DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1999  n.15

Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, coordinato con la legge di conversione 29 marzo 1999, n.78, recante disposizioni urgenti.....


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  • Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attività delle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali legittimamente operanti, differendo i termini di cui alla legge 30 aprile 1998, n. 122, per il rilascio delle concessioni o di provvedimenti autorizzatori, nonché per assicurare l'equilibrato sviluppo del mercato dei diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi nazionali;

  • Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

  • Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini

  1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al  rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n.6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione o di autorizzazione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dell'integrazione del predetto piano di assegnazione.

  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare la domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

Art. 2
Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo

  1. E' fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni   radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne  altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

  2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1° gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

Art. 3
Interventi urgenti a sostegno

  1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito delle riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78.

  2. Le emittenti televisive le cui tramissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36 CE, e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento.

  3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nelle seguenti misure massime:

    a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

    b)  lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

  4. All'onere derivante al comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cardinale, Ministro delle comunicazioni

Ciampi Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

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