AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI


DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010

Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di  cronaca
di  eventi  di  grande  interesse  pubblico  ai  sensi  dell'articolo
32-quater  del  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici. (Deliberazione n. 667/10/CONS). (11A00003)  
 
 
                             L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo»,  pubblicata  nel
Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva  sui  servizi  di  media  audiovisivi),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile  2010,  che
abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e
del  Consiglio  dell'11  dicembre  2007  che  modifica  la  direttiva
89/552/CEE del Consiglio, relativa al  coordinamento  di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri  concernenti  l'esercizio  delle  attivita'  televisive,  come
modificata dalla direttiva 97/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 settembre 2005 n. 208,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il  «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Visto, in particolare, l'art. 32-quater del decreto legislativo  31
luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art.  8  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1,  dispone  che
«con  Regolamento  dell'Autorita'  sono  individuate   le   modalita'
attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa
realizzare brevi estratti di cronaca di eventi  di  grande  interesse
pubblico trasmessi in esclusiva da una  emittente  televisiva,  anche
analogica, soggetta al presente testo unico»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008  n.  9,   recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
febbraio 2008, n. 27; 
  Visto  il  decreto-legge  27   agosto   1993,   n.   323,   recante
«Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»,  come  convertito
dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 ottobre 1993,  n.
253; 
  Vista la legge 22 aprile  1941  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di  altri  diritti  connessi  al  suo  esercizio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
luglio 1941, n.166 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  delibera  n.  405/09/CONS,  recante   «Regolamento   per
l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art.  5,
comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008,  n.  9»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  19  agosto
2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la propria delibera n. 352/08/CONS recante  approvazione  del
«Regolamento  concernente  la  risoluzione  delle  controversie   tra
operatori di comunicazione elettronica»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2008, n. 197; 
  Vista la propria delibera n. 278/99 del 20  ottobre  1999,  recante
«Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche  nell'ambito
di  ricerche  e  indagini  conoscitive»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117; 
  Considerato che il Testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici, in attuazione  della  direttiva  2007/65/CE,  ha  inteso
codificare l'avvenuto bilanciamento fra il diritto allo  sfruttamento
economico delle opere  dell'ingegno  e  il  diritto  all'informazione
nell'ambito  dei  servizi  di  media  audiovisivi,   consentendo   ai
fornitori di servizi di media l'esercizio  del  diritto  di  cronaca,
all'interno dei programmi d'informazione; 
  Ritenuto opportuno circoscrivere i brevi estratti ad eventi singoli
che godano di un riconoscimento generalizzato da parte  del  pubblico
televisivo,  intendendosi  per  eventi  singoli  le   gare   sportive
disputate in un giorno solare, o le tappe nel caso di eventi sportivi
disputati su piu' giorni e le  singole  manifestazioni  di  carattere
culturale che eventualmente  si  protraggano  anche  su  piu'  giorni
solari, come nel caso di festival, concorsi, mostre  o  rassegne,  il
cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva
della stessa cosi' come offerta alla visione del pubblico; 
  Considerata la necessita' di prevedere che il diritto di utilizzare
brevi estratti sia garantito a condizioni  eque,  ragionevoli  e  non
discriminatorie, da comunicare al pubblico in modo  tempestivo  prima
dello  svolgimento  dell'evento  di  grande  interesse  pubblico  per
permettere agli altri  operatori  di  esercitare  tale  diritto,  sia
direttamente sia tramite intermediari; 
  Considerato che i brevi estratti  devono  poter  essere  utilizzati
attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi,  nei
programmi d'informazione generale essendo comunque  esclusa  la  loro
destinazione a programmi di intrattenimento; 
  Considerata la necessita'  di  tutelare,  come  raccomandato  dalla
direttiva sui servizi di  media  audiovisivi  2007/65/UE,  la  prassi
seguita dai fornitori di servizi di media audiovisivi  di  fornire  i
loro notiziari televisivi, gia' trasmessi in modalita' lineare, anche
come servizi a richiesta  senza  necessita'  di  sopprimere  i  brevi
estratti a fini di adeguamento del programma,  a  condizione  che  si
tratti dell'identico  programma  televisivo  trasmesso  dal  medesimo
fornitore di servizi di media audiovisivi, essendo  comunque  esclusa
l'utilizzazione dei brevi  estratti  per  o  come  nuovi  modelli  di
offerta di servizi a richiesta; 
  Vista la delibera n. 303/10/CONS con la quale e' stata  indetta  la
consultazione pubblica sullo schema  di  regolamento  concernente  la
trasmissione di  brevi  estratti  di  cronaca  di  eventi  di  grande
interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo  unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici; 
  Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di  consultazione  e
alle osservazioni dell'Autorita' formulate nel corso delle  audizioni
svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto  richiesta,  che
hanno  dato  luogo,  in  sintesi,  alle  osservazioni  dell'Autorita'
seguenti: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto osserva  in  via  preliminare  che  la  disciplina  sul
diritto di cronaca rientra  nel  campo  delle  eccezioni  al  diritto
d'autore,  quindi  il  termine  «diritto»  sarebbe  usato  in   senso
atecnico, preferendo l'impiego del termine «facolta'». 
  Un soggetto sostiene, inoltre, che  il  Regolamento  possa  trovare
applicazione solo per i rapporti transfrontalieri,  mentre  posizione
contraria esprime altro soggetto, che e' dell'avviso che il campo  di
applicazione  debba  includere  anche  i   rapporti   tra   emittenti
nazionali. 
  Un soggetto sostiene, infine, che l'Autorita' non abbia  il  potere
di definire la nozione di evento di grande interesse pubblico ne'  di
prevedere elenchi di eventi che soddisfino tale definizione. 
  Alcuni  soggetti  ritengono  che  l'elenco   debba   avere   natura
esemplificativa e non prescrittiva e propone di  eliminare,  all'art.
1, la locuzione «in particolare». Altro soggetto propone altresi'  di
equiparare  i  campionati  mondiali  di  pallacanestro,   pallanuoto,
pallavolo e rugby ai campionati mondiali di calcio e di concedere non
solo il diritto ai brevi estratti della finale e delle semifinali, ma
anche a tutte le partite nei campionati  mondiali  di  pallacanestro,
pallanuoto, pallavolo e rugby. 
  Un soggetto propone l'inserimento di eventi  ulteriori  rispetto  a
quelli gia' elencati, quali il Carnevale di Venezia, il Carnevale  di
Viareggio, la Festa dei lavoratori ed il Concerto del  I  maggio,  il
Festival dei due Mondi, il Giffoni Film  Festival,  il  Festival  del
Cinema di Venezia, il Festival lirico Arena di Verona ed il  Festival
Internazionale del Film di Roma. 
  Un  soggetto   non   condivide   la   previsione   di   un   elenco
esemplificativo di eventi di grande interesse pubblico, e propone una
definizione generale che faccia riferimento  agli  «eventi  culturali
artistici religiosi, sportivi o di intrattenimento  di  straordinaria
importanza, che presentano interesse per il pubblico  in  generale  e
sono organizzati in anticipo da un soggetto  legittimato  a  disporre
dei diritti di trasmissione televisiva relativi a tali eventi». 
  Lo stesso ritiene imprecisa la definizione di titolare del  diritto
poiche' fa riferimento a soggetti che «detengono e gestiscono», e che
dunque non sono necessariamente titolari; un  soggetto  ritiene  tali
definizioni superflue, in quanto  la  lunga  tradizione  del  diritto
d'autore consente di  individuare  precisamente  il  titolare  di  un
diritto su un bene immateriale in via originaria o derivata. 
  Un soggetto propone di modificare la definizione  di  «notiziario»,
eliminando il riferimento al requisito della cadenza  quotidiana,  da
sostituire con il riferimento ad  una  cadenza  regolare,  escludendo
espressamente i programmi di intrattenimento, proposta, quest'ultima,
che trova  concorde  un  altro  soggetto,  il  quale  propone  questa
definizione: «trasmissione informativa a carattere generale anche  di
tipo sportivo, in relazione alla  natura  tematica  del  canale,  con
esclusione  di  quelli  di  intrattenimento».  Lo   stesso   soggetto
suggerisce, inoltre, di includere nella definizione anche i notiziari
monotematici. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Con riferimento all'interpretazione che vede il diritto di  cronaca
ridimensionato di fronte ad altri diritti  costituzionali,  quali  il
diritto di iniziativa  privata  (art.  41  Cost.)  e  il  diritto  di
proprieta'  intellettuale  (art.  42  Cost.),  si  reputa  necessario
evidenziare che il  diritto  allo  sfruttamento  economico  del  bene
immateriale,   costituito   dall'opera   dell'ingegno-spettacolo    e
sottoposto alla normativa in materia di diritto  d'autore,  viene  in
contatto con il diritto di informazione e puo' ad esso  contrapporsi,
si'  da  far  nascere  l'esigenza,  per  il  legislatore  e  per   il
regolatore, di trovare un contemperamento ex ante dei due valori. Non
per questo va dimenticato che non  si  tratta  di  un  conflitto  tra
principi, ma tra interessi concreti, che emergono  in  circostanze  e
situazioni determinate; pertanto non si puo'  formulare  un  giudizio
astratto circa il «rango» dei singoli valori  coinvolti,  ma  bisogna
consentire che il giudizio di bilanciamento venga effettuato di volta
in volta, secondo criteri  normativamente  predeterminati.  Peraltro,
come indicato dall'art.  7,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
177/2005  (come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  44/2010),
relativo  ai  principi   generali   in   materia   di   informazione,
«l'attivita' di informazione mediante servizio di media audiovisivo o
radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale...».  Tale
attivita', pertanto, deve conformarsi ai principi dettati  dal  Testo
unico, fra i quali emergono obblighi di diffusione di trasmissioni di
informazione nell'ambito della programmazione quotidiana  e  obblighi
di presentazione veritiera dei fatti,  di  pluralismo,  obiettivita',
completezza, imparzialita' dell'informazione. 
  Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva,  essa
si applica senz'altro anche ai rapporti transfrontalieri, ma rinvia a
tali rapporti come ultima soluzione in caso di necessita' da parte di
un'emittente di avere accesso a brevi estratti qualora sia  possibile
ottenerlo anche da parte di  un'emittente  stabilita  nel  territorio
nazionale. Il considerando 55 della direttiva  2010/13/UE  evidenzia,
infatti, a proposito dei criteri di collegamento per  individuare  la
legislazione applicabile, che «in un contesto transfrontaliero,  cio'
significa che le diverse  legislazioni  dovrebbero  essere  applicate
consecutivamente. In primo luogo, per l'accesso  ai  brevi  estratti,
dovrebbe applicarsi la legislazione dello  Stato  membro  in  cui  e'
stabilita l'emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che da'
l'accesso). Solitamente si tratta dello Stato  membro  nel  quale  ha
luogo l'evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito  un  sistema
equivalente di accesso all'evento, dovrebbe applicarsi in  ogni  caso
la legislazione di tale  Stato  membro.  In  secondo  luogo,  per  la
trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la  legislazione
dello Stato membro in cui e' stabilita l'emittente  che  trasmette  i
brevi estratti.» A tale inquadramento si conforma l'art. 15, comma 2,
della  medesima  direttiva  nel  contemplare  il  caso  di  emittenti
stabilite nel medesimo Stato membro, sicche' ne discende che il campo
primario di applicazione e'  quello  nazionale,  mentre  il  contesto
transfrontaliero  interviene  solo  in  via  secondaria.  Inoltre,  a
sostegno di tale conclusione, soccorre  il  fatto  che  la  direttiva
citata intende, espressamente, armonizzare  le  discipline  nazionali
degli aspetti considerati  della  prestazione  di  servizi  di  media
audiovisivi, a  prescindere  da  qualsiasi  riferimento  a  specifici
rapporti, ed a maggior ragione alla  nazionalita'  dei  medesimi.  Si
reputa  pertanto  priva  di  pregio  l'argomentazione  che   vorrebbe
limitare l'ambito di applicazione ai soli rapporti transfrontalieri. 
  In merito al potere regolamentare dell'Autorita' in materia  si  fa
presente che l'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2010, n. 44 ha
delegato all'Autorita' l'adozione di un regolamento  concernente  «le
modalita'  attraverso  le  quali  ogni  emittente  televisiva,  anche
analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca  di  eventi  di
grande interesse pubblico trasmessi in  esclusiva  da  una  emittente
televisiva, anche  analogica,  soggetta  al  presente  testo  unico»;
appare  quindi  evidente  che  rientri  nei   poteri   dell'Autorita'
individuare preliminarmente  una  definizione  di  evento  di  grande
interesse pubblico in quanto funzionale all'individuazione del  breve
estratto,   incluse   le   sue   declinazioni   in   via    meramente
esemplificativa, onde poterlo regolamentare nel dettaglio. 
  Con riferimento all'elenco di eventi indicati nell'art. 1,  da  cui
e' possibile estrapolare i brevi estratti di cronaca disciplinati dal
presente  Regolamento,  appare  opportuno,  come  suggerito  da  piu'
operatori, precisare che esso ha  natura  meramente  esemplificativa,
si' da consentire una piu' libera valutazione  caso  per  caso  degli
eventi da cui trarre gli estratti. L'elenco esemplificativo contenuto
nel Regolamento e' redatto  sulla  falsariga  degli  eventi  inseriti
nella lista di cui alla delibera n. 8/99, ad oggi  in  revisione,  di
cui deve essere assicurata la diffusione in chiaro e che,  a  maggior
ragione, potranno essere oggetto del diritto di cronaca.  Infine,  le
questioni relative alla  qualificazione  dell'evento  come  possibile
oggetto  di  estratti  di  cronaca  potranno  essere  devolute   alla
competenza dell'Autorita', nell'ambito della procedura alternativa di
risoluzione delle controversie, come precisato  rispetto  all'art.  5
del Regolamento. 
  In merito alle definizioni inerenti la tutela del diritto d'autore,
in considerazione della soppressione del  meccanismo  di  accesso  al
luogo dell'evento come  modalita'  per  l'esercizio  del  diritto  di
cronaca, come indicato all'art. 4, non appare necessario  conservarle
perche'  si  tratta  di  termini  non  piu'  utilizzati   nell'ambito
dell'articolato. 
  Per fugare eventuali dubbi in ordine alla titolarita'  dei  diritti
trasmissivi, si ritiene di accogliere quanto sollevato da un soggetto
intervenuto  nella  consultazione  in  ordine  alla   necessita'   di
precisare che gli eventi sono organizzati in anticipo da un  soggetto
legittimato a disporre dei  diritti  di  trasmissione  televisiva  in
esclusiva relativi a tali eventi. 
  Tuttavia, data la differente natura degli eventi  elencati,  appare
necessario circoscrivere i singoli  eventi  da  cui  estrapolare  gli
estratti a fini di cronaca, ed e' per tale motivo che viene precisato
che rispetto alle Olimpiadi vanno considerate le giornate di  gara  e
per i campionati mondiali ed europei di calcio e mondiali delle altre
discipline, le singole partite. Al fine di  meglio  circoscrivere  la
natura degli eventi, appare anche  utile  precisare  che  le  partite
menzionate devono  essere  di  interesse  per  la  squadra  nazionale
italiana o per atleti italiani. 
  Si  reputa  meritevole  di  accoglimento  la  proposta  di   alcuni
operatori di modificare la definizione di notiziario,  eliminando  la
necessita' della programmazione quotidiana, sostituendo con  «cadenza
regolare», considerato che non necessariamente i notiziari  tematici,
i  quali  pure  presentano  finalita'  informativa,   hanno   cadenza
quotidiana. In accoglimento  di  quanto  altresi'  rappresentato,  si
ritiene utile richiamare quanto precisato dal Testo unico  in  ordine
all'esclusione dei notiziari con scopo di intrattenimento anche  alla
luce di quanto indicato dalla Direttiva al considerando  55  dove  si
precisa che «al fine di tutelare la liberta' fondamentale  di  essere
informati e per assicurare  la  piena  e  adeguata  protezione  degli
interessi dei telespettatori nell'Unione, i titolari  di  diritti  di
trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento  di  grande
interesse  pubblico  dovrebbero  concedere   alle   altre   emittenti
televisive il diritto di  utilizzare  brevi  estratti  nei  programmi
d'informazione  generale  a  condizioni  eque,  ragionevoli   e   non
discriminatorie,  tenendo  in   debita   considerazione   i   diritti
esclusivi» e che «il concetto di  programmi  d'informazione  generale
non dovrebbe includere la raccolta di brevi  estratti  nei  programmi
destinati a scopi di intrattenimento». In tale ottica si muove  anche
l'art.1, lettera n), del Piano di numerazione automatica  dei  canali
della televisione digitale terrestre approvato  con  la  delibera  n.
366/10/CONS, che  definisce  il  genere  di  programmazione  tematico
denominato «informazione»  come  quello  che  ricomprende  notiziari,
programmi  o  rubriche  di  approfondimento,  inchieste,   reportage,
dibattiti e fili diretti,  telecronache,  talk  show  anche  su  temi
sociali e di costume. 

        
      
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto chiede  se  si  ritenga  trasmesso  in  esclusiva  solo
l'evento di cui siano stati acquistati i diritti integralmente  o  se
si possa ritenere tale anche l'evento di cui siano  stati  acquistati
diritti solo in relazione alle immagini salienti. Richiede,  inoltre,
una precisazione sul concetto di esclusiva anche dal punto  di  vista
della cessione dei diritti su diverse piattaforme. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Al fine di assicurare la piu' ampia tutela del diritto di cronaca e
scongiurare situazioni nelle quali il  rischio  di  frustrazione  del
diritto possa essere determinato dalle modalita' di cessione da parte
degli organizzatori degli  eventi  e  di  esercizio  da  parte  degli
assegnatari dei diritti di esclusiva nelle loro diverse forme,  quali
le  dirette  integrali  piuttosto  che  le  immagini  salienti  o  la
trasmissione in chiaro piuttosto  che  ad  accesso  condizionato,  si
reputa opportuno precisare meglio il concetto di esclusiva.  Pertanto
si prevede che la richiesta di accesso ai brevi estratti possa essere
rivolta a  qualunque  emittente  detenga  un  diritto  di  esclusiva,
indipendentemente  dalla  sua  portata  e  dalle  sue  modalita'   di
esercizio, a chiarimento di quanto richiesto. 

        
      
                               Art. 3 
 
  Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto propone  di  riferire  il  limite  di  90  secondi  non
all'evento nel  suo  complesso,  ma  alle  singole  giornate  in  cui
l'evento si sviluppa. 
  Diversi soggetti sostengono che 90 secondi siano un  limite  troppo
esiguo, soprattutto avuto considerazione del  fatto  che  il  decreto
legislativo n. 9/2008, per il suo ambito di applicazione, prevede  la
possibilita' di estratti fino a tre minuti. 
  Un altro soggetto propone di precisare che la durata di 90  secondi
complessivi si riferisce a eventi sportivi di  durata  considerevole;
propone, inoltre, di chiarire come debbano essere intesi i 90 secondi
in caso di piu' eventi disputati nella  medesima  giornata  come,  ad
esempio, le Olimpiadi, consentendo un limite piu' ampio. Chiede anche
di individuare una formula che  limiti  la  possibilita'  di  coprire
integralmente,  con  un  servizio  di  pura  cronaca,  la   totalita'
dell'evento. Suggerisce, infine, di prevedere la possibilita' per  il
titolare dei diritti di indicare una durata piu' breve, comunque  non
inferiore ad un minimo previsto per  via  regolamentare,  in  ragione
delle caratteristiche e della durata dell'evento. 
  Alcuni soggetti propongono un embargo  orario,  rispettivamente  di
venti e di sessanta minuti, da cui  consentire  la  trasmissione  dei
brevi estratti per proteggere l'assegnatario del diritto. 
  Un soggetto ritiene che le norme piu'  particolareggiate  contenute
nei contratti debbano prevalere sull'emanando Regolamento. 
  Un altro soggetto, in merito alla questione  degli  eventi  locali,
suggerisce  di  precisare  che  si  tratta  di  eventi  ad  esclusiva
rilevanza  locale.  Chiede,  inoltre,  precisazioni  in   merito   al
parametro per valutare la cumulativita' degli estratti, se  cioe'  si
debba  considerare  l'intera  programmazione  o   il   notiziario   e
suggerisce di considerare ciascuna edizione, con riferimento,  pero',
alle medesime immagini da ritrasmettere.  Ritiene,  infine,  che  sia
necessario specificare che i fornitori di servizi on  demand  possano
diffondere brevi estratti di cronaca su eventi in esclusiva, ma  solo
se facenti parte di un archivio  gia'  trasmesso  sul  lineare  dallo
stesso soggetto. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Con riferimento all'esiguita'  dei  novanta  secondi  previsti  dal
considerando 55 della direttiva 2010/13/UE, si ritiene di condividere
l'orientamento proposto da alcuni operatori circa la possibilita'  di
valutarne  un'estensione  quantitativa.  Nell'attribuire  la   delega
all'Autorita', infatti, il Testo unico non  ha  ristretto  la  durata
degli estratti ai novanta secondi indicati nel  citato  considerando,
ma ha affidato all'Autorita' il compito  di  stabilire  la  lunghezza
massima  dei  brevi  estratti  e  i  limiti  di  tempo  per  la  loro
trasmissione. 
  Pur restando indiscutibile la  rilevanza  di  quanto  indicato  nel
preambolo della direttiva, va rilevato che l'art. 15, comma 6,  della
direttiva medesima dispone, proprio con riferimento alla durata degli
estratti, che «gli Stati membri garantiscono, conformemente  ai  loro
sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le  modalita'  e
condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti  siano
definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per  i
compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi  e  i  limiti  di
tempo riguardo alla loro trasmissione.» Ora, per quanto  riguarda  la
prassi italiana, essa si e' sviluppata nell'ambito  dell'informazione
sul calcio e la tempistica si e' assestata sul limite di tre minuti a
partita. Dapprima la disciplina era contenuta nei  regolamenti  della
Lega Calcio (organizzatore delle competizioni e  titolare  originario
del diritto), con valore solo pattizio nei confronti dei  giornalisti
e delle emittenti che richiedevano l'accesso agli stadi,  ed  e'  poi
confluita  nel  decreto  legislativo  n.  9/2008.   Sembra   pertanto
ragionevole, anche al fine di evitare due differenti  discipline  per
eventi calcistici che differiscono solo in ragione dell'organizzatore
(es. Champions League rispetto alla Coppa Italia) si' da  contrastare
con l'art. 3 della  Costituzione,  in  quanto  verrebbe  privilegiata
l'informazione sportiva (e solo relativa agli sport  professionistici
a squadre) a discapito dell'informazione riguardante altri eventi  di
grande interesse per il  pubblico,  applicare  anche  al  Regolamento
generale in materia di diritto di cronaca il limite  di  tre  minuti,
sia pure  con  alcuni  accorgimenti,  come  anche  proposto  da  piu'
operatori, in modo da equilibrare la durata dell'estratto alla durata
dell'evento. Se e' possibile, quindi, estendere il limite massimo  di
durata dell'estratto da novanta secondi a tre minuti, tale estensione
puo' valere solo per  eventi  di  durata  considerevole;  per  quanto
concerne, invece, eventi di durata ridotta,  quali,  ad  esempio,  le
discipline di lotta, si ritiene di dover prevedere un limite  massimo
differente, il cui calcolo e' parametrato alla succitata prassi, pari
al 3% dell'intera durata dell'evento, analogamente  a  quanto  accade
per il calcio, dove i tre minuti sono parametrati sui novanta  minuti
di  durata  ordinaria  dell'evento,  nel  rispetto  dei  principi  di
proporzionalita' e ragionevolezza. 
  Si condivide  la  proposta  di  alcuni  soggetti  intervenuti  alla
consultazione, di introdurre un embargo orario alla diffusione  degli
estratti  al  fine  di  tutelare  i  diritti  di  trasmissione  degli
assegnatari degli stessi. Sempre per considerare la  prassi  italiana
in materia, si rammenta che il decreto legislativo n. 9/2008 pone  un
limite temporale di tre ore dalla conclusione dell'evento a tutela di
categorie intermedie di diritti trasmissivi, quali gli highlights, al
fine di evitarne il depauperamento a  seguito  della  sovrapposizione
della trasmissione di brevi estratti  di  cronaca.  Tali  highlights,
infatti,  possono  essere  esercitati  a  partire  da  un'ora   dalla
conclusione dell'evento e non possono superare la durata  di  quattro
minuti per evento, fino ad un massimo di quaranta minuti per l'intera
giornata di campionato. Nei casi che qui  ci  occupano,  invece,  non
esiste una via mediana tra il diritto di esclusiva ed il  diritto  di
cronaca, sicche' appare ragionevole, in  termini  di  contemperamento
tra interessi contrapposti, prevedere un embargo  di  un'ora  tra  la
conclusione dell'evento e la trasmissione dei brevi estratti  di  tre
minuti. 
  Benche' si ritenga che questa  affermazione  sia  condivisibile  se
interpretata  nel  senso  piu'   favorevole   nei   confronti   degli
utilizzatori dei brevi estratti - tant'e' che il presente Regolamento
fornisce una tutela  minima  del  diritto  di  cronaca,  per  cui  e'
possibile che contratti piu' particolareggiati  con  i  titolari  dei
diritti  di  esclusiva  possano  consentire   ulteriori   spazi   per
l'informazione - resta fermo che la disciplina pattizia non puo'  mai
contenere disposizioni piu' restrittive rispetto alla  tutela  minima
dettata dal Regolamento. 
  In merito alla questione degli eventi locali si rappresenta che  la
questione costituisce gia'  oggetto  di  disciplina  sufficientemente
chiara dall'art. 3, comma 2, del Regolamento che limita l'accesso  ai
brevi estratti ai soli eventi di interesse per l'ambito  territoriale
legittimamente servito,  quindi  non  si  ravvisa  la  necessita'  di
apportare ulteriori modifiche al testo. 
  La questione sollevata in merito alla cumulativita' degli  estratti
appare   meritevole   di   chiarimento   ed   il   testo   e'   stato
conseguentemente  riformulato  con  un  richiamo  alle  immagini   da
utilizzare  nelle  successive  edizioni  dei  notiziari  e  riferendo
espressamente la durata complessiva dei tre minuti a ciascun  evento.
Il  calcolo  dei  minuti  complessivi  va  naturalmente  svolto   con
riferimento ad immagini che non  costituiscono  replica  di  immagini
gia' trasmesse in occasione di precedenti edizioni dei notiziari. 
  Conformemente alla Direttiva e al Testo unico, infine, la questione
della ritrasmissione in modalita' non lineare dei brevi estratti gia'
oggetto  di  trasmissione  nel  corso  di  notiziari   contenuti   in
palinsesti  gia'  trova  espressione  nell'art.  3,  comma   3,   del
Regolamento che si reputa sufficiente al riguardo. 

        
      
                               Art. 4 
 
           Messa a disposizione del materiale audiovisivo 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto non condivide la previsione dell'accesso al  segnale  o
di un accesso al luogo in cui si svolgono gli eventi e suggerisce  di
prevedere un accesso in via telematica all'evento nella sua interezza
e, solo laddove cio' non fosse possibile, l'accesso al segnale; altro
suggerisce all'Autorita'  di  prevedere  un  sistema  alternativo  di
fornitura delle immagini, lasciando libero il fornitore  dei  servizi
nella  scelta  del  mezzo.  Entrambi  esprimono  perplessita'   sulla
possibilita' di un accesso al luogo dell'evento. 
  Un altro soggetto chiede di precisare che il compenso per l'accesso
ai  brevi  estratti  non  deve   superare   i   costi   supplementari
direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Con riferimento alla questione  dell'accessibilita'  ai  luoghi  di
svolgimento dell'evento, diversi soggetti hanno evidenziato  che  non
rientra nella disponibilita' delle emittenti assegnatarie dei diritti
la  potesta'  di  consentire  l'accesso  a  luoghi   di   svolgimento
dell'evento, la cui gestione e'  affidata  agli  organizzatori  degli
eventi medesimi. Cio' posto, e' evidente che i fornitori dei  servizi
di media  audiovisivi,  che  intendano  fruire  dei  brevi  estratti,
debbano essere messi nella condizione di poter  accedere  all'evento,
in  quanto  espressione  del  diritto  di  cui  all'art.  21   Cost.,
considerato non solo dal punto di vista del  suo  profilo  attivo  di
liberta' di manifestazione del pensiero, anche in forma  di  cronaca,
ma altresi' dal punto di vista passivo di diritto ad essere informati
e  di  ricercare  le  informazioni.  Proprio   quest'ultimo   aspetto
interessa la tematica dell'accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono
eventi di grande interesse pubblico. Al  giornalista  deve,  infatti,
essere dato libero accesso alle fonti di informazione necessarie  per
l'esercizio del diritto di  cronaca.  A  tal  proposito,  nell'ambito
della  disciplina  del  diritto  di  cronaca  dettata   dal   decreto
legislativo n. 9/2008 e dal regolamento attuativo n. 405/09/CONS,  e'
fatto    obbligo    all'organizzatore    della     competizione     e
all'organizzatore dell'evento  e  agli  assegnatari  dei  diritti  di
mettere a disposizione degli operatori  della  comunicazione,  previo
rimborso dei soli costi tecnici, le immagini  salienti  e  correlate,
contrassegnate dal logo dell'organizzatore  della  competizione,  che
poi quest'ultimo selezionera', nei limiti temporali concessi. In ogni
caso deve essere garantita la possibilita' di acquisire  le  immagini
al fine di esercitare il diritto di cronaca.  In  subordine,  qualora
non venisse consentita l'acquisizione  delle  immagini,  deve  essere
consentito l'accesso agli impianti al fine di riprendere l'evento. 
  Nel caso di specie, dove l'Autorita' non e'  provvista  del  potere
regolamentare rispetto  a  soggetti  diversi  dalle  emittenti  quali
sarebbero gli organizzatori, le disposizioni in materia di accesso ai
luoghi  sono  state  eliminate,  mentre,  come  auspicato  da  alcuni
operatori, e' stato precisato che l'accesso al  segnale  deve  essere
concesso, conformemente a quanto previsto dall'art. 32-quater,  comma
2, lettera a), del Testo unico, laddove  l'organizzatore  dell'evento
non consenta l'accesso alle immagini in forma telematica. 
  Si precisa, inoltre, nel testo dell'articolo, che il  compenso  per
l'accesso ai brevi estratti non deve superare i  costi  supplementari
direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso. 

        
      
                               Art. 5 
 
                Procedura relativa alle controversie 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Alcuni  soggetti  non  condividono  la  previsione  in  materia  di
risoluzione  delle  controversie.  In  caso  di  mantenimento   della
disposizione, suggeriscono di  consentire  l'accesso  alla  procedura
solo su richiesta congiunta di tutte le parti interessate. 
  Altro soggetto condivide, invece l'orientamento dell'Autorita'  sul
punto, mentre altri ancora non commentano la disposizione. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Come modalita' di tutela ulteriore rispetto a quella in  ogni  caso
offerta, anche in via d'urgenza, dal giudice ordinario, si ritiene di
mantenere  la  disposizione,  precisando  che   l'attivazione   della
procedura puo' avvenire solo su richiesta congiunta delle parti. 

        
      
                               Art. 6 
 
               Attivita' di controllo e sanzionatoria 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto propone di inserire il  meccanismo  della  diffida  nei
procedimenti  per  accertare  le  violazioni   del   Regolamento   in
questione. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Si ritiene che le disposizioni relative alle attivita' di controllo
e sanzionatoria vadano conservate immutate, in quanto corrispondono a
quelle previste in via generale.  La  reintroduzione  del  meccanismo
della diffida, di  cui  alla  legge  n.  223/1990,  nel  procedimento
sanzionatorio non  appare  confacente  alle  finalita'  del  presente
Regolamento e  costituirebbe,  peraltro,  un'inversione  di  tendenza
rispetto alle ultime modifiche intervenute sulla materia. 
  Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell'ambito  della  consultazione  da  parte  dei  soggetti
interessati,  debbano  essere  introdotte,  nei  limiti  esposti,  le
conseguenti modifiche ed  integrazioni  allo  Schema  di  regolamento
posto in consultazione; 
  Vista la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali; 
  Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'Autorita' adotta il Regolamento concernente la trasmissione di
brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse  pubblico  ai
sensi dell'art. 32-quater  del  Testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, riportato nell'Allegato A, che costituisce
parte integrante della presente delibera. 
  2. La presente delibera entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale  e  nel
sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 17 dicembre 2010 
 
                                              Il Presidente: Calabro' 
I Commissari relatori: Magri-Napoli 

        
      
                                                           Allegato A 
Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di  cronaca
  di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater
  del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) «Autorita'», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
      b) «Testo unico», il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
cosi' come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo  2010,  n.
44; 
      c) «evento di grande  interesse  pubblico»:  l'evento  singolo,
consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la
singola manifestazione il cui inizio e la cui fine  sono  individuati
dalla produzione televisiva della  stessa  cosi'  come  offerta  alla
visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato  da
parte del pubblico televisivo ed e' organizzato  in  anticipo  da  un
soggetto  legittimato  a  disporre  dei   diritti   di   trasmissione
televisiva in via esclusiva relativi a  tale  evento,  quali  in  via
esemplificativa: 
        le giornate di gara delle Olimpiadi estive ed invernali; 
        la finale e tutte le partite  di  interesse  per  la  squadra
nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; 
        la finale e tutte le partite  di  interesse  per  la  squadra
nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; 
        tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in  casa
e fuori casa, in competizioni ufficiali; 
        la finale e le semifinali  della  Champions  League  e  della
Europa League; 
        le tappe del Giro d'Italia; 
        i Gran Premi automobilistici di Formula 1; 
        i Gran Premi motociclistici di Moto GP; 
        le finali e tutte le partite  di  interesse  per  la  squadra
nazionale  italiana  nei  campionati   mondiali   di   pallacanestro,
pallanuoto, pallavolo e rugby; 
        le finali e tutte le partite di interesse per atleti italiani
o per la squadra nazionale italiana  dei  tornei  «Australian  open»,
«Roland Garros», «Wimbledon» e «Us Open» (tornei  del  Grande  Slam),
degli Internazionali d'Italia di tennis e della Coppa Davis; 
        il campionato mondiale di ciclismo su strada; 
        le regate di vela dell'Americas Cup; 
        le singole manifestazioni di carattere culturale o artistico,
quali festival, mostre e concorsi, religioso o  di  grande  interesse
pubblico; 
      d) «notiziari», trasmissioni informative a carattere  generale,
anche in relazione alla natura tematica del canale, con esclusione di
quelli  a  scopo  di  intrattenimento,  con  programmazione  regolare
all'interno di fasce orarie prestabilite; 
    2. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  articolo,
si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Testo unico. 
 

                               Art. 2. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    Il presente regolamento  disciplina  le  modalita'  di  esercizio
audiovisivo  di  brevi  estratti  di  cronaca  di  eventi  di  grande
interesse pubblico trasmessi in esclusiva, anche se non integralmente
o  su  una  sola  piattaforma  ed  indipendentemente   dall'eventuale
codifica del segnale, da una emittente televisiva,  anche  analogica,
soggetta al Testo unico. 
 

                               Art. 3. 
 
  Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca 
 
    1.  Il  diritto  di  utilizzare  brevi  estratti  di  cronaca  e'
riconosciuto a  tutte  le  emittenti  televisive,  anche  analogiche,
indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata,
dalla modalita' di trasmissione in chiaro o  criptato  e  dall'ambito
territoriale. 
    2. Alle emittenti televisive anche analogiche operanti in  ambito
locale e' consentita l'acquisizione e la diffusione  di  immagini  ai
fini dell'esercizio del diritto di cronaca  sugli  eventi  di  grande
interesse   pubblico   che    interessano    l'ambito    territoriale
legittimamente servito. 
    3. I fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  a  richiesta
possono  utilizzare  i  brevi  estratti  di  cronaca   esclusivamente
all'interno degli identici  programmi  gia'  trasmessi  dal  medesimo
fornitore di servizi di media in modalita' lineare. 
    4. L'utilizzo di immagini dell'evento per  i  brevi  estratti  di
cronaca e' consentito, nel limite della durata  complessivamente  non
superiore  ai  tre  minuti   per   ciascun   evento,   esclusivamente
nell'ambito dei notiziari, anche in edizioni successive, a partire da
un'ora dalla conclusione dell'evento fino a 48 ore dalla  conclusione
dello stesso. Per gli eventi di  durata  particolarmente  ridotta,  i
brevi estratti devono avere una durata proporzionata e  comunque  non
superiore al tre per cento della durata dell'evento. 
 

                               Art. 4. 
 
           Messa a disposizione del materiale audiovisivo 
 
    1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, l'organizzatore
dell'evento di grande interesse pubblico puo' mettere direttamente  a
disposizione delle emittenti televisive  un  sistema  telematico  che
consenta di prendere visione dell'evento stesso nella sua interezza e
di estrapolarne, nel rispetto del diritto d'autore e  connessi  e  di
ogni altro diritto di proprieta'  intellettuale,  brevi  estratti  di
cronaca per la complessiva durata prevista all'art. 3. In  subordine,
le emittenti televisive, anche analogiche,  accedono  al  segnale  di
trasmissione o di contribuzione del soggetto assegnatario dei diritti
e scelgono liberamente le immagini dalle quali  estrapolare  i  brevi
estratti, per la durata  complessiva  non  superiore  a  tre  minuti,
indicandone la fonte mediante apposita  scritta  in  sovraimpressione
per tutta la durata dell'estratto. 
    2. Le condizioni di accesso  di  cui  al  comma  precedente  sono
comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento,  e
comunque non oltre una settimana prima della data dell'evento, e sono
concesse  a  condizioni  eque,  ragionevoli  e  non  discriminatorie.
L'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari
direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso. 
 

                               Art. 5. 
 
                Procedura relativa alle controversie 
 
    1. Nei casi in cui si verifichi una  controversia  tra  emittenti
con riferimento alla trasmissione di un evento  di  grande  interesse
pubblico trasmesso in esclusiva da una  emittente  televisiva,  anche
analogica, rispetto  alla  qualificazione  dell'evento  quale  avente
grande interesse pubblico, alla definizione delle modalita'  tecniche
di trasmissione dei brevi estratti o alla corresponsione di  un  equo
compenso per la l'accesso al segnale dell'emittente  o  al  luogo  di
svolgimento dell'evento, si applica, nel caso in cui tutte  le  parti
interessate alla controversia ne  facciano  richiesta  congiunta,  la
disciplina  procedurale  prevista  dal  regolamento   allegato   alla
delibera n. 352/08/CONS. 
    2. Si intendono attribuiti al Consiglio  i  poteri  previsti  dal
Regolamento di cui al  comma  1  in  capo  alla  Commissione  per  le
infrastrutture e  le  reti,  per  Direzione  la  Direzione  contenuti
audiovisivi  e  multimediali  e  per  Direttore  il  Direttore  della
Direzione contenuti audiovisivi e multimediali. 
 

                               Art. 6. 
 
               Attivita' di controllo e sanzionatoria 
 
    1. L'Autorita' provvede alla verifica del rispetto  del  presente
regolamento, anche sulla base delle comunicazioni  che  di  volta  in
volta invieranno i soggetti interessati. 
    2. All'inosservanza  delle  disposizioni  previste  dal  presente
regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1,  commi  30  e
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
      

Fonte: Gazzetta Ufficiale (GU n. 4 del 7-1-2011)

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