Informativa Economica di Sistema

Delibera n. 129/02/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 24 aprile 2002;

VISTO l’art. 1, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l’editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica;

VISTO il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell’11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, il quale, in applicazione della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 650, disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette comunicazioni di sistema ed al quale sono allegati modelli e quadri, per assolvere agli obblighi di informativa, da inoltrare all’Autorità entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa legge n. 249/97, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante disposizioni in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 9/99 con cui è stato approvato il regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto del Garante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 194/01/CONS che ha modificato il predetto decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001;

VISTO il regolamento per la tenuta e l’organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, approvato con delibera 236/01/CONS, e successive modificazioni; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, ed in particolare l’art. 36;

CONSIDERATA la necessità di modificare le disposizioni attuative dell’informativa di sistema di cui all’art. 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all’impianto del nuovo registro degli operatori di comunicazione;

RITENUTO che, al fine di attuare una opportuna semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, è necessario sostituire e integrare i modelli e i quadri di cui all’allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cosi come modificato a tali fini dalla citata delibera 194/01/CONS;

UDITA la relazione del Commissario relatore dott. Giuseppe Sangiorgi.

Delibera

Titolo I
INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA (I.E.S.)

Art. 1
Obbligo della Informativa Economica di Sistema

  1. I soggetti esercenti l’attività di radiotelevisione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale, così come definiti all’art. 2, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, adottato con delibera 236/01/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2001, n. 150, sono obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema.

  2. I soggetti che, pur esclusi dall’elenco di cui all’art. 2, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, esercitano l’attività radiotelevisiva sulla base di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, sono tenuti agli stessi obblighi dei soggetti di cui al comma precedente.

  3. L’Informativa Economica di Sistema, deve essere inviata entro il 31 luglio di ogni anno ed è riferita ai dati al 31 dicembre dell’anno precedente.

  4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, il termine per l'invio dell’Informativa Economica di Sistema è fissato per l'anno 2002 al 30 settembre.


Art. 2
Serie di modelli

  1. I modelli dell’Informativa Economica di Sistema sono articolati in tre serie, rispettivamente: RIDOTTA, SEMPLIFICATA e BASE. Ciascun soggetto è tenuto alla redazione dei modelli relativi ad una sola delle tre serie previste.

  2. La scelta della serie da redigere viene determinata in funzione del valore dei ricavi del soggetto, con riferimento alle tre categorie di seguito elencate:

    1. i soggetti i cui ricavi risultano minori di 500.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie RIDOTTA.

    2. i soggetti i cui ricavi risultano compresi fra i 500.000 ed i 5.000.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie SEMPLIFICATA.

    3. i soggetti i cui ricavi risultano maggiori di 5.000.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie BASE.

  3. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli maturati al 31 dicembre di ogni anno e derivanti dal solo esercizio delle attività di cui all’art. 1, comma 1. Per i soggetti che esercitano più attività tra quelle considerate si tiene conto della somma dei ricavi derivanti dalle suddette attività.


Art. 3
Dichiarazioni comuni inerenti all’attività d’impresa

  1. L’informativa Economica di Sistema va accompagnata da una dichiarazione contenente la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale e gli altri dati identificativi del soggetto segnalante, redatta in conformità del modello A.

  2. I soggetti obbligati all’invio dell’Informativa Economica di Sistema debbono presentare una dichiarazione contenete una sintesi dei dati patrimoniali e reddituali dell’attività d’impresa, in conformità del modello O.


Art. 4
Dichiarazioni inerenti all’esercizio delle attività tipiche

  1. Le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, ivi compresi soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale, sono tenuti ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello P ed il quadro P1.

  2. I soggetti esercenti l’attività di radiotelevisione sono tenuti ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello Q ed il quadro Q1.

  3. I soggetti che esercitano, con qualsiasi tecnologia, l’attività televisiva in ambito nazionale sono tenuti, inoltre, all’invio di una comunicazione redatta secondo il quadro Q2. Nei casi di mancato raggiungimento delle quote di riserva previste dall’art. 2 comma 3 della delibera 9/99/CONS, gli stessi soggetti dovranno effettuare una dichiarazione in conformità al modello D.

  4. Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello R ed i quadri R1 ed R2. Sono esentati dall’obbligo di compilazione dei quadri R1 ed R2, i soggetti tenuti alla compilazione dei modelli della serie RIDOTTA.

  5. Le agenzie di stampa e le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi sono tenute ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello S.

  6. Per i soggetti che esercitano più attività tra quelle considerate l’indicazione dei dati deve essere fornita utilizzando, per ogni diversa attività, i pertinenti modelli.


Art. 5
Soggetti minori

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 28, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri l’anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un’unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono esonerati dagli obblighi previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4, e sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale presentando esclusivamente il modello U.

Titolo II
Ulteriori Comunicazioni

Art. 6
Tirature dei giornali quotidiani

  1. Fermo quanto previsto dall’art. 1, gli editori di giornali quotidiani provvedono inoltre ad effettuare entro il 15 febbraio di ciascun anno, la comunicazione dei dati di tirature relativi all’anno precedente in conformità del modello T.


Art. 7
Produttori indipendenti

  1. Fermo quanto previsto dall’art. 1, i produttori indipendenti, come definiti dall’art. 2 comma 4, della legge 30 aprile 1998, n.122, sono tenuti ad inviare, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione contenete dati relativi all’attività svolta nel corso dell’anno precedente, in conformità dei modelli A e V.


Art. 8
Dichiarazione dei soggetti controllanti le emittenti nazionali ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 della legge 122/98

  1. I soggetti diversi dalle persone fisiche che si trovano in posizione di controllo, ai sensi dall’art. 2, commi 17 e 18, della legge 249/97, rispetto ad alcuno dei soggetti indicati nell’art. 4, comma 3 della presente delibera, e che effettuano investimenti secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 4 della delibera 9/99/CONS, sono tenuti ad inviare una comunicazione redatta in conformità dei modelli A e Q2/C entro il 31 luglio di ogni anno. I dati da inviare sono riferiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.


Articolo 9
Pubblicazione dei prospetti di bilancio

  1. I soggetti di cui all’art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2) della legge 5 agosto 1981, n. 416, tenuti a pubblicare, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio d’esercizio, pubblicano altresì un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all’esercizio dell’attività editoriale, in conformità con il modello P presentato in sede di comunicazione al 31 luglio.

Titolo III
Comunicazioni degli Enti Pubblici

Art. 10
Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici

  1. Le amministrazioni statali, le regioni, gli altri enti pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, nonché le aziende sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le loro spese di carattere pubblicitario relative a ciascun esercizio finanziario.

  2. La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese dell’ultimo esercizio finanziario concluso, in conformità ai modelli A ed "Enti Pubblici".

  3. La comunicazione va inviata anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie. Fanno eccezione i comuni con meno di 40.000 abitanti, i quali sono tenuti ad effettuare la comunicazione solo nel caso in cui vi siano state spese.

Titolo IV
Disposizioni Finali


Art. 11
Modelli

  1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità dei modelli allegati alla presente delibera come sua parte sostanziale.

  2. L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.


Art. 12
Trasmissione
  1. L’informativa e le ulteriori comunicazioni di cui alla presente delibera vanno spedite a mezzo raccomandata o consegnate direttamente presso la sede dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

  2. L’Autorità potrà prevedere, con una successiva deliberazione, in via sperimentale e quale modalità aggiuntiva e non sostitutiva di quanto previsto al precedente comma 1, che la compilazione e l’invio dell’Informativa nonché le ulteriori comunicazioni di cui alla presente delibera, sia effettuata per via telematica.


Art. 13
Informatizzazione

  1. La documentazione pervenuta all’Autorità a norma della presente delibera può essere archiviata otticamente secondo tecniche informatiche ed essere distrutta dopo l’archiviazione dell’immagine, secondo le norme vigenti.

  2. La conformità all’originale è attestata su ogni immagine del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo

 

Gli articoli 12 e 13 evidenziati in rosso sono stati abrogati.
Consultare la delibera AGCOM n. 129/03/CONS


Art. 14
Sanzioni

  1. Per la violazione delle disposizioni della presente delibera sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 1, commi 12, 41, 42 e 43, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650.


Art. 15
Abrogazione

  1. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 16
Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

  2. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Napoli, lì 24 aprile 2002

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli


Fonte: AGCOM

Inizio Pagina | Home Page
CO.N.N.A. Coordinamento Nazionale Nuove Antenne