione sportiva che non possono essere
sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il diritto di
cronaca;
Nel solco di un'autonoma tradizione di autodisciplina che, a
partire dal Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del
giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del
diritto-dovere dell'informazione con gli altri diritti
costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla
sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori;
Considerato che l'incitazione alle violazioni di legge, cosi' come
il ricorso alla minaccia e all'ingiuria sono comunque in contrasto
con il ruolo pubblico dei mezzi d'informazione cosi' come enunciati
dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni
giurisprudenziali;
Dopo ampio confronto in sede di «Commissione per la elaborazione
del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento
degli avvenimenti sportivi», istituita con decreto del Ministro delle
comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le
attivita' sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto
previsto dall'articolo 34, comma 6-bis del decreto legislativo n.
177/2005 cosi' come modificato dalla legge n. 41/2007;
Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla
questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli
dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito
dal Ministero dell'interno con decreto 1° dicembre 2005 per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni
sportive;
Rilevata la necessita' che il Parlamento e il Governo armonizzino
l'attuale quadro normativo e regolamentare dei diversi media in
materia di ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli
eventi sportivi;
Adottano
il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato
«Codice media e sport»:
Art. 1.
Principi generali
1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende
quella veicolata dai diversi media a una pluralita' di destinatari
che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e
radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi
sportivi in generale e calcistici in particolare.
2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata
anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano
comunque l'osservanza dei principi della legalita', della
correttezza, e del rispetto della dignita' altrui, pur nella
diversita' delle rispettive opinioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le parti si
impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di
legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.
4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla
legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive
e da quella sull'Ordine dei giornalisti.
Art. 2.
Diritto di informazione sportiva
1. Il commento degli eventi sportivi dovra' essere esercitato sui
diversi media in maniera rispettosa della dignita' delle persone, dei
soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il
racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.
2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a
espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti di singoli
individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre,
tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti
organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.
3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai
reati commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della
loro rilevanza sociale.
4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si
impegnano a stigmatizzare le condotte lesive dell'integrita' fisica
delle persone, della loro dignita' e dei beni di proprieta' pubblica
e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.
5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale
dell'informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini
registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti,
sara' cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori
facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte
al pubblico dei minori.
Art. 3.
Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive
1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i
conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano
adeguata conoscenza del presente codice, nonche' delle disposizioni
normative soprarichiamate e delle regole che disciplinano l'esercizio
di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro
affidate.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da
chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive
di informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti,
membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il
conduttore dissocia con immediatezza l'emittente e il fornitore di
contenuti dall'accaduto, e ricorre ai mezzi necessari - fino alla
eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la
sospensione di un collegamento, o l'allontanamento del responsabile -
per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.
3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori
di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del
contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che
costituiscano violazioni del presente Codice.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque,
in caso di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione
successiva del programma in cui e' stata commessa la violazione, o in
altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale
l'editore e l'emittente e i fornitori di contenuti stessi si
dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare
l'idoneita' dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni
alle disposizioni del presente Codice a partecipare ulteriormente a
trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto
conto della gravita' e delle eventuali reiterazioni della violazione,
oltreche' del comportamento tenuto dall'interessato successivamente
alla stessa.
6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a
realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di
trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere
individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o
in audiovideo, alle trasmissioni.
Art. 4.
Promozione dei valori dello sport
1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei
minori e quale contributo alla loro crescita culturale, civile e
sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello
sport e lo spirito di lealta' connesso a tali valori negli specifici
contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne
formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.
Art. 5.
Vigilanza
1. Il controllo del rispetto del presente Codice e' affidato
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali
violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall'Autorita'
delle comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza.
Art. 6.
Sanzioni e impegni
1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 34, comma 3 del Testo unico della
Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall'articolo 35, comma 4-bis
dello stesso Testo unico.
2. Delle sanzioni e' data notizia alle amministrazioni pubbliche
competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione
di misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva.
3. Delle sanzioni e' data notizia al CONI, alle Federazioni
sportive, alle Leghe e all'Unione Stampa Sportiva per gli eventuali
provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi.
4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche
locali l'adesione al presente codice, costituisce requisito di
ammissibilita' ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono
quelle decise dall'Ordine professionale.


Avviso ai lettori.
Il presente testo č puramente indicativo, pertanto si rimanda a quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.