DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009

Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno  2010.
(Deliberazione n. 722/09/Cons). (10A01632)
(GU n. 32 del 9-2-2010 )
 

 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 10 dicembre 2009; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  con
la quale sono istituite le Autorita' di regolazione  dei  servizi  di
pubblica  utilita',  competenti,   rispettivamente,   per   l'energia
elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68; 
  Considerato che il comma 66  dell'art.  1  della  citata  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  fissa,  per  gli  anni  successivi  al  2006
l'entita' della contribuzione a  carico  dei  soggetti  operanti  nel
settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2  per  mille  dei
ricavi  risultanti  dal  bilancio  approvato   precedentemente   alla
adozione della delibera dell'Autorita'; 
  Vista la delibera n.  638/09/CONS  del  12  novembre  2009  recante
«Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2010» con la quale  e'
stata fissata la misura della contribuzione nell'1,45 per  mille  dei
ricavi iscritti nell'ultimo bilancio  approvato  prima  dell'adozione
della presente delibera; 
  Ritenuto che  tale  disposizione  riduce  notevolmente  le  risorse
proprie  dell'Autorita'  determinando  un   rilevante   problema   di
copertura finanziaria del bilancio 2010; 
  Tenuto conto del parere espresso in data  24  febbraio  2006  dalla
Commissione di Garanzia in merito  alla  disciplina  delle  esenzioni
dall'obbligo  di  versamento  del  contributo  da  parte  di   alcune
categorie di soggetti; 
  Ritenuto  di  confermare  le  esenzioni  per  i  soggetti  il   cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00  in  considerazione
di ragioni di economicita' delle  attivita'  amministrative  inerenti
all'applicazione del prelievo e per le imprese che versano in  «stato
di crisi» avendo attivita' sospesa, in liquidazione,  ovvero  essendo
soggette a procedure concorsuali; 
  Rilevato che le proposte modalita' di calcolo della base imponibile
si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di  causalita'  ed
equita'; 
  Ritenuto che la contribuzione statale annuale, prevista dal disegno
di legge finanziaria per il 2010 nella tabella C  in  euro  651  mila
(A.C. n. 2936) reca una diminuzione pari a 2 milioni euro e  comporta
uscite   straordinarie   per   trasferimenti   ad   altre   Autorita'
indipendenti per 6,3 milioni di euro; 
  Ritenuto che al fine  di  adeguare  le  entrate  da  iscrivere  nel
bilancio di previsione per il 2010, occorre  incrementare  la  misura
del  contributo  dovuto  dai  soggetti  operanti  nel  settore  delle
comunicazioni, dall'1,45 per mille  all'1,50  per  mille  dei  ricavi
dagli stessi conseguiti; 
  Udita la relazione illustrativa del Presidente; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. Per l'anno 2010, la contribuzione di cui all'art. 1,  comma  66,
della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  dovuta  all'Autorita'  dai
soggetti operanti nel settore delle comunicazioni,  come  individuati
nell'art.  1,  lettere  da  a)  a  g)  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 maggio  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  123  del  28  maggio
2002, e'  fissata  in  misura  pari  all'1,5  per  mille  dei  ricavi
risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima  dell'adozione  della
presente delibera. 
  2. Ai fini dell'applicazione del  contributo  di  cui  al  comma  1
assumono  rilievo  i  soli  ricavi   ottenuti   nel   settore   delle
comunicazioni. 
  3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi
precedenti  e'  determinata  al  netto  delle  quote  riversate  agli
operatori terzi. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                              Esenzioni 
 
    1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro  500.000,00,  le  imprese  che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in  liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le  imprese  che
hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2009. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Modalita' di versamento 
 
    1. Il versamento del contributo, da eseguire entro il  30  aprile
2010 sara' effettuato secondo le istruzioni che  verranno  pubblicate
sul sito web dell'Autorita' a partire dal 1° gennaio 2010. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                    Soggetti tenuti al versamento 
 
  1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1
comma  66  della  legge  23  dicembre  2005,   n.   266,   comunicano
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio
2010, i dati anagrafici ed economici richiesti. 
  2. Per la comunicazione di cui al comma 1  deve  essere  utilizzato
l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e  pubblicato  sul
sito web dell'Autorita'. 
  3. In fase di  prima  attuazione  e'  consentito,  in  alternativa,
produrre copia del modello allegato alla presente  delibera,  recante
la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 2
e 3,  nonche'  l'indicazione,  negli  stessi  modelli,  di  dati  non
rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle  sanzioni  di  cui
all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. La presente delibera sostituisce integralmente la delibera  n.
638/09/CONS ed ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art.
1, comma 65, e' sottoposta, per  l'approvazione,  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
    2. La presente  delibera,  una  volta  resa  esecutiva  ai  sensi
dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del  23  dicembre  2005  e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel
Bollettino e nel sito web dell'Autorita'. 
      Napoli, 10 dicembre 2009 
 
                                              Il presidente: Calabro' 

        
      
                                                             Allegato 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico
      

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale (link)

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